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Saggio

Le impugnazioni dello stato passivo e la correzione degli errori materiali nella liquidazione giudiziale*

Alessandro Motto, Ordinario di diritto processuale civile nell’Università degli Studi dell’Insubria

8 Aprile 2024

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il lavoro esamina le impugnazioni dello stato passivo e la correzione degli errori materiali. 
Dopo avere illustrato i profili generali dei mezzi di impugnazione e delle impugnazioni incidentali, sono analizzate in modo specifico l’opposizione e l’impugnazione (con una dettagliata disamina delle regole sulla legittimazione e sull’interesse ad impugnare). A seguire, sulla premessa della qualificazione di tali istituti come mezzi di gravame a critica libera, sono esaminati i profili inerenti all’oggetto del giudizio e all’effetto devolutivo, il tema concernente il riparto dell’onere della prova, nonché la disciplina delle nuove attività difensive che le parti possono compiere nel giudizio di impugnazione. Un’analisi specifica è dedicata alla revocazione (mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata) e ai singoli motivi per i quali essa è esperibile. Esula dall’oggetto della trattazione l’analisi dettagliata delle regole procedimentali prevista dal Codice all’art. 207 per la proposizione, la trattazione e la decisione dei  mezzi di impugnazione. 
Infine, è illustrato l’istituto della correzione degli errori materiali del decreto, in coerenza con la scelta del legislatore di disciplinarlo unitamente ai mezzi di impugnazione del decreto, seppure l’istituto non sia qualificabile come tale.    
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1 . I profili generali dei mezzi di impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo
La disciplina delle impugnazioni del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, contenuta agli artt. 206 e 207, corrisponde – salvo alcuni profili di carattere specifico, il più rilevante dei quali è l’espressa previsione della ammissibilità delle impugnazioni incidentali – a quella prevista dagli artt. 98 e 99 L. fall., a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006 (D.Lgs. n. 5/2006) e del decreto correttivo del 2007 (D.Lgs. n. 169/2007)[1]. 
L’art. 206 (come l’art. 98 L. fall.) disciplina i mezzi di impugnazione esperibili, mentre l’art. 207 (come l’art. 99 L. fall.) contiene le regole di carattere procedimentale, predisponendo un rito (tendenzialmente) uniforme per tutti i mezzi di impugnazione[2].  
“Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo” – prevede il comma 1 dell’art. 206 – possono essere proposte l’opposizione, l’impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione; in realtà, come emerge chiaramente dai commi successivi (comma 2, 3 e 5), che prendono in specifica considerazione i singoli mezzi di impugnazione, ad essere impugnato – una volta emesso il decreto di esecutività dello stato passivo – è il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda proposta dal singolo ricorrente, ossia la decisione “su ciascuna domanda” assunta dal giudice delegato (art. 203, comma 3) con decreto succintamente motivato, mediante il quale egli accoglie, respinge o dichiara inammissibile la domanda (art. 204, comma 1). 
Mentre, nella fase di verifica, il processo è oggettivamente e soggettivamente cumulato, in quanto tutte le domande proposte sono trattate e decise unitariamente nel contraddittorio incrociato tra tutte le parti in un processo litisconsortile (chi ha proposto la domanda, nella qualità di attore, il curatore, quale convenuto, le altre parti private nella veste di litisconsorti), in sede di impugnazione, la regola è costituita dalla trattazione e decisione separata delle impugnazioni proposte avverso la decisione su ciascuna domanda; trattazione e decisione separate, che sono consentite dalla reciproca autonomia e indipendenza tra i diritti sostanziali e le decisioni riguardo ad essi assunte dal giudice delegato e, quindi, dalla reciproca autonomia e indipendenza delle cause[3]. 
Può (e deve) essere impugnato con i rimedi previsti dall’art. 206 anche il decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell’art. 228, modifica lo stato passivo a seguito della verificazione (o meno) dell’evento che ha determinato l’accoglimento della domanda con riserva a norma dell’art. 204, comma 2[4]; poiché con questo decreto il giudice delegato modifica lo stato passivo, accogliendo definitivamente o rigettando la domanda, esso è soggetto alle impugnazioni di cui all’art. 204, e non al rimedio generale dell’art. 124[5]. 
A seguito della riforma del 2006 – che aveva profondamente modificato la disciplina processuale del procedimento di verifica del passivo prevista dal legislatore del 1942[6] e il cui impianto è integralmente confermato dal Codice – l’opposizione, l’impugnazione e la revocazione si configurano come mezzi di impugnazione in senso tecnico[7]: sono strumenti di controllo del giudizio del giudice delegato, finalizzati a ottenere la rimozione della decisione da lui assunta  (all’esito di un procedimento di natura giurisdizionale e contenziosa, in cui il magistrato, terzo e imparziale rispetto alle parti, ha risolto una controversia sui diritti) e una nuova decisione da parte di un giudice diverso (il tribunale in composizione collegiale, di cui non può fare parte il giudice delegato)[8]. Il decreto non è modificabile e revocabile dal giudice delegato; le ragioni di ingiustizia e di invalidità dello stesso, secondo la regola generale dell’art. 161, comma 1, c.p.c., possono (e debbono) essere fatti valere solo per via di questi mezzi di impugnazione (onere dell’impugnazione); in difetto di impugnazione, il decreto diviene definitivo e, se avente contenuto di merito, l’accertamento compiuto (circa l’esistenza o meno del diritto, l’ammontare del credito e la sussistenza di eventuali cause di prelazione) acquista efficacia vincolante ai sensi dell’art. 204, comma 5, divenendo incontestabile per le parti e il giudice nel prosieguo della procedura, con effetti equivalenti al decreto del tribunale emesso all’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione[9]. 
L’opposizione e l’impugnazione sono un istituto unitario per struttura e disciplina. 
Si configurano come mezzi di gravame (o impugnazioni sostitutive) e quindi come mezzi di carattere devolutivo, a critica libera e con effetto sostitutivo.  La domanda di gravame devolve al giudice superiore la decisione del rapporto controverso e l’esame delle questioni rilevanti, che il tribunale effettua con gli stessi poteri che aveva il giudice delegato. L’impugnante deve formulare, con i motivi di impugnazione, le critiche al decreto del giudice delegato, alla luce delle quali il tribunale rende la propria decisione. La legge non predetermina i motivi, tipici e tassativi, per i quali l’impugnazione può essere proposta: sono deducibili sia errores in procedendo, ossia la violazione delle regole di svolgimento del procedimento e di forma-contenuto degli atti, che sono causa di invalidità (per nullità propria o derivata da un atto del procedimento) del decreto, sia errores in iudicando, che, determinando la difformità tra quanto accertato e la realtà giuridica esistente, sono causa di ingiustizia del decreto. Quanto a questi ultimi, vi è la più ampia possibilità di sottoporre a riesame il giudizio del giudice delegato, sia in ordine alla soluzione delle questioni di diritto, sia alle questioni di fatto: può essere dedotto qualsiasi errore di giudizio, sia di diritto (violazione e falsa applicazione di norme di legge), sia di fatto (erroneo accertamento dei fatti storici). La pronuncia del giudice dell’impugnazione ha sempre effetto sostitutivo rispetto alla decisione impugnata, sia che accolga, sia che rigetti l’impugnazione; conseguentemente, il tribunale emette una nuova pronuncia sul rapporto controverso, anche se essa sia di contenuto uguale alla decisione già resa, in quanto il controllo del giudice del gravame si svolge riesaminando le questioni rilevanti con gli stessi poteri del giudice che aveva emesso la decisione impugnata[10]. 
All’interno dei giudizi di opposizione e di impugnazione le parti possono compiere liberamente, nell’ambito dell’oggetto della domanda proposta dinanzi al giudice delegato e devoluta al giudice superiore, nuove attività assertive (allegazione di fatti principali e rilievo di eccezioni) e probatorie (produzione di documenti e richieste istruttorie) non effettuate in sede di verifica dinanzi al giudice delegato. Il tribunale può quindi essere chiamato a decidere il rapporto controverso, esaminando nuove questioni (in senso ampio), che erano rimaste estranee alla cognizione del giudice delegato. 
L’opposizione e l’impugnazione sono mezzi di impugnazione ordinari, in quanto sono esercitabili nel termine perentorio di trenta giorni decorrente da un dies a quo certo, la comunicazione del curatore a tutti i ricorrenti della dichiarazione di esecutività dello stato passivo ai sensi dell’art. 205. 
L’opposizione e l’impugnazione sono tenute formalmente distinte dalla legge (rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 dell’art. 206) in ragione del differente contenuto del provvedimento avverso cui sono esercitabili e per la conseguente diversità dei soggetti legittimati attivi (in via principale) e passivi rispetto alla domanda di gravame. 
Ciò, tuttavia, non deve fare perdere di vista la sostanziale unitarietà dell’istituto, che risulta oggi confermata dalla espressa previsione (artt. 206, comma 4, e 207, comma 7) della ammissibilità della impugnazione incidentale, ossia (art. 333 c.p.c.) l’impugnazione proposta nello stesso processo instaurato con l’impugnazione principale dalla parte che ha ricevuto la notificazione di quest’ultima[11].  La legge, prevedendo (art. 206, comma 4) che la parte, contro cui l’impugnazione principale è proposta, può formulare l’impugnazione incidentale “anche se per essa è decorso il termine di cui all’art. 207, comma 1 (ossia, il termine per impugnare), consente – oltre che, ovviamente, l’impugnazione incidentale tempestiva – l’impugnazione incidentale tardiva, ossia l’impugnazione incidentale della parte che ha perduto il potere di impugnazione, a causa del decorso del termine. Peraltro, la disposizione deve essere interpretata analogicamente, ammettendo – in coerenza con la regola generale dell’art. 334 c.p.c. – l’impugnazione incidentale tardiva anche in caso di acquiescenza (art. 329, comma 1, c.p.c.); non vi è infatti ragione, a nostro avviso, per applicare regole differenziate alla perdita del potere di impugnazione, a seconda della causa che la ha determinata (decorso del termine o acquiescenza)[12]. 
Il legislatore del Codice supera il contrario – e a nostro avviso non condivisibile[13] – orientamento della giurisprudenza, che, in assenza dell’espressa previsione della impugnazione incidentale agli artt. 98 e 99 L. fall., negava il potere della parte contro cui era proposta l’impugnazione di esperire il gravame incidentale (in via tempestiva o tardiva)[14]. 
Questa interpretazione, non imposta dalla lettera della legge, appariva contraddittoria ed era foriera di rilevanti inconvenienti. Nonostante l’applicazione delle regole generali sulle impugnazioni – prima tra tutte, l’onere dell’impugnazione a carico del soccombente parziale, al fine di vedere riformata in senso a sé favorevole la decisione – era esclusa – sul rilievo che le impugnazioni dello stato passivo non sono un “giudizio di appello” –l’applicazione di un istituto – l’impugnazione incidentale tempestiva e tardiva ai sensi degli artt. 333 e 334 c.p.c. – che del sistema delle impugnazioni costituisce elemento essenziale, ed è infatti disciplinato nel capo I del titolo III del libro II del c.p.c., che raccoglie le disposizioni sulle impugnazioni in generale; con la grave conseguenza, che “ove l’istante sia stato ammesso al concorso in relazione ad un determinato credito solo parzialmente, il curatore che intenda contestare l’accertamento del giudice delegato posto a fondamento di siffatta ammissione parziale, deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendo sufficiente che proponga la relativa eccezione nel giudizio di opposizione promosso dal medesimo creditore istante”[15]. 
Oggi, nella situazione menzionata, che si definisce di soccombenza pratica reciproca, il curatore può proporre in via principale l’impugnazione del credito ammesso, ma, se sia prevenuto dall’opposizione del creditore, può (e deve) formulare la propria impugnazione in via incidentale all’interno del giudizio di opposizione instaurato da quest’ultimo; viceversa, se sia il curatore a proporre per primo l’impugnazione del credito ammesso,  il creditore ha l’onere di formulare all’interno di questo giudizio la propria impugnazione incidentale, che, se proposta in via principale, avrebbe dato luogo all’apertura di un giudizio opposizione[16]. Il che rende evidente come l’opposizione e l’impugnazione dei crediti ammessi instaurino un giudizio di gravame strutturalmente unitario. 
È peraltro opportuno precisare sin d’ora, che la violazione dell’onere della proposizione dell’impugnazione incidentale non è di per sé causa di inammissibilità dell’impugnazione principale proposta per seconda: può (e deve) essere applicato alle impugnazioni dello stato passivo il consolidato principio generale enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’impugnazione delle sentenze, secondo cui tale violazione può trovare rimedio nella riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c., purché l’impugnazione in forma principale proposta per seconda sia formulata nei termini in cui si sarebbe dovuta proporre l’impugnazione incidentale[17]. 
Il terzo mezzo di impugnazione, disciplinato al comma 5 dell’art. 206, è la revocazione, che, a differenza dell’opposizione e dell’impugnazione dei crediti ammessi, costituisce un mezzo di impugnazione in senso stretto (o impugnazione rescindente). L’impugnante deve allegare e provare che il provvedimento sia affetto da uno dei vizi tipici, tassativamente previsti dal legislatore. Il giudice dell’impugnazione accerta se il vizio dedotto esiste oppure no: in caso affermativo, la decisione impugnata è rescissa e a questa fase (rescindente) segue una seconda (definita rescissoria), in cui il giudice rende una nuova decisione sul rapporto controverso; in caso negativo, invece, il giudice rigetta l’impugnazione e la decisione impugnata rimane ferma. 
La revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere straordinario, in quanto il suo termine di esercizio (art. 207, comma 1) decorre dal momento della scoperta di un vizio occulto del provvedimento (e, pertanto, non da un dies a quo certo). 
Sebbene il richiamato art. 206, comma 4, preveda l’impugnazione incidentale solo con riferimento all’opposizione e all’impugnazione dei crediti ammessi, è da ritenere – ma si tratta di ipotesi di rara verificazione - che anche la revocazione sia suscettibile di esercizio in via incidentale (tempestiva e tardiva)[18].  
Infine, al comma 6 l’art. 206 disciplina la correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo, sebbene tale istituto non sia un mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice delegato.
2 . L’opposizione
Ai sensi dell’art. 206, comma 2, con l’opposizione, il creditore o il titolare di un diritto su un bene immobile o mobile determinato contesta che la sua domanda – rispettivamente, di insinuazione al passivo e di rivendica o di restituzione di beni – sia stata respinta, oppure sia stata accolta in parte; per “creditore”, deve intendersi anche il creditore di un terzo, che, come previsto dall’art. 201, abbia proposto la domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nell’oggetto nella procedura ipotecato a garanzia del proprio diritto. 
Sotto il profilo soggettivo, l’opposizione (come tutti gli altri mezzi di impugnazione dello stato passivo) è esercitabile dal soggetto che ha assunto la qualità di parte processuale nel procedimento di verifica dinanzi al giudice delegato; non è invece proponibile da colui che tale qualità non ha assunto, ossia da chi è rimasto terzo rispetto al processo. Un’eccezione si ha in caso di successione nel diritto controverso, in base alla regola generale dell’art. 111, comma 4, c.p.c.: legittimato a impugnare è anche il cessionario del diritto fatto valere con la domanda, quantunque egli non abbia assunto la qualità di parte processuale nella precedente fase (nella prassi, la cessione si verifica con una certa frequenza in relazione ai crediti pecuniari, mentre è più raro che riguardi un diritto su un bene). Il cessionario dovrà fornire prova della propria qualità producendo in giudizio un valido titolo di acquisto del diritto[19]. Un’altra eccezione, sebbene la questione sia controversa nella teoria generale, è costituita dall’impugnazione proposta in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. da un creditore del soccombente[20]. Non costituisce, invece, un’eccezione la possibilità per il rappresentato di impugnare, dato che, in caso di rappresentanza, parte in senso processuale è, appunto, il rappresentato e non il rappresentante (che è parte solo in senso formale). 
Ai fini dell’opposizione, deve inoltre sussistere il requisito (oggettivo) della legittimazione ad impugnare; in difetto, l’opposizione non è esaminata nel merito ed è definita in rito con una pronuncia di inammissibilità. 
La legittimazione ad impugnare è integrata dalla soccombenza rispetto alla domanda proposta, la quale sussiste se la domanda sia stata respinta integralmente o accolta in parte. 
La domanda è respinta integralmente, quando il giudice delegato ha emesso: a) una pronuncia di rigetto in rito, per inammissibilità della domanda per difetto dei requisiti di forma-contenuto nelle ipotesi dell’art. 201, comma 4, o di absolutio ab instantia per difetto di un presupposto processuale generale insanabile o in concreto non sanato; b) una pronuncia di rigetto in merito, per inesistenza del diritto o per inopponibilità dello stesso al curatore e ai creditori concorrenti. Secondo la Cassazione, se il giudice delegato non ha pronunciato su uno dei più crediti fatti valere in via cumulata con il ricorso, incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), “il silenzio” del giudice e il mancato inserimento delle somme nello stato passivo (non costituisce un’omissione di pronuncia su uno dei diritti fatti valere con il ricorso, bensì) “assume valore implicito di rigetto”, avverso il quale il creditore ha l’onere di proporre l’opposizione[21]; in difetto, la “decisione” di rigetto si stabilizza, con conseguente preclusione per il ricorrente rispetto alla richiesta di ammissione in via tardiva per il medesimo credito[22]. 
La domanda è accolta in parte (e quindi respinta per la restante parte), se il creditore ha visto la sua domanda di insinuazione accolta in misura inferiore a quanto richiesto[23]; ad esempio: è stato ammesso al passivo per un importo inferiore a quello domandato; in chirografo, anziché con prelazione, come aveva chiesto; per l’intero importo del credito, con rigetto dell’eccezione di compensazione[24]​; con riserva, anziché in via pura e semplice[25]. 
In tutte queste ipotesi, il ricorrente è legittimato all’impugnazione in via principale, in quanto è soccombente pratico, avendo ottenuto con il decreto una tutela inferiore a quella richiesta nella fase di verifica dinanzi al giudice delegato. A questo fine, e quindi per stimare se vi è soccombenza, occorre fare riferimento alle conclusioni rassegnate in tale fase e porle a confronto con il contenuto del decreto del giudice delegato; correttamente, quindi, si è ritenuto irrilevante che il creditore non avesse formulato osservazioni al progetto di stato passivo in cui il curatore proponeva il rigetto (integrale o parziale) della domanda [26]. ​ 
Ne deduciamo che non è ammessa l’opposizione, per ottenere più di quanto domandato con le conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato: non essendovi soccombenza, difetta il requisito della legittimazione ad impugnare. La legge lo precisa in relazione all’impugnazione incidentale – la quale deve essere contenuta “nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo” (art. 206, comma 4) – con una previsione espressione del principio generale richiamato. 
Pertanto, e in via esemplificativa: chiesta e ottenuta l’ammissione in chirografo, il creditore non può esercitare l’opposizione per domandare il riconoscimento di una prelazione[27]; non può neppure proporre l’opposizione per ottenere l’ammissione in prededuzione, che non aveva domandato dinanzi al giudice delegato[28]​; non può chiedere con l’opposizione l’insinuazione al passivo per un importo superiore a quello domandato nel procedimento di verifica [29]. 
Nelle ipotesi di rigetto integrale della domanda, è soccombente soltanto il ricorrente, il quale è pertanto l’unico soggetto legittimato a prendere l’iniziativa per impugnare. 
