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La mancata distribuzione dei dividendi nelle holding tra autonomia societaria e abuso del diritto

Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo

17 Agosto 2026

Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025
L’atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 offre l’occasione per tornare sul possibile rilievo abusivo del differimento sine die della distribuzione dei dividendi, specie quando gli utili rimangano stabilmente nella disponibilità di una holding anziché essere riversati ai soci persone fisiche. Il focus si concentra sul tema alla luce dei principi civilistici in materia di distribuzione degli utili, della disciplina fiscale dei dividendi e della clausola generale antiabuso, soffermandosi in particolare sulla distinzione tra holding operative e holding statiche. Ne derivano alcune indicazioni utili sia in chiave preventiva, nella strutturazione e gestione della holding, sia in prospettiva difensiva rispetto a eventuali contestazioni dell’Amministrazione finanziaria. 
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1 . Premessa civilistica
L’articolo 2433 c.c. (distribuzione degli utili ai soci) è norma di carattere imperativo che attribuisce alla assemblea che approva il bilancio la competenza a deliberare sulla distribuzione degli utili. Ne consegue che l’approvazione di un bilancio con emersione dell’utile dell’esercizio, non costituisce elemento qualificante la nascita del diritto del socio alla percezione del dividendo che sorge solo a seguito di specifica delibera assembleare. 
Utile sul tema è richiamare il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione n. 34221 del 26/12/2025 che di seguito si riporta: 
“I dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di una attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decide di distribuire. Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820, comma 3 c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa”. 
Ne consegue che, dal punto di vista civilistico, non rileva alcun obbligo di distribuzione dividendi in capo alla società se non rileva specifica delibera assembleare.
2 . I dividendi nell’ambito della normativa fiscale percepiti da persone fisiche: aspetti generali
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa sconta l’imposta sostitutiva del 26%. 
Il tema necessita di approfondimento nel caso in cui detto dividendo venga distribuito da una holding ai propri soci persone fisiche, quale riparto operato a favore di quest’ultima società da sua partecipata. 
Nel caso, infatti, di passaggi intermedi di dividendi tra società di capitali gli stessi sono soggetti nel primo passaggio tra società, ai sensi dell’art. 89 TUIR, a una imposta del 1,2% pari al 24% del 5%; nel secondo passaggio, da holding a soci persone fisiche a imposta sostitutiva del 26%.
3 . L’abuso del diritto nel caso di differimento sine die sulla distribuzione dei dividendi
Nel caso in precedenza considerato, per il detentore di partecipazioni per il tramite di una holding, potrebbe ritenersi rilevare per quest’ultimo un vantaggio fiscale fino a quando i dividendi percepiti dalla holding rimangano nella disponibilità di quest’ultima e non vengano distribuiti ai soci con ciò differendo la tassazione in capo a questi ultimi del 26%.
Tale situazione, sicuramente legittima, va valutata in ambito “abuso del dirittoex art. 10 bis L. n. 212/2000. 
Tale riflessione è doverosa dopo la lettura dell’atto di indirizzo sull’abuso del diritto a cura del MEF del 27/02/2025 che sul tema così recita: 
Quanto alla nozione di vantaggi fiscali …… l’art. 10 bis non ne fornisce una definizione espressa: sotto questo profilo, dunque, appaiono suscettibili di rientrare nella nozione di “vantaggi fiscali” non solo …...
Il citato riferimento normativo ai benefici “anche non immediati” può indurre a ricomprendere nel vantaggio fiscale di cui si deve in ogni caso verificare la natura indebita prima di poter considerare integrato uno dei requisiti dell’abuso del diritto, anche i differimenti di imposizione, cioè le situazioni nella quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, purché si tratti di un rinvio di tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo”.
La conseguenza a tale indicazione risiede nel fatto che nel caso prospettato potrebbe rilevare contestazione di abuso del diritto a carico di una holding che non distribuisce dividendi ai propri soci differendone sine die la delibera.
