Concluso questo un primo inquadramento generale sui caratteri dell’eccezione di inadempimento, appare opportuno, a questo punto, esaminarne lo sviluppo concreto nell’ambito dell’esame dello stato passivo con particolare riguardo alle modalità di formulazione ed ai conseguenti oneri probatori.
È noto che quest’ultima tematica è stata instradata quasi un quarto di secolo fa da una decisione delle Sezioni Unite[12], con l’enunciazione del principio per cui, nel caso in cui, qualora il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., deducendo l'inadempimento o l’inesatto adempimento dell'obbligazione da parte dell’altro contraente, al debitore eccipiente risulta sufficiente l’allegazione dell'altrui inadempimento mentre il creditore agente è chiamato a dimostrare il proprio adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Alla luce dell’insegnamento dalla Cassazione – peraltro consolidato[13] - si deve concludere che, nel caso – che qui viene in rilievo - della formazione dello stato passivo, il curatore, a fronte dell’insinuazione del professionista, ben potrebbe limitarsi a sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., gravando a questo punto lo stesso creditore dell’onere di provare di avere correttamente eseguito la propria prestazione, pena l’esclusione totale o parziale.
Questa regola di massima, tuttavia, non può essere declinata in modo grossolano, in quanto un simile metodo si tradurrebbe in una lettura inadeguata del principio enunciato dalle Sezioni Unite e verrebbe in concreto ad arrecare un vulnus alle possibilità di tutela del professionista (e, in verità, di qualunque creditore).
È quindi necessario affermare come canone generale che, se il curatore può avvalersi dell’eccezione ex art. 1460 c.c., tuttavia tale facoltà necessita di ricevere un’adeguata caratterizzazione nei suoi contenuti. Contenuti che, invero, non possono mantenersi in un ambito di totale indeterminatezza, ma devono invece presentare un profilo di adeguata specificità.
In primo luogo, allora, si deve evitare di ritenere che la curatela possa basare la propria eccezione sulla mera circostanza dell’esito non felice dello strumento di risoluzione della crisi, stabilendo in tal modo un’automatica equivalenza tra tale esito e la sussistenza di un inadempimento del professionista (o, addirittura, di tutti i professionisti che hanno assistito il debitore), quasi che il primo determini in re ipsa l’evidenza di un’inadeguata esecuzione della prestazione[14].
Un simile impostazione, evidentemente, risulterebbe errata per un duplice ordine di ragioni.
La prima, pratica, deve tenere conto del concreto articolarsi del ruolo dei professionisti nell’abito degli strumenti di risoluzione della crisi, e cioè del quasi inevitabile convergere di una pluralità di interventi professionali, la cui conformità ai canoni di un pieno adempimento deve necessariamente essere valutata ex post con riferimento all’operato del singolo professionista e non può essere negata – come invece avverrebbe accogliendo la tesi che qui si critica – sulla base di un’indiscriminata valutazione onnicomprensiva, derivante dal mero esito negativo dello strumento di risoluzione.
La seconda, più dogmatica, deriva dalla constatazione che l’equazione tra esito infausto dello strumento di risoluzione della crisi ed inadempimento verrebbe a collocarsi al di fuori di una corretta ricostruzione dei caratteri dell’obbligazione gravante sul professionista e, conseguentemente, dei contenuti che deve necessariamente presentare la deduzione dell’inadempimento di tale obbligazione.
Invero, un adeguato inquadramento dei caratteri che devono configurare l’eccezione di inadempimento sollevata dal Curatore in sede di stato passivo non può prescindere dalla valutazione della prestazione che grava in genere sul professionista, e cioè sulla sua riconducibilità nell’ambito delle c.d. obbligazioni di mezzi[15].
