Loading…

Saggio

Privilegi degradati, classi chirografarie e relative priority rule: questioni aperte nella distribuzione del plusvalore di continuità*

Gabriele Bai, Dottore in giurisprudenza

24 Settembre 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il presente contributo analizza l’applicazione della Relative Priority Rule (RPR) nella distribuzione del plusvalore di continuità ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, con particolare attenzione al trattamento riservato ai creditori titolari di privilegio generale incapienti degradati a chirografo e ai creditori chirografari. Attraverso una ricognizione dei recenti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito, il presente studio si propone di esaminare criticamente la tesi dell’equiparazione integrale ai chirografari ab origine contrapposta a quella della cosiddetta “ultrattività moderata” del privilegio generale mobiliare. Viene inoltre indagata la perdurante rilevanza delle classi chirografarie ai fini del giudizio di ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down), con particolare riferimento ai concetti di “rango” e “grado”, anche alla luce della Direttiva Insolvency (UE 2019/1023) e delle novelle introdotte dal D.lgs. 136/2024. Infine, il presente articolo affronta le criticità ermeneutiche legate all’avverbio “complessivamente”, evidenziando come la prassi applicativa, a discapito di possibili alternative ermeneutiche, preferisca un trattamento uniforme per le classi del medesimo grado, a tutela della certezza del diritto e della fattibilità del concordato. 
 
