Mediocredito Centrale S.p.a quale ente gestore di forme di assistenza
Francesco Pannella, Avvocato in Napoli
1 Giugno 2026
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Lo scritto nasce dalle difficoltà operative e interpretative che emergono nella prassi degli strumenti di regolazione della crisi, soprattutto quando l’imprenditore, pur formulando soluzioni tramite gli strumenti previsti dal Codice, non riesce a concludere la procedura in modo efficace e tempestivo a causa dei tempi di attesa per l’accettazione delle proposte transattive relative a crediti bancari e finanziari garantiti da MCC.
In particolare, nella procedura ex art. 57 CCII (“Accordi di ristrutturazione dei debiti”), capita frequentemente che la proposta transattiva dell’imprenditore dipende dall’accettazione dell’istituto di credito, il quale subordina l’adesione all’accordo al benestare del garante MCC. L’inerzia del garante, che non risponde alla richiesta della banca (o dell’imprenditore), può impedire al Tribunale di valutare positivamente la conclusione degli accordi ai fini della dichiarazione di ammissibilità della procedura, anche rispetto al raggiungimento della soglia del 60% prevista dalla norma.
Basti pensare anche alle difficoltà interpretative del Tribunale nel caso di concordato preventivo con applicazione dell’omologazione forzosa ex art. 88 CCII: la mancata espressione di voto della classe super-privilegiata MCC, dopo l’escussione della garanzia, può impedire l’omologazione, anche se nel piano è previsto un fondo rischi per il pagamento del creditore pubblico MCC ex art. 87 lettera p-bis CCII.
Sommario:
1 . Genesi di Mediocredito Centrale
2 . La Funzione di Invitalia e della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito centrale s.p.a
3 . Analisi dottrinale di Mediocredito Centrale s.p.a come ente gestore di forme di assistenza
3.3 . Le «forme di assistenza»
5 . Il concetto di “premio amministrato” quale credito
6 . Compatibilità di MCC e del credito con gli artt. 23 e 63 comma 4 CCII e conseguenze applicative
6.1 . La formula normativa «enti gestori di forme di assistenza» nel CCII
6.2 . MCC come destinatario naturale della disciplina del cram down
Nel corso degli anni l’istituto ha subito un’evoluzione: per circa quarant’anni, fino agli anni ’90, ha mantenuto la natura di ente pubblico; tra il 1990 e il 1994, invece, è stato trasformato in soggetto di diritto privato (Mediocredito Centrale S.p.A.) in forza dell’art. 1 del D.Lgs. n. 356/1990, della L. n. 218/1990 (c.d. Legge Amato-Carli), L. n. 489/1993 seppur pur con capitale inizialmente pubblico; in attuazione della direttiva CEE in materia di credito e di trasformazione degli enti pubblici creditizi.
Tale operazione di privatizzazione del sistema creditizio culminò con l’atto di cessione da parte del Ministero del Tesoro che nel 1999[3] permise l’acquisizione dell’istituto, oramai s.p.a, da parte della Banca di Roma per 3.900 miliardi di lire[4]. MCC diventa quindi parte del gruppo bancario privato.
Nel 2002 il gruppo Banca Roma (che comprendeva Banco di Roma, Cassa di Risparmio di Roma, Banco di Santo Spirito, Mediocredito centrale s.p.a, Banco della Sicilia) fu incorporato con il gruppo Bipop Carire nella holding Capitalia s.p.a.
Nel 2007 Unicredit Banca acquisì Capitalia ottenendo tutte le sue controllate tra cui Mediocredito Centrale S.p.A. con un ammontare di capitalizzazione di borsa pari a 96,7 miliardi di euro dando vita al progetto Unicredito Italiano s.p.a. Con questa fusione Unicredit diventa proprietaria di Mediocredito centrale S.p.A. e nell’agosto 2008 viene ridenominato UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a.
Rispetto a tale ultima evoluzione, lo Stato, al fine di dare sostegno allo sviluppo economico e favorire la crescita del meridione, con l’art. 6 ter[5] della L. n. 133/2008, istituì la Banca del Mezzogiorno il cui socio fondatore inizialmente era lo Stato Italiano con un apporto di 5 milioni di euro per il 2008.
Successivamente, Poste Italiane, sempre di proprietà dello Stato Italiano, divenne il socio fondatore chiave per la realizzazione della banca del Mezzogiorno.