La distinzione tra obbligazioni c.d. “di mezzi” ed obbligazioni c.d. “di risultato” – come è noto – è stata introdotta nel dibattito dottrinale ormai più di settanta anni or sono[16], senza mai cessare di essere oggetto di riflessioni anche critiche che, in questa sede, è evidentemente impossibile e superfluo ricostruire. Ciò che di quella ricostruzione appare a tutt’oggi rilevante – in quanto recepita dalla giurisprudenza[17] - è l’indicazione che da essa può essere ricavata in ordine alla individuazione dell’oggetto della prestazione del soggetto obbligato e, di riflesso, dei caratteri dell’inadempimento parziale o totale di tale prestazione. Se, quindi, è vero che tutte le obbligazioni – senza distinzione di sorta – hanno sempre la finalità di assicurare al creditore una utilità o vantaggio cui quest’ultimo presenta un interesse (anche non patrimoniale: cfr. art. 1174 c.c.) è tuttavia vero che, mentre nelle obbligazioni di risultato tale vantaggio costituisce oggetto diretto dell’obbligazione nella forma di un risultato che deve essere direttamente prodotto dal debitore, non dipendendo da alcun fattore allo stesso estraneo, nel diverso caso delle obbligazioni di mezzi il vantaggio finale non si pone entro un nesso di causalità diretta con l’attività del debitore – risultando l’esito vantaggioso esposto all’incidenza anche di fattori esterni che esorbitano dalle possibilità organizzative ed operative del debitore – di talché oggetto dell’obbligazione “di mezzi” risulta a questo punto essere lo svolgimento di un’attività diligente e conforme alle regole dell’arte, come tale utile per il raggiungimento dell’utilità del creditore senza che tuttavia tale risultato costituisca oggetto diretto dell’obbligazione[18].
Tra le obbligazioni di mezzi viene ricondotta tradizionalmente – seppure a volte con declinazioni che determinano, soprattutto in tema di responsabilità medica, uno smussamento dei principi – la prestazione del professionista[19], il cui operato diligente e conforme alle regole dell’arte contribuisce al raggiungimento del risultato utile perseguito dal creditore, ma non è in grado di assicurarlo con certezza.
La distinzione appena richiamata per sommi capi presenta un diretto riflesso sulla tematica qui in rilievo perché se, da un lato, il debitore dell’obbligazione di mezzi cui sia eccepito l’inadempimento viene a provare la corretta esecuzione della prestazione “dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili”[20], dall’altro lato (e di riflesso), appare evidente che il creditore che eccepisca l’inadempimento del professionista, pur essendo tenuto solo a provare il proprio diritto e ad allegare l’altrui inadempimento senza doverlo provare – sempre secondo l’insegnamento della Cassazione risalente a quasi un quarto di secolo fa – non può tuttavia limitarsi a qualificare come inadempimento il mero mancato raggiungimento del risultato utile[21], per la semplice ragione che, come tale risultato non era oggetto dell’obbligazione, così il suo mancato raggiungimento non costituisce inadempimento.
Si deve allora ritenere che il creditore – sempre nell’ambito di una attività di mera allegazione e non anche di prova – sia tenuto ad operare una individuazione delle specifiche regole dell’arte di cui viene a dedurre la trasgressione, proprio perché è tale trasgressione ad identificare l’inadempimento oggetto dell’allegazione, che altrimenti risulterebbe del tutto indeterminata, non essendo qui inutile rammentare sul punto il disposto di cui all’art. 167 c.p.c., ulteriormente rafforzato dall’ultima riforma del codice di procedura civile.
Procedendo, a questo punto, a riversare i principi sin qui delineati nello specifico tema della fase di accertamento del passivo, appare evidente che la Curatela che venga ad eccepire l’inadempimento del professionista non può limitarsi a ricollegare la propria eccezione al mero dato storico del naufragio dello strumento di risoluzione della crisi o (a seconda del ruolo rivestito dal professionista) dello stesso maturarsi della crisi di impresa, ma dovrà individuare la specifica tipologia di negligenza e violazione delle regole dell’arte attribuita al creditore insinuato, tenendo conto della prestazione che su quest’ultimo gravava (si pensi ai vari ruoli di advisor, attestatore, legale, stimatore, sindaco, revisore dei conti etc.), delle ragioni che hanno condotto all’insuccesso dello strumento di risoluzione della crisi ed anche del nesso causale tra tale insuccesso ed il dedotto inadempimento[22].
In altri termini, si deve ritenere che l’eccezione di inadempimento in tanto potrà ritenersi ritualmente sollevata, in quanto si sostanzi non in una mera contestazione apodittica dell’inadempimento, ma nella specificazione dei caratteri che quest’ultimo abbia in concreto assunto in relazione all’obbligazione del professionista.
