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Le società e il regime di responsabilità dei soci nel diritto argentino

Mauricio Boretto, Professore titolare della cattedra di diritto fallimentare presso l'Università Nazionale di Cuyo (Argentina)

2 Febbraio 2024

Riproduzione riservata
1 . La società come persona giuridica. Regole generali (nel nuovo nuovo Codice civile e commerciale -CCyC- e nella Legge Generale sulla società -LGS- 19.550 )
[1] Il riconoscimento della persona giuridica come entità giuridica può andare dal conferimento formale della personalità giuridica mediante autorizzazione e approvazione dello Stato alla semplice considerazione dell'entità come soggetto di diritto senza necessità di autorizzazione statale. 
La forza giuridica della volontà nella creazione delle persone giuridiche private nel quadro delle forme ammesse, adotta come principio generale quello secondo cui, salvo disposizione contraria, la personalità giuridica nasce con l'accordo di volontà dal momento della costituzione. 
Ai sensi dell'art. 142 CCyC: "L'esistenza della persona giuridica privata inizia dalla sua costituzione. Non è necessaria alcuna autorizzazione legale per funzionare, salvo disposizione legale contraria. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione statale, la persona giuridica non può funzionare prima di ottenerla". 
Il CCyC stabilisce così il principio della libera costituzione delle persone giuridiche: esse nascono dall'atto della loro costituzione e sono frutto della libera volontà delle parti, senza altra tutela; salvo che la legge richieda un requisito supplementare. 
A dire il vero, il riconoscimento statale e la registrazione, se del caso, sono elementi formali necessari per la personificazione di un'entità anche se il carattere decisivo è la volontà privata; l'intervento statale è un riconoscimento, puramente complementare e in funzione del potere di polizia sull'entità creata dai privati. 
Ciò non impedisce che, qualora sia espressamente richiesta un'autorizzazione statale, la personalità sia in qualche modo "condizionata" a tale atto della pubblica amministrazione, in quanto la persona giuridica privata può agire in quanto tale solo dopo aver ottenuto tale autorizzazione (anche se esiste come soggetto di diritto fin dalla sua costituzione e possono essere iscritti preventivamente alla sua denominazione beni registrabili in quanto ente in formazione, art. 154 CCyC). 
Il sistema legale argentino, sia nel vecchio Codice di Vélez (oggi abrogato) che nel CCyC, contiene diverse regolamentazioni secondo il "tipo di persona giuridica", anche se la regola generale è il sistema di libera costituzione[2]: 
a.- Sistema di concessione o autorizzazione statale: il potere di polizia dello Stato costituisce un atto misto di autorizzazione della persona giuridica e di approvazione dello statuto dell'entità. È il caso delle associazioni civili e fondazioni (conf. art. 45 Codice de Vélez e art. 169 CCyC). 
b.- Sistema di disposizioni regolamentari o sistema di registrazione: si tratta di un sistema intermedio nel quale non si raggiunge la piena libertà in materia di costituzione delle persone giuridiche private. Essa è regolata in base al rispetto delle disposizioni di legge da parte dei fondatori. È l'ipotesi attuale delle società regolate dalla legge generale sulle società 19550, secondo la quale i soci fondatori possono scegliere tra varie forme sociali legalmente prestabilite, ciascuno dei quali, a sua volta, ha requisiti essenziali tipificanti che lo caratterizzano come tale (ad esempio, la società per azioni) e lo differenziano dagli altri (ad esempio, la società a responsabilità limitata); essi devono inoltre essere iscritti nel registro pubblico corrispondente. 
c.- Sistema di costituzione libera: fatta salva l'osservanza di alcune forme legali, la libertà in materia di costituzione delle persone giuridiche è maggiore. È il caso delle semplici associazioni (art. 187 CCyC). Rientrano in questo sistema anche le società informali o residuali (sezione IV, LGS 19550) che, nonostante i loro "difetti", sono riconosciute come soggetti di diritto (ad esempio, perché non sono iscritte al registro pubblico o perché non soddisfano i requisiti legali essenziali). 