Nel 2011, Unicredit Banca cede a Poste Italiane il 100%[6] del capitale di MCC al fine di attuare il progetto politico e di cui all’art. 6 ter della L. n. 133/2008 e della L. n. 191/2009 di creazione della Banca del Mezzogiorno per 136 milioni di euro; da tale operazione MCC assume la denominazione “Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a.” operativa dal febbraio 2012.
Tale assetto rimase in vigore fino all’agosto 2017, quando, in attuazione delle politiche di sviluppo economico di cui alla L. n. 191/2009 e anche in ragione della riorganizzazione seguita alla quotazione in borsa di Poste Italiane nel 2015, Poste Italiane s.p.a cedette a Invitalia s.p.a (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) per 390 milioni di euro, l’intera partecipazione detenuta in Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a, pari al 100% del capitale sociale.
MCC ritorna così ad essere una società per azione controllata da Invitalia che nel 2017/2018 divenne una società in house[7].
In base alla L. n. 142/2019 viene prevista la possibilità che La Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, possa essere scissa al fine di perseguire lo scopo di sostegno pubblico alle PMI.
Invitalia s.p.a è stata costituita ai sensi del D.L. n. 1/1999 e svolge un’attività strumentale al MISE così come previsto dallo statuto. Oggi è una società in house emittente di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, avente quale azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze. Il MEF esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, in quanto l'Agenzia, posta la sua missione istituzionale, è ente strumentale del MISE ed è soggetta alla sua attività di indirizzo e controllo. L'Agenzia, così come oggi denominata, nasce nel 2007 a seguito del riordino della Società Sviluppo Italia disposto dalla legge finanziaria (art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - finanziaria 2007). Sviluppo Italia, oltre a cambiare denominazione in Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- Invitalia, ha subito una profonda riorganizzazione strutturale con riguardo ad una razionalizzazione delle funzioni e ad uno snellimento delle attività con forte riduzione del numero delle partecipazioni e dei livelli organizzativi. La missione di Invitalia[8] consiste nel promuovere lo sviluppo produttivo ed imprenditoriale per rafforzare la competitività del Paese, fungendo da catalizzatore di risorse pubbliche e private. Essa gestisce la gran parte degli strumenti agevolativi nazionali a favore delle imprese e detiene inoltre varie partecipazioni societarie. In particolare, l'Agenzia è attiva nei seguenti settori: sostegno allo sviluppo d'impresa; supporto alla competitività del territorio e alla pubblica amministrazione; supporto alle amministrazioni centrali dello Stato nella gestione di programmi comunitari cofinanziati con fondi strutturali comunitari; sviluppo di investimenti esteri qualificati. Ogni macro-area ricade nella pertinenza di una specifica Business Unit (Funzione organizzativa complessa) in attuazione del D.L. n. 142/2019.
MCC è una società per azioni a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Invitalia s.p.a iscritta all’Albo delle Banche al n. 74762.60 e capogruppo del Gruppo Bancario Meadiocredito Centrale, iscritta all’Albo dei gruppi Bacari presso la Banca d’Italia con codice ABI 10680[9] aderente al Fondo interbancario di Tutela dei depositi e aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 23/07/1996 n. 415.
Invitalia non assume una gestione operativa quotidiana di MCC ma la gestisce e la controlla in maniera strategica ed istituzionale, come socio unico, determinando la governance, orientando la missione, approvando le strategie controllando la coerenza con le politiche pubbliche del MEF.
Il controllo di Invitalia opera piuttosto attraverso la totalità del capitale sociale, che le consente di esercitare i poteri assembleari di nomina di tutti gli organi sociali (artt. 12[10],14[11],19[12],23[13] dello Statuto) ed attraverso il vincolo teleologico dell’art. 3 che ancora l’oggetto sociale agli obiettivi di legge. Il che, nella sostanza, equivale a dire che MCC è governata e indirizzata dal socio pubblico, secondo le regole del diritto societario e sotto la vigilanza delle autorità del settore.
Pertanto, MCC non opera per conto proprio, ma come strumento operativo dello Stato Italiano, gestendo il Fondo di garanzia alle PMI onde erogare strumenti finanziari di sostengo alla politica industriale e nella gestione di fondi comunitari e nazionali.