4 . La tipologia di holding interessate dall’abuso del diritto
Va precisato che l’atto di indirizzo del MEF non richiama mai la holding ma evidenzia esclusivamente come il differimento di imposizione da cui al contribuente conseguirebbe un vantaggio fiscale che si determina con il rinvio della tassazione sine die, può generare ipotesi di abuso del diritto.
A questo punto appare necessario e utile fare un breve approfondimento in tema di holding posto che la dottrina, ad oggi conosciuta, ha sottolineato che il potenziale rischio rileverebbe solo nel caso di holding statiche. 
A parere di chi scrive, nell’ambito del tema in esame, la distinzione va operata tra:
- holding che sviluppano attività di direzione e coordinamento sulle controllate attuando una effettiva attività di direzione strategico operativa supportata da specifici contratti di servizio (holding cd operative); 
- holding statiche la cui attività si limita a detenere partecipazioni senza svolgere altra attività se non a quella della gestione di dette partecipazioni e dell’incasso dei dividendi;
- a fianco delle holding dinamiche o statiche rientrano anche, nell’ambito del tema in esame, le società che hanno per oggetto la gestione professionale di propri patrimoni finanziari e/o immobiliari. Trattasi di società che svolgono attività commerciali o industriali.
Le prime, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, sviluppano attività tipica di impresa, mentre le seconde, come osservato, si limitano a una attività non dinamica ma statica nel senso sopra indicato. 
Il tema dell’abuso del diritto è ipotizzato, da parte della dottrina, nel poter ricorrere esclusivamente in capo alla holding statica, nel caso in cui gli utili generati da tale tipo di gestione vengano reinvestiti in prodotti finanziari che potrebbero essere sottoscritti dai soci persone fisiche o, in caso più negativo, se tali dividendi vengano finalizzati a utilità personali dei soci.
Per quanto attiene alla terza categoria in precedenza indicata (società che hanno per oggetto la gestione professionale di propri patrimoni finanziari e/o immobiliari) la tematica connessa alla distribuzione dei dividendi sine die è assimilabile a quanto precisato per le holding dinamiche (quindi non dovrebbero subire ipotesi di abuso del diritto).
5 . Considerazioni sul tema tratte da dottrina di rilievo
Il tema è stato trattato da dottrina di rilievo, tra le tante si ricordano: 
-  da Norme e Tributi Plus del 30/07/2026 a cura di Marco Piazza “Utili non distribuiti, il vantaggio fiscale è marginale” nel quale si evidenzia che: “Apparentemente la scelta dei soci di non deliberare la distribuzione di utili prodotti dalla società sarebbe significativamente vantaggiosa rispetto a quella di effettuare sistematiche consistenti distribuzioni. Tanto che si sospetta che, in certi casi, questa scelta possa consentire al fisco di precisare che sia stato attuato un abuso del diritto”. 
L’importante intervento conclude precisando che “l’eventuale vantaggio fiscale risulta, infatti marginale e, da un lato, è compensato dal sacrificio dei soci che non possono beneficiare del patrimonio trattenuto in società; dall’altro, non appare tale da essere considerato il fine essenziale del comportamento dei soci”. 
Di fatto, l’analisi operata nell’articolo del “vantaggio fiscale”, supportata da conteggi effettuati in parallelo e posti a confronto tra una società che non distribuisce utili per un arco temporale decennale e una società che, nello stesso periodo, procede invece alla loro distribuzione, evidenzia come tale vantaggio risulti del tutto marginale, fino a poterne sostanzialmente escludere la rilevanza economica. 
- Da Il Sole 24 Ore, Rassegna Tributaria del 7/5/2026 e cura di Salvatore Magliarisi “La non distribuzione di utili sotto la lente del giudizio di elusività. Riflessioni critiche”. 
L’autore sviluppa analisi critica dell’orientamento secondo cui la mancata distribuzione di utili (in particolare da parte di holding) potrebbe indurre l’amministrazione finanziaria a qualificare il comportamento una fattispecie abusiva. 
L’autore indaga la tesi secondo cui il differimento sine die della tassazione in capo ai soci persone fisiche costituirebbe indebito vantaggio fiscale. 