È poi evidente che, ad esempio, traducendosi l’esito non favorevole dello strumento di risoluzione della crisi in un provvedimento giurisdizionale da cui scaturisce poi l’apertura della procedura liquidatoria, ben potrà il curatore desumere dal contenuto di tale provvedimento gli eventuali profili di inadeguatezza della singola prestazione professionale su cui basare la propria eccezione, ferma restando la necessità di riferire tali profili specificamente al soggetto che era tenuto ad assolvere il singolo incarico. Solo per fare un esempio: è evidente che un provvedimento di rigetto dell’omologa di un concordato preventivo basato su carenza dell’attestazione, potrà fondare l’eccezione di inadempimento rivolta nei confronti dell’attestatore stesso, mentre non potrà essere riferito all’operato del perito che abbia valutato gli immobili dell’impresa debitrice, dovendosi, in relazione a quest’ultimo, opporre, semmai, un’eccezione di inadempimento che si basi sulle specifiche carenze della stima.
Si rende in ogni caso necessaria un’ulteriore un puntualizzazione: dal momento che il provvedimento che determina il naufragio dello strumento di risoluzione della crisi ben potrebbe basarsi su una difformità di valutazione (tra professionista e Tribunale) su profili che presentano un certo coefficiente di incertezza ed opinabilità – tali da integrare, eventualmente (ma in estreme ipotesi, attesa la preparazione qualificata che deve caratterizzare la figura del professionista della crisi di impresa), anche la particolare difficoltà della prestazione – appare logico concludere che questa semplice divergenza di giudizio non potrà di per sé essere assunta come indice di un inadempimento del professionista[23], dovendosi invece indagare se ed entro che limiti tale divaricazione fosse prevedibile ed evitabile con un’attenta e diligente esecuzione della prestazione.
Dunque, il provvedimento che interrompe lo sviluppo dello strumento, in tanto potrà costituire elemento di emersione di un inadempimento del professionista, in quanto evidenzi vere e proprie lacune nelle corretta esecuzione della prestazione: si pensi ancora una volta al caso del diniego di omologazione di un concordato determinato da lacune nell’attestazione oppure (è il caso dei legali che assistono il debitore) su una non corretta formazione delle classi o sulla violazione delle regole di distribuzione dell’attivo concordatario. Casi nei quali appare evidente che il provvedimento consentirà al curatore di ricavare elementi che verranno a sostanziare il contenuto dell’eccezione di inadempimento e che – si aggiunge per completezza – non possono essere certo ricondotti ad una ipotesi di “problemi tecnici di speciale difficoltà” ex art. 2236 c.c.
È in relazione al profilo sin qui analizzato che potrebbe manifestarsi in concreto una (più apparente che reale) interferenza tra il tema del corretto adempimento della prestazione ed il tema dell’assenza di funzionalità in concreto della prestazione medesima, giustificando un recupero – ai fini della valutazione dell’adempimento - delle indicazioni dettate, nel vigore della Legge Fallimentare, dalle Sezioni Unite n. 42093/2021 in relazione al riconoscimento della prededuzione.
È noto che la decisione delle Sezioni Unite ha approfondito il tema della funzionalità della prestazione ai fini del riconoscimento della prededuzione, operando una distinzione tra funzionalità della prestazione ex ante e verifica dell’utilità in concreto a posteriori, e ricollegando il primo profilo al riconoscimento o meno della prededuzione ed il secondo invece proprio alla tematica della verifica del corretto adempimento della prestazione[24].
Da questo punto di vista – e ferma la diversità di regime che, nel Codice della crisi, è dettata dall’art. 6, lett. b) e c), CCII, di fatto introducendo una sorta di criterio legale di riconoscimento della funzionalità ex ante – appare evidente che dal provvedimento che sancisce l’esito non favorevole dello strumento il Curatore ben possa dedurre elementi per contestare la domanda del professionista, deducendo la prestazione da quest’ultimo resa si è rivelata – in tutto o in parte – inutiliter data proprio perché risultata per le sue specifiche caratteristiche (si ripete: specifiche caratteristiche), sostanzialmente priva della capacità di supportare la presentazione di strumento di regolazione dalla crisi o perché addirittura (ipotesi estrema) resa nella consapevole collusione col debitore che abbia fatto ricorso allo strumento medesimo al solo scopo di elidere e danneggiare le pretese dei creditori.
Si può tuttavia osservare che, anche nelle ipotesi individuate dalla Suprema Corte, il ricorso alla figura della funzionalità può risultare decettivo in quanto viene a determinare una commistione tra la corretta esecuzione della prestazione ed un profilo che l’interprete – sulla scia delle Sezioni Unite del 2021 – viene ad “ereditare” dall’art. 111 L. fall. e che ha da sempre riguardato il profilo della prededuzione, e cioè il nesso tra il conferimento e l’espletamento dell’incarico professionale, da un lato, e la procedura o strumento al fine del cui esito positivo l’incarico medesimo viene conferito, dall’altro. Commistione che rischia di condurre a contaminare la funzione dell’incarico professionale con la causa dello strumento, quasi che l’inesatta esecuzione del primo possa incidere sulla seconda.
Allora, occorre ribadire che la prestazione del professionista non resa appieno secondo le regole dell’arte è semplicemente un “inesatto adempimento”, e non una “prestazione priva di funzionalità” – se non nel senso da sempre inteso dalla dogmatica tradizionale, che ha ravvisato le ipotesi di scioglimento del contratto per inadempimento come rimedi ad una situazione che evidenzia il difetto (totale o parziale) sopravvenuto (e non originario) di causa del rapporto sinallagmatico – e che tale inadempimento vale sic et simpliciter a fondare la mancata ammissione, totale o parziale del professionista allo stato passivo.
Il fattore ostativo all’ammissione al passivo, quindi, va ravvisato nelle modalità (inadeguate) in sé dell’adempimento dell’obbligazione, non nei riflessi dell’inadempimento sull’esito della procedura (o dello strumento) ai cui fini viene resa la prestazione (“funzionalità”), e ciò anche tenendo conto del fatto che – come si vedrà tra poco – anche l’inadempimento del professionista che non abbia avuto conseguenza negativa alcuna sullo strumento di risoluzione della crisi costituisce comunque inadempimento e, come tale, può essere eccepito in sede di esame dello stato passivo.
Restando nell’ambito dei rapporti tra esito infausto dello strumento ed eccezione di inadempimento, si deve a questo punto evidenziare che questione diversa – e particolarmente delicata – è quella di stabilire se possa essere qualificato inadempimento del professionista (ci si riferisce in particolare agli advisors legali) una erronea scelta di fondo dello strumento di risoluzione della crisi; se, cioè, si possa imputare ai professionisti di aver indirizzato il debitore verso uno strumento - piuttosto che verso un altro – rivelatosi poi del tutto inadeguato a risolvere lo stato di crisi o insolvenza.
È indubbio che un simile sindacato – incidendo indirettamente su quella che è una scelta che sembra dover essere riservata al debitore – può ingenerare dubbi in chi ritiene che tale scelta goda dello statuto connesso al canone generale della business judgment rule pur se assoggettata ai vincoli generali enunciati dagli artt. 3 e 4, comma 2, lett. c), CCII [25].
Anche in relazione a questo profilo, tuttavia, si deve operare un’attenta delimitazione dell’ambito del problema, perché, anche a voler pienamente applicare la BJR alla scelta dello strumento di risoluzione della crisi, risulta evidente che, qualora tale scelta venga assunta in controtendenza rispetto a quelle che sono univoche indicazioni desumibili dalla situazione di fatto oppure a favore di uno strumento ab initio palesemente inidoneo e lesivo degli interessi dei creditori oppure ancora nella mera ottica fraudolenta, nessun richiamo alla BJR potrà valere a rendere incontestabile la scelta stessa, collocandosi un simile modus procedendi del tutto al di fuori della stessa BJR.
Il tema, quindi, si viene a contenere nell’ambito delle ipotesi estranee a quelle appena individuate, e cioè nell’ambito di ipotesi nelle quali la scelta venga ad essere svolta entro un margine di ragionevole opinabilità, scenario nel quale non ci può esimere dall’esprimere perplessità nei confronti dell’affermazione incondizionata di una responsabilità dei professionisti del debitore, potendo, ancora una volta, affermarsi una simile responsabilità nei soli casi in cui le scelte strategiche di fondo vengano adottate senza la necessaria diligenza preventiva.
Sino a questo punto, il discorso si è venuto a sviluppare nell’ambito di uno scenario nel quale la curatela, nell’eccepire l’inadempimento del professionista, venga a travasare nelle proprie deduzioni elementi emersi nell’ambito del percorso procedimentale che ha condotto al fallimento dello strumento di risoluzione della crisi ed all’apertura della procedura liquidatoria.
L’interprete e l’operatore, tuttavia, devono tenere conto anche dell’eventualità che l’apertura della procedura liquidatoria sia venuta a dipendere da fattori del tutto diversi – si pensi al mancato raggiungimento delle maggioranze nel concordato, etc. – ma sia nondimeno ravvisabile un inadempimento di uno o più professionisti.
In questi casi, è evidente che la deduzione dell’inadempimento dovrà basarsi su profili diversi da quelli che hanno condotto all’apertura della procedura liquidatoria e tuttavia sarebbe sbagliato ritenere che l’assenza di conseguenze negative concrete dell’inadempimento valga a precludere la possibilità di sollevare la relativa eccezione.
Il fatto che l’inadempimento del professionista non abbia prodotto conseguenze dannose, infatti, viene ad incidere unicamente su una potenziale pretesa risarcitoria che – del resto – il Curatore non potrebbe avanzare in sede di esame dello stato passivo se non nella forma della mera eccezione riconvenzionale finalizzata al rigetto dell’insinuazione.
L’inadempimento in sé, tuttavia, assume rilevanza anche qualora non abbia conseguenze negative concrete, in quanto comunque incide sul sinallagma contrattuale creatosi tra professionista e debitore e, in concreto, vale a precludere l’adempimento – nella forma dell’ammissione allo stato passivo – della correlata obbligazione di pagamento del compenso di una prestazione – quella professionale – resa in modo non conforme alle regole dell’arte e quindi inesatta[26], potendosi proprio in un simile scenario rinvenirsi l’attivazione di quella “eccezione di risoluzione” cui si è fatto poc’anzi cenno.
Le considerazioni sinora svolte rendono opportuno evidenziare, allora, due, rilevanti, conclusioni.
La prima è che l’eccezione di inadempimento “indefinita” dovrà ritenersi tamquam non esset – con i riflessi che verranno approfonditi affrontando il rapporto tra esame dello stato passivo e della successiva opposizione – proprio perché, essendo priva del minimo contenuto essenziale, risulta del tutto inidonea a rovesciare sul creditore che si insinua l’onere probatorio relativo all’esatto adempimento della prestazione.
La seconda è che, dal momento che (come visto in precedenza) l’eccezione di inadempimento costituisce una eccezione in senso proprio, da un lato, e sostanziandosi la stessa nella deduzione di una specifica violazione di corretta esecuzione dell’obbligazione, dall’altro, risulterà precluso il rilievo d’ufficio non solo di un inadempimento radicalmente non dedotto o dedotto in via assolutamente generica ma anche di un inadempimento diverso da quello oggetto della specifica deduzione[27], salvo – in quest’ultimo caso - quanto si osserverà in seguito in relazione alla dinamica della formazione dello stato passivo.
Occorre tuttavia ribadire che l’onere di specificità gravante sulla curatela che eccepisca l’inadempimento dell’obbligazione del professionista concernerà il solo profilo dell’allegazione e non anche quello della prova, dal momento che, sempre secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2001, sarà invece il professionista a dover invece dare prova o di avere correttamente eseguito la prestazione cui si era obbligato oppure di essersi trovato nella impossibilità di dare esatta esecuzione della prestazione a causa di un fattore a lui non imputabile[28].
È peraltro da evidenziare che la necessaria specificità del contenuto dell’eccezione di inadempimento non può non avere riflessi – concretamente positivi - anche sull’ambito degli oneri probatori gravanti sul professionista: quest’ultimo, infatti, vedendosi opporre la deduzione di una ben individuata violazione delle regole di corretta esecuzione dell’obbligazione, sarà tenuto a dar prova di non essere incorso in tale specifica violazione o di esservi incorso per impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile mentre non potrà ritenersi gravato dell’onere di provare di avere genericamente osservato tutte le regole di diligenza e dell’arte che governavano la corretta esecuzione della prestazione, proprio perché, diversamente opinando, si tornerebbe a conferire all’eccezione di inadempimento una valenza generica ed onnicomprensiva.