Qualora la domanda sia stata accolta solo in parte, il ricorrente è parzialmente soccombente; in questa ipotesi, se il giudice delegato ha accolto solo in parte le conclusioni del curatore (che egli deve rassegnare rispetto a ciascuna domanda, ex art. 203, comma 1), anche quest’ultimo è soccombente: si determina una situazione di soccombenza parziale reciproca (o ripartita). 
Ad esempio: il creditore ha chiesto l’ammissione del credito per l’importo di euro 10.000,00 e il giudice delegato lo ha ammesso per la minore somma di euro 5.000,00; se il curatore, avendo svolto difese o rilevato eccezioni volte a negare l’esistenza del credito, aveva chiesto il rigetto della domanda, è parzialmente soccombente, in quanto il decreto gli conferisce una tutela inferiore a quella domandata, mentre non lo è, se aveva concluso per l’ammissione del credito nella sua interezza o per un importo pari o superiore a euro 5.000, in quanto in tale caso ha ottenuto una tutela pari o maggiore di quella richiesta.  
Poiché la soccombenza parziale reciproca è una soccombenza effettiva, ciascuna parte (sia il ricorrente sia il curatore) è legittimata all’esercizio in via principale all’impugnazione, per ottenere la riforma in senso a sé favorevole della decisione: il ricorrente all’esercizio dell’opposizione e il curatore all’impugnazione del credito parzialmente ammesso. 
Come abbiamo già notato (al § 1), ma occorre ripetere, se il creditore propone l’opposizione contro il curatore, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 206, comma 4, ha l’onere di proporre l’impugnazione in via incidentale, la quale, come detto, è ammessa anche nella forma tardiva; lo stesso vale per il creditore, nel caso, inverso, in cui il curatore ha proposto in via principale l’impugnazione del credito ammesso. 
Qualora sia il curatore, sia il creditore, esercitino il gravame in via principale, sono proposte separate impugnazioni avverso il medesimo provvedimento; la mancata osservanza della forma dell’impugnazione incidentale, come abbiamo osservato (sempre al § 1), non è causa di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto può trovare rimedio nella riunione, anche d’ufficio, dal tribunale delle impugnazioni separatamente proposte ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 
Nelle ipotesi di soccombenza reciproca, ciascuna parte ha l’onere di proporre l’impugnazione avverso la parte di decisione a sé sfavorevole, se intende ottenerne la riforma in senso vantaggioso per le proprie ragioni. Nell’esempio fatto, qualora il creditore proponga l’opposizione per ottenere l’ammissione del credito nell’intero importo preteso, il curatore che intenda ottenere l’esclusione dal passivo del credito, deve proporre l’impugnazione avverso la parte di decisione che lo ha ritenuto esistente; in difetto, la decisione diviene in parte qua definitiva e il tribunale non può operare la reformatio in peius, disponendo l’esclusione del credito. 
Venendo alla legittimazione passiva, l’impugnazione è proposta nei confronti del curatore, che è il solo legittimato passivo. 
Non sono parti necessarie del giudizio di impugnazione – e quindi l’impugnazione non deve essere proposta nei loro confronti – le altre parti private del procedimento di verifica dinanzi al giudice delegato (creditori concorrenti e titolari di diritti su beni); queste ultime, avendovi interesse, possono intervenire nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 207, comma 9[30]. 
Non è parte necessaria del giudizio – e pertanto l’impugnazione non va proposta neppure nei suoi confronti - il debitore, in coerenza con la sua posizione nel procedimento di verifica, di cui non è parte, e con gli effetti del decreto, a lui non opponibili fuori della procedura. Come vedremo, il debitore non è neppure legittimato all’intervento nel giudizio di impugnazione a norma del richiamato art. 207, comma 9. 
Poiché l’opposizione è un giudizio di gravame, il cui oggetto è il rapporto controverso, l’onere della prova circa i fatti principali rilevanti ai fini dell’esistenza del diritto è disciplinato secondo la regola ordinaria dell’art. 2697 c.c.[31]: l’opponente deve provare i fatti costitutivi del diritto, mentre il curatore i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso[32].
3 . L’impugnazione
Ai sensi dell’art. 206, comma 3, con l’impugnazione il curatore, il creditore pecuniario e il titolare di un diritto su un bene mobile o immobile contestano che sia stata accolta la domanda di un creditore o di un altro concorrente: di ammissione al passivo di un creditore pecuniario; di rivendica o di restituzione del titolare di un diritto su un bene; di partecipazione alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione del bene ipotecato a sua garanzia del creditore di un terzo. L’impugnazione è proposta nei confronti della parte la cui è domanda è stata accolta e, se è esercitata da una parte privata (creditore o titolare di un diritto su un bene), anche nei riguardi del curatore. Gli altri creditori pecuniari e i terzi pretendenti, i quali erano parti del processo di verifica dinanzi al giudice delegato, non sono parti necessarie del giudizio di impugnazione.  
Nella disciplina dell’impugnazione si riflettono le peculiarità proprie di un processo di cognizione endoesecutivo, previsto e disciplinato all’interno di un procedimento – la liquidazione giudiziale – volto alla più rigorosa attuazione del principio della responsabilità patrimoniale del debitore insolvente (art. 2740 c.c.) e della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.); un procedimento, si vuole dire, che è istituzionalmente preordinato alla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore nel concorso di tutti i suoi creditori anteriori (art. 151, comma 1), e per le finalità del quale è previsto un processo di cognizione volto, da un lato, all’accertamento (necessario) di coloro che – in quanto siano creditori concorsuali – hanno diritto di soddisfarsi sul ricavato dalla liquidazione del patrimonio e, da un altro lato, all’accertamento (eventuale) delle pretese che i terzi avanzino sui beni inizialmente ricompresi in tale patrimonio. 
Chiusa, con il decreto di esecutività dello stato passivo, la fase di verifica dinanzi al giudice delegato, in cui si era realizzato il contraddittorio incrociato e contestuale tra tutti gli interessati (c.d. concorso formale), ciascun creditore e il curatore (quest’ultimo nell’interesse della massa dei creditori) sono legittimati a contestare la decisione di accoglimento della domanda di un (altro) creditore o di un terzo pretendente, nella prospettiva di conseguire nella fase di riparto un maggiore soddisfacimento delle ragioni proprie (il creditore) o dei creditori concorrenti nel loro complesso (il secondo): per effetto dell’esclusione dalla platea di coloro che hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato di un creditore pecuniario (o del diniego della prelazione riconosciuta dal giudice delegato), oppure della ricomprensione nell’attivo da liquidare del bene preteso dal terzo[33]. 
Il diritto al concorso di ciascun creditore pecuniario è, in linea generale, indipendente dall’esistenza del diritto al concorso altrui o dalla pretesa del terzo su un bene; è, invece, il diritto al riparto – che si determina nella successiva fase di distribuzione (artt. 220 ss.) – ad essere condizionato dal diritto al riparto di un concorrente (o dal riconoscimento della pretesa del terzo sul bene). I creditori sono interessati a contestare la decisione di accoglimento della domanda altrui non perché quest’ultima condizioni l’esistenza del proprio diritto al concorso, bensì perché tale decisione condiziona la consistenza del diritto al riparto: la decisione di accoglimento della domanda di insinuazione al passivo perché costituisce una porzione della fattispecie costitutiva del diritto al riparto del concorrente, che condiziona il quantum (e potenzialmente anche il soddisfacimento) del diritto al riparto dell’impugnante; la decisione di accoglimento  della domanda relativa a un bene, in quanto sottrae il bene alla liquidazione e, quindi, di nuovo, incide sul soddisfacimento conseguibile dall’impugnate in sede distributiva. 
Oggetto di impugnazione è la decisione di accoglimento – anche solo con riserva[34]– della domanda di un altro creditore o di un concorrente. 
La legge attribuisce la legittimazione ad impugnare al curatore, ai creditori pecuniari e ai titolari di diritti sui beni[35]; per “creditore”, in modo analogo a quanto abbiamo visto in relazione all’opposizione, deve intendersi anche il creditore di un terzo, che, come previsto dall’art. 201, abbia proposto la domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nell’oggetto nella procedura ipotecato a garanzia del proprio diritto.  È privo di legittimazione, per le ragioni già sopra indicate, il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale[36]; la giurisprudenza ha avuto anche occasione di chiarire che il debitore non può agire neppure in via surrogatoria rispetto al curatore in caso di inerzia di quest’ultimo[37]. 
Il curatore è legittimato alla proposizione dell’impugnazione in via principale se è soccombente pratico rispetto alla domanda, quindi se le sue conclusioni – da rassegnare riguardo a ciascuna domanda ai sensi dell’art. 203, comma 1 – siano state in tutto (soccombenza integrale) o in parte  (soccombenza parziale) disattese; in caso contrario, egli non è soccombente e pertanto difetta il requisito della legittimazione ad impugnare[38]. Il curatore è soccombente, quando ritrae dalla pronuncia una tutela inferiore a quella richiesta, come avviene se ha proposto difese (contestazioni ed eccezioni) volte a conseguire il rigetto integrale della domanda e la domanda è stata in tutto o in parte accolta; se ha formulato difese volte a conseguire un rigetto parziale e la domanda è stata accolta in misura superiore; ancora, se il credito è stato ammesso in via privilegiata e il curatore aveva concluso per l’ammissione in chirografo. 
Secondo i principi generali, affinché la domanda di impugnazione possa essere esaminata nel merito, deve ricorrere, oltre al requisito della legittimazione, l’interesse ad impugnare; tale requisito costituisce una applicazione del presupposto processuale generale dell’art. 100 c.p.c., che in questa sede assume rilievo quale interesse al risultato del processo, da riguardare in modo specifico quale risultato del giudizio di gravame, da raffrontare a quello assicurato dalla decisione impugnata. L’impugnante ha interesse all’impugnazione se, in base ad una valutazione ex ante, compiuta a prescindere dalla fondatezza dei motivi di gravame, dall’accoglimento della domanda di gravame gli derivi un’utilità e, dunque, una tutela maggiore, di quella che gli è assicurata dal provvedimento impugnato; in breve, se l’accoglimento dell’impugnazione gli conferisca un vantaggio rispetto alla decisione emessa nel grado precedente[39]. 
Nelle ipotesi sopra indicate, in cui la domanda è stata accolta con integrale o parziale rigetto delle conclusioni del curatore, quest’ultimo è legittimato a impugnare (in quanto è soccombente, avendo ottenuto una tutela inferiore a quella richiesta) e ha interesse rispetto alla domanda di gravame (in quanto essa è diretta a ottenere una decisione che gli conferisca una tutela maggiore rispetto a quella assicurata dal provvedimento del giudice delegato). 
In alcuni casi particolari, il curatore è soccombente e ha interesse ad impugnare - e può pertanto proporre il gravame in via principale - anche rispetto a una pronuncia di rigetto della domanda del creditore o del terzo pretendente (si parla a questo proposito di soccombenza materiale o sostanziale, nozione che si affianca a quella di soccombenza formale, il cui parametro è costituito dall’esito, di accoglimento o rigetto, della domanda). Poiché la portata della pronuncia di rigetto varia in base al motivo che ne è a fondamento, può accadere che il rigetto sia fondato su una ragione che conferisce al curatore una tutela inferiore rispetto al rigetto pronunciato per un diverso motivo; in queste ipotesi, il curatore ha interesse a impugnare e, se sussiste il requisito della soccombenza, è altresì legittimato a proporre l’impugnazione in via principale[40].  
Si pensi ai seguenti casi.  Se il curatore si era difeso solo nel merito, e il giudice delegato ha rigettato la domanda in rito, rilevando d’ufficio una questione processuale, il curatore è formalmente vincitore (la domanda è stata respinta), ma è sostanzialmente soccombente, in quanto ha ottenuto una tutela inferiore a quella richiesta (il rigetto in rito, come vedremo, non impedisce la riproposizione della domanda in via tardiva), e ha interesse ad impugnare, per ottenere un rigetto nel merito, che gli conferisca una tutela maggiore[41]. Se il curatore si era difeso nel merito (contestando l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto e rilevando in via di eccezione fatti impeditivi, estintivi e modificativi dello stesso) e il giudice delegato ha respinto nel merito la domanda, il curatore non è soccombente e non ha interesse ad impugnare. Ciò, fatta salva l’ipotesi in cui il curatore avesse rilevato eccezioni satisfattive e di carattere “oneroso” (come quella di compensazione, che estingue il controcredito dedotto ope exceptionis, e, secondo noi, anche di adempimento, che impedisce l’azione di ripetizione dell’indebito) e le avesse dedotte in via graduata rispetto alle altre difese formulate, ossia chiedendo il rigetto prioritariamente per le difese articolate in via principale e solo per il caso di loro ritenuta infondatezza per la eccezione “onerosa”[42]. Qualora il giudice delegato abbia respinto la domanda accogliendo l’eccezione “onerosa” dedotta in via subordinata – previo rigetto per infondatezza delle altre difese o assorbimento delle stesse in violazione dell’ordine decisorio ammissibilmente imposto dalla parte – il curatore è soccombente e ha interesse a impugnare.
3.1 . Segue. Legittimazione e interesse ad impugnare dei creditori pecuniari; le difese esercitabili nel giudizio di impugnazione
Venendo alla posizione dei creditori pecuniari, come si è già osservato in relazione all’opposizione, sotto il profilo soggettivo possono impugnare coloro che sono stati parti del procedimento di verifica, con le eccezioni che abbiamo già sopra indicato (tra cui, in particolare, segnaliamo nuovamente il cessionario del credito ammesso, in applicazione della regola generale dell’art. 111 c.p.c.)[43].  
Quanto alla legittimazione ad impugnare, i creditori sono legittimati ad impugnare il provvedimento di accoglimento della domanda altrui in quanto tali. Il requisito della soccombenza non è configurabile rispetto alla loro posizione, dato che la domanda in sede di verifica non era proposta nei loro confronti; conseguentemente, essi sono legittimati all’impugnazione, quantunque non avessero contestato la posizione del concorrente o del terzo pretendente nel procedimento di verifica[44]. 
Precisando il discorso, in conformità alla ratio e alla funzione dell’istituto – ottenere un maggiore soddisfacimento del credito in sede di riparto – la legittimazione a impugnare spetta ai creditori, in quanto essi siano creditori concorrenti. 
Pertanto, sono certamente legittimati i creditori che siano stati ammessi al passivo; all’opposto, ma altrettanto certamente, sono privi di legittimazione i creditori che non hanno proposto la domanda di insinuazione al passivo, né coloro la cui domanda è stata esclusa con provvedimento di merito divenuto definitivo (il quale accerta con efficacia vincolante all’interno della procedura che essi non hanno diritto di partecipare al concorso). 
Ciò posto, dobbiamo soffermare l’attenzione sui creditori che possiamo definire sub judice, cioè coloro che abbiano proposto la domanda di insinuazione, ma la cui ammissione sia contestata, o che, al momento della impugnazione, non siano stati ancora ammessi al passivo[45]. 
È innegabile che anche questi creditori abbiano un interesse giuridico a vedere escluso dal concorso un altro creditore, al fine di incrementare le possibilità di soddisfacimento in sede di riparto, in caso di loro ammissione al concorso; la questione da chiarire è, quindi, se essi siano legittimati all’impugnazione.  
Iniziando dal creditore ammesso al passivo, avverso il quale il curatore o un concorrente abbiano proposto l’impugnazione per contestarne la ammissione al passivo, egli è senz’altro legittimato all’impugnazione avverso il provvedimento di ammissione di un concorrente.  
Si pone tuttavia un’esigenza di coordinamento, dato che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta nei suoi confronti determina la esclusione dal passivo e quindi il venire meno anche del presupposto che costituisce titolo della sua legittimazione alla domanda di gravame. Il coordinamento può avvenire in via preventiva, mediante riunione dei due procedimenti ex art. 274 c.p.c., in quanto essi pendono dinanzi al medesimo ufficio giurisdizionale (il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale)[46]. Per l’ipotesi in cui la riunione non sia disposta, a nostro avviso non è necessario disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio pregiudicato (il gravame proposto dal creditore contestato) in attesa della definizione del giudizio pregiudicante (il gravame proposto nei suoi confronti dal curatore o da un concorrente), con il correlato grave inconveniente dell’allungamento dei tempi processuali. I due giudizi possono procedere parallelamente e il coordinamento, ove necessario, potrà attuarsi a posteriori:  qualora, all’esito del secondo giudizio di impugnazione, sia emessa una decisione di esclusione dal concorso del creditore impugnante, questa pronuncia potrà essere fatta valere nel primo giudizio, se ancora in corso, che sarà conseguentemente definito in rito per sopravvenuta carenza della legittimazione dell’attore; nel caso in cui, invece, il primo giudizio si sia già concluso, la pronuncia emessa sarà caducata ex art. 336, comma 2, c.p.c., dato che la riforma del provvedimento di ammissione del credito estende i propri effetti alla decisione sull’impugnazione proposta dal creditore, poiché tale decisione, avendo quale proprio presupposto il provvedimento di ammissione, è dipendente da quest’ultimo. 
Poiché la legge conferisce la legittimazione ai creditori e non ai creditori ammessi al passivo, la titolarità del potere di impugnazione può riconoscersi anche ai creditori non ammessi al passivo, ma che abbiano proposto la domanda di insinuazione e a condizione che quest’ultima non sia stata definitivamente rigettata. 
La legittimazione spetta pertanto anche ai creditori che abbiano proposto la domanda di insinuazione in via tardiva, prima che la loro domanda sia esaminata ed accolta[47]. 
La legittimazione all’impugnazione va inoltre riconosciuta ai creditori non ammessi, a condizione che essi abbiano proposto l’opposizione[48]. Tuttavia, poiché la legittimazione all’impugnazione dipende dall’accoglimento dell’opposizione, quest’ultimo giudizio ha carattere pregiudiziale rispetto al primo e si pone conseguentemente un’esigenza di coordinamento tra i due processi. Questa esigenza deve essere attuata preferibilmente mediante riunione delle cause di fronte allo stesso giudice, in applicazione dell’art. 274 c.p.c.; nelle ipotesi, residuali, in cui la riunione non sia disposta, appare inevitabile ritenere che il giudizio di impugnazione sia sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione nel processo di opposizione[49]. 
Non sono, neppure in senso lato, creditori sub judice i creditori ammessi con riserva, i quali devono ritenersi legittimati all’impugnazione, nonostante la legge non preveda espressamente tale potere tra gli effetti del provvedimento di ammissione con riserva[50]. 
Nel giudizio di impugnazione proposto dal creditore pecuniario assume particolare rilievo il requisito dell’interesse ad impugnare, come sopra definito (§ 3).  
Il creditore pecuniario ha interesse a impugnare, se dall’accoglimento del gravame proposto contro la decisione di accoglimento della domanda di un’altra parte privata consegue una modifica migliorativa della sua posizione nel concorso o della misura del soddisfacimento ritraibile in sede di riparto. 
Pertanto, il creditore pecuniario ha interesse a impugnare l’ammissione di altri creditori aventi rango pari o superiore al proprio, contestando l’esistenza, l’opponibilità e l’ammontare dei loro diritti, oppure l’esistenza e l’efficacia della causa di prelazione che li assiste. Egli ha altresì interesse a contestare l’accoglimento della domanda di rivendica o restituzione del bene proposta da un terzo pretendente, al fine di vedere ricompreso nell’attivo della procedura il bene e conseguentemente potersi soddisfare sul ricavato dalla sua liquidazione. Per analoghe ragioni, ha interesse ad impugnare la decisione con cui è stato accertato il diritto del creditore di un terzo di partecipare al ricavato della vendita del bene del debitore ipotecato a garanzia del proprio diritto.  
