Il 2° comma dell’art. 216 prevede che «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati». Quindi, come principale modo di vendita si è fatto riferimento alle procedure competitive a forma libera inaugurate dall’art. 107, 1° co., L.f., salvo poi mutuare nei commi successivi regole proprie delle esecuzioni individuali. Come sopra anticipato, è venuta meno l’iniziale impostazione che dava centralità al giudice delegato anche rispetto ad attività meramente operative come quelle afferenti alle modalità di vendita; il legislatore, correttamente, ha rimesso al curatore le scelte pratiche afferenti alla vendita dei beni, scelte da un lato condizionate dalla qualità e dalle caratteristiche del bene di cui solo il curatore ha piena contezza, dall’altro comunque sottoposte al vaglio del comitato dei creditori che approva il programma di liquidazione e dello stesso giudice delegato che volta per volta dovrà autorizzare i singoli atti di liquidazione in conformità a quanto previsto dal medesimo programma di liquidazione approvato.
Riguardo ai beni immobili, si onera il curatore di svolgere almeno tre tentativi di vendita all’anno, consentendogli dopo il terzo esperimento andato deserto di ribassare il prezzo «fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento».
Partendo dalla considerazione che, se il bene è stato ben stimato, dovrebbe essere aggiudicato già al primo tentativo di vendita, stante, come vedremo, l’ammissibilità di offerte non inferiori al 75 % del prezzo base indicato nell’avviso di vendita, è evidente che i tre tentativi di vendita da svolgersi in successione nell’arco dell’anno dovrebbero comunque avvenire applicando al tentativo successivo la riduzione del 25% del prezzo di stima, analogamente a quanto previsto in sede di esecuzione individuale, in modo che la vendita successiva avvenga per il prezzo base pari all’offerta minima del precedente tentativo, non avendo alcun senso fissare la vendita successiva per il medesimo prezzo del tentativo precedente.
Inoltre, l’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 213 c.c.i.i. introduce una previsione di non convenienza alla prosecuzione dell’attività di liquidazione dopo l’inutile esperimento di sei tentativi di vendita «salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi». La disposizione ricalca il dettato dell’art. 164 bis delle disposizioni di attuazioni del c.p.c. in materia di definizione della procedura esecutiva per infruttuosità, con il distinguo che il nuovo codice ha riguardo ad un numero prestabilito di tentativi di vendita. È anche da dire che se si è giunti al sesto tentativo di vendita, considerando che dopo il terzo tentativo il prezzo può essere ribassato sino alla metà rispetto al tentativo precedente (applicando ai primi tentativi il ribasso del 25 % e ai successivi quello previsto del 50 %, si avrebbe un prezzo base del sesto tentativo di vendita pari a circa il 7 % del valore di stima, con offerta minima ammissibile del 5% circa), è evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto; plausibilmente nella stima sono stati omessi elementi che incidono sul valore del bene ovvero sulla sua stessa vendibilità, elementi che se fossero emersi avrebbero indotto il curatore a determinazioni diverse, quale quella di non acquisire il bene all’attivo come previsto dal 2° comma dell’art. 213 del c.c.i.i. (si pensi a tutti i casi in cui i costi di bonifica di un sito saturano il valore commerciale dello stesso).
La norma prevede che la vendita possa essere compiuta direttamente dal curatore o, in alternativa, dal delegato alle vendite; autorevoli commentatori (Farina e Saija, in La disciplina processuale delle vendite forzate concorsuali anche alla luce del CCII in Rivista dell’esecuzione forzata n. 1/2021) hanno ritenuto che per tale figura debba intendersi il professionista delegato previsto dall’art. 591 bis c.p.c. inserito negli appositi elenchi disciplinati dall’art. 179 ter disp. att. c.p.c. ovvero per i soli beni mobili anche l’istituto di vendite giudiziarie. Tralasciando in questa sede ogni considerazione sulla ormai ultraquinquennale mancata attuazione di quest’ultima disposizione non escludendosene una sua futura riscrittura, è bene considerare che l’opzione dovrà essere plausibilmente effettuata dal curatore (in tal senso, rispetto alla L.f. Farina, La vendita delegata è inapplicabile nel concordato con cessione di beni, in ilfallimentarista.it) posto che sua precipua funzione, nell’ambito della più generale conservazione, ricostruzione e gestione del patrimonio del debitore, è anche quella di liquidare l’attivo della procedura in attuazione del principio generale di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.; pertanto, non è peregrino ritenere che l’attività di liquidazione sia tra quelle che devono essere compiute personalmente dal curatore, pur potendo prevedere nel programma di liquidazione di delegare ad altri specifiche operazioni, con l’effetto che in questo caso il compenso del delegato liquidato dal giudice è detratto dal suo compenso (art. 129 c.c.i.i. analogo all’art. 32 L.f.). Tale interpretazione pare avallata anche dall’art. 49, 3° co., lett. b) del codice, prevedendo che, con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, possano essere nominati «se utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore».
Come detto, si prevede, inoltre, che il curatore possa avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento della procedura competitiva e l’ultimo comma dell’art. 216 c.c.i.i. rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del codice, la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità di tali soggetti.
Quest’ultima previsione è stata inserita con il recente d.lgs. 17.6.2022 n. 83, analogamente a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 107 L.f.; è bene considerare che ad oggi il previsto regolamento non è stato redatto. C’è poi da chiedersi cosa intenda il legislatore per soggetto specializzato cui il curatore, ovvero il professionista delegato, può rivolgersi per il compimento di singoli atti della procedura competitiva. Si potrebbe pensare ad un soggetto dotato del portale telematico attrezzato per condurre la procedura competitiva, in grado di interfacciarsi con il portale delle venite pubbliche, considerando che anche per la vendita competitiva l’offerta dovrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il suddetto portale (4° comma). Ed allora non è peregrino ritenere che il soggetto specializzato altro non sia che il gestore della vendita telematica previsto dal DM del 26.2.2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite esecutive con modalità telematiche ed in particolare le regole per l’iscrizione nell’apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.