2 . Personalità giuridica diversa
[3] La diversa personalità dell'entità e dei suoi membri è essenziale per la comprensione dell'argomento che affrontiamo: ogni entità è un soggetto giuridico indipendente e, pertanto, è titolare esclusivo dei rapporti giuridici in cui interviene. 
Ai sensi dell'art. 143 CCyC: "La persona giuridica ha una personalità distinta da quella dei suoi membri. I membri non rispondono agli obblighi della persona giuridica, salvo nei casi espressamente previsti dal presente titolo e da quanto disposto dalla legge speciale"
In applicazione della regola della personalità distinta, dato un conflitto che richiede un intervento giudiziario, l'adempimento dell'obbligo dovrebbe essere richiesto alla persona giuridica in quanto tale e non ai membri che la compongono, né alle persone che compongono i suoi organi direttivi (commissione, consiglio, direzione, ecc.), anche se la notifica del reclamo deve essere fatta alla persona chi esercita la rappresentanza dell'entità. 
Viene così soddisfatto lo scopo principale perseguito da coloro che costituiscono una persona giuridica: creare un nuovo soggetto di diritto con un patrimonio e una responsabilità diversi. 
In particolare, dalla netta distinzione tra la personalità dell'entità e quella dei suoi membri emergono importanti conseguenze pratiche, quali sono: 
- esistenza di patrimoni diversi: quello dell'ente e quello degli individui che con la loro attività umana alimentano l'attività dell'ente 
- diversa titolarità dei diritti derivanti dall'attività dell'entità, in modo che i beni appartenenti all'entità non appartengano agli individui che ne fanno parte, e viceversa; 
- diversa responsabilità che, in linea di principio, impegna soltanto quella dell'ente esistente; 
-  possibilità di alterare la composizione umana del nucleo senza modificare la situazione giuridica dell'ente; 
-  possibilità per la persona giuridica di regolare il proprio ordine interno e di stabilire i diritti e i doveri delle persone che la compongono (se è una società) o che beneficiano della sua attività (fondazione). 
3 . La persona giuridica "società" nel diritto argentino
[4] Punto di partenza. Le società della "sezione IV" della legge 19.550 (secondo la legge 26.994 che approva il nuovo codice civile e commerciale) comprendono attualmente una serie di società che potremmo definire "difettose": 
- le società atipiche, 
- quelle che hanno omesso requisiti essenziali non tipizzanti, 
- società irregolari e 
- società di fatto. 
Nel regime precedente alla riforma della legge 26.994, le prime due "specie" di società erano invalide; invece le ultime due, sebbene "valide", erano viste con disfatto e il loro riconoscimento rispondeva a un sistema dissuasivo o sanzionatorio, per obbligarle a registrarsi. 
Questi ultimi due casi, società irregolari e di fatto, erano sostanzialmente soggetti al seguente quadro normativo (articoli 21-26 legge 19.550, prima della sua modifica): 
- il contratto sociale non poteva essere opposto nemmeno tra gli stessi partner; 
- la responsabilità di questi ultimi e di coloro che hanno agito da parte dell'ente era illimitata, solidale con la società e diretta; 
- la società non aveva alcuna possibilità di agire in modo organico 
- prevaleva la promiscuità in materia di rappresentanza, cosicché ciascuno di essi poteva obbligare la società e quindi tutti gli altri. 
La legge 26.994 (che ha dato vita al nuovo codice civile e commerciale e che modifica la legge 19.550) ha introdotto importanti modifiche in materia. Tuttavia, nonostante i cambiamenti, la riforma ha mantenuto pienamente in vigore due principi: 
- Tipicità (art. 17 Legge generale sulle società 19550) 
- Regolare costituzione mediante iscrizione al registro (art. 7 LGS).  
Così, secondo il nuovo regime d'accordo la legge 26.994, coesistono due "sottosistemi" in materia di "pubblicità societaria". In effetti: 
- la tipologia sociale scelta dai soci è opponibile e non può essere ignota a terzi, purché la società sia regolarmente iscritta nel Registro Pubblico (art. 7 LGS). 
- per contro, la tipologia sociale può essere ignota o, in altri termini, non opponibile al terzo se, nel caso di una società non registrata, il terzo è legato alla società da rapporti commerciali o contrattuali, e non può essere provata la conoscenza effettiva del contratto sociale da parte dello stesso terzo (art. 22 LGS). 