Il creditore pecuniario, invece, di regola non ha interesse a contestare la posizione dei creditori con rango inferiore al proprio, se non in situazioni particolari; ad esempio, nel caso in cui il bene oggetto della prelazione specifica è perito o appare incapiente rispetto all’ammontare del credito, dato che in tali ipotesi il creditore, non soddisfatto integralmente dalla liquidazione del bene vincolato a sua garanzia, concorre per quanto a lui ancora dovuto con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo (art. 153, comma 1)[51].​ 
Chiariti i profili relativi alla legittimazione ed all’interesse ad impugnare, occorre soffermarsi sul tema delle difese esercitabili dal creditore nel giudizio di impugnazione promosso avverso la decisione di accoglimento della domanda di un concorrente. 
Il creditore, con l’impugnazione, può svolgere tutte le difese, in rito e in merito, esercitabili nel procedimento di verifica dinanzi al giudice delegato per ottenere l’esclusione del concorrente (o il disconoscimento della causa di prelazione da quest’ultimo vantata). Per quanto riguarda specificamente le difese di merito, può contestare i fatti costitutivi del diritto (o della prelazione) e rilevare tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi che incidono sulla esistenza del diritto (o il suo ammontare) e della prelazione, oppure sulla loro opponibilità alla procedura. Il creditore può fare valere tutte le difese che potrebbe esercitare il curatore: non è condizionato dalle scelte difensive del curatore e, nella sua inerzia, può esercitare tutte le difese che egli avrebbe potuto esercitare, incluse le eccezioni in senso stretto[52]. Pertanto, il  creditore può: a) contestare i fatti costitutivi del diritto o della prelazione del concorrente, ancorché essi non fossero stati contestati dal curatore nella fase di verifica dal curatore; b) rilevare tutte le eccezioni, sia in senso lato, sia in senso stretto, che avrebbe potuto esercitare il curatore; c) sotto il profilo del contenuto, può rilevare sia le eccezioni che spettano al curatore “in sostituzione” dell’imprenditore (ad esempio, l’eccezione di prescrizione del credito o di annullabilità del contratto), sia quelle che il curatore deduce “in sostituzione” dei creditori (ad esempio, l’eccezione di revocatoria ordinaria, di simulazione o di difetto di data certa anteriore ex art. 2704 c.c.), sia, infine, quelle che sono attribuite al curatore  in via originaria in ragione della pendenza della procedura (ad esempio, l’eccezione di revocatoria speciale). L’unico limite è costituito dal caso in cui l’eccezione abbia una portata sostanzialmente dispositiva di un diritto esistente nel patrimonio della liquidazione giudiziale, la cui gestione e amministrazione spetta in via esclusiva al curatore (art. 128); conseguentemente, è da escludere che il creditore possa eccepire in compensazione un controcredito dell’imprenditore o della massa, dato che l’estinzione del diritto del concorrente avviene a prezzo della estinzione di un credito nei suoi confronti.  
Le regole esposte trovano riscontro in giurisprudenza, la quale ha avuto occasione di affermare che il creditore impugnante nel giudizio di gravame può dedurre un’eccezione in senso stretto quale l’eccezione di prescrizione del diritto[53] ed eccepire la revocabilità del titolo del credito o della causa di prelazione[54].  
 Come abbiamo già detto per l’opposizione, anche nel giudizio di impugnazione – trattandosi di un giudizio di gravame, il cui oggetto è direttamente il rapporto controverso – l’onere della prova è disciplinato dall’art. 2697 c.c. Questa disposizione, nel dettare la regola ordinaria di riparto degli oneri probatori, non fa riferimento alla posizione processuale delle parti, bensì al piano sostanziale, distinguendo tra chi fa valere in giudizio il diritto, che deve pertanto provare i relativi fatti costitutivi, e colui che eccepisce l’inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, il quale deve conseguentemente provare i fatti (impeditivi, modificativi e estintivi) a fondamento dell’eccezione. Pertanto, nonostante alcune contrarie opinioni, in caso di fondata contestazione dei fatti costitutivi del diritto da parte dell’impugnante, è onere del convenuto, che ha dedotto in giudizio il diritto, provarne l’esistenza, e non del primo dimostrare la loro inesistenza, e il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi ricade sul secondo[55]. 
Ciò posto, l’applicazione di questa regola generale deve essere coordinata con le specificità proprie del giudizio di gravame, e pertanto sul punto dovremo tornare per fornire alcune precisazioni (infra, § 4).
3.2 . Segue. Legittimazione ed interesse ad impugnare dei titolari di diritti, reali o personali, su beni mobili o immobili, e del creditore di un terzo con diritto di ipoteca su un bene del debitore
Circa la legittimazione attiva e la legittimazione ad impugnare dei titolari di diritti, reali o personali, su beni mobili e beni immobili, che hanno esercitato domande di rivendica e di restituzione, vale, mutato quel che vi è da mutare, quanto si è osservato in relazione ai creditori pecuniari (sopra, § 3.1). 
Sotto il profilo dell’interesse ad impugnare, questi soggetti – i quali si affermano titolari di diritti su beni al fine di sottrarli all’espropriazione forzata e non chiedono di partecipare alla distribuzione del ricavato – non hanno interesse a contestare l’ammissione del credito pecuniario al passivo. Ciò, a meno che la pretesa restitutoria sia stata convertita in credito pecuniario per il controvalore del bene, come avviene nel caso in cui la res non sia stato acquisita all’attivo della procedura o il curatore ne abbia perso il possesso successivamente alla sua acquisizione (art. 210, comma 1); in tale ipotesi, venendo in considerazione pretese pecuniarie, valgono le regole poc’anzi enunciate, con riferimento ai creditori di somme di denaro. 
Essi non hanno interesse a contestare neppure l’accoglimento della domanda di rivendica o di restituzione di un bene proposta da un terzo, salvo il caso in cui, nel procedimento di accertamento di fronte al giudice delegato, si sia verificata una lite tra pretendenti; ossia, il caso in cui due (o più) soggetti, in relazione al medesimo bene, si sono affermati ciascuno titolare di un diritto, avente carattere incompatibile rispetto a quello vantato dall’altro. Quando il giudice, decidendo le domande proposte, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto, contestualmente, ma necessariamente, ha altresì negato il diritto vantato dall’altro soggetto sullo stesso bene; in questa ipotesi, la parte soccombente, che intenda ottenere la riforma del provvedimento a sé sfavorevole, deve interporre l’opposizione avverso quest’ultimo e, contestualmente, impugnare la decisione che ha riconosciuto il diritto altrui[56]. 
Venendo, infine, al creditore di un terzo con diritto di ipoteca su un bene del debitore ricompreso nella procedura, vale, con gli adattamenti del caso, quanto sopra esposto circa la legittimazione attiva e ad impugnare dei creditori (§ 3.1). 
In ordine all’interesse ad impugnare, esso sussiste quando l’accoglimento della domanda altrui pregiudica (nell’an o nel quantum) il diritto di questo soggetto di partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione del bene ipotecato a sua garanzia. Occorre quindi compiere una verifica caso per caso, avuto riguardo alle singole fattispecie; in via esemplificativa ed indicativa, è tendenzialmente da escludere l’interesse di questo soggetto a impugnare la decisione di accoglimento della domanda di insinuazione di un creditore concorsuale, a meno che a favore di quest’ultimo non sia riconosciuta una causa di prelazione sul medesimo bene di grado poziore alla sua ipoteca.
3.3 . Segue. La legittimazione passiva e le parti necessarie del giudizio di impugnazione
Venendo alla legittimazione passiva, l’impugnazione deve essere esercitata “nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda sia stata accolta” (art. 206, comma 2) e l’imperfezione del testo legislativo (già presente nell’art. 98 L. fall. riformato) va integrata, ovviamente, con il riferimento al titolare di diritti su beni mobili o immobili, nonché al creditore di un terzo con diritto di ipoteca su un bene del debitore, se ad essere contestato sia l’accoglimento della domanda proposta da una di queste parti.  
Nei casi di soccombenza ripartita, il soggetto nei cui confronti sia stata proposta l’impugnazione principale, che intenda ottenere la riforma della decisione in senso a sé più favorevole, ha l’onere di formulare l’impugnazione in via incidentale, la quale, come abbiamo detto, è consentita anche in forma tardiva (art. 206, comma 4); in caso di esercizio di separate impugnazioni in via principale, si applica la riunione ex art. 335 c.p.c., alle condizioni già indicate (v. sopra il § 1). 
Qualora l’impugnazione sia proposta da una parte privata (creditore o titolare di un diritto su un bene), ai sensi dell’art. 206, comma 3, ult. periodo, “al procedimento partecipa anche il curatore”, il quale è pertanto parte necessaria del giudizio di impugnazione[57]. Si ha infatti una decisione su un’unica causa, la quale deve essere impugnata nei confronti di tutti i soggetti che ne sono parte e, quindi,  oltre alla parte privata la cui domanda è stata accolta, anche nei confronti del curatore, secondo il regime proprio delle cause inscindibili di cui all’art. 331 c.p.c. Si realizza in grado di impugnazione una pluralità di parti (necessaria) intorno a un’unica causa, in quanto non è possibile che, per il curatore, divenga definitiva la decisione del giudice delegato, mentre quest’ultima sia riformata per altre parti in sede di gravame[58]. Se l’impugnazione non sia proposta anche nei confronti del curatore, in applicazione dell’art. 331 c.p.c. il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; se il contraddittorio è integrato nel termine perentorio assegnato, il vizio è sanato con efficacia ex tunc e il gravame può essere deciso nel merito (salvo il ricorrere di altri vizi processuali insanabili o in concreto insanati); in caso contrario, l’impugnazione è dichiarata inammissibile[59]. 
Il curatore, a fronte all’impugnazione proposta da una parte privata, può esercitare in via incidentale – anche in forma tardiva[60]– l’impugnazione avverso il provvedimento di ammissione contestato[61]. Ove non lo faccia, non può esercitare all’interno del processo i poteri processuali, che presuppongono l’esercizio dell’azione di impugnativa, ma può soltanto aderire alla domanda di gravame altrui, svolgendo un’attività di carattere meramente adesivo: non può rassegnare conclusioni diverse da quelle formalizzate dall’attore (ad esempio, se questi non ha contestato l’an del diritto ma solo il quantum dello stesso, il curatore non può chiedere che la pretesa sia dichiarata inesistente) e le attività difensive devono collocarsi all’interno dei limiti segnati dai motivi di impugnazione proposti dall’impugnante, senza poter ampliare l’ambito della devoluzione da essi determinata[62]. 
Infine, non è parte del giudizio di impugnazione – come non lo è del giudizio di opposizione e per le ragioni già indicate – il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale.
4 . L’oggetto dei giudizi di opposizione e di impugnazione; l’effetto devolutivo e gli oneri delle parti. L’onere della prova nel giudizio di gravame
Come la legge fallimentare, il Codice non disciplina in modo esaustivo aspetti importanti del giudizio di gravame instaurato con l’opposizione o l’impugnazione, quali la determinazione del suo oggetto, l’ambito dell’effetto devolutivo e i correlati oneri delle parti. 
Abbiamo già affrontato incidentalmente questi temi nei paragrafi precedenti, ed ora dobbiamo esaminarli ex professo
Le disposizioni rilevanti non sono univoche e delineano un quadro frammentario. L’art. 207, comma 2, lett. c), come l’art. 99, comma 2, n. 3), L. fall., onera l’attore di indicare i fatti e gli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con una previsione che pare alludere, senza menzionarla, alla formulazione dei motivi del gravame[63]. L’art. 206, comma 4, e l’art. 207, comma 7, contemplano l’impugnazione incidentale (anche tardiva) della parte contro cui l’impugnazione è proposta; ​ tuttavia, lasciano all’interprete il compito di chiarire il quid rispetto a cui sussiste tale onere e, in particolare, se esso operi anche in caso di soccombenza c.d. virtuale (o teorica), ai fini della devoluzione al giudice superiore delle questioni risolte in senso sfavorevole al vincitore pratico del giudizio. Infine, l’art. 207, al comma 2, lett. d), e al comma 7 (come il previgente art. 99, al comma 2, num. 4), e al comma 7, L. fall.) stabilisce che, nel primo atto, la parte (l’attore nel ricorso e il convenuto nella memoria difensiva) deve sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; la regola, pur essendo probabilmente pensata per le nuove eccezioni, non è ad esse limitata e può essere riferita anche alla riproposizione delle eccezioni formulate nel procedimento di verifica. 
È pertanto necessario fare ricorso alla disciplina del Codice di procedura civile sulle impugnazioni in generale (capo I del titolo III del libro II del Codice) e, tra le regole dettate per i singoli mezzi, a quelle in materia di appello. Le impugnazioni dello stato passivo certamente non sono un “giudizio di appello”; è però indubbio che le regole valide per questo mezzo di impugnazione, come delineate dalla interpretazione della giurisprudenza di legittimità, sono espressione di una linea evolutiva del sistema, di cui occorre tenere conto – per i tratti non regolati dalle norme di settore ​– nella ricostruzione della disciplina di istituti che sono strutturalmente e funzionalmente omologhi all’appello, in quanto si configurano, al pari di questo, come mezzi di gravame a critica libera. Ai giudizi di opposizione e di impugnazione dello stato passivo non si applicano le regole procedimentali e di mero ordine previste per l’appello – dato che i rimedi de quibus non sono un “giudizio di appello” – mentre si applicano le regole che presiedono alla determinazione dell’oggetto e dell’effetto devolutivo nel giudizio di gravame, nella misura in cui occorra integrare rispetto a tali fondamentali profili la disciplina del Codice[64]. 
Dell’esigenza – e opportunità – di ricondurre le impugnazioni dello stato passivo al sistema e alla disciplina generale delle impugnazioni sembra avere preso atto anche il legislatore del Codice, che, agli artt. 206, comma 4, e 207, comma 7, ha precisato che, nei giudizi di impugnazione e di opposizione dello stato passivo, è ammessa l’impugnazione incidentale, anche nella forma tardiva. Come si è già notato (sopra, § 1), questa innovazione va posta in relazione con il contrario (e non condivisibile) orientamento della giurisprudenza formatosi riguardo agli artt. 98 e 99 L. fall.: nonostante l’applicazione delle regole generali sulle impugnazioni – come l’onere dell’impugnazione a carico del soccombente pratico parziale, al fine di vedere riformata in senso a sé favorevole la decisione –  la giurisprudenza escludeva – sul rilievo che le impugnazioni dello stato passivo non sono un “giudizio di appello” – l’applicazione di un istituto – l’impugnazione incidentale (tempestiva e tardiva) ai sensi degli artt. 333 e 334 c.p.c. – che del sistema delle impugnazioni costituisce elemento essenziale, con le gravi conseguenze di cui si è già detto[65]. 
L’oggetto del processo di impugnazione e l’ambito della cognizione del tribunale sono definiti da quanto le parti hanno devoluto attraverso i motivi di impugnazione e la riproposizione; l’effetto devolutivo non è automatico: tantum devolutum quantum appellatum
L’oggetto del processo di impugnazione è costituito dal diritto dedotto nel procedimento di verifica con la domanda, il quale, attraverso i motivi di impugnazione o la riproposizione, è sottoposto al giudizio del giudice superiore. 
Se con la domanda erano stati fatti valere due o più diritti (cumulo oggettivo) e il decreto del giudice delegato presenta una pluralità di capi decisori (intesi come capi di domanda) riguardo ai quali il ricorrente è risultato soccombente, egli ha l’onere di impugnare il provvedimento in tutte le sue parti, se intende devolvere al tribunale il riesame della decisione riguardo a tutte le pretese; in difetto, sulla statuizione non impugnata si forma l’acquiescenza, ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c., ed essa diviene quindi definitiva[66]. 
Se, nella stessa ipotesi (di cumulo oggettivo), si è avuta una soccombenza pratica ripartita, in quanto la parte è risultata vincitrice rispetto a talune cause e soccombente rispetto ad altre,  la controparte, contro cui l’impugnazione è diretta, se intende sottoporre a riesame la decisione sulla causa rispetto a cui è soccombente, ha l’onere di interporre l’impugnazione, che assume la forma dell’impugnazione incidentale, come detto ammessa anche in via tardiva (artt. 206, comma 4, e 207, comma 7); in difetto, la statuizione non impugnata diviene definitiva.  
Se erano state proposte due domande, la seconda in via subordinata rispetto alla prima, e all’accoglimento della principale è seguito il legittimo assorbimento della condizionata, il vincitore, a seguito dell’impugnazione del curatore o di un concorrente relativamente alla prima, se intende devolvere al giudizio del tribunale la seconda, deve riproporla, perché altrimenti si intende rinunciata, come disposto dall’art. 346 c.p.c.[67]. 
Come abbiamo avuto occasione di notare, si può avere una soccombenza pratica parziale reciproca anche rispetto a una singola domanda, quando essa sia stata accolta solo in parte. Colui contro cui è proposta l’impugnazione principale, se intende vedere riformata la decisione nella parte rispetto a cui è soccombente, ha l’onere di proporre l’impugnazione incidentale, ex artt. 206, comma 4, e 207, comma 7; in mancanza, la pronuncia diviene in parte qua definitiva e la statuizione del giudice delegato non può essere riformata dal tribunale. 
Ciò posto, dobbiamo adesso occuparci dell’effetto devolutivo delle questioni all’interno del singolo capo di decisione (inteso come capo di domanda) oggetto di impugnazione. 
Occorre distinguere tra l’oggetto dell’impugnazione, costituito dal rapporto controverso, e l’ambito della cognizione del giudice al suo interno, rappresentato dalle questioni che possono essere esaminate dal giudice superiore ai fini della decisione del primo; si tratta delle questioni di rito, relative ai presupposti processuali (ossia, alle condizioni per la decisione di merito della domanda), e delle questioni di merito, concernenti l’esistenza dei fatti costitutivi e dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto del processo (questi ultimi fatti sono a base delle eccezioni di merito, in senso stretto o in senso lato). 
Secondo la ricostruzione a nostro avviso preferibile, l’effetto devolutivo delle questioni non è automatico, in modo analogo a quanto avviene nel giudizio di appello: la domanda di gravame non implica di per sé la devoluzione delle questioni rilevate nel precedente grado di giudizio al riesame del giudice dell’impugnazione, ma quest’ultimo conosce le sole questioni, che gli siano specificamente devolute dalle parti[68]. 
A ciò l’attore provvede mediante la formulazione dei motivi di impugnazione, che assolvono pertanto la duplice funzione di determinare l’oggetto dell’impugnazione e, all’interno di questo, di selezionare le questioni devolute al giudice superiore (costituite dalle questioni decise a suo sfavore e da quelle illegittimamente assorbite). 
Simmetrica è la posizione del convenuto, al quale spetta investire il giudice dell’impugnazione delle questioni che vuole vedere esaminate. 