In quest’ottica il credito erogato o garantito alle imprese è un credito pubblico di sviluppo, cioè uno strumento di politica economica gestito da una società in house. Sostanzialmente ed operativamente, MCC gestisce il Fondo di Garanzia alle PMI, istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a) della L. n. 662/1996, ma ciò non altera il suo ruolo di Banca pubblica di sviluppo analogamente a Cassa Depositi e Prestiti cioè un soggetto che utilizza risorse pubbliche per obiettivi di crescita economica e coesione territoriale.
Sul piano del diritto positivo, l’ente costituisce un’organizzazione di persone di beni preordinata al raggiungimento di uno scopo, alla quale l’ordinamento riconosce seppur con vari gradi ed intensità una soggettività giuridica autonoma.
Può quindi definirsi un centro di imputazione giuridica organizzato, distinto dalle persone fisiche che lo compongono, la cui disciplina varia in ragione della natura (pubblica o privata), della forma (associativa, fondazionale, societaria), del grado di autonomia patrimoniale (perfetta o imperfetta) e dello scopo perseguito.
Sotto il profilo più elementare, MCC è un ente perché è una persona giuridica[15]. La società per azioni è, per definizione codicistica all’art. 2325 e ss c.c. una persona giuridica di diritto privato dotata di autonomia patrimoniale perfetta: un centro di imputazione giuridica distinto dai soci, con propria denominazione, sede, capitale, organi e patrimonio. Tanto è vero che anche sotto il profilo processuale MCC ha una soggettività giuridica autonoma che le consente di essere parte processuale, titolare di diritti e obblighi, e centro di imputazioni di rapporti giuridici.
Lo statuto di MCC offre elementi testuali dirimenti in questa direzione. In particolare, l’art. 3[16] ha per oggetto l’esercizio dell’attività bancaria “al fine prevalente di perseguire gli obiettivi previsti dall’art. 2, comma 162 della L. n. 191/2009”. Non si tratta di un generico richiamo programmatico, ma della legge istitutiva che ha disposto la trasformazione di Mediocredito Centrale in Banca del Mezzogiorno, assegnandole una missione pubblica specifica: aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno, sostenere le iniziative imprenditoriali meritevoli di credito, canalizzare il risparmio verso iniziative che creano occupazione. Lo scopo sociale non è, dunque, il lucro commerciale fine a sé stesso, ma la realizzazione di finalità di interesse generale individuate dalla legge. Questo è il primo e più rilevante indice.
MCC, in base all’art. 3 dello Statuto, non si limita ad erogare credito, ma gestisce ed eroga agevolazioni pubbliche – una funzione tipicamente amministrativa – ed esercita l’attività di banca di garanzia pubblica, segnatamente attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996. Questo è il secondo indice decisivo.
MCC svolge la sua attività secondo una vigilanza ed un controllo pubblico tanto è vero che l’art. 5[17] rinvia al Capo III del Titolo II del T.U.B. che disciplina le partecipazioni detenibili nelle banche, fissando soglie e condizioni per la loro acquisizione, con poteri autorizzativi della Banca d’Italia. La regolazione pubblica della compagine azionaria è un indice della rilevanza pubblicistica della S.p.a.
Lo stesso governo societario ha un regime derogatorio pubblicistico ed invero l’art. 12 rinvia al decreto MEF n. 169/2020 per i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori.
La conclusione del concetto di Ente, in senso funzionale-pubblicistico, applicato ad MCC trova fondamento in questi accertamenti: a) Ente strumentale dell’amministrazione pubblica centrale, perché: (i) istituito su base legislativa (art. 2, comma 162, L. 191/2009) per finalità di interesse generale; (ii) detenuto al 100% da Invitalia-MEF; (iii) titolare per statuto di funzioni pubbliche (gestione di agevolazioni e garanzie pubbliche); (iv) assoggettato a vigilanza bancaria e regolazione pubblica della compagine; (v) qualificato dalla Cassazione come gestore di un fondo pubblico con credito restitutorio di natura pubblicistica e privilegiata.