I concetti esposti evidenziano un'importante differenza rispetto al regime precedente che stabiliva, come abbiamo visto, l'inoponibilità tra i soci e nei confronti di terzi delle clausole contrattuali (articoli 21-26 legge 19.550, prima della sua modifica) indipendentemente dalla loro effettiva conoscenza.  
Così, con il nuovo sistema post - riforma, la pubblicità dell'ente societario, sia come soggetto di diritto che come contratto, ha un profilo bifronte: 
- profilo di registrazione (art. 7 LGS): in questo caso le clausole del contratto sociale o statuto (e quindi il tipo sociale adottato) sono opponibili a terzi (ad esempio: altri contraenti, creditori, ecc.) a partire dalla registrazione e, da quel momento, la società si considera regolarmente costituita (art. 7, LGS).  Società regolare, quindi, è quella che soddisfa i seguenti requisiti: (I) adotta alcuni dei tipi sociali regolamentati dalla LGS (ad esempio, società collettiva, società di responsabilità limitata, società per azioni, società per azioni simplificata, ecc.); (II) nasce da un contratto stipulato nella forma prevista dalla legge; e (III) è iscritta nel registro pubblico 
- il profilo fattuale (articoli 22 e seguenti. LGS): se il contratto sociale non è iscritto nel Registro Pubblico, non è opponibile a terzi, così come non lo è il tipo sociale adottato. Tuttavia, se i terzi, nonostante la mancata iscrizione, sono effettivamente a conoscenza del contratto sociale al momento del vincolo giuridico alla società, essi sono opponibili e non possono ignorarne il contenuto.
4 . Regime attuale delle società "informali" (ex società irregolari, di fatto, atipiche e nulle)
Il contratto sociale può essere invocato tra i soci e le sue clausole possono essere opposte contro i terzi che le conoscevano al momento dell'assunzione, anche nei confronti di chi rappresenta la società, tutto ciò che evita conflitti tra i soci e anche con terzi (art. 22 e 23 LGS). 
La società può acquistare beni registrati a suo nome, con un atto di riconoscimento di tutti i soci, consentendo di separare i beni personali dai beni destinati all'impresa familiare (art. 23, comma 3, LGS). 
La responsabilità dei soci per i debiti della società è "comune" (non solidale) e quindi il debito sociale è diviso in parti uguali tra i soci.  Nonostante la "non solidarietà", la responsabilità dei soci per i debiti sociali è "illimitata", per cui in caso di fallimento sociale ai soci si estende il fallimento della società (articolo 160 Legge 24.522 di fallimento). Rispondono anche in modo sussidiario. Cioè, prima deve essere citata in giudizio la società, eseguita sui suoi beni, e poi i soci possono essere giustiziati. 
La richiesta di scioglimento di un socio non opera se c'è un termine concordato e, se non c'è, produce effetti solo dopo 90 giorni, ma consente agli altri di continuare con la società pagando la parte sociale ai soci uscenti, tutto ciò che garantisce la continuità dell'ente sociale.
5 . Personalità giuridica e tipicità: distinzioni
In materia societaria, la nozione di personalità giuridica deve essere distinta dalla nozione di tipicità. La personalità giuridica implica che l'entità è considerata un soggetto di diritto, vale a dire è in grado di acquisire diritti e di contrarre obblighi. Sono persone non solo le società, ma anche le associazioni, fondazioni, ecc.
Per contro, la tipicità consiste nella disciplina legislativa particolare imposta alle società che consente di differenziarne una dalle altre attraverso alcuni requisiti essenziali che le sono propri. In questo senso viene menzionata come tipo sociale la "società per azioni", la "società a responsabilità limitata", la "società collettiva", ecc.
L'atipicità è l'adozione da parte dei soci di un tipo sociale non regolato dalla LGS. Nell'ambito di questo schema, se un contratto di società è concluso sotto un tipo sconosciuto, ad esempio; si mescolano aspetti di un tipo sociale e di un altro (si stabilisce come organo di amministrazione una direzione, si divide il capitale sociale in azioni, si utilizza una ragione sociale come nome societario dell'ente, ecc.), l'ente sociale è "valido" ma sarà soggetto al regime della sezione IV, LGS 19550 come "società informale".