Dobbiamo introdurre il concetto di soccombenza virtuale o teorica: il convenuto, che è risultato vincitore rispetto al capo di domanda (e pertanto non è praticamente soccombente), può avere visto risolte a suo sfavore alcune questioni di rito (ad esempio, la domanda è stata rigettata nel merito, previo rigetto della eccezione di inammissibilità ex art. 201, comma 4) o di merito (ad esempio, la domanda è stata rigettata per prescrizione, ma il giudice delegato ha ritenuto infondata l’eccezione di inopponibilità del titolo del credito sollevata dal curatore). Si parla di soccombenza virtuale o teorica (e non effettiva) perché la parte ha ottenuto una tutela pari o superiore a quella richiesta (è vincitrice pratica), ma ha visto decise in senso a sé negativo alcune questioni. 
In questi casi, proposta dal soccombente pratico l’impugnazione principale, la parte vittoriosa può fare riesaminare dal giudice superiore le questioni rispetto a cui è risultata soccombente virtuale; e il punto da chiarire riguarda con quali modalità e con quale tecnica possa provvedervi.  Se, come ci sembra ragionevole, si applicano i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità riguardo all’appello, il vincitore pratico-soccombente virtuale non può limitarsi alla riproposizione delle questioni esaminate e decise a suo sfavore, bensì ha l’onere di formulare motivi di impugnazione incidentale, se intende devolvere il riesame di tali questioni al giudice superiore (e quelle rimaste illegittimamente assorbite)[69]; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è utilizzabile per la devoluzione al giudice superiore delle sole questioni non decise, perché legittimamente assorbite dal giudice delegato[70]. 
In breve: le questioni esaminate e decise devono essere oggetto di impugnazione incidentale, perché occorre formulare una critica rispetto a quanto statuito in ordine ad esse; le questioni legittimamente assorbite sono oggetto di mera riproposizione, perché riguardo ad esse, non essendo state decise, non vi è nulla da criticare. È. importante distinguere tra impugnazione incidentale e riproposizione, perché si applicano discipline giuridiche in parte differenziate: l’impugnazione incidentale deve contenere – come l’impugnazione principale - i motivi, cioè le ragioni di critica alla decisione contestata, individuandone gli errori, mentre la riproposizione si esaurisce nella mera manifestazione di volontà di devolvere al giudice superiore la questione, esclusa ogni ragione di critica, dato che essa non è stata decisa[71]. 
In difetto di impugnazione, la statuizione resa rispetto alla questione decisa diviene incontrovertibile nel processo, per le parti e per il tribunale, ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. (si forma, secondo un comune, ma non del tutto corretto, modo di esprimersi, il “giudicato interno”); in mancanza di riproposizione, l’eccezione non decisa si intende rinunciata, a norma dell’art. 346 c.p.c. 
Al di fuori di quanto devoluto dalle parti, il tribunale può esaminare – all’interno del capo di decisione oggetto dell’impugnazione – le questioni (di rito e di merito) rilevabili d’ufficio (ossia, le eccezioni in senso lato), a condizione che non siano state decise dal giudice delegato (secondo la giurisprudenza, neppure implicitamente)[72]; se, invece, siano state decise, non sono riesaminabili ex officio dal giudice superiore e sussiste l’onere dell’impugnazione, come appena detto[73]. 
Correttamente, quindi, la giurisprudenza ha affermato che l’eccezione di difetto di data certa anteriore ex art. 2704 c.c. non esaminata dal giudice delegato – la quale costituisce un’eccezione in senso lato[74] – è rilevabile dal tribunale ex officio nel giudizio di opposizione[75]. 
Alla luce di questi principi, si può osservare, in via esemplificativa, quanto segue. 
A) ammesso al passivo il credito con il riconoscimento della prelazione richiesta, il curatore o il concorrente possono impugnare una o entrambe le statuizioni. Se è impugnata la decisione solo nella parte in cui ha riconosciuto esistente il credito, sull’altra si forma il giudicato ex art. 329, comma 2, c.p.c. (con la precisazione che, in caso di accoglimento dell’impugnazione, la riforma ha effetto ex art. 336, comma 1, c.p.c. anche sulla decisione concernente la causa di prelazione, in quanto quest’ultima dipende dalla decisione sull’esistenza del credito)[76]. Se è impugnato il provvedimento solo nella parte in cui ha riconosciuto la prelazione, la statuizione circa l’esistenza del credito diviene definitiva ex art. 329, comma 2, c.p.c. (e in ordine ad essa, a differenza di quanto visto nel caso precedente, non avrà alcun effetto la decisione sull’impugnazione, dato che la statuizione sul credito non dipende da quella inerente all’esistenza della prelazione)[77]. 
B) se il giudice delegato ha ammesso il credito pecuniario, negando la prelazione richiesta, e il creditore propone l’opposizione per ottenere il riconoscimento della prelazione, il curatore, per ottenere la esclusione dal passivo del credito, deve proporre l’impugnazione in via incidentale (consentita anche in via tardiva) avverso la parte di decisione che lo ha ammesso, articolando tanti motivi di censura, quante sono le questioni risolte a suo sfavore (esistenza dei fatti costitutivi, inesistenza di fatti estintivi, modificativi e impeditivi) che vuole vedere riesaminate[78]. 
C) Se è accolta parzialmente la domanda di insinuazione e il creditore formula l’opposizione per conseguire l’ammissione per l’intero importo domandato, il curatore, per ottenere la integrale esclusione dal passivo del credito, deve proporre l’impugnazione incidentale, al fine di vedere riesaminate le questioni relative all’(in)esistenza di uno o più fatti costitutivi o di fatti estintivi, modificativi o estintivi del credito; in difetto, la decisione diviene in parte qua definitiva e il tribunale non potrà disporre l’esclusione del credito (divieto di  reformatio in peius)[79].  
D) se il giudice delegato ha accolto la domanda, e ha pertanto ritenuto esistenti i fatti costitutivi del diritto e inesistenti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi rilevati in via di eccezione nel procedimento di verifica (dal curatore o da una delle altre parti), con l’impugnazione il curatore o il concorrente deve formulare i motivi di gravame, con i quali individua le questioni risolte in senso a sé sfavorevole devolute al riesame del tribunale. Ad esempio, se impugna la decisione del giudice delegato nella parte in cui ha ritenuto esistente un certo fatto costitutivo (ad esempio, l’esecuzione della prestazione) e ha ritenuto inesistente un fatto estintivo (ad esempio, l’eccezione di prescrizione), quanto affermato dal giudice delegato rispetto alle altre questioni, inerenti all’esistenza di ulteriori fatti costitutivi del diritto (ad esempio, la stipula del contratto) e all’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso (ad esempio, la nullità del contratto o l’intervenuto adempimento), non essendo “colpito” dai motivi di impugnazione, diviene incontrovertibile. Pertanto, il tribunale, ai fini della decisione del diritto oggetto del processo, non deve né può procedere a un nuovo esame di tali questioni, ma solo di quelle specificamente devolute con i motivi di impugnazione dall’attore (a cui possono aggiungersi, in via eventuale, quelle rilevabili d’ufficio nel secondo grado di giudizio). 
E) se il giudice delegato ha respinto integralmente la domanda di insinuazione al passivo, accogliendo un’eccezione sollevata dal curatore (ad esempio, di inopponibilità della pretesa),  al contempo rigettando una diversa eccezione (ad esempio, di prescrizione) e assorbendone un’altra (ad esempio, di compensazione), sempre rilevate dal curatore,  nel giudizio di opposizione promosso dal creditore, il curatore ha l’onere di proporre l‘impugnazione incidentale, se intende vedere riesaminata la questione sollevata con l’eccezione decisa in senso a lui sfavorevole (nell’esempio, di prescrizione), mentre è sufficiente la riproposizione per la devoluzione della questione oggetto dell’eccezione assorbita (nell’esempio, di compensazione), in quanto essa non è stata legittimamente decisa dal giudice delegato[80].  
L’onere della riproposizione concerne anche le istanze istruttorie formulate e i documenti prodotti nel procedimento di verifica, che debbono essere specificamente indicati negli atti introduttivi del giudizio di impugnazione, dall’attore nel ricorso (art. 207, comma 4, lett. d)) e dal convenuto nella memoria difensiva (art. 207, comma 7). In particolare, i documenti prodotti nella fase dinanzi al giudice delegato non “trasmigrano” automaticamente nel fascicolo del giudizio di impugnazione; in assenza di “specifica indicazione” nell’atto introduttivo, essi non possono essere presi in considerazione dal tribunale ai fini della decisione[81]. Superando un precedente contrario orientamento, la giurisprudenza più recente formatasi con riferimento all’art. 99, comma 2, n. 4, L. fall. (identico all’art. 207, comma 2, lett. d)) afferma che l’onere della riproposizione è soddisfatto con l’indicazione nell’atto introduttivo dei documenti già prodotti di cui la parte intende avvalersi, mentre non è necessario che essa provveda a un nuovo deposito nel giudizio di gravame; se la parte non effettua il deposito, i documenti possono e debbono essere acquisiti dal tribunale dal fascicolo d’ufficio della procedura in cui sono custoditi[82]. 
Un’ultima precisazione riguarda la disciplina dell’onere della prova. 
Come si è detto, vale la regola generale dell’art. 2697 c.c. e pertanto va a danno di chi si afferma titolare del diritto la mancata prova dei fatti costitutivi, e di colui nei cui riguardi esso è azionato la mancata dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi e estintivi a fondamento dell’eccezione. Tuttavia, ciò non toglie – se si conviene sulla funzione da riconoscere ai motivi di gravame anche nei giudizi di impugnazione dello stato passivo – che spetta all’impugnante dimostrare, sul piano logico-argomentativo, l’errore commesso dal giudice delegato nel ritenere provato quel determinato fatto[83]. In altri, ma equivalenti, termini: l’impugnante ha un onere dimostrativo primario della fondatezza dei motivi di gravame con cui si censura l’accertamento del fatto (ossia, della ragione di critica rivolta alla decisione nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto), fermo restando che, assolto tale onere, la regola di riparto della prova dei fatti principali rilevanti ai fini dell’esistenza del diritto controverso è quella ordinaria di cui all’art. 2697 c.c. 
È in questi termini e con la precisazione svolta, che, nostro avviso, devono essere interpretate le affermazioni giurisprudenziali, secondo cui, nel giudizio di impugnazione dei crediti ammessi, “non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione”[84]. Assolto dall’impugnante l’onere primario di dimostrare la fondatezza della contestazione (ossia, del motivo di gravame con cui si censura sul piano logico-argomentativo l’errore commesso dal giudice delegato nel ritenere esistente il fatto costitutivo del diritto), opera pienamente la regola generale dell’art. 2697 c.c. e pertanto incombe sul creditore contestato l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, e non sull’impugnante l’onere di dimostrare la loro inesistenza[85].
5 . Le nuove attività ammesse nei giudizi di opposizione e di impugnazione
A differenza dell’appello, che, per i limiti posti alle nuove attività assertive e probatorie dall’art. 345, comma 2 e 3, c.p.c., si configura come una revisio prioris instantiae, i giudizi di opposizione e impugnazione si atteggiano quali nova iudicia, in quanto la legge consente l’esercizio di nuove attività assertive (allegazione di fatti e rilievo di eccezioni) e probatorie (istanze istruttorie e produzione di documenti). Non è invece consentita (come non lo è in appello, salvo le limitate e peculiari eccezioni dell’art. 345, comma 1, c.p.c.) la proposizione di nuove domande, con cui siano dedotte situazioni giuridiche diverse da quelle oggetto del processo di verifica, in coerenza con il carattere impugnatorio del giudizio[86]. 
La scelta del legislatore, di ammettere nuove attività difensive nel giudizio di gravame, è opportuna e conforme ai principi generali del processo. 
Il procedimento di verifica che si svolge dinanzi al giudice delegato, avendo carattere sommario, non garantisce alle parti il pieno esercizio dei poteri processuali assertivi e probatori riguardo al diritto oggetto del processo; nondimeno, il decreto, pronunciato dal giudice delegato o dal tribunale all’esito dell’impugnazione, ha gli attributi della decisorietà e della definitività[87]. Conseguentemente, deve essere posto a disposizione delle parti almeno un grado di giudizio a cognizione piena ed esauriente, la cui prima ed essenziale caratteristica è che al suo interno sia assicurato quel pieno esercizio dei poteri processuali che la natura sommaria del procedimento di verifica istituzionalmente non garantisce. 
L’art. 207, al comma 2, lett. d), e al comma 7, di disciplina del contenuto dell’atto introduttivo, rispettivamente, dell’attore (ricorso) e del convenuto (memoria difensiva), consente alle parti, senza limitazioni omologhe a quelle dell’art. 345, comma 2 e 3, c.p.c., di: a) proporre nuove eccezioni in senso stretto, sia di rito, sia di merito, facoltà nella quale deve ritenersi compresa anche l’allegazione per la prima volta del fatto che è a fondamento dell’eccezione[88]; se la legge consente alla parte di proporre una nuova eccezione (come consente nelle disposizioni richiamate), essa deve potere anche introdurre in giudizio il fatto materiale che la integra, tanto più che, nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, non vi sono limiti in ordine all’esercizio dei poteri istruttori, potendo essere assunti nuovi mezzi di prova e prodotti nuovi documenti; dunque, è ammessa sia la rilevazione dell’efficacia giuridica (impeditiva, modificativa o estintiva) del fatto che risulti agli atti di causa (per essere stato legittimamente acquisito nella fase di verifica dinanzi al giudice delegato), sia la nuova allegazione, per la prima volta nel giudizio di gravame, del fatto a base dell’eccezione, che non risulti già acquisito agli atti del processo; b) allegare nuovi fatti costitutivi del diritto dedotto con la domanda; tale facoltà non è espressamente prevista dalla disposizione, ma è sicuramente ammessa, per il principio della parità delle armi tra le parti; ovviamente, stante il divieto di proporre nuove domande, l’allegazione di nuovi fatti costitutivi è consentita, nella misura in cui essi non vadano a identificare un diritto diverso da quello dedotto con la domanda[89]; c) formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti per dimostrare l’esistenza (o l’inesistenza) dei fatti già presenti al materiale di causa[90], oltre che, ovviamente, di quelli oggetto di nuova allegazione legittimamente effettuata. 
Ammesse in questi termini le nuove attività, nel silenzio della legge debbono ritenersi consentite, ancor prima: a) la contestazione dei fatti già acquisiti nel procedimento di verifica e in quella sede non contestati[91]; b) la proposizione di nuove eccezioni, di rito e di merito, rilevabili anche d’ufficio, facoltà in cui deve ritenersi inclusa l’allegazione per la prima volta del fatto che ne è alla base[92]; c) la proposizione di una controeccezione, ossia la deduzione di un fatto, che elide l’efficacia giuridica di un fatto estintivo dedotto dalla controparte come eccezione (ad esempio, se la domanda è stata rigettata per prescrizione, l’opponente può proporre la controeccezione di interruzione della prescrizione e a tale fine può anche allegare il fatto materiale che la integra, se non sia già acquisito agli atti); d) l’allegazione di fatti secondari. 
Le nuove attività delle parti private, come si è anticipato, trovano il limite del divieto delle nuove domande. 
Il creditore pecuniario, quindi, non può chiedere l’insinuazione per una pretesa differente da quella azionata[93], né il riconoscimento di una causa di prelazione prima non fatta valere o della prededuzione originariamente non richiesta[94]. 
Conseguentemente, poiché i crediti al pagamento di somme di denaro sono situazioni giuridiche eterodeterminate (le quali si individuano in base al fatto costitutivo da cui sorgono), il creditore non può neppure allegare nuovi fatti costitutivi a fondamento della domanda, se questi vadano ad identificare un diritto diverso da quello dedotto nel procedimento di verifica[95]. È importante precisare che l’allegazione di un nuovo fatto costitutivo principale non determina sempre e necessariamente la deduzione in giudizio di un diritto diverso da quello azionato con la domanda di ammissione; infatti, il diritto non muta, nel caso in cui il nuovo fatto si colloca nell’ambito della medesima fattispecie giuridica già dedotta, e neppure, a nostro avviso, nel caso in cui il nuovo fatto integri una differente fattispecie legale, se si verta in una situazione di concorso apparente di norme, tale per cui alla medesima vicenda sostanziale si applica l’una o l’altra fattispecie legale, ma non entrambe insieme, dovendosi in tali ipotesi ritenere che uno e unico è il diritto soggettivo fatto valere (il concorso è di norme e non di diritti)[96]. 
Secondo la giurisprudenza, il creditore, che abbia proposto la domanda di insinuazione ponendo a suo fondamento un titolo di credito scaduto, può, per la prima volta, con l’opposizione richiedere l'ammissione in forza del rapporto causale sottostante, in quanto – secondo la giurisprudenza – l’azione cartolare e l’azione causale presentano il medesimo petitum e la stessa causa petendi e quindi il passaggio dall’una all’altra non comporta la proposizione di una nuova domanda[97].  
In relazione ai crediti di lavoro, la giurisprudenza ha chiarito che, dovendo la rivalutazione essere operata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, senza necessità di una specifica richiesta a ciò diretta del lavoratore, l’istanza di parte a ciò diretta nel giudizio di gravame non incorre nel divieto di proporre nuove domande[98].  
Invece, dovrebbe essere sempre consentita l’allegazione di nuovi fatti costitutivi a fondamento della domanda di rivendicazione o di restituzione di beni, in quanto tali domande hanno ad oggetto situazioni giuridiche auto individuate (rispettivamente, il diritto reale sul bene e il diritto personale restitutorio del bene), che non mutano al variare del titolo che ne è a fondamento. 
Il curatore, come nel procedimento di verifica, nel giudizio di impugnazione non può proporre domande riconvenzionali[99]. Ciò, peraltro, non limita in alcun modo il suo diritto di difesa: eventuali contro-diritti incompatibili con il diritto fatto valere dalla parte privata, pur non potendo essere esercitati in via di azione, possono essere dedotti in via di eccezione (c.d. riconvenzionale), ed essi sono oggetto (non di accertamento a ogni effetto, bensì) di mera cognizione incidentale, ai soli fini del rigetto della domanda di ammissione al passivo o di restituzione del bene[100].
6 . La revocazione
La revocazione, prevista e disciplinata all’art. 206, comma 5, è il terzo mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento del giudice delegato. Per le ragioni in altra sede esposte, in via interpretativa occorre ammettere che anche il decreto con cui il tribunale decide sull’opposizione e sull’impugnazione è soggetto a revocazione ai sensi di questa disposizione[101]. 
La revocazione è esperibile avverso il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda (di insinuazione al passivo, di rivendica o di restituzione dei beni, di partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene ipotecato per un debito altrui).   Ovviamente, come prevedeva l’art. 102 L. fall. prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 5/2006 – se “si scopre che l'ammissione di un credito o d'una garanzia è stata determinata da (…..), il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa” – la revocazione (in modo omologo all’impugnazione del credito ammesso) può essere proposta limitatamente alla statuizione relativa alla causa di prelazione, se il vizio revocatorio inficia solo tale parte del provvedimento[102]. 
A differenza degli istituti sopra analizzati, come si è anticipato (v. il § 1), la revocazione è un mezzo di impugnazione in senso stretto a critica vincolata – è proponibile solo per i motivi tipici previsti dalla legge – ed ha carattere rescindente. 