L’indagine evidenzia in conclusione il rischio che l’applicazione distorta delle clausole antiabuso si traduca in una violazione del principio di capacità contributiva e “in ultima istanza, della riserva di legge”. 
- Da Eutekne Info “Possibili verifiche per holding statiche e trattenimento dei dividendi” a cura di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro. 
Gli autori, dopo avere evidenziato come negli ultimi mesi il dibattito interno alla natura potenzialmente elusiva delle holding statiche che trattengono al proprio interno gli utili trasferiti dalle società operative, si sia fatto molto intenso, sviluppano quale potrebbe essere il vantaggio fiscale ipotizzato a seguito indicazioni dell’atto di indirizzo del MEF del 27/02/2026 per poi criticare tale ipotesi considerato che non trova fondamento in alcuna norma prevedere “una sorta di obbligo di immediata distribuzione al socio persona fisica” pena il rilevare ipotesi abusiva. 
Lo studio conclude precisando “In ogni caso, considerata la posizione restrittiva che sta emergendo nella prassi accertativa, appare quantomeno consigliabile, in ottica prudenziale, anzitutto in sede di costituzione di nuova holding, esplicitare negli atti societari le finalità extra fiscali dell’operazione (ad esempio la gestione meno conflittuale della società operativa, la separazione tra proprietà e gestione, l’ordinario passaggio generazionale ecc.). Inoltre, per quanto riguarda l’impiego della liquidità, potrebbe essere opportuno approcciare, in quota rilevante, strumenti di finanza aziendale maggiormente sofisticati rispetto ai semplici titoli di stato o alle obbligazioni, magari dedicati in via esclusiva alle società di capitali o a investitori professionali …” 
6 . Conclusioni
Ipotizzare che l’Amministrazione finanziaria possa ravvisare un indebito vantaggio fiscale nel mero differimento temporale della distribuzione dei dividendi, qualificando tale comportamento come elusivo, incontra, a parere di chi scrive, rilevanti limiti, riconducibili, in particolare, ai seguenti profili: 
· libertà di autodeterminazione della società: in ossequio ai principi civilistici, la società gode di autonomia nel determinare se e quando procedere alla distribuzione degli utili, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dallo statuto; 
· principio di legalità: l’esercizio di tale facoltà, ove conforme alla disciplina civilistica applicabile, non può di per sé assumere valenza elusiva in assenza di ulteriori elementi idonei a configurare un indebito vantaggio fiscale. 
· inesistenza del vantaggio fiscale indebito nell’ipotesi prospettata da Piazza nel suo intervento di cui si tratta nel capitolo “considerazioni sul tema tratte da dottrina di rilievo”; tale elemento difensivo potrebbe, se sostenuto da elementi quantitativi, escludere l’ipotesi abusiva così come previsto dall’atto di indirizzo del MEF: “L’inesistenza del vantaggio fiscale indebito esclude invece, ab origine, l’esistenza di una condotta abusiva…....”. 
Con riferimento poi al concetto di differimento sine die nella distribuzione dei dividendi, lo stesso va collegato al fatto che così operando si differisce il pagamento dell’imposta sostitutiva del 26%; sostenere questa tesi varrebbe per tutte le società e non solo per le holding.
Il regime pex che interessa la tassazione, dei dividendi tra società, si ricorda, non costituisce un regime agevolato, ma un meccanismo voluto dalla normativa tributaria per evitare la doppia imposizione. 
Sulla base dello studio di Marco Piazza, ricordato in precedenza, il vantaggio fiscale di cui tratta l’atto di indirizzo del MEF sarebbe del tutto marginale e quindi di fatto inesistente.
Prudenza in ogni caso consiglia, nel caso in cui la holding possa essere qualificata quale holding statica, di non effettuare, in ambito gestione finanziaria, investimenti che non hanno natura di finanza aziendale ma che potrebbero essere attuati anche da persone fisiche; in ogni caso il rischio ipotizzato, sempre in ambito holding statica, potrebbe crescere nel caso la finanza della società fosse utilizzata per finalità di esclusivo interesse dei soci.

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