6 . Disciplina legale della responsabilità dei soci nel diritto argentino
[5]La posizione giuridica del socio è stata qualificata come status, situazione che presuppone un nucleo di diritti e obblighi di carattere individuale nell'ambito della società. 
Socio è ogni persona che fa parte dell'ente sociale a partire dalla nascita della società (facente parte dell'atto costitutivo), o per entrata posteriore se tale partecipazione non è impedita dalla legge. In questo senso, la qualità di socio può derivare: (1) dalla fondazione o dall'intervento nell'atto costitutivo, o (2) dall'acquisizione di partecipazioni sociali (quote o azioni), a titolo oneroso o gratuito. Questa acquisizione successiva può avvenire per atti tra vivi, o per successione a causa di morte quando il decesso del socio provoca la trasmissione di tale qualità agli eredi 
Lo status di socio ha rilevanza nei confronti della stessa società, degli altri soci, amministratori, controllori e terzi; inoltre, è fonte di numerosi diritti e doveri. 
I diritti più importanti comprendono: 
a) patrimoniali: sono diritti connessi allo scopo speculativo o di lucro che ha determinato i soci a far parte della società (ad esempio, durante la vita della società, diritto al dividendo, generato nell'esistenza di utili; al momento dello scioglimento della società, il diritto alla quota di liquidazione, che importa il rimborso di una somma di denaro proporzionale alla sua partecipazione societaria in caso di rimanenza dei beni sociali, dopo la vendita dei beni sociali necessari per estinguere il passivo della società). 
b) politici: sono i diritti connessi con l'azione del socio nella società: ad esempio, il diritto di integrare gli organi di amministrazione e di audit; il diritto di voto nelle riunioni sociali o nelle assemblee; il diritto di impugnare gli accordi sociali; il diritto di agire in giudizio contro i membri dell'organo di amministrazione e l'organo di audit; a informarsi sull'andamento delle imprese sociali; diritto di recesso, ossia la possibilità concessa al socio di ritirarsi dalla società se non è d'accordo con talune decisioni assembleari che implicano modifiche delle basi essenziali prese in considerazione al momento dell'ingresso nell'entità (vgr.: si decide il cambiamento fondamentale dell'oggetto sociale;  ecc.). 
I compiti più importanti sono: 
1) apportare i contributi necessari affinché la società disponga del capitale necessario per sviluppare l'oggetto sociale. 
2) adeguare il comportamento sociale all'interesse sociale. Ad esempio, il socio della società collettiva -che è una società di persone- che  non può compiere per proprio conto o per altri atti che importino concorrere con la società, salvo consenso espresso e unanime dei soci (art. 133 Legge 19.550); il socio della società - specificamente di una società di capitale (art. 248 Legge 19.550)- che per un'operazione determinata abbia per proprio conto o per conto di terzi un interesse contrario a quello della società ha l'obbligo di astenersi dal voto sugli accordi relativi a tale operazione; se contravviene a questa disposizione, sarà responsabile dei danni, quando senza il suo voto non sarebbe stata raggiunta la maggioranza necessaria per una decisione valida, ecc. 
3) contribuire alle perdite sociali, un obbligo che varia a seconda della classe di società. Infatti, i soci della collettiva -società di persone- rispondono in modo solidale, illimitato, anche se sussidiario per i debiti sociali; i soci della S.R.L. (società a responsabilità limitata) e della S.A. (società anonima) -società di capitale- limitano la loro responsabilità per i debiti della società al capitale che hanno sottoscritto. 
Analogamente, quando la società è in liquidazione (i beni della società sono venduti per pagare il passivo sociale) e i fondi sociali non sono sufficienti a pagare i creditori sociali, il liquidatore è tenuto a esigere ai soci i contributi necessari a tal fine (art. 106, Legge 19.550).