L’impugnante ha l’onere di allegare e provare i fatti che integrano il vizio revocatorio. Il giudice dell’impugnazione accerta (nella fase rescindente) se il vizio dedotto esiste oppure no. Se il vizio non è ritenuto sussistente, l’impugnazione è rigettata e resta fermo il provvedimento impugnato. Se, invece, il vizio è ritenuto esistente, il provvedimento è annullato (rescisso) e segue la fase rescissoria, in cui il tribunale rende una nuova decisione sul rapporto controverso. Quest’ultima potrà, a sua volta, avere lo stesso contenuto della statuizione annullata oppure potrà assumere un contenuto diverso; nel secondo caso, ad essa segue la modifica dello stato passivo e – se si tratta di una decisione relativa a un credito pecuniario – la ripetizione delle somme eventualmente già distribuite che risultassero non dovute, a norma dell’art. 229, comma 1. 
La revocazione è esercitabile – come prevede l’art. 206, comma 5 – decorso il termine per la proposizione dell’opposizione e dell’impugnazione, nel termine – previsto dall’art. 207, comma 1 – di trenta giorni dalla scoperta del vizio revocatorio (il dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnazione è incerto). Si tratta, quindi, di un’impugnazione straordinaria[103]. Pertanto, l’impugnante, oltre ad allegare e provare il vizio, deve fornire anche le prove relative al momento in cui ne è venuto a conoscenza (in analogia a quanto previsto dall’art. 398 c.p.c.)[104]. 
Se il fatto che integra il vizio revocatorio è scoperto prima del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione ordinaria, può e deve essere fatto valere con tale mezzo: l’opposizione e l’impugnazione dei crediti ammessi sono gravami a critica libera, e pertanto al loro interno sono deducibili come motivi di impugnazione i vizi revocatori. Al fine di assicurare l’effettività del diritto all’impugnazione, se la scoperta del fatto che costituisce vizio revocatorio avviene durante il corso del termine per proporre l’impugnazione ordinaria, il termine è prorogato dal giorno della scoperta in modo da raggiungere i trenta giorni da esso, in applicazione analogica dell’art. 396, comma 2, c.p.c.[105]. 
La legittimazione attiva e passiva sono disciplinate in modo identico a quanto previsto per l’opposizione e l’impugnazione dei crediti ammessi[106]. I requisiti generali della domanda di impugnazione - legittimazione ed interesse impugnare - valgono, ovviamente, anche per la revocazione, e si rinvia pertanto a quanto sopra osservato. 
Come ritenuto dalla dottrina, sebbene l’art. 206, comma 4, preveda l’impugnazione incidentale, anche in via tardiva, solo con riferimento all’opposizione e all’impugnazione dei crediti ammessi, è da ritenere (per quanto si tratti di ipotesi di rara verificazione) che anche la revocazione sia suscettibile di esercizio in via incidentale tardiva[107].  
Il provvedimento – così si esprime l’art. 206, comma 5 - deve essere stato “determinato” dal vizio revocatorio. Ciò significa, innanzitutto, che il vizio deve essere proprio della decisione impugnata[8]; in secondo luogo, che, come precisato anche nella disciplina di alcuni motivi, il vizio deve essere causale rispetto alla decisione assunta, ossia deve attingere un elemento su cui si fonda la decisione, e conseguentemente, rilevare quale sintomo della sua possibile ingiustizia.
6.1 . Segue. I motivi di revocazione
I motivi sono mutuati, con alcune, non secondarie, variazioni, dalla disciplina dell’istituto generale di cui all’art. 395 c.p.c. 
a) Falsità. 
Sebbene il Codice (come già la legge fallimentare) non lo precisi, è opinione pacifica che la falsità riguarda – come indica l’art. 395, comma 1, n. 2), c.p.c. – le prove (documenti e atti istruttori) su cui il giudice ha fondato la propria decisione, ferma restando l’irrilevanza della falsità del giuramento (art. 2738, comma 2, c.c.)[109]​. 
A differenza di quanto richiede l’art. 395, comma 1, n. 2), c.p.c., non occorre che la falsità sia dichiarata (con sentenza passata in giudicato) o riconosciuta (dalla parte vincitrice del giudizio) anteriormente alla proposizione della revocazione; pertanto, la relativa dimostrazione può essere fornita dall’attore in via incidentale all’interno del processo di revocazione[110]. 
b) Dolo
Nella figura del dolo revocatorio previsto dalla legge fallimentare e oggi dal Codice confluiscono plurime fattispecie, che, nella disciplina generale del codice di rito civile, sono oggetto di autonoma e separata considerazione[111]. La figura in esame, infatti, ricomprende: 1) il dolo di una parte ai danni dell’altra e il dolo del giudice, previsti all’art. 395, comma 1, rispettivamente al n. 1) e al n. 6), come motivi di revocazione straordinaria della sentenza[112]; 2) condotte omologhe al dolo o alla collusione delle parti del processo a danno di un terzo, che costituiscono motivo di opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. avverso la sentenza inter alios. In questo senso, si può quindi affermare che, nella revocazione dello stato passivo, si cumulano, dal punto di vista funzionale, i rimedi della revocazione e della opposizione di terzo revocatoria[113]. 
Il dolo che costituisce causa di revocazione del provvedimento sullo stato passivo ha caratteri omologhi alla figura che si ritiene legittimare la revocazione e l’opposizione di terzo alla sentenza[114]. Deve trattarsi di condotte fraudolente: 1) di natura processuale e, quindi, poste in essere nel procedimento di accertamento del passivo da soggetti, che al suo interno hanno assunto la qualità di parti; 2) idonee a pregiudicare la difesa della controparte, quantunque esse non necessariamente debbano avere avuto efficacia eziologica rispetto al contenuto della decisione emessa, atteso che l’impugnante non ha l’onere di dimostrare l’ingiustizia della statuizione, ma solo che il provvedimento è fondato sull’attività dolosa; 3) consistenti in atti e comportamenti positivi di artificio o raggiro; per contro, è controverso se possano rilevare condotte meramente omissive[115]. 
Una differenza rilevante sussiste rispetto alla figura del dolo del giudice: diversamente dall’art. 395, comma 1, n. 6), c.p.c., il Codice (come già la legge fallimentare) non richiede che il dolo del magistrato sia accertato da una sentenza anteriore alla domanda di revocazione; conseguentemente, l’attore può fornire la relativa prova in via incidentale nel giudizio di revocazione. 
c) Errore essenziale di fatto
Per errore essenziale di fatto si intende un errore omologo all’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. e, quindi: i) un errore di fatto, e non di diritto, ossia un errore che si colloca nel momento dell’accertamento del fatto (processuale o sostanziale) e non della individuazione, applicazione ed interpretazione delle norme di diritto; ii)  un errore di percezione e non di giudizio, ossia un errore dovuto alla falsa percezione della realtà da parte del giudice, e non in un inesatto apprezzamento delle prove o in un’errata valutazione giuridica di un fatto[116]; iii) un errore essenziale, ossia un errore avente rilevanza causale rispetto al contenuto della statuizione;  pertanto, l’errore deve cadere su un fatto decisivo ai fini della decisione, e tale è il fatto, il cui erroneo accertamento ha condotto ad una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata corretta[117]. 
Ciò posto, vi sono tuttavia alcune rilevanti differenze rispetto all’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., che connotano in modo peculiare la figura in esame. 
Non è previsto, come invece stabilisce l’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., che l’errore risulti dagli atti e dai documenti di causa; la giurisprudenza ne deduce – con orientamento consolidato[118]– che l’errore non deve necessariamente risultare dagli atti e dai documenti di causa, ma può essere provato con ogni mezzo ammesso dalla legge e nel corso dello stesso procedimento di revocazione[119]. 
A ciò si aggiunga che l’art. 206, comma 5, indica – senza operare distinzioni a seconda dei vizi – che la revocazione sia proponibile decorsi i termini” delle impugnazione ordinarie e che l’art. 207, comma 1, stabilisce che il termine per la proposizione della revocazione decorre – per quanto ora di interesse – “dalla scoperta dell’errore (….) di cui all’articolo 206, comma 5”. 
Ne ricaviamo che nella fattispecie normativa dell’errore essenziale di fatto rientrano due figure profondamente diverse tra loro. 
La prima è costituita dall’errore essenziale di fatto emergente dagli atti e dai documenti di causa. Al pari dell’errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., è un vizio palese (e non occulto) della decisione del giudice delegato, che in quanto tale deve essere dedotto con i mezzi di impugnazione ordinari (opposizione e impugnazione dei crediti ammessi) nel termine per essi previsto decorrente da un dies a quo certo. In questa ipotesi (come nel caso di dolo del giudice), e a differenza degli altri motivi di revocazione, il vizio si fonda su un errore in senso proprio del giudice. 
Se così è, ne deriva che la revocazione per errore essenziale di fatto palese si configura come un’impugnazione ordinaria, la quale è esercitabile solo avverso la decisione (non del giudice delegato, bensì) del tribunale, dato che il decreto del tribunale è soggetto a ricorso per cassazione e l’errore de quo non è deducibile con tale mezzo di impugnazione.  
 La seconda ipotesi è invece costituita da un vizio occulto del provvedimento, ossia un errore di fatto che – come indica la giurisprudenza – non è percepibile dalla decisione impugnata e dagli atti di causa, bensì emerge aliunde, ed è suscettibile – come prevede l’art. 207, comma 1 – di “scoperta”.  
Vi sono tuttavia notevoli incertezze nella individuazione dei caratteri e del contenuto di questo vizio.  
Non siamo di fronte ad un vero e proprio errore del giudice, in quanto il provvedimento non è fondato su un’erronea percezione delle risultanze processuali: la divergenza tra la realtà effettiva e la realtà dichiarata emerge da un elemento non acquisito al giudizio. 
Sennonché, dobbiamo tenere conto, da un lato, che il dolo e la falsità delle prove sono già oggetto di autonomi motivi di revocazione, e, da un altro lato, che la rilevanza, ai fini della revocazione, di prove non valorizzate nel corso del procedimento è espressamente presa in considerazione dal legislatore con un apposito motivo di revocazione, ed è limitata – con scelta consapevole ed esplicita del legislatore – ai documenti non conosciuti per causa non imputabile, con conseguente irrilevanza della scoperta (ancorché incolpevole) di altre prove, diverse dai documenti. 
Così stando le cose, sembra che il vizio de quo possa essere identificato in un fatto rilevante ai fini della decisione, preesistente al tempo della decisione, e come tale deducibile nel processo, ma non dedotto al suo interno[120]. Il fatto è colpito dall’operare della preclusione del dedotto e del deducibile propria del decreto di esecutività dello stato passivo divenuto definitivo, la quale opera in base alla oggettiva deducibilità del fatto e per la quale è invece irrilevante la imputabilità soggettiva della mancata deduzione a negligenza della parte; tuttavia, il fatto può costituire motivo di revocazione della decisione, se la parte ne scopra l’esistenza dopo che il decreto è divenuto definitivo[121] e purché l’ignoranza del fatto fosse dovuta a causa ad essa non imputabile[122].  
Questa interpretazione, della cui opinabilità siamo consapevoli, ci pare l’unica in grado di attribuire significato normativo alla disposizione di legge, laddove configura l’errore di fatto come un “vizio” occulto del provvedimento, al contempo preservando la tendenziale stabilità e definitività del decreto sullo stato passivo divenuto definitivo[123]. 
Si potrebbe obiettare che, nel passaggio tra la legge fallimentare e il Codice, è venuta meno un’indicazione a favore di questa interpretazione, che poteva trarsi dal dato letterale dell’art. 99, comma 1: laddove questa disposizione faceva riferimento alla scoperta “del fatto”, l’omologo art. 207, comma 1, fa riferimento alla scoperta “dell’errore”. Questa osservazione, tuttavia, non deve essere sopravvalutata: l’art. 207, comma 1, oggi elenca specificamente i singoli vizi revocatori previsti dall’art. 206, comma 5, mentre l’art. 99, comma 1, faceva riferimento al fatto, quale genus ricomprendente i vizi di falsità, dolo e, appunto, errore essenziale, previsti dall’art. 98, comma 4, L. fall. 
d) Mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. 
Nella originaria versione della legge fallimentare, l’art. 102 prevedeva la revocazione in caso di rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati; la riformulazione del motivo si deve al D.Lgs. 5/2006, la cui fondamentale novità è costituita dall’inserimento del requisito della non imputabilità, così che il motivo di revocazione risulta omologato alla figura generale dell’art. 395, comma 1, n. 3), c.p.c.[124] 
Il documento deve: i) avere ad oggetto un fatto già allegato nel processo[125];  i fatti preesistenti ma non allegati avrebbero dovuto esserlo e, non essendolo stati, sono soggetti alla preclusione del deducibile, mentre i fatti sopravvenuti (in quanto tali non oggettivamente deducibili) sfuggono alla preclusione e assumono rilievo per l’esistenza del diritto, senza che vi sia bisogno di esercitare un’impugnazione straordinaria;  ii) essere “decisivo”, ossia idoneo a fornire prova di uno o più fatti, che, se ritenuti esistenti, possono condurre ad un decisione di contenuto diverso rispetto a quella già resa, ovvero in grado di dare dimostrazione dell’inesistenza di fatti posti a fondamento della statuizione; iii) essere preesistente al tempo del primo processo[126]; iv) non essere conosciuto dalla parte, per una causa a sé non imputabile (per fatto dell’avversario, per causa di forza maggiore o per altre ragioni di ignoranza incolpevole) e conseguentemente per tale ragione non prodotto tempestivamente in giudizio[127]. 
Il motivo di revocazione deve essere coordinato, da un lato, con la disciplina dell’esibizione e, da un altro lato, con la figura di ammissione con riserva con produzione dei documenti, di cui all’art. 204, comma 2, lett. b). 
Sotto il primo profilo, se la parte era a conoscenza che il documento era nel possesso di un’altra parte del procedimento, aveva l’onere di richiederne l’esibizione. Infatti, nel caso in cui la parte intimata non ottemperi all’ordine di esibizione, tale comportamento è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 210, comma 4, c.p.c., e pertanto – se si ritenga un argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. sufficiente per dimostrare un fatto[128] – il giudice può ritenere esistente il fatto che l’istante voleva provare mediante il documento de quo.  
Anche nel caso in cui il documento fosse nella disponibilità di un terzo, la parte aveva l’onere di richiederne l’esibizione; tuttavia, se il terzo, benché intimato, non vi abbia provveduto, ciò non può essere valutato dal giudice ai fini dell’accertamento del fatto. In questo caso, a nostro avviso, può trovare applicazione il rimedio revocatorio, perché la parte non lo ha potuto produrre tempestivamente per causa non imputabile. Si potrebbe obiettare che, in questo caso, il documento, incolpevolmente non prodotto, era tuttavia noto, e quindi difetta il requisito della “mancata conoscenza”, ma appare ragionevole ritenere che a tali fini rilevi la “mancata conoscenza” non dell’esistenza documento, bensì del suo contenuto. 
Ovviamente, non può essere fondatamente proposta la domanda di revocazione in base a un documento disponibile presso un depositario pubblico, poiché in tal caso la parte avrebbe potuto farsene rilasciare copia. 
Sotto il secondo profilo segnalato, la revocazione per successiva scoperta dei documenti e l’ammissione con riserva di produzione dei documenti (art. 204, comma 2, lett. b)) trovano applicazione al ricorrere di fattispecie diverse[129]: la prima, nel caso di sopravvenuta scoperta di documenti di cui la parte ignorava l’esistenza; la seconda, nell’ipotesi di documenti conosciuti, che la parte, tuttavia, non era in grado di produrre in giudizio, per causa a sé non imputabile[130].
7 . La correzione degli errori materiali
Al comma 6 dell’art. 206 è disciplinata – sebbene non costituisca un mezzo di impugnazione della decisione del giudice delegato – la correzione degli errori materiali del decreto. Nonostante la disposizione non lo precisi (a differenza dell’art. 283 c.p.c. per le sentenze), suscettibili di correzione sono anche le omissioni e gli errori di calcolo, che dell’errore materiale costituiscono una species
L’errore materiale inficia la manifestazione di una volontà correttamente formatasi, e ciò è quanto lo distingue dagli errori di giudizio (in senso ampio) che inficiano la formazione della volontà del giudice; nel primo caso, è esperibile il procedimento di correzione, mentre nel secondo devono essere esperiti i mezzi di impugnazione[131]. 
Viene pertanto in rilievo un mero errore ostativo emergente dagli atti del processo, dai quali si evince, in modo non equivocabile, che la volontà del giudice si è correttamente formata, ma è stata espressa erroneamente[132]. 
Il giudice delegato provvede su istanza del curatore, del creditore o (come oggi si precisa, opportunamente correggendo un’imperfezione dell’art. 98, comma 6, L. fall.) del titolare di un diritto sul bene. Il giudice provvede sentito il curatore (se l’istanza è proposta da una parte privata) o la parte interessata (se l’istanza è formulata dal curatore); pertanto, non è necessario che al procedimento di correzione partecipino tutti coloro che hanno preso parte al procedimento di accertamento del passivo. L’istanza proposta dalla parte privata può concernere lo stato passivo nella parte in cui decide sia la domanda propria, sia la domanda altrui, in quanto non si può escludere che sussista l’interesse a richiedere la correzione degli errori che inficiano il provvedimento relativamente alla posizione di un altro soggetto[133]. In questo secondo caso, il principio del contraddittorio impone che il giudice delegato senta sia il curatore, sia la parte interessata dall’istanza di correzione. 
A differenza di quanto constateremo essere stabilito dall’art. 207, comma 15, per la correzione del decreto del tribunale che provvede sull’impugnazione (in modo analogo all’art. 288, comma 1, c.p.c. per le sentenze), non è prevista l’istanza congiunta di correzione e la decisione deve sempre avvenire nel contraddittorio delle parti, che sono quelle sopra indicate. 
La disposizione va integrata, con l’indicazione che il giudice delegato provvede sull’istanza con decreto (arg. ex art. 123, comma 3), da annotarsi sull’originale dello stato passivo. 
Il decreto di correzione, in base alla regola generale dell’art. 288, comma 4, c.p.c., non è autonomamente impugnabile[134]; è il provvedimento originario a poter essere impugnato, limitatamente alle parti corrette, con i rimedi che sono in via ordinaria esperibili avverso di esso. A tale fine, è ragionevole ritenere che il decreto corretto debba essere comunicato ai sensi dell’art. 205 e che da tale adempimento decorra il termine di trenta giorni per l’opposizione e l’impugnazione.

Note:

[1] 
Sulla disciplina anteriore, oltre agli Autori che saranno citati nel prosieguo, sia consentito rinviare, per più ampi rilievi e gli opportuni riferimenti, a S. Menchini – A. Motto, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da G. Vassalli, F. P. Luiso, E. Gabrielli, II, Il processo di fallimento, Torino, 2014, p. 375 ss., specie p. 565 ss. 
