Alla luce dell'analisi condotta si tiene quindi che non vi sia una obbligatorietà automatica dell'attestazione del professionista indipendente nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, anche in caso di pagamento falcidiato dei debitori privilegiati, tra cui l’erario. Ciò non esclude che, in concreto, il Tribunale - in presenza di una proposta che preveda la falcidia significativa del debito erariale - possa e debba richiedere al debitore documentazione tecnica adeguata a supportare la stima del valore di realizzo dei beni gravati da privilegio fiscale. Ma tale richiesta integra un potere istruttorio del giudice, non un onere formale a pena di inammissibilità della proposta.
Uno spunto finale di riflessione sulla necessità dell’attestazione ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII – ad avviso di chi scrive – potrebbe residuare in relazione alla tipologia di piano che il debitore ha predisposto.
Ci si chiede se la necessità dell'attestazione ex art. 84, comma 5, CCII sia correlata esclusivamente alla formazione delle classi - con conseguente inapplicabilità dello strumento attestatorio quando il debitore presenti una proposta liquidatoria rispettosa dell'absolute priority rule (APR) che degrada il credito erariale per mera incapienza dell'attivo e prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari (incluso il residuo erariale degradato) mediante apporto di finanza esterna.
Si tratta di una distinzione di rilevanza pratica, poiché le due tipologie di proposta producono strutture procedimentali differenti e coinvolgono meccanismi di tutela dei creditori non totalmente sovrapponibili.
L'art. 25 sexies, comma 1, CCII, nella versione risultante dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo ter), come sopra visto, dispone che “la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5”.
La lettura della norma in questione rivela una struttura sintattica composta da due proposizioni: la prima, che attribuisce carattere facoltativo alla suddivisione in classi; la seconda, che dispone l'applicazione dell'art. 84, comma 5. La congiunzione “e” che le lega potrebbe essere letta in due modi opposti: come mera giustapposizione di due regole autonome (applicazione dell'art. 84, comma 5, in ogni caso, indipendentemente dalla formazione delle classi), oppure come collegamento logico-funzionale tra la previsione di classi e l'applicazione dell'art. 84, comma 5 (l'art. 84, comma 5, si applica quando — e nella misura in cui — la proposta prevede la suddivisione in classi).
La seconda lettura riceve un supporto testuale dalla Relazione illustrativa al Correttivo ter ove si precisa che il richiamo all'art. 84, comma 5, è stato inserito “al fine di colmare un vuoto normativo” e “che il meccanismo di suddivisione in classi riguarda anche i privilegiati degradati al chirografo inserendo il rinvio all’articolo 84, comma 5”.
Il legislatore del Correttivo-ter ha quindi introdotto il richiamo all'art. 84, comma 5, specificamente per disciplinare la posizione dei creditori privilegiati degradati a chirografo nell'ambito della proposta con classi. Il dato genetico della norma -l'inserimento del richiamo nel contesto della previsione facoltativa della suddivisione in classi – potrebbe far propendere per una interpretazione di tale disposizione secondo cui l'attestazione è richiesta in correlazione con la struttura classista della proposta, non come regola generale applicabile a qualunque forma di falcidia del privilegiato, atteso il mancato richiamo nell’art. 25 sexies dell’art 85 CCII.
Del resto, tale differenziazione potrebbe giustificarsi nella struttura classista della proposta che introduce discrezionalità nella distribuzione del valore tra i creditori, potenzialmente alterando l'ordine delle prelazioni o attribuendo trattamenti differenziati che richiedono una verifica tecnica indipendente.
Nella proposta con suddivisione dei creditori in classi, la discrezionalità del debitore nella costruzione del piano crea un rischio di sottostima del valore di realizzo dei beni prelazionati che potrebbe in questo senso giustificare un presidio tecnico esterno (l'attestazione). Nella proposta senza classi con APR, l'assenza di discrezionalità nella degradazione - che è meccanicamente determinata dall'incapienza - elimina tale rischio, rendendo l'attestazione formalmente superflua, fermo il potere istruttorio del Tribunale di richiedere documentazione tecnica adeguata.
La distinzione non esclude, tuttavia, che il Tribunale - nell'esercizio del controllo rafforzato sull'assenza di pregiudizio ex art. 25 sexies, comma 5 - possa esigere una stima tecnica del valore di realizzo dei beni oggetto della prelazione erariale, eventualmente attraverso il parere dell'ausiliario: tale esigenza istruttoria sarebbe tuttavia espressione di un potere giudiziale, non di un obbligo formale a carico del debitore a pena di inammissibilità della proposta.
In conclusione, quindi l’obbligo attestativo potrebbe porsi solo per i piani di concordato semplificato con suddivisione dei creditori in classi.