7 . Responsabilità dei soci per i debiti della società: società di persone
Per gli obblighi sociali, i soci di una società collettiva assumono responsabilità sussidiarie, solidali tra loro (non con la società) e illimitate. Pertanto: 
- Per il recupero dei loro crediti, i creditori della società devono innanzitutto rivolgersi al patrimonio sociale e, solo dopo che i beni dell'ente sono stati realizzati, possono rivolgersi contro i beni dei soci per riscuotere il saldo non pagato (sussidiarietà). 
- Esclusi i beni della società, i soci rispondono tra loro solidalmente per i debiti della società; cioè, ciascuno risponde per il tutto del debito reclamato. In altre parole, una volta realizzati i beni sociali, il creditore può richiedere il saldo insoluto interamente a tutti i soci, ad alcuni di essi o ad uno di essi. Se uno dei soci ha sopportato il pagamento esclusivo del debito, può esigere il rimborso di quanto versato in eccesso ai suoi consozi, in funzione della partecipazione di ciascuno al contratto sociale (le regole interne della solidarietà sono regolate dal Codice Civile e Commerciale della Nazione). Ad esempio, sono tre soci: Juan che ha apportato il 50 % del capitale, Pedro il 35 % e Luis il 15 %; il debito è stato interamente pagato da Luis; egli può ripetere quanto pagato in eccesso della sua partecipazione sociale e chiedere a Juan di rimborsare il 50 % di quanto versato, e a Pedro il 35 %. 
- I soci rispondono con tutto il loro patrimonio, cioè in forma illimitata.
8 . Responsabilità dei soci per i debiti della società: società a responsabilità limitata (S.R.L.)
In questo tipo di società, i soci limitano la loro responsabilità al capitale sottoscritto. Ad esempio, se Jorge, socio di una S.R.L. ha apportato una macchina, risponde al valore di quella vettura solo secondo la stima fatta al momento della trasmissione alla società. Il creditore della società non può riscuotere il suo credito sui beni personali di Giorgio; solo può aggredire patrimonialmente, oltre al resto dei beni sociali, il veicolo che, anche se apportato da Giorgio, ora appartiene alla società. Tuttavia, nei confronti dei terzi creditori della società e per l'integrazione dei contributi, la legge sulle società rende i soci responsabili illimitatamente e solidalmente tra loro (no con la società). 
Ad esempio: Juan si è impegnato a contribuire alla S.R.L. una macchina, Pedro una casa e Luis $ 100.000; Luis non apporta il denaro entro il termine promesso; bene, i creditori della S.R.L. possono rivendicare l'integrazione di questo contributo per la somma totale di $ 100.000 a Juan, Pietro e Luigi insieme, o alcuni di loro, o uno di loro. Per questo si afferma che i soci nella S.R.L. garantiscono ai terzi l'integrazione dei contributi "solidalmente". Inoltre, rispondono illimitatamente, cioè con tutto il loro patrimonio personale fino all'importo del contributo non integrato.
9 . Responsabilità dei soci per i debiti della società: società di capitali (anonima – S.A.)
I soci limitano la loro responsabilità al capitale sottoscritto. Per esempio, Octavio, socio di una S.A. ha apportato una casa; essa risponde soltanto fino al valore della stessa come è stata valutata al momento del trasferimento alla società.
Il creditore della società non può tentare di riscuotere la sua accreditazione sui beni personali di Ottaviano; può aggredire patrimonialmente, oltre agli altri beni della società, solo la casa che, sebbene conferita da Ottaviano, è di proprietà della società.
10 . Questioni connesse: la società unipersonale
La legge 26.994, tra altre modificazioni, introduce la figura della "società di capitali unipersonale”.
I requisiti di questa nuova categoria sono:
- solo si ammette che siano unipersonali le società di capitali, art. 1º,
- si tratta di un atto giuridico unilaterale, non può essere unico socio un'altra società di capitali unipersonale, art. 1º, 
- la denominazione deve essere "società di capitali unipersonale, la sua abbreviazione o la sigla "S.A.U.", art. 164 legge 19.550;
- la integrazione del capitale deve essere un 100 percento al momento della costituzione, art. 187, legge 19.550 
- sono soggette a fiscalizzazione statale permanente, art. 299 inc. 7º. D’ accordo al nuovo codice, questo implicava che dovevano avere curatela plurale, art. 284, secondo paragrafo, legge19.550, e direttiva plurale in forma obbligatoria, art. 255, secondo paragrafo, legge 19.550. Finalmente, questi ultimi requisiti furono abrogati (legge 27.290). 