[2] 
Sulle nuove disposizioni, in generale: A. Villa, La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo, in Il diritto degli affari, 2019, p. 192 ss., specie p. 206 ss.; M. Zulberti, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale: riflessioni a prima lettura, in Il diritto degli affari, 2019, p. 404 ss., specie p. 418 ss.; G. Iappelli, Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, in Codice della crisi e dell’insolvenza, a cura di M. Giorgetti, Pisa, 2019, p. 181 ss., specie p. 185 ss.; G. Trisorio Liuzzi, Le impugnazioni dello stato passivo nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Giusto proc. civ., 2021, p. 309 ss.; A. Carratta, Impugnazioni e stabilità dell’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale, in Dir. fall.,  2021, p. 495 ss.; F. Lamanna, Il Codice della crisi e dell’insolvenza dopo il secondo correttivo, Milano, 2022, p. 640-641; S. Menchini - A. Motto, L’accertamento del passivo e dei diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Giust. civ., 2022, p. 415 ss., specie p. 485 ss.; G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, 2a ed., 2022, p. 285 ss.; M. Montanari, Le impugnazioni dello stato passivo nel Codice della crisi: profili di novità, in Riv. dir. proc., 2023, p. 425 ss.; F. Dimundo, Verifica dei crediti e dei diritti sui beni nella liquidazione giudiziale, Milano, 2023, p. 482 ss.; A. Jorio, Il diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2023, p. 279-280; A. Nigro – D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, 6ª ed., Bologna, 2023, p. 272 ss.; G. Impagnatiello, L’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale, in Diritto della crisi d’impresa,  a cura di G. G. Trisorio Liuzzi, Bari, 2023, p. 485 ss., specie p. 511 ss.; M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa, Milano 2023, p. 425 ss.; D. Manente, sub Art. 206, in Commentario breve alle leggi su Crisi d’impresa e insolvenza 7ª ed., a cura di M. Alberti, Milano, 2023, p. 1557 ss.; R. D’Alonzo, La liquidazione giudiziale vista dal curatore, in Dir. fall., 2023, p. 1095 ss., specie p.1128 ss. 
[3] 
La legge fallimentare, prima delle riforme del 2006 e del 2007, prevedeva come regola generale la trattazione e la decisione unitarie delle plurime opposizioni proposte (v. artt.  98, comma 2, art. 99, comma 1 e comma 3, L. fall.) e stabiliva anche la riunione dei giudizi di opposizione e di impugnazione separatamente proposti (art. 100, comma 2, L. fall.). La trattazione e la decisione unitarie non erano tuttavia necessarie, in quanto la legge consentiva la trattazione e la decisione separata delle impugnazioni (art. 99, comma 2: “quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione”); la realizzazione e la conservazione del cumulo erano pertanto condizionate a una valutazione di convenienza (omologa a quella sottesa agli artt. 103, comma 2, e 279, comma 2, n. 5), c.p.c., che consentono la separazione delle cause cumulate in caso di connessioni c.d. “deboli”), a conferma della reciproca autonomia ed indipendenza delle cause (cfr. S. Satta, Diritto fallimentare, 3ª ed., Padova 1996, p. 338).  Nella prassi, i giudizi di impugnazione di norma si svolgevano separatamente, con una inversione del rapporto tra la regola e la eccezione previsto dalla legge (osservava G. R. Maggiore, Passivo (accertamento del), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 181 ss., specie p. 216, che la situazione contemplata dall’art. 99, comma 2, si verificava “di regola“, con conseguente separazione delle cause; in modo analogo, notava S. Bonfatti, L’accertamento del passivo e dei diritti mobiliari, in Il Fallimento, Trattato diretto da G. R. Maggiore e C. Costa, III, Torino, 1997, p. 1 ss., specie p. 313 che “le cause di opposizione al passivo vengono trattate, istruite e decise, nella prassi, aprioristicamente e tassativamente l’una in modo separato dall’altra”).  Il legislatore ha preso atto di tale prassi con le riforme del 2006 e del 2007, con una opzione confermata dal Codice. 
[4] 
In questo senso, Cass. civ, Sez. 1, 21 giugno 2022, n. 20068, in Fall., 2023, p. 209 ss., con nota adesiva di M. Farina, L’impugnabilità dei provvedimenti relativi ai crediti ammessi con riserva, che accoglie questa preferibile interpretazione (per le ragioni espresse in S. Menchini – A. Motto, L’accertamento, cit.,in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da G. Vassalli, F. P. Luiso, E. Gabrielli, II, cit. p. 498), in luogo di quella che sostiene l’applicazione  del rimedio generale del reclamo avverso gli atti del giudice delegato, oggi previsto dall’art. 124; nel senso indicato, in precedenza, anche G. Cavalli, L’accertamento del passivo, in Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, XI, 2, Padova, 2009, p. 578; S. Ambrosini, La ripartizione dell’attivo, in Il Fallimento, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, XI, 2, Padova, 2009, p. 653 ss., specie p. 669. 
[5] 
Ovviamente, l’impugnazione ha un oggetto limitato, in quanto essa può riguardare esclusivamente l’accertamento compiuto dal giudice delegato nell’ambito del procedimento di cui all’art. 228 in ordine all’elemento oggetto della riserva e alla modifica apportata allo stato passivo; tutti gli altri profili, inerenti all’esistenza, all’ammontare e all’opponibilità del credito sono rilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda con riserva  e pertanto debbono essere contestati mediante la tempestiva interposizione dell’impugnazione avverso quest’ultimo, in mancanza della quale quanto statuito dal giudice delegato diviene incontestabile (Cass., Sez. 1, 21 giugno 2022, n. 20068; Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2020, n. 268). 
[6] 
Al riguardo, sia consentito rinviare, anche per gli opportuni riferimenti, a S. Menchini – A. Motto, L’accertamento (…), in Trattato, op. cit., p. 377 ss. 
[7] 
In questo senso si esprime la giurisprudenza consolidata a seguito delle riforme della legge fallimentare del 2006-2007: Cass., Sez. 1, 7 novembre 2022, n. 32750; Cass., Sez. 1, 4 luglio 2018, n. 17561; Cass., Sez. 1, 20 aprile 2018, n. 9928; Cass., Sez. 1, 1 giugno 2016, n. 11392; Cass., Sez. 6, 30 novembre 2016, n. 24489; Cass., Sez. 1, 7 giugno 2013, n. 8246; Cass., Sez. 1, 30 marzo 2012, n. 5167; Cass., Sez. 1, 23 aprile 2012, n. 4744; Cass., Sez. 1, 4 giugno 2012, n. 8929; Cass., Sez. 1, 18 maggio 2012, n. 7918; Cass., Sez. 1, 11 settembre 2009, n. 19697; nello stesso modo, è orientata la dottrina assolutamente prevalente, per la quale vedi, per tutti: M. Fabiani, Impugnazioni dello stato passivo, raccordo col procedimento sommario e preclusioni, in Foro it., 2008, I, p. 633 ss.; M. Gaboardi, sub Art. 98, in Commentario alla legge fallimentare diretto da D. Cavallini, II, Milano, 2010, p. 817 ss., spec. p. 821-822, 830 ss.; C. Cavallini, Art. 99, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da D. Cavallini, op. cit., II, p. 865 ss.; A. Patti, Le impugnazioni: natura e struttura, in Il Fall., 2011, p. 1105 ss., spec. p. 1106 ss.; M. Giorgetti – P. Pellegrinelli, Impugnazioni, Trattato delle procedure concorsuali, II, Il fallimento, a cura di A. Jorio e B. Sassani, Milano, 2014, p. 1025 ss., specie p. 1031; G. Fauceglia, Le impugnazioni dello stato passivo, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, II, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, II, Milano, 2016, p. 1709 ss., specie p. 1711. Con riferimento alle disposizioni del Codice: A. Carratta, op. cit., p. 499; M. Montanari, Le impugnazioni, op. cit., § 1; G. Trisorio Liuzzi, op. cit., p. 311; G. Impagnatiello, op. cit., p. 512. In senso contrario, si segnala, in dottrina, G. Costantino, L’accertamento del passivo nelle procedure concorsuali, in La riforma della legge fallimentare, Atti del XXVI Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bologna, 2008, p. 23 ss. Infine, sulla ricostruzione degli istituti anteriormente alla riforma della legge fallimentare, vedi, anche per un quadro delle diverse opinioni, A. Bonsignori, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, Padova, 1986, p. 605-606; L. Lanfranchi, Fallimento, IX, Accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi, in Enc. giur., Roma, 1988, p.17 ss. 
[8] 
L’incompatibilità del giudice delegato nei giudizi di impugnazione dello stato passivo è stata – doverosamente – introdotta nella legge fallimentare dal D.Lgs. n. 5/2006, in ragione della configurazione quali veri e propri mezzi di impugnazione assunta da tali giudizi per effetto della riforma. In precedenza, l’opposizione, l’impugnazione e la revocazione dello stato passivo si proponevano con ricorso al giudice delegato, il quale era giudice istruttore della causa, e la Corte costituzionale aveva sempre respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo a tali disposizioni (da ultimo, si v. Corte cost. 19 marzo 2002, n. 75). Sul punto, si rinvia, per tutti e anche per ulteriori riferimenti, A. Bertollini, L’incompatibilità del giudice delegato nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in Riv. dir. proc., 2016, p. 1318 ss., specie p. 1321 ss. 
[9] 
Più ampiamente, sugli effetti del decreto, con le opportune precisazioni a seconda del diritto che ne è oggetto (rispettivamente, un credito pecuniario e il diritto a partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di un debito altrui, oppure un diritto, reale o personale, su un bene), sia consentito rinviare a S. Menchini – A. Motto, L’accertamento del passivo, in Giust. civ., op. cit., p. 472 ss. 
[10] 
Ciò vale anche nel caso in cui sia accertato un error in procedendo: il tribunale deve rinnovare, dal punto in cui è intervenuto l’errore, la trattazione e la decisione della causa, e quindi emettere una pronuncia sostitutiva di quella impugnata, perché invalida. L’error in procedendo non determina mai il mero annullamento della decisione e la rimessione della causa al giudice delegato, affinché sia lui a deciderla, neppure nelle tassative ipotesi in cui ciò è previsto per l’appello dall’art. 354 c.p.c. Ovviamente, nel caso in cui si tratti di un vizio processuale insanabile o insanato, il tribunale non potrà pronunciare nel merito della domanda e dovrà definirla con una pronuncia di absolutio ab instantia. Su questi temi, per tutti, F. P. Luiso, Invalidità della sentenza e mezzi di gravame, in Riv. dir. proc., 2009, p. 15 ss. 
[11] 
V., per tutti, E. Odorisio, Le impugnazioni incidentali dello stato passivo nel Codice della crisi, in Riv. dir. proc., 2022, p. 47 ss. 
[12] 
Contra, E. Odorisio, op. cit., § 11; M. Montanari, op. ult. cit., § 4. Può essere di un qualche interesse ricordare che il c.p.c. del 1865 consentiva l’appello incidentale “anche quando sia scaduto il termine per l’appello principale“ (art. 485, comma 2) e non anche in caso di acquiescenza; nondimeno, secondo l’interpretazione consolidata in giurisprudenza, poi recepita nell’art. 334 c.p.c. (cfr. V. Andrioli, Commento al Codice di Procedura Civile, 3ª ed. rist., Napoli, 1960, p. 410), l’appello incidentale tardivo era consentito anche a colui che avesse fatto acquiescenza. 
[13] 
Nell’esaminare le impugnazioni dello stato passivo a seguito delle riforme del 2006 e del 2007, ci eravamo infatti espressi a favore della applicazione dell’impugnazione incidentale, sia tempestiva, sia tardiva: S. Menchini – A. Motto, L’accertamento, cit., in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da G. Vassalli, F. P. Luiso, E. Gabrielli, II, cit., p. 565 ss., specie p. 576, 588, 605, 612-613, 622. 
[14] 
Cass., Sez. 6, 30 novembre 2016, n. 24489; Cass., Sez. 1, 11 maggio 2016, n. 9617; Cass., Sez. 1, 6 ottobre 2020, n. 21490; Cass., Sez. 1, 4 luglio 2018, n. 17561; Cass., Sez. 1, 01 giugno 2016, n. 11392; Cass., Sez. 1, 17 maggio 2021, n. 13219; Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3147. Su questo orientamento, in dottrina, per tutti, M. Fabiani, Troppi equivoci nella qualificazione della natura delle impugnazioni dello stato passivo nel fallimento, in Foro it., 2016, I, p. 2783 ss.; L. Baccaglini, La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in Fall., 2016, p. 1201 ss. 
[15] 
Così, Cass., Sez. 1, 20 aprile 2018, n. 9928; cfr. Cass., Sez. 6, 30 novembre 2016, n. 24489; Cass., Sez. 1, 6 ottobre 2022, n. 21490; Cass., Sez. 1, 17 maggio 2021, n. 13219; in modo analogo, Cass., Sez. 1, 4 luglio 2018, n. 17561. 
[16] 
A nostro avviso, se la legge prevede che la parte contro cui l’impugnazione principale è proposta può proporre l’impugnazione incidentale, prevede un onere a carico di tale parte, in coerenza con la regola generale dell’art. 333 c.p.c. Confà, M. Montanari, op. ult. cit., § 3; contra, E. Odorisio, op. cit., § 3. 
[17] 
Cfr. M. Montanari, op. ult. cit., § 3; A. Carratta, op. cit., 507; Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2020, n. 268. Per l’enunciazione del principio generale, per molte, Cass., 19 dicembre 2019, n. 33809; Cass., Sez. 5, 16 luglio 2016, n. 16221; Cass., Sez. 3, 7 novembre 2013, n. 25054; Cass., Sez. 3, 13 dicembre 2011, n. 26723; trattandosi di un principio generale, esso è pacificamente applicato anche nel rito del lavoro: Cass., Sez. Lav., 13 febbraio 2012, n. 2026; Cass., Sez. Lav., 18 giugno 2014, n. 13870; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2020, n. 3830. 
[18] 
E. Odorisio, op. cit., p. 82-83; M. Montanari, op. ult. cit., § 2. 
[19] 
 Cfr., Trib. Cagliari 17 aprile 2013, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, II, p. 564 ss., con nota di G. Raiti.
[20] 
In senso affermativo, F. P. Luiso, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, 14ª ed., Milano, 2023, p. 316; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, 13ª ed., Torino, 2023, p. 425. 
[21] 
Cfr. Cass., Sez. 1, 15 marzo 2019, n. 7500, in un caso in cui, domandata l’insinuazione al passivo di somme a titolo di capitale, interessi e rivalutazione, il giudice delegato aveva ammesso le somme a titolo di capitale, mentre non si era pronunciato riguardo agli importi richiesti a titolo di interessi e di rivalutazione. 
[22] 
Questa interpretazione non è a nostro avviso condivisibile: l’omissione di pronuncia su uno dei più diritti fatti valere con il ricorso viola l’art. 112 c.p.c., e pertanto il ricorrente può fare valere il vizio processuale del decreto con l’opposizione, al fine di ottenere dal tribunale la decisione sul diritto azionato; qualora l’opposizione non sia proposta, il decreto diviene definitivo, ma, non avendo pronunciato sul diritto, non contiene un accertamento suscettibile di assumere efficacia vincolante all’interno del concorso e, conseguentemente, non impedisce al ricorrente di riproporre, in via tardiva, la domanda per il diritto già dedotto ma non deciso. 
[23] 
Più difficile immaginare a casi di accoglimento parziale di domande relative a beni: può pensarsi al caso in cui il giudice delegato non abbia accolto la domanda relativamente a taluni beni qualificati come pertinenza ex art. 817 c.c. 
[24] 
Cass., Sez. Un., 14 luglio 2010, n. 16508. 
[25] 
Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2020, n. 268; Cass., Sez. 1, 21 luglio 2022, n. 20068. 
[26] 
Cfr. Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2014, n. 321; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2017, n. 19937. 
[27] 
Cass., Sez. 1, 19 gennaio 2017, n. 1331. Ma può ovviamente chiedere meno di quanto aveva domandato nel procedimento di verifica: ad esempio, l’ammissione in via chirografaria del credito per il quale aveva chiesto l’insinuazione in via privilegiata negata dal giudice delegato (Cass., Sez. 6, 25 marzo 2022, n. 9730). 
[28] 
Cass., Sez. 1, 7 novembre 2022, n. 32750; Cass., Sez. 6, 3 novembre 2017, n. 26225; Cass., Sez. 1, 30 marzo 2012, n. 5167. 
[29] 
Cass., Sez. 1, 7 novembre 2022, n. 32750.
[30] 
Su cui sia consentito rinviare a  A. Motto, Il procedimento delle impugnazioni dello stato passivo
[31] 
Questa regola va peraltro coordinata con le specificità del giudizio di gravame, su cui v. il § 4. 
[32] 
Espressamente in questo senso, Cass., Sez. Lav., 3 marzo 2021, n. 5847; Trib. Milano, Sez. Fall., 21 luglio 2021, in Leggi d’Italia legale
[33] 
Con riferimento alla contestazione dei diritti dei creditori pecuniari, l’impugnazione è assimilabile, sotto il profilo funzionale, all’opposizione in sede distributiva prevista dall’art. 512 c.p.c. nella espropriazione forzata individuale; ferma la fondamentale differenza che, nella espropriazione concorsuale, vi sono due fasi diverse in cui si accerta il diritto al concorso (l’accertamento del passivo) e si determina il diritto alla quota di riparto  (nel procedimento di ripartizione, con l’eventuale fase contenziosa di reclamo ex art. 220, comma 3), il quale discende da una fattispecie costitutiva di cui il primo costituisce elemento. 
[34] 
Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2020, n. 268; Cass., Sez. 1, 21 giugno 2022, n. 20068. Il curatore e gli altri creditori, se intendono contestare l’ammissione con riserva del concorrente e ottenerne l’esclusione, hanno l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione con riserva; se non hanno proposto l’impugnazione (o è stata rigettata), non possono contestare i presupposti della ammissione con riserva nel procedimento di scioglimento della riserva di cui all’art. 228, il cui oggetto è limitato alla verifica che l’evento oggetto della riserva si è verificato o meno. 
[35] 
Al curatore, che ne era privo nel sistema originario della legge fallimentare (v. l’art. 100 L. fall.), la legittimazione attiva è stata attribuita dal D.Lgs. n. 5/2006, in coerenza con la rinnovata (e confermata dal Codice) configurazione del procedimento di verifica quale giudizio tra parti contrapposte, in posizione tra loro paritaria, che si svolge dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, nel quale il curatore assume la qualità di vera e propria parte processuale. 
[36] 
Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2020, n. 1197. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 100 L. fall., nella parte in cui non prevedeva la legittimazione attiva del fallito (in un sistema in cui essa non era attribuita neppure al curatore, ma ai soli creditori), l’ha dichiarata in una prima occasione infondata (Corte cost. 25 luglio 1984, n. 222) e, successivamente, inammissibile (Corte cost. 29 aprile 1992, n. 205). 
[37] 
Cass., Sez. 1, 25 marzo 2013, n. 7407; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2020, n. 1197. 
[38] 
Cfr., G. Impagnatiello, op. cit., p. 513-514. 
[39] 
Cfr. L. Salvaneschi, L’interesse ad impugnare, Milano, 1989, p. 351 ss., p. 379 ss.; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II, op. cit., p. 316. 
[40] 
Per tutti, in dottrina, S. Menchini, Diritto processuale civile, I, Parte generale, Torino, 2023, p. 391 ss.; in giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2016, n. 7700. 
[41] 
Se invece aveva sollevato anche eccezioni di rito ha interesse impugnare, ma difetta il requisito della soccombenza, perché ha conseguito una tutela non inferiore a quella richiesta.  
[42] 
Sul tema della graduazione delle questioni di merito, v., per tutti, da ultimi, A. Villa, La graduazione delle questioni di merito, Torino, 2023, passim; S. Menchini, L’ordine di decisione delle questioni di merito nel processo di primo grado, in Riv. dir. proc., 2016, p. 975 ss., specie p. 1012 ss.; sia altresì consentito rinviare a A. Motto, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino, 2012, p. 344 ss., in nota 306, p. 652 ss. 