This paper analyzes the application of the Relative Priority Rule (RPR) to the distribution of the going-concern surplus under Article 112(2) of the Italian Insolvency Code (CCII), with particular attention to the treatment of creditors holding undersecured general priority rights whose claims have been downgraded to unsecured status, as well as unsecured creditors ab origine. Through an analysis of recent and conflicting lower-court case law, the study critically assesses the thesis advocating the complete assimilation of such downgraded claims to ordinary unsecured claims, as opposed to the theory of the so-called “ultrattività moderata” of the undersecured general priority rights. The paper further investigates the continuing relevance of unsecured creditor classes for the purposes of cross-class cram-down, focusing in particular on the concepts of “rango” and “grado”, also in light of the Insolvency Directive (EU) 2019/1023 and the amendments introduced by Legislative Decree No. 136/2024. Finally, the article addresses the interpretative issues arising from the adverb “complessivamente” contained in Article 112(2) CCII, highlighting how judicial practice, despite possible alternative interpretative approaches, tends to favour uniform treatment among classes belonging to the same priority level, in order to safeguard legal certainty and the feasibility of restructuring plans.
Riproduzione riservata
A . Premessa metodologica e inquadramento normativo: le sfide nel cross-class cram-down
L’introduzione del meccanismo della ristrutturazione trasversale (noto come cross-class cram-down) nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency), ha posto al centro del dibattito concorsuale la delicata tematica dell’allocazione del valore generato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa. L’art. 112, comma 2, CCII impone, ai fini dell’omologazione forzosa del concordato in continuità in presenza di classi dissenzienti, una rigida dicotomia distributiva: se il valore di liquidazione resta assoggettato al rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (Absolute Priority Rule – APR), il valore eccedente quello di liquidazione (cd. plusvalore di continuità) beneficia di una maggiore flessibilità allocativa, governata dal principio della Relative Priority Rule (RPR). L’esegesi di tale disposizione, tuttavia, ha generato in seno alla giurisprudenza di merito profondi contrasti ermeneutici, non del tutto sopiti neppure dalle recenti interpolazioni testuali operate dal D.Lgs. n. 136/2024 (cd. Correttivo-ter). 
Il presente contributo intende, pertanto, indagare uno degli snodi applicativi più critici dell’istituto: il trattamento riservato, in sede di distribuzione del plusvalore, alla parte incapiente dei crediti assistiti da prelazione, degradata a chirografo ex art. 84, comma 5 CCII e, più in generale, alle classi di creditori chirografari. 
Muovendo dall’analisi critica delle opposte tesi giurisprudenziali – sospese tra l’equiparazione integrale ai chirografari ab origine e il riconoscimento di un’“ultrattività moderata” del privilegio – l’indagine si estenderà alla perdurante rilevanza delle classi non prelatizie nel giudizio comparativo imposto dalla RPR, per giungere, infine, a sviluppare le insidie applicative che si celano dietro l’utilizzo legislativo, nell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, dell’avverbio “complessivamente”.
B . La distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione secondo la Relative Priority Rule (RPR)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a) e b), CCII, in assenza di unanimità, affinché sia possibile imporre il concordato anche alle classi dissenzienti è necessario altresì che il valore di liquidazione sia “distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione” (absolute priority rule - APR), e il valore eccedente quello di liquidazione (cd. plusvalore di continuità) sia “distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore” (relative priority rule - RPR)[1]. 
In via preliminare, occorre premettere che – come noto – la possibilità di soddisfare solo parzialmente i creditori muniti di cause di prelazione è subordinata all’attestazione resa da un professionista indipendente che la soddisfazione proposta non è “inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali”. In tale ipotesi “[l]a quota residua del credito è trattata come credito chirografario” (art. 84, comma 5, CCII). 
Al netto delle difficoltà connesse all’individuazione del valore di liquidazione e, dunque, alla delimitazione del confine rispetto al plusvalore di continuità, appare dirimente comprendere quali siano le concrete fattispecie cui il legislatore – dapprima europeo e successivamente nazionale – abbia inteso riferirsi nel prevedere l’applicazione della RPR. 
In questo contesto, la disposizione sulla RPR si presta a due differenti letture, tra loro alternative[2]: 
a. la prima, condotta ritenendo che le classi in cui sono inserite le parti incapienti dei crediti assistiti da diritti di prelazione degradate a chirografo siano a tutti gli effetti classi parificate ai creditori chirografari ab origine, oppure 
b. la seconda, secondo cui il credito incapiente conserva, comunque, il grado originario (senza alcuna effettiva degradazione), incidendo la degradazione solo sulle regole di distribuzione del valore. 
In altri termini, una volta subita la degradazione per incapienza, la classe composta dalla parte incapiente del credito degradata a chirografo perde del tutto il grado originario e diviene dello stesso grado dei creditori chirografari ab origine (sub a.) oppure conserva comunque (almeno in parte) gli effetti del grado originario (sub b.)? 
B.1 . La tesi dell’equiparazione integrale dei creditori degradati a chirografo ai creditori chirografari ab origine
La soluzione apparentemente più intuitiva è la prima: la degradazione a chirografo comporta l’inclusione della parte incapiente in una classe pienamente equiparata ai chirografari ab origine
Pertanto, tutte le classi composte da creditori titolari di diritti di prelazione degradati a chirografo dovranno ricevere, ai fini dell’omologazione, “complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”; laddove le uniche classi di grado inferiore sono costituite dai creditori postergati e, ove sia prevista la distribuzione a costoro, dai soci. 
Sul punto, Trib. Milano, 3 luglio 2024, inedita, richiamando un suo precedente[3], ha affermato che “la categoria dei creditori privilegiati degradati ‘va ex lege equiparata per la parte residua di credito ai chirografari, a mente della previsione di cui all’art.84 comma 5 e dell’art.109 comma 4 CCII. Le norme da ultimo menzionate chiariscono […] che l’assimilazione della parte incapiente del credito prelatizio ai crediti chirografari esplica i suoi effetti sia ai fini del voto, sia relativamente al trattamento in senso sostanziale del credito, con la conseguenza che deve escludersi la parificazione del creditore privilegiato degradato al creditore privilegiato tout court, dovendo al contrario essere a tutti gli effetti considerato chirografario»[4]
Se si accogliesse la tesi esposta da Trib. Milano, 3 luglio 2024, invero, anche le prospettive di omologazione in caso di dissenso di una o più classi si ridurrebbero drasticamente. Infatti, salva la possibilità di procedere con la ristrutturazione trasversale in caso di approvazione di una sola classe (la classe cd. in the money) ex art. 112, comma 2, lett. d), secondo periodo, CCII, ai fini dell’omologazione a seguito di approvazione a maggioranza delle classi, il voto favorevole di una classe di creditori titolari di diritti di prelazione degradata a chirografo non è più sufficiente, in quanto ormai tale classe dovrebbe intendersi equiparata in tutto e per tutto alle altre classi di creditori chirografari ab origine
Tale impostazione sarebbe tuttavia inevitabile poiché, come afferma Trib. Brescia, 30 dicembre 2025, in Dirittodellacrisi.it, “la creazione di una prelazione che sopravviva all’esaurimento dell’attivo che ne costituisce oggetto, oltre ad apparire in qualche misura incompatibile con la nozione stessa di prelazione, aprirebbe la via a evidenti problemi di graduazione delle quote chirografarie residue di credito (si pensi ad esempio al rapporto fra un credito ipotecario degradato e un credito assistito da privilegio generale mobiliare parimenti falcidiato)”. 
In tale prospettiva, la struttura del piano si ridurrebbe a due sole macro-categorie: 
a) creditori titolari di diritti di prelazione capienti soddisfatti necessariamente nella misura del 100%; 
b) creditori chirografari (ab origine e degradati) soddisfatti in misura complessivamente uguale tra loro. 
Ebbene, una simile ricostruzione induce tuttavia a interrogarsi sulla funzione residua della disposizione che impone il confronto tra il trattamento riservato alla classe dissenziente (potenzialmente tutte tranne una: quella che ha “salvato” il concordato) e quello riconosciuto alle classi di grado pari o inferiore, per effetto della RPR sul valore eccedente quello di liquidazione. 
Il plusvalore di continuità potrebbe essere distribuito solo ai chirografari, perché tali sono tutti coloro che si collocano dopo la graduazione delle cause legittime di prelazione, solo in misura complessivamente paritaria tra loro e, al massimo, ai creditori postergati (infine ai soci). 
Una simile lettura, pur semplificando la strutturazione materiale della proposta, finisce anche per comprimere in modo eccessivo la libertà distributiva del valore e, di fatto, svuotare di contenuto la RPR: non vi sarebbero più classi collocate in gradi “utili” (in quanto soddisfatti solo parzialmente) rispetto alle quali verificare se il trattamento loro prospettato sia “almeno pari a quello riservato alle classi del medesimo grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”, perché, semplicemente, non vi sarebbe alcuna differenziazione in un punto di grado, dato che nel “rango” chirografario non esisterebbero distinzioni di gradi[5]
Merita precisare che la descritta riduzione a due macro-categorie deve, tuttavia, essere intesa sul solo piano della distribuzione del valore concordatario. L’equiparazione della quota incapiente al chirografo non impone, di per sé, né la confluenza di tutti i crediti non prelatizi in un’unica classe né l