In quanto all'utilizzo della nuova figura in materia di imprese familiari, per esempio, si potrà creare un‘ azienda familiare di trasporto automotore di passeggeri.
In fatti, può crearsi una società "holding" dove i parenti siano soci e, contemporaneamente, formare varie "società di capitali unipersonali" per sfruttare le diverse linee di collettivi, con gli stessi direttori e sindaci della società madre.
11 . Questioni connesse: altro tipo sociale: società per azioni semplificate
La legge 27.349 ha creato una nuova figura societaria: la società per azioni semplificata.
La società per azioni semplificata, identificata d'ora in poi come SAS, è un nuovo tipo societario, con la portata e le caratteristiche previste nella legge 27349. Suppletivamente, saranno di applicazione le disposizioni della Legge Generale di Società,19.550, non appena si concilino con quelle di questa legge 27349 (art. 33).
L'iscrizione della SAS è in 24 ore, termine nel quale ottiene un conto bancario e CUIT, cioè in un giorno l'imprenditore può ottenere una società per operare commercialmente. In questo modo si centralizzano in un solo passo gli stancanti 14 passi che dovevano farsi prima della legge 27349, i quali potevano arrivare a tardare fino a 18 mesi, secondo ogni giurisdizione dell'Argentina. 
Non è casuale che in questo senso, l'Argentina si trovava nel sistemato N°157 su 189 paesi nel ranking Doing Business che elabora la Banca Mondiale, il quale misura la facilità per l’ "apertura" di un'impresa. 
Un altro dei vantaggi della SAS di fronte agli altri tipi societari è che la sua costituzione si può fare via internet e avrà l'opzione di portare i suoi libri societari e contabili di forma online, più concorde con l'attualità. 
L'articolo 34 riguarda la "costituzione e responsabilità" in questa società. In effetti, la SAS può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche che limitano la loro responsabilità all'integrazione delle azioni che sottoscrivono o acquisiscono, fatta salva la garanzia di cui all'articolo 43. La SAS unipersonale non può costituire o partecipare ad un'altra SAS unipersonale. 
A sua volta, secondo l’ articolo 43 (garanzia dei partner per l'integrazione dei contributi), i soci garantiscono solidalmente e illimitatamente ai terzi l'integrazione dei contributi. Cioè, il regime legale è lo stesso della SRL 
Tra le altre caratteristiche, abbiamo le seguenti: 
- Il capitale sociale reclamato per la SAS è come minimo due volte il salario minimo vitale e mobile. 
- A sua volta il quale sarà diviso in azioni, facilitando la trasmissione delle stesse. 
- D'altra parte, queste azioni conteranno sulla possibilità di creare differenti tipi di azioni, per risolvere una problematica degli imprenditori che molte volte hanno bisogno di differenti tipi di soci ed investitori, trovando in tutto questo un attrezzo affinché possano progettare e facilitare la ricezione di fondi per il suo emprendimiento. 
L'altro vantaggio che concede la SAS di fronte alla S.R.L. oppure alla S.A. è una libertà contrattuale affinché i suoi soci possano elaborare la forma interna della società secondo le sue necessità, sburocratizzando e semplificando il funzionamento interno della società. 

Note:

[1] 
 M. Boretto, La persona jurídica, Colección Código Civil y Comercial de la Nación, ed. EL DERECHO, Bs. As., 2015. 
[2] 
M. Boretto, Persona Jurídica comentario a los arts. 141 a 224 en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, ed. Infojus, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.
[3] 
M. Boretto, La persona jurídica, Colección Código Civil y Comercial de la Nación, ed. EL DERECHO, Bs. As., 2015. 
[4] 
M. Boretto, “Insolvencia y las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo II y otros supuestos (sección IV-ley 19.550)” en Publicación del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Bs. As., ed. La Ley, 2018.
[5] 
M. Boretto, Manual de Introducción al Derecho Privado, Mendoza, ed. Facultad Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, 2006/2007. Tomo 4. En co - autoría con la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci.

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Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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