[43] 
Precisiamo che a tale fine è irrilevante la notificazione della cessione del credito al ceduto o l’accettazione della stessa da parte di questi, posto che tali adempimenti sono irrilevanti ai fini del perfezionamento dell’effetto traslativo del diritto sostanziale, dal quale solo dipende l’acquisto del potere di impugnazione a favore del cessionario (Cfr. E. Ricci, Il cessionario del credito ammesso di fronte all’impugnazione prevista dall’art. 100 L. fall., in Giur. comm., 1975, II, p. 520 ss.; M. Montanari, Le impugnazioni dello stato passivo, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore, A. Bassi, coordinato da G. Capo, F. De Santis, B. Meoli, III, Padova, 2011, p. 81 ss., speciep.126). È dubbio, invece, se sia necessario l’adempimento della formalità di cui all’art. 230, comma 2 (già prevista all’art. 115, comma 2, L. fall.) e, dunque, se sia necessaria la comunicazione al curatore della cessione, unitamente alla documentazione che attesti, con atto contente le sottoscrizioni autenticate del cedente e del cessionario, l’intervenuta cessione (in senso affermativo, G. U. Tedeschi, L’accertamento del passivo, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Didone, I, Milano, 2009, p. 887 ss., specie p. 1029; in senso negativo, M. Montanari, op. ult. cit., p.127). 
[44] 
Così, invece, G. Trisorio Liuzzi, Le impugnazioni, op. cit., p. 315; Trib. Massa 12 aprile 2018, in ilfallimentarista.it, con nota critica di A. Paganini. 
[45] 
Al riguardo, cfr. S. Menchini – A. Motto, op. ult. cit., p. 581 ss. 
[46] 
L’art. 335 c.p.c. non può infatti trovare diretta applicazione, atteso che non vengono in considerazione separate impugnazioni avverso lo stesso provvedimento. 
[47] 
S. Menchini – A. Motto, op. ult. cit., p. 586. In questo senso, in giurisprudenza, Cass., Sez. 1, 27 dicembre 2021, n. 41511, in Fall., 2022, p. 647 ss., con nota di F. Marelli, L’impugnazione dei crediti ammessi da parte del creditore sub judice, la quale peraltro precisa che l’impugnazione è esperibile nel termine lungo di sei mesi decorrente dal deposito dello stato passivo (art. 327 c.p.c.), se il creditore tardivo non sia stato destinatario della comunicazione del decreto di esecutività. In precedenza, in relazione a una fattispecie peculiare, Cass., Sez. 1, 05 aprile 2017, n. 8869, su cui si veda Zanichelli, Qualcosa di nuovo sul fronte delle domande tardive, in Fall., 2017, p. 939 ss. 
[48] 
Cass., Sez. 1, 01 febbraio 2018, n. 2514; Cass., Sez. 1, 27 dicembre 2021, n. 41511; M. Montanari, op. ult. cit., p. 121; Tedeschi, op. cit., p. 1029; L. D’Orazio, Le impugnazioni, in Le procedure concorsuali, a cura di A. Caiafa, Padova, 2011, I, p. 843 ss., specie p. 846-847; M. Gaboardi, sub Art. 98, cit., p. 851; G. Fauceglia, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., p. 1720; A. Nigro - D. Vattermoli, op. cit., p. 272. 
[49] 
In questo senso, Cass., Sez. 1, 27 dicembre 2021, n. 41511; M. Montanari, op. ult. cit., p.121; M. Gaboardi, Art. 98, op. cit., p. 851, in nota 65; G. Fauceglia, Le impugnazioni dello stato passivo, op. cit., p.1721. 
[50] 
S. Menchini – A. Motto, op. ult. cit., p. 585; Tedeschi, op. cit., p. 1029; M. Montanari, op. ult. cit., p. 122; G. Fauceglia, op. cit., p. 1721; in precedenza, S. Bonfatti, op. cit., p. 333, mentre in senso contrario si esprimeva A. Bonsignori, op. cit. p. 619. 
[51] 
M. Spiotta, Le domande tempestive e le impugnazioni, in Fallimento e concordato fallimentare, a cura di A. Jorio, Milano, 2016, II, p. 1977 ss., specie p. 2054; M. Montanari, op. ult. cit., p. 137. Analoghi rilievi possono valere, mutato quel che vi è da mutare, rispetto al creditore ammesso con privilegio generale sui beni mobili, che può trovarsi a concorrere con i creditori chirografari se non ottiene il soddisfacimento integrale attraverso la liquidazione dei beni mobili. 
[52] 
Per le ragioni che si sono illustrate da ultimo in S. Menchini – A. Motto, L’accertamento, cit., in Giust. civ., 2021, cit., p. 460 ss., e ivi gli opportuni riferimenti. 
[53] 
Cass., Sez. 1, 24 novembre 2021, n. 36543. 
[54] 
Cass. 27 aprile 2013, n. 4959; Cass., Sez. 6, 5 marzo 2015, n. 4524; Cass., Sez. 6, 22 febbraio 2022, n. 5851. 
[55] 
Cfr. Cass., 25 luglio 2016, n. 15344. Contra, G. Trisorio Liuzzi, op ult. cit., p. 316; G. R. Maggiore, Passivo (accertamento del), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 181 ss., specie p. 221. 
[56] 
Nel caso in cui la parte non abbia impugnato il provvedimento che ha accolto la domanda proposta dall’altro soggetto, secondo la dottrina può trovare applicazione l’art. 331 c.p.c.; pertanto, nel giudizio di opposizione, il tribunale deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto, che è stato riconosciuto titolare del diritto incompatibile (M. Montanari, op. ult. cit., p. 128; E. Odorisio, op. cit., § 2). In generale, per l’applicazione della disciplina delle cause inscindibili e dipendenti di cui all’art. 331 c.p.c. nell’ipotesi in considerazione, confronta, per tutti, S. Menchini, Pretendenti (lite tra), in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIV, Torino, 1996, p. 306 ss., specie p. 320-321. 
[57] 
Infatti, poiché il risultato perseguito con l’impugnazione è la modifica dello stato passivo, il curatore è contraddittore necessario: “la mancata partecipazione al processo di quest’ultimo (…) renderebbe il provvedimento inopponibile al fallimento e, quindi, inutiliter dato, perché inidoneo a realizzare gli effetti tipici previsti dalla legge” (così, G. Costantino, sub Artt. 98 e 99, in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro e M. A. Sandulli, Torino, 2006, p. 557 ss., specie p. 559). 
[58] 
Secondo l’opinione tradizionale, infatti, la causa inscindibile “si verifica tutte le volte in cui il processo ha ad oggetto una sola situazione giuridica soggettiva, che deve essere decisa unitariamente per tutte le parti del processo, siano queste anche contitolari o meno di quella situazione” (M. Bove, Lineamenti di diritto processuale civile, 7ª ed., Torino, 2023, p. 430). 
[59] 
M. Montanari, op. ult. cit., p.134. 
[60] 
Contra, E. Odorisio, op. cit., § 7; M. Montanari, Le impugnazioni (...): profili di novità, § 4; A. Villa, op. cit., p. 209, per i quali il curatore è parte necessaria del giudizio di impugnazione ai sensi dell’art. 206, comma 3, ma non è una parte nei cui confronti l’impugnazione è proposta, e conseguentemente non è neppure legittimato ai sensi dell’art. 206, comma 4 all’impugnazione incidentale tardiva (ma solo all’impugnazione incidentale tempestiva). Non condividiamo questa tesi: la previsione per cui il curatore è parte necessaria del giudizio di gravame è conseguenza della circostanza che, essendo impugnata la decisione di cui è parte, ed essendo unica la causa, l’impugnazione deve essere proposta anche nei suoi confronti. 
[61] 
Affermato che nei confronti del curatore è proposta l’impugnazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (v. sopra), l’ammissibilità della impugnazione incidentale in via tardiva del curatore in questa ipotesi va scrutinata in base alle regole generali. La soluzione affermativa si fonda sulla interpretazione dell’art. 334 c.p.c., per cui la parte nei cui confronti è proposta l’impugnazione principale e quella chiamata a integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. può sempre impugnare in via incidentale tardiva la decisione, anche relativamente a capi diversi da quello impugnato, quantunque indipendenti e per i quali l’interesse ad impugnare fosse preesistente (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3830; Cass., Sez. 6, 23 novembre 2021, n. 36127), anche nei confronti di una parte diversa dall’impugnante principale, inclusa la parte già destinataria di quest’ultima, in tale ultimo caso potendo assumere financo un contenuto in tutto o in parte identico alla prima impugnazione (per tutti, G. Balena, Nuove riflessioni sulle impugnazioni incidentali tardive, in Giusto proc. civ., 2021, p. 915 ss., specie p. 921 ss.). A contraria conclusione si dovrebbe pervenire, qualora si ritenesse operante un limite quanto alla legittimazione passiva, ossia si ritenesse che l’impugnazione incidentale tardiva possa essere proposta solo contro l’impugnante principale e non contro altre parti (C. Consolo, Spiegazioni, II, op. cit., p. 470; in modo diverso, in generale, F.P. Luiso, Diritto, II, op. cit., p. 363; G. Balena, op. loc. cit.). 
[62] 
Più ampiamente, v. il § 4.
[63] 
Così, in un obiter dictum, Cass., Sez. 1, 7 novembre 2022, n. 32750; Trib. Milano, Sez. Fall., 21 luglio 2021, in Leggi d’Italia Legale. La questione tuttavia non è pacifica. In senso contrario, si esprime parte della dottrina (per tutti, si v. A. Carratta, op. cit., p. 503). In un precedente, la Corte ha affermato un opposto principio (Cass., 17 febbraio 2023, n. 5019: “in tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso ai sensi dell'art. 99 L. fall. non deve contenere uno specifico motivo di censura del contenuto della motivazione fondante la decisione assunta dal giudice delegato, ma è sufficiente che dal relativo contenuto si colgano le ragioni da cui desumere che l'opponente ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura per il credito oggetto della domanda da lui proposta“); tuttavia, l’enunciazione di questo principio appare decisamente condizionata dalla peculiarità del caso di specie (in cui il giudice delegato aveva rigettato in rito la domanda per carenza di un presupposto processuale, la cui sussistenza era riscontrabile ex actis dal giudice dell’opposizione) e non pare potere costituire effettiva espressione di un orientamento in tale senso della S.C. 
[64] 
L’evoluzione a cui facciamo riferimento attiene alla definizione del thema decidendum e del thema probandum del giudizio di appello ed essa è segnata, in specie, dalle pronunce in tema di: a) funzione dei motivi specifici di appello e delle conseguenze derivanti dalla loro omissione (cfr. Cass., Sez. Un., 06 giugno 1987, n. 4991, in Foro it., 1987, I, p. 3037 ss., con nota di G. Balena; Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199), i cui principi sono stati recepiti all’art. 342 c.p.c. con il D.L. 83/2012 e, poi, con il D.Lgs. 149/2022; b) oneri dimostrativi circa la fondatezza dei motivi di gravame in capo all’appellante (Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498; 8 febbraio 2013, n. 3033; Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835); c) onere della riproposizione ex art. 346 c.p.c. a carico anche dell’appellato contumace (Cass., 13 maggio 2003, n. 7316) e del termine per effettuarla (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2019, n. 7940); d) definizione del criterio discretivo tra onere dell’appello incidentale e riproposizione in ordine alle domande (Cass., Sez. Un., 19 aprile 2016, n. 7700) ed alle eccezioni (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799), a seconda che esse siano state decise o legittimamente assorbite. 
[65] 
V. sopra il § 1 e le note 14 e 15 per gli opportuni riferimenti. 
[66] 
Cass., Sez. 1, 31 giugno 2021, n. 15165, in Fall., 2022, p. 53 ss., con commento adesivo di F. Rolfi, Quot Petita, tot decisa”: una condivisibile decisione di in tema di autonomia delle insinuazioni allo stato passivo, ha precisato che, qualora il creditore abbia avanzato un’unitaria istanza di insinuazione al passivo avente ad oggetto plurimi crediti, tra loro autonomi, avverso l’esclusione di ciascun credito è ammessa la proposizione di separati atti di opposizione allo stato passivo “contestuali ed espressamente riferentesi l’uno all’altro“ (ferma la facoltà di proporre un solo ricorso, con cui siano impugnate le plurime decisioni riguardanti le più cause cumulate). 
[67] 
Cfr., riguardo all’appello, Cass., Sez. Un., 19 aprile 2016, n. 7700. 
[68] 
Abbiamo più ampiamente esposto le ragioni a fondamento di questa interpretazione in S. Menchini – A. Motto, L’accertamento, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da G. Vassalli, F. P. Luiso, E. Gabrielli, II, cit.,p. 568 ss., a cui rinviamo anche per ulteriori riferimenti. 
[69] 
Contra, M. Montanari, Le impugnazioni (…): novità, op. cit., § 3, per il quale anche per le questioni esaminate e decise è sufficiente la mera riproposizione. 
[70] 
V., in particolare, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799, che fa seguito, con approfondimenti, a Cass., Sez. Un., 19 aprile 2016, n. 7700. Con l’avvertenza che la prima sentenza citata conferisce rilevanza, oltre alla decisione espressa, anche alla decisione implicita sulle eccezioni (di rito e di merito) rilevate dal convenuto, con ciò che ne consegue in ordine al regime giuridico applicabile. 
[71] 
Cass., Sez. Un., 19 aprile 2016, n. 7700. Un’altra differenza potrebbe riguardare il termine per l’esercizio dell’impugnazione incidentale e per la riproposizione nel giudizio di gravame; tuttavia, il disposto dell’art. 207, comma 7, induce a ritenere che, nei giudizi di impugnazione dello stato passivo (diversamente da quanto avviene nel giudizio di appello), la riproposizione, come l’impugnazione incidentale, debba essere effettuata dal convenuto nella memoria tempestivamente depositata entro dieci giorni prima dell’udienza di comparizione.
[72] 
V. la nota 68. 
[73] 
In generale, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799, cit.; Cass., Sez. Un., 21 marzo 2019, n. 7940. 
[74] 
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2013, n. 4213. 
[75] 
Cass., Sez. 1, 8 maggio 2023, n. 12081. 
[76] 
La regola è generalizzabile, in ogni caso di impugnazione di decisioni su diritti connessi per pregiudizialità-dipendenza: ammesso il credito per capitale e interessi e proposta impugnazione solo rispetto al capo relativo al capitale, il suo accoglimento travolge ex art. 336, comma 1, c.p.c. anche la statuizione sugli interessi, benché quest’ultima non sia stata impugnata. 
[77] 
Nel caso di impugnazione proposta dalla parte privata, il curatore che intenda porre in discussione il capo di decisione pregiudiziale, concernente l’esistenza del credito, ha l’onere di proporre avverso la stessa l’impugnazione incidentale ex art. 206, comma 4, che a nostro avviso è ammessa anche in via tardiva (al riguardo, v. il § 3.3). 
[78] 
Cass., Sez. 1, 17 aprile 2020, n. 7898: “Nel giudizio di verificazione del passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), sicché, ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l'ammissibilità stessa del credito, il giudice dell'opposizione non può, ‘ex officio’, prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all'ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato; cfr., Cass. 14 marzo 2017, n. 6524; Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1456. 
[79] 
Cass., Sez. 1, 7 marzo 2023, n. 6699; Cass., Sez. 1, 20 aprile 2018, n. 9928; Cass., Sez. 6, 30 novembre 2016, n. 24489 (che, però, come si è segnalato, escludono l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva del curatore in base alla già ricordata interpretazione degli artt. 98 e 99 L. fall. previgenti). 
[80] 
Ovviamente, nulla deve fare il curatore per devolvere al tribunale l’esame dell’eccezione accolta posta a fondamento della decisione di rigetto della domanda, dato che la relativa questione è sottoposta al riesame del giudice superiore dai motivi di impugnazione dell’attore (cfr. Cass., Sez. 6, 14 luglio 2020, n. 14952; Cass., Sez. 6, 12 giugno 2019, n. 15823; Cass., Ord., Sez. 6, 14 marzo 2017, n. 6522). 
[81] 
Cass., Sez. 1, 16 novembre 2022, n. 33744; Cass., Sez. 1, 6 marzo 2017, n. 5596; Cass., Sez. 6,  21dicembre 2016, n. 26639; Cass., Sez. 1, 24 luglio 2015, n. 15563; Cass., Sez. 3, 14 luglio 2014, n. 1610; Cass., Sez. 1, 6 novembre 2013, n. 24972; Cass., Sez. 6, 16 gennaio 2012, n. 493. 
[82] 
La giurisprudenza appare ormai consolidata in questo senso; per molte: Cass., Sez. 1, 18 maggio 2017, n. 12548; Cass., Sez. 1, 18 maggio 2017, n. 12549; Cass., Sez. 1, 14 giugno 2018, n. 15627; Cass., Sez. 6, 5 marzo 2018, n. 5094; Cass., Sez. 1, 14 giugno 2018, n. 15627; Cass., Sez. 6, 13 novembre 2020, n. 25663; Cass., 23 ottobre 2023, n. 29291; Cass., Sez. 1, 20 ottobre 2023, n. 29188; Cass., Sez. 1, 16 novembre 2022, n. 33744. Invece, per il precedente orientamento, oggi superato, la parte aveva l’onere di produrre i documenti o almeno di chiederne l’acquisizione al tribunale (Cass., Sez. 6, 16 gennaio 2012, n. 493; Cass., Sez. 1, 23 marzo 2012, n. 4744). Su questo tema, in dottrina, R. Donzelli, Acquisizione ed onere di riproduzione dei documenti nel giudizio di opposizione dello stato passivo, in Fall., 2017, p. 1147 ss.; M. Vanzetti, Il principio acquisizione nell’opposizione allo stato passivo, in Riv. Dir. Proc., 2018, p. 583 ss.; L. Baccaglini, Il principio di non dispersione della prova opera nel passaggio da un grado all’altro del giudizio di accertamento dello stato passivo: un atteso e benvenuto revirement della Cassazione, in Corr. Giur., 2017, p. 1390 ss. 
[83] 
Così, C. Consolo, Spiegazioni, II, op. cit., p. 485, in relazione alle sentenze ricordate alla nota 62, tra cui, in particolare, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835. 
[84] 
Così, da ultimo, Cass., Sez. 1, 28 maggio 2020, n. 10091; Cass., Sez. 1, 10 ottobre 2018, n. 25066, nella cui motivazione si legge che “(…) ove il curatore intenda contestare la validità dell’accertamento compiuto dal giudice delegato, non è il creditore a dover nuovamente fornire la prova del proprio credito, già positivamente delibato dal giudice delegato, ma è appunto il curatore ricorrente a dover dimostrare i fatti posti a fondamento della contestazione”. Si tratta peraltro di un orientamento consolidato (cfr., per molte, Cass., Sez. 1, 25 novembre 1998, n. 11948; Cass., Sez. 1, 13 dicembre 1994, n. 10613). 
[85] 
Condivisibilmente, pertanto, la già citata Cass., 25 luglio 2016, n. 15344, ha affermato che “La distribuzione dell’onere della prova nel giudizio di impugnazione di un credito ammesso non può eludere il principio di cui all’art. 2697 c.c. Il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del suo credito; il creditore impugnante è onerato della prova dei fatti impeditivi o estintivi del credito controverso. Se viene dedotta la mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito ammesso, occorrerà valutare se quella dedotta dinanzi al giudice delegato è idonea”.  