Altresì, ad abundantiam, Mediocredito Centrale s.p.a, è una società a controllo pubblico indiretto ex art. 2, comma 1, lett. g) e m), D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica): detenuta al 100% da Invitalia S.p.A., a sua volta società a capitale interamente pubblico inserita nell'Allegato A del TUSPP D.Lgs. n. 175/2016. La catena proprietaria MEF → Invitalia → MCC. Tale assetto è fondato su un controllo pubblico esercitato per tramite dell'agenzia, i cui organi sono di nomina ministeriale ex art. 1, comma 460, legge n. 296/2006[18].
MCC soddisfa i tre requisiti cumulativi dell'organismo di diritto pubblico[19]: (i) capacità giuridica; (ii) finalità di interesse generale prive di carattere industriale o commerciale, esplicate nella gestione del Fondo di Garanzia PMI; (iii) influenza dominante pubblica, mediata dalla proprietà totalitaria di Invitalia. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che le società che svolgono finalità di interesse generale configurano organismo di diritto pubblico in presenza di particolari requisiti onde sono soggette a disciplina pubblicistica[20].
Sotto il profilo del principio di riserva di legge ed ai fini della qualifica di MCC quale soggetto Ente Pubblico si riporta la sentenza Cass. civ., Sez. Un., n. 10244/2021 che sancisce il principio secondo cui: “La progressiva frantumazione della pubblica amministrazione, con l'ingresso di nuovi soggetti e l'ampliamento delle funzioni svolte dagli apparati amministrativi, si riflette nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale: sotto il primo versante, sono significativi gli interventi del legislatore che sottopone, con espresse disposizioni, soggetti formalmente privati a regole pubblicistiche; sotto il secondo, viene in rilievo l'attività interpretativa dei giudici che, attraverso l'analisi di elementi sostanziali e funzionali, attribuisce natura pubblicistica a soggetti formalmente privati, al fine di assoggettarli in tutto o in parte ad un regime di diritto pubblico (cfr. Cass. Sez. Un., aprile 2020, n. 7645). Anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043; Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660) fa propria una nozione di pubblica amministrazione non più "statica" e "formale", bensì "dinamica" e "funzionale" (a "geometrie variabili"), nel senso che il concetto di ente pubblico muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato. Ciò implica che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblica a certi fini non ne comporta l'automatica e integrale sottoposizione alla disciplina prevista in generale per la pubblica amministrazione: "al contrario, l'ordinamento si è ormai orientato verso una nozione "funzionale" e "cangiante" di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica" (Cons. Stato, n. 3043/2016, cit.). La considerazione di soggetti formalmente o anche sostanzialmente privati come "enti pubblici" varia, così, da disciplina a disciplina e sta ad indicare non una diversa natura giuridica ma, semplicemente, l'applicazione di alcune regole in luogo di altre: può apparire dunque inutile, o addirittura (come opinano alcuni studiosi) sbagliato qualificare tali soggetti come "enti pubblici": "la realtà è che, a seconda dei fini e dei casi, si applicano ad essi discipline tipicamente pubblicistiche e discipline tipicamente privatistiche. Alle certezze delle letture dicotomiche si sostituisce pertanto la continua e sempre mutevole ricostruzione degli istituti".
Pertanto, la qualificazione pubblicistica di MCC opera ratione materiae, in coerenza con la nozione funzionale e cangiante di ente pubblico elaborata dalla dottrina e recepita dal Consiglio di Stato: uno stesso soggetto può assumere natura pubblica a certi fini e conservare regimi privatistici rispetto ad altri istituti (Cons. Stato, n. 3387/2016).
Inoltre, è assoggettata a obblighi di rendiconto ex art. 1713 c.c e di vigilanza pubblicistica; è titolare di un credito restitutorio ed esercita poteri di riscossione coattiva tipicamente pubblicistici. La sua attività rientra nei «servizi di interesse generale» ex art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di attività che il mercato non svolgerebbe senza intervento pubblico alle medesime condizioni di accessibilità.
La Cassazione ha affermato con orientamento consolidato che il credito restitutorio di MCC, successivo all'escussione della garanzia per surrogazione, ha natura pubblicistica e privilegiata: il gestore non succede nel credito di diritto comune originario, ma vanta un diritto autonomo, sorretto da una causa pubblicistica e diretto a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo; il credito è assistito da privilegio ex art. 8 bis D.L. n. 3/2015 ed è suscettibile di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo[21]. La surrogazione legale determina un mutamento della causa credendi e l'insussistenza di continenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio sul credito del Fondo e quello sul rapporto bancario sottostante.