[86] 
Principio pacifico; in termini, da ultimo, Cass., Sez. 1, 16 novembre 2022, n. 33744; Cass., Sez. 1, 7 novembre 2022, n. 32750; Cass., Sez. 6, 25 marzo 2022, n. 9730. 
[87] 
Sia consentito rinviare a S. Menchini – A. Motto, L’accertamento,  cit., in Giust. civ., 2021, cit., p. 472 ss., nonché a S. Menchini – A. Motto, L’accertamento del passivo, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da G. Vassalli, F. P. Luiso, E. Gabrielli, II(2014), cit., 537 ss. 
[88] 
La giurisprudenza riconosce pacificamente che è ammesso il rilievo di nuove eccezioni, sia in senso stretto, sia in senso lato: Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2022, n. 5128; Cass., Sez. 1, 7 dicembre 2020, n. 27940; Cass., Sez. 1, 6 ottobre 2020, n. 21490; Cass., Sez. 1, 25 settembre 2018, n. 22784; Cass., Sez. 6, 8 marzo 2018, n. 5624; Cass., Sez. 1, 7 giugno 2013, n. 8246; Cass., Sez. 1, 22 marzo 2013, n. 7287; Cass., Sez. 1, 18 maggo 2012, n. 7918; Cass., Sez. 1, 4 giugno 2012, n. 8929. 
[89] 
Cfr., C. Cavallini, Art. 99, op. cit., p. 881. 
[90] 
Cass., Sez. 1, 11 settembre 2009, n. 19697; Cass., Sez. 1, 26 novembre 2010, n. 24028; Cass., Sez. 1, 25 febbraio 2011, n. 4708; Cass., Sez. 1, 23 marzo 2012, n. 4744; Cass., Sez. 1, 4 giugno 2012, n. 8929; Cass., Sez. 1, 3 maggio 2016, n. 8740; Cass., Sez. 1, 17 febbraio 2015, n. 3110; Cass., 24 ottobre 2023, n. 29421; Cass., Sez. 1, 16 novembre 2022, n. 33744. Cass., 25 luglio 2016, n. 15344 aveva affermato che, nel giudizio di impugnazione del credito ammesso, il creditore resistente potesse formulare nuove istanze istruttorie, ma non produrre documenti nuovi rispetto a quelli prodotti dinanzi al giudice delegato; questo precedente, a quanto consta rimasto isolato, è motivatamente superato dalla citata Cass., 29421/2023 cit
[91] 
In termini, Cass., Sez. 1, 16 novembre 2022, n. 33744. Ovviamente, nessun dubbio può sussistere in ordine alla possibilità di contestare fatti, che siano stati ammissibilmente allegati per la prima volta nel giudizio di impugnazione. 
[92] 
Per riferimenti, v. la nota 86. 
[93] 
In via esemplificativa, Cass., Sez. 1, 24 febbraio 2022, n. 6279 (che ha ritenuto costituire una domanda nuova inammissibile l’esercizio per la prima volta nel giudizio di opposizione della azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.); Cass., Sez. 1, 26 aprile 2021, n. 10988 (secondo cui, proposta domanda di partecipazione al riparto derivante dalla liquidazione di un bene del fallito ipotecato a garanzia di un debito altrui, costituisce una inammissibile domanda nuova nel giudizio di opposizione la richiesta di insinuazione al passivo sulla base della deduzione che obbligato è il debitore fallito, anziché il terzo).   
[94] 
Cass., Sez. 6, 3 novembre 2017, n. 26225. 
[95] 
Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2015, n. 1857. 
[96] 
Come esempio del primo caso, si pensi alla domanda di ammissione al passivo per un credito al risarcimento del danno per vizio dell’opera appaltata e alla deduzione di ulteriori vizi dell’opera (a fortiori, il diritto risarcitorio non muta, se l’allegazione concerne le modalità dell’inadempimento o, nella responsabilità extracontrattuale, della condotta illecita, in quanto si specifica o modifica una circostanza relativa a un fatto principale); come esempi del secondo, si pensi alla deduzione della fattispecie dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., a fronte dell’eccezione di nullità del titolo contrattuale rilevata nel procedimento di verifica rispetto alla domanda di pagamento del credito a titolo di adempimento contrattuale, oppure della deduzione di un titolo di responsabilità extracontrattuale in via alternativa al titolo di responsabilità contrattuale. Su questi profili, sia consentito rinviare, anche per gli opportuni riferimenti, A. Motto, Domande nuove e modificate nel primo grado di giudizio a rito ordinario, in Foro it., suppl. 2021, Problemi attuali di diritto processuale civile, a cura di D. Dalfino, 2021, c. 70 ss., specie 78 ss. In giurisprudenza, sull’ambito della modificazione della domanda ammessa nel primo grado di giudizio a rito ordinario, si vedano le fondamentali Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n., 12310 e Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404. 
[97] 
Cass., Sez. 6, 28 gennaio 2021, n. 1826. Come è noto, le posizioni in dottrina sono differenziate; secondo alcuni autori, l’azione cartolare e l’azione causale riguardano il medesimo diritto (per questa opinione, nella nostra dottrina, v. soprattutto A. C. Canova, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in Commentario del c.p.c. diretto da E. Allorio, II, Torino, 1980, p. 209 ss.; A. Chizzini, La tutela giurisdizionale dei diritti, in Il Codice Civile Commentario, fondato da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2018, p. 500, specie p. 573-574), mentre, secondo una diversa (e probabilmente prevalente) interpretazione, l’azione cartolare e l’azione causale hanno ad oggetto due diritti distinti (in concorso semplice tra loro), di guisa che il passaggio dall’una all’altra nel corso del processo comporta la deduzione in giudizio di un diritto diverso e quindi la proposizione di una nuova domanda (in questo modo, per tutti, S. Menchini, op. cit., p. 440). 
[98] 
Così, Cass., Sez. 1, 22 giugno 2023, n. 17896, la quale precisa che ciò vale a condizione che “sulla questione non sia già intervenuta una pronuncia, ancorché solo implicita, non contestata dalla parte soccombente, atteso che in tale caso il potere officioso del giudice viene meno per effetto dell'acquiescenza e dalla formazione del giudicato sulla questione”. 
[99] 
S. Patti, op. cit., p. 1109; M. Montanari, op. cit., p. 209 ss.; M. Fabiani, L’efficacia dello stato passivo, in Fall., 2011, p. 1093 ss., specie p. 1103-1104; C. Cavallini, Formazione ed impugnazione dello stato passivo: poteri processuali del creditore, in Fall., 2009, p. 698 ss., specie p. 710; Cass., 22 marzo 2010, n. 6900; Cass., 4 giugno 2012, n. 8929; Cass., 7 giugno 2013, n. 8246; Cass., 5 maggio 2022, n. 14177; Cass., Sez. 1, 16 novembre 2022, n. 33744. 
[100] 
Ad esempio, l’eccezione di compensazione (Cass., 15 aprile 2019, n. 10528; Cass., 6 settembre 2019, n. 22386) e l’eccezione di revocabilità del titolo del credito o della prelazione (Cass., 14 dicembre 2016, n. 25728; Cass., 25 settembre 2018, n. 22784; Cass., Sez. 1, 7 marzo 2023, n. 6699). 
[101] 
V. A. Motto-S. Menchini, L’accertamento del passivo, cit., in Giust. civ., 2022, 505-506.
[102] 
Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2021, n. 2284. 
[103] 
Per molte: Cass., Sez. 1, 4 luglio 2014, n. 15349; Cass., 17 aprile 2013, n. 9318; Cass., 3 febbraio 2006, n. 2440; App. Trento 14 novembre 2007, in Fall., 2008, p. 1419 ss., con nota di M. Perrino; Trib. Novara 26 ottobre 2012, in ilcaso.it. 
[104] 
Più ampiamente, v. A. Motto, Il procedimento delle impugnazioni dello stato passivo
[105] 
Cfr., G. Impagnatiello, op. cit., p. 512. 
[106] 
Conseguentemente, legittimati alla proposizione della revocazione sono i creditori concorrenti, come sopra definiti (Cass., Sez. 1, 2 ottobre 2015, n. 19721; Cass., Sez. 1, 27 dicmebre 2013, n. 28666) Se, successivamente al provvedimento di ammissione e il suo passaggio in giudicato, il credito è stato ceduto, legittimato attivo alla revocazione avverso la decisione di accoglimento della pretesa di un concorrente è solo il cessionario, e non il cedente, il quale, ha seguito della alienazione, non è più un creditore concorrente: così, Cass., Sez. 1, 20 febbraio 2023, n. 5191. 
[107] 
E. Odorisio, op. cit., p. 82-83; M. Montanari, op. cit., § 2. 
[108] 
Pertanto, qualora il credito sia stato ammesso al passivo sulla base dell’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, se il vizio inficia quest’ultima, l’impugnazione straordinaria (revocazione o opposizione di terzo) va proposta contro la stessa, mentre non è impugnabile per revocazione il decreto del giudice delegato, in quanto non sussiste un vizio revocatorio proprio di quest’ultimo, dato che l’accertamento contenuto nella sentenza circa l’esistenza e l’ammontare del credito vincola in parte qua la decisione del giudice delegato ex art. 2909 c.c. (Cass., Sez. 1, 20 marzo 2023, n. 5191). Qualora l’impugnazione straordinaria contro la sentenza sia stata proposta prima della decisione relativamente alla domanda di insinuazione al passivo – esclusa la possibilità di sospendere il processo ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. (e a maggiore ragione dell’art. 295 c.p.c.) – il credito (a meno che vi siano ragioni specifiche inerenti alla sua opponibilità alla procedura tali da determinarne l’esclusione dal concorso) deve essere ammesso al passivo in via pura e semplice, in quanto l’ammissione con riserva è prevista dall’art. 206, comma 2, lett. c) (come dall’art. 98, comma 2, n. 3), L. fall.) solo in caso di impugnazione di sentenze non passate in giudicato  (Cass., Sez. 1, 14 marzo 2018, n. 6258). In tale ipotesi, il provvedimento di ammissione dipende dalla sentenza di accertamento del credito, con la conseguenza che la riforma di quest’ultima è destinata a ripercuotersi sul primo. A nostro avviso, poiché il provvedimento di ammissione è fondato sulla sentenza poi riformata, si applica l’art. 336, comma 2, c.p.c., a norma del quale la riforma estende i propri effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata (effetto espansivo esterno); condividiamo infatti l’interpretazione secondo cui l’art. 336, comma 2, c.p.c. è applicabile anche in caso di provvedimenti pronunciati in processi diversi ( F.P. Luiso, op. cit., p. 372; A. Attardi, Diritto processuale civile, I, 2ª ed., Padova, 1997, p. 513; E. D’Alessandro, Riflessioni sull’art. 336, 2° comma, c.p.c., in Giusto proc. civ., 2016, p. 77 ss.; M. Gradi, Il contrasto teorico tra giudicati, Bari, 2020, p. 303 ss.; Cass., Sez. 5, 22 settembre 2023, n. 27164; Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763). In modo diverso, si è espressa in un obiter dictum la citata Cass., 6258/2018, per la quale, a seguito della riforma della sentenza, avverso il decreto di ammissione è esperibile la revocazione al fine di ottenere la modifica dello stato passivo (in dottrina, in senso contrario all’applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. ai rapporti tra provvedimenti pronunciati in processi diversi: E. T. Liebman, Una lacuna nell’art. 395 c.p.c.?, in Riv. dir. proc., 1975, p. 175 ss.; A. Cerino Canova, L’effetto espansivo della cassazione o della riforma sulle pronunce di altri processi (art. 336, c.p.v. cod. proc. civ.), in Riv. dir. proc., 1975, p. 465 ss., specie p. 481-482; M. Bove, op. cit., p. 440-441). 
[109] 
Cfr. Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2021, n. 2284; G. Trisorio Liuzzi, op. cit., p. 321; F. M. Dimundo-B. Quatraro, Accertamento del passivo, in Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di G. Fauceglia e G. Panzani, II, Torino, 2009, p. 987 ss., specie p. 1103; M. Montanari, op. cit., p. 157; G. Cavalli, op. cit., p. 588. 
[110] 
Cfr. Cass., Sez. 1, 19 ottobre 2017, n. 24704. 
[111] 
Il rilievo è comune e risalente: M. Montanari, op. ult. cit., p. 158; G. Cavalli, op. cit., p. 588-589; G. Trisorio Liuzzi, op. cit., p. 321; G. R. Maggiore, op. cit., p. 226; S. Bonfatti, op. cit., 390-391; P. Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, 5ª ed., a cura di D. Bocchiol e A. Paluchowski, Milano, 1998, p. 453. 
[112] 
Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2021, n. 2284. 
[113] 
La notazione è ricorrente; per tutti, S. Satta, op. cit., p. 341. 
[114] 
Con riferimento al dolo della parte, cfr. Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2021, n. 2284. 
[115] 
Infatti, in tema di revocazione per dolo della parte, si tende a negare la rilevanza di condotte meramente omissive; con specifico riferimento alla revocazione per dolo del decreto di ammissione al passivo, lo ha escluso, negando altresì la rilevanza del mendacio, Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2021, n. 2284. Invece, in materia di opposizione di terzo revocatoria, si ritiene che il dolo possa consistere anche in comportamenti omissivi del soccombente, il quale si astenga dall’esercitare i propri poteri processuali, al fine di alterare fraudolentemente il risultato del processo. 
[116] 
Cass., Sez. 1, 4 luglio 2014, n. 15349; Cass., Sez. 1, 19 ottobre 2017, n. 24704. 
[117] 
Con specifico riferimento alla revocazione dello stato passivo, Trib. Monza, Sez. 3, 15 febbraio 2012, in One LEGALE. 
[118] 
V. già Cass., Sez. 1, 3 aprile 1971, n. 949, in Dir. fall., 1971, II, p. 688 ss., con commento di A. Bonsignori, Revocazione fallimentare per errore essenziale di fatto (del quale v. anche Id., Il fallimento, p. 620-621). 
[119] 
In questo senso, da ultimo, Cass., Sez. 1, 19 ottobre 2017, n. 24704; in dottrina, S. Chimenti, Le impugnazioni dello stato passivo, in V.  Vitalone, S. Chimenti, R. Riedi, Il diritto processuale del fallimento, Torino, 2008, p. 223 ss., specie p. 233; F. M. Dimundo – B. Quatraro, op. cit., p. 1104. 
[120] 
Il fatto sopravvenuto, infatti, esula dai limiti temporali di efficacia della decisione e pertanto la sua rilevanza non richiede l’esperimento di un’impugnazione straordinaria. 
[121] 
Per una fattispecie concreta, Trib. Novara 26 ottobre 2012, cit., in cui la curatela aveva avuto conoscenza, solo successivamente all’ammissione al passivo del credito, che il diritto era stato ceduto a un terzo. 
[122] 
In coerenza con quanto previsto in relazione alla revocazione per scoperta di documenti non tempestivamente prodotti. Questa interpretazione è coerente anche con la disciplina del procedimento di accertamento del passivo nel suo complesso: quando è previsto che la parte possa esercitare un potere processuale nonostante la realizzazione di una preclusione a proprio carico o non subisca le conseguenze negative ricollegate al mancato tempestivo esercizio dello stesso, è sempre richiesta la dimostrazione della causa non imputabile (cfr., in tema di domande tardive, gli artt. 208, 225 e 226 e, in relazione all’ammissione con riserva di produzione dei documenti, l’art. 204, comma 2, lett. b)). 
[123] 
Ricordiamo che, nella teoria generale, parte della dottrina propone, in una prospettiva de iure condendo, di introdurre un motivo di revocazione straordinaria delle sentenze, per conferire rilevanza ai fatti preesistenti ma incolpevolmente non conosciuti dalle parti (confronta, per tutti, L. Montesano, La tutela giurisdizionale dei diritti, 2ª ed., Torino, 1994, p. 265). 
[124] 
In modo parzialmente diverso, nella motivazione di Cass., Sez. 1,  9 marzo 2023, n. 7103 si legge che “la norma prevede dunque, analogamente all'art. 395 c.p.c., che il giudizio di revocazione possa fondarsi su documenti decisivi, con la differenza che la legge fallimentare non prescrive che la mancata produzione in giudizio sia dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell'avversario (come è invece nel n. 3) dell'art. 395 cit.), essendo qui sufficiente la loro mancata conoscenza, purché ne abbia impedito la produzione tempestiva per causa non imputabile. A nostro avviso, alla differente formulazione letterale delle disposizioni non corrisponde una effettiva differenza di significato normativo. 
[125] 
Cass., Sez. 1, 9 marzo 2023, n. 7103. 
[126] 
Cass., Sez. 1, 20 febbraio 2023, n. 5191; sembra invece ammettere la rilevanza di documenti sopravvenuti, in motivazione, Cass., Sez. 1, 9 marzo 2023, n. 7103. 
[127] 
In giurisprudenza, è stata dichiarata infondata la domanda di revocazione del curatore per la scoperta di documenti, i quali, tuttavia, erano nel suo possesso sin dall’apertura della procedura, ritenendosi imputabile al curatore l’omessa consultazione di tutta la documentazione disponibile all’atto della formazione del progetto di stato passivo (Trib. Milano 23 aprile 2008, in ilcaso.it). 
[128] 
Su questo tema, da ultimi, e con diversità di orientamenti, R. Poli, Gli “argomenti di prova” ex art. 116, co. 2, c.p.c., in Scritti in onore di B. Sassani, I, Pisa, 2022, p. 393 ss.; G. N. Nardo, Autosufficienza ai fini decisori degli argomenti di prova, in Giusto proc. civ., 2023, p. 629 ss.; nonché, G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 6ª ed., II, Il processo ordinario, Bari, 2023, p. 105 ss. 
[129] 
Riteniamo infatti che il riferimento al “titolo” nella disposizione citata vada inteso come riferentesi a qualsiasi documento giustificativo del credito (S. Menchini – A. Motto, op. cit., p. 504), e pertanto non sia limitato alle sole ipotesi in cui la domanda per essere accolta presupponga il deposito in originale del titolo di credito presso la cancelleria del tribunale (art. 201, comma 2, seconda frase). 
[130] 
Trib. Novara 26 ottobre 2012, cit. 
[131] 
G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, II, 2ª ed., Napoli, 1936, p. 546; M. Acone, Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice, I, in Enc. giur., IX, Roma, 1988, p. 1-2. 
[132] 
Esemplificando: il giudice delegato ammette al passivo un creditore, ma, come risulta dagli atti del procedimento, indica in modo errato il nome, il cognome, la ragione sociale, l’ammontare della somma insinuata, e così via; il giudice delegato accoglie la domanda di restituzione o di rivendica, ma, come risulta dagli atti di causa, sbaglia nell’individuazione del bene (ad esempio, il giudice accoglie la domanda di rivendica di un immobile, ma non indica gli estremi catastali ovvero li indica in modo errato). 
[133] 
Non può escludersi, ad esempio, l’interesse di un creditore a chiedere la correzione dello stato passivo, nella parte in cui, a causa di un errore di calcolo, ammette al passivo un concorrente per una somma maggiore rispetto a quella corretta.  
[134] 
In senso contrario, nel vigore della legge fallimentare, M. Montanari, op. ult. cit., p. 168, il quale riteneva che il decreto di correzione fosse impugnabile ex art. 26 L. fall. (oggi, art. 124). 

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  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

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