Pertanto, la veste societaria non esclude la natura sostanzialmente pubblicistica della funzione gestoria.
Si può ritenere, analogamente, che la posizione di MCC è dunque paritetica a quella del gestore di servizi socio-assistenziali: in entrambi i casi, l'attività gestoria è strumentale al soddisfacimento di interessi generali costituzionalmente protetti e il rapporto con l'amministrazione è regolato da un titolo convenzionale che vincola il gestore a obblighi di servizio pubblico sotto vigilanza pubblica.
In base all’analisi sin qui svolta, si può ritenere che, la funzione di ausilio economico dello Stato è un concetto che appartiene al lessico dell’assistenza pubblica e la sua essenza si esprime nel fatto che lo Stato interviene in aiuto di soggetti in situazione di bisogno. Che il bisogno sia della persona fisica inabile al lavoro o dell’impresa in temporanea difficoltà finanziaria (art. 41 Cost.) la logica è la medesima: l’intervento pubblico è assistenza nel senso più proprio del termine.
La Corte Costituzionale ha distinto le «misure di aiuto e sostegno economico» — quali «sussidi finanziari» — dalle agevolazioni fiscali, riconoscendo alle prime una fisionomia autonoma[22]. Le garanzie erogate da MCC si inquadrano nella più ampia categoria delle sovvenzioni pubbliche, il cui tratto qualificante è il perseguimento, tramite il beneficio al singolo operatore, di un più diffuso sviluppo economico, sociale ed occupazionale a beneficio della collettività tutta.
La matrice solidaristica è comune alle due species: l'assistenza sociale (art. 38 Cost.) rimuove situazioni di bisogno della persona fisica; l'assistenza economica alle imprese (artt. 3, comma 2, e 41 Cost.) rimuove ostacoli allo sviluppo del tessuto produttivo. Il carattere privilegiato del credito restitutorio — prevalente su ogni altro diritto di prelazione ex art. 8 bis cit. — conferma, sul piano della tecnica di tutela, la prossimità dogmatica tra le due forme di intervento onde l’applicabilità delle norme previste dal Codice della Crisi di impresa.
• ente: società a controllo pubblico indiretto, organismo di diritto pubblico, ente strumentale dell'amministrazione centrale;
• gestore: amministratore convenzionato di fondi pubblici, titolare di un credito restitutorio di natura pubblicistica e privilegiata, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità;
• forme di assistenza: sussidi finanziari e garanzie pubbliche, espressione del principio solidaristico nell'economia, la cui gestione è affidata a MCC in posizione di strumentalità operativa rispetto all'amministrazione titolare della funzione.
MCC, come detto, non opera con risorse proprie a fini di lucro, ma amministra fondi pubblici e agevolazioni destinati a sostenere specifiche categorie di beneficiari, come imprese, lavoratori e famiglie. La sua attività è quindi strumentale all’attuazione di politiche legislative e governative, attraverso la gestione delle procedure, delle erogazioni e dei controlli.
MCC resta un gestore pubblico di misure di assistenza creditizia, pur operando con vincoli e modalità di finanziamento diversi da quelli di enti previdenziali o contributivi come INPS e INAIL. Si tratta, tuttavia, di una differenza soprattutto operativa e finanziaria, non sostanziale. Proprio per questo MCC va qualificata funzionalmente come ente gestore: per conto del Ministero svolge attività di istruttoria, erogazione, monitoraggio e rilascio di garanzie, dando attuazione alle politiche pubbliche di sostegno al credito. La qualifica dipende quindi dalla funzione esercitata e dal mandato ricevuto, non dalla forma giuridica, che può essere quella di ente pubblico, società in house o società per azioni a socio unico pubblico.
Occorre chiarire il concetto di premio ponendo una distinzione con il concetto di credito onde dedurre la sovrapposizione concettuale a quella prevista dal Codice della Crisi:
a) Il credito è il diritto soggettivo relativo che ha per oggetto una prestazione patrimoniale (art. 1174 c.c.): è l'elemento attivo del rapporto obbligatorio, il lato del creditore. È un genus che abbraccia ogni diritto a esigere una prestazione: dal credito al pagamento del prezzo, al credito risarcitorio, al credito restitutorio, al credito contributivo, al credito per premio assicurativo.
b) Il premio — nel significato tecnico-giuridico che qui rileva — è invece una species di prestazione patrimoniale: è il corrispettivo del rischio assunto dall'assicuratore nel contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 c.c. Il premio è l'oggetto di un'obbligazione pecuniaria: dal lato dell'assicuratore, il diritto di esigere il premio è un credito; dal lato dell'assicurato, l'obbligo di pagare il premio è un debito. Il premio è, in altre parole, il contenuto dell’obbligazione che si manifesta con il concetto di credito.
La dimostrazione più immediata dell’assimilabilità del premio al credito è interna allo stesso codice della Crisi. L’art. 88 CCII è intitolato – dalla sua versione originaria fino a quella novellata dal D.Lgs. n. 136/2024 – “Trattamento dei crediti tributari e contributivi” qualificando espressamente i tributi, i contributi ed i premi come crediti.
Il codice civile colloca i crediti per contributi e premi nel sistema dei privilegi. L'art. 2753 c.c. riconosce il «privilegio generale sui mobili del datore di lavoro» per «i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali [...] che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria». L'art. 2778, n. 1, c.c. colloca tali crediti al primo posto nell'ordine dei privilegi sui mobili. L'art. 2754 c.c. estende il privilegio ai «crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse».
Il dato codicistico è dirimente: il legislatore del 1942 ha qualificato i contributi e i premi come crediti, ha assegnato loro un rango privilegiato, e li ha inseriti nella gerarchia delle cause di prelazione. Il premio non avrebbe potuto ricevere un privilegio se non fosse stato, anzitutto, un credito: l'art. 2745 c.c. subordina la costituzione del privilegio proprio alla «causa del credito». L'esistenza del privilegio presuppone l'esistenza del credito.
La causa del credito — requisito di legittimità del privilegio ex art. 2745 c.c. — è, per i premi INAIL, la copertura del rischio assicurativo obbligatorio a tutela dei lavoratori; per i contributi INPS, la tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori; per il credito di MCC, il sostegno pubblico alle attività produttive.
Tutte e tre le cause sono espressione del medesimo principio solidaristico enunciato dall'art. 2 e dall'art. 38 Cost. In tutti e tre i casi, lo Stato impone un prelievo obbligatorio che alimenta un Fondo destinato a finalità di interesse generale, e in tutti e tre i casi il credito dell'ente gestore è assistito da privilegio e recuperabile coattivamente. La natura pubblicistica e indisponibile del credito accomuna tutte e tre le figure, rendendole fungibili sul piano della ratio della transazione fiscale e del cram down.
D’altronde, l'espressione «contributi e premi» dell'art. 88 CCII non ha funzione di elenco tassativo di tipologie creditorie, ma di designazione onnicomprensiva dei crediti amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. Il participio «amministrati» è l'elemento unificante: ricomprende tutti i crediti, indipendentemente dal nomen tecnico, che sorgono e sono gestiti da tali enti in forza di un rapporto di diritto pubblico con finalità previdenziali o assistenziali.
Il punto non è, dunque, se il premio sia o meno un credito: lo è indubitabilmente. Il punto è se il credito di MCC, pur non essendo un «premio» in senso tecnico, condivida con il premio quella medesima natura pubblicistica privilegiata che lo rende meritevole del medesimo trattamento — ivi incluso l'assoggettamento al cram down — nel sistema del CCII.
È, in altre parole, un credito pubblico esattamente come lo sono i premi INAIL e i contributi INPS: non per il nomen, ma per la causa e per il regime giuridico.
L'analisi dottrinale sin qui svolta dimostra che MCC è, sul piano sostanziale, un ente gestore di forme di assistenza: gestisce il Fondo di Garanzia per le PMI, eroga assistenza economico-finanziaria alle imprese in situazione di bisogno, opera in posizione di strumentalità rispetto all'amministrazione pubblica titolare della funzione, ed è titolare di un credito restitutorio che la Cassazione qualifica come pubblicistico e privilegiato. L'unico scostamento rispetto alla nozione codicistica di «enti gestori di forme di assistenza» è di natura oggettuale — assistenza alle imprese anziché assistenza sociale alla persona fisica — ma tale scostamento non è ostativo alla sussunzione di MCC entro la formula normativa, per le ragioni che seguono.
La ratio dell'istituto è quella di evitare che «l'astensione o il diniego acritico delle amministrazioni» pregiudichi il risanamento dell'impresa «ogni qual volta il Tribunale comprovi che l'alternativa concordataria si mostra non meno conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale», poiché «l'acritica ed irriflessa mancata adesione alle procedure di concordato [...] pregiudica non solo l'interesse della singola impresa in concordato ma anche quello della stessa amministrazione finanziaria (ed in ultimo dei contribuenti) la quale dalle prospettive di ristrutturazione proposte con il concordato può ritrarre un concreto vantaggio». Tale ratio si attaglia con precisione alla posizione di MCC: ente strumentale che gestisce risorse pubbliche e il cui diniego non motivato da una valutazione comparativa di convenienza frustrerebbe il duplice interesse — pubblico e privatistico — al risanamento dell'impresa.
La disposizione, in quanto norma eccezionale e di stretta interpretazione richiede l'interpretazione letterale del sintagma «enti gestori di forme di assistenza». L'interpretazione letterale — che non esclude MCC, non essendovi alcuna definizione normativa restrittiva della nozione di «forme di assistenza» limitata all'assistenza socio-sanitaria — va integrata con l'interpretazione teleologica: lo scopo della norma è evitare che l'inerzia di un ente gestore di risorse pubbliche, portatore di un credito di natura pubblicistica, paralizzi soluzioni concordate della crisi che offrono a quell'ente medesimo un soddisfacimento migliore dell'alternativa liquidatoria. MCC, il cui credito restitutorio ha «natura pubblicistica privilegiata» è esattamente il tipo di creditore che il legislatore ha inteso assoggettare alla disciplina prevista dal codice.
Del resto, la giurisprudenza di merito, ha affermato l'ammissibilità di accordi di ristrutturazione che coinvolgano esclusivamente creditori erariali e previdenziali, in assenza di una norma che vieti tale configurazione[24]. La medesima logica si estende a MCC, che è creditore pubblico a tutti gli effetti.
Si ricorda che: il contratto condizionato sospensivamente è un contratto già concluso ex art. 1326 c.c., ancorché con effetti sospesi: l'art. 1356 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, e l'art. 1359 c.c. sancisce la fictio iuris dell'avveramento della condizione quando essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.
MCC, in quanto ente gestore di forme di assistenza, è tenuta a pronunciarsi sull'approvazione della proposta transattiva: la sua inerzia non può risolversi in un pregiudizio per l'impresa che abbia legittimamente confidato nella conclusione dell'operazione.
Pertanto, il Tribunale — in presenza di contratti di finanziamento sottoposti alla condizione sospensiva dell'approvazione MCC, rispetto ai quali MCC sia rimasta inerte — può ritenere che tali contratti siano validi e che i crediti in essi previsti concorrano al raggiungimento della soglia del 60% ex art. 57 CCII, applicando il principio di buona fede in pendenza della condizione e, ove ne ricorrano i presupposti, la fictio iuris dell'avveramento ex art. 1359 c.c., in combinazione con la disciplina del cram down di cui all'art. 63, comma 4, CCII, che consente di superare l'inerzia dell'ente gestore quando l'adesione sia determinante e la proposta risulti conveniente.
L'art. 88, comma 4, CCII (come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024), estende espressamente il cram down al concordato in continuità aziendale per i crediti «dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie», prevedendo che «il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, [...] se la proposta di soddisfacimento [...] risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale».
La riconduzione di MCC alla nozione di «ente gestore di forme di assistenza» consente pertanto di applicare integralmente la disciplina del cram down al suo credito, con il duplice effetto che:
Negli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII, il Tribunale può omologare l'accordo anche in mancanza di adesione (o in presenza di voto contrario) di MCC, quando l'adesione sia determinante ai fini del 60% e ricorrano le condizioni di cui all'art. 63, commi 4 e 5, CCII;
Nel concordato in continuità aziendale, il Tribunale può omologare il concordato nonostante il dissenso di MCC, ai sensi dell'art. 88, comma 4, CCII, quando la proposta risulti non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e l'adesione di MCC sia determinante per il raggiungimento della maggioranza delle classi ex art. 112, comma 2, lett. d), CCII, oppure — in alternativa — escludendo la classe di MCC dal computo delle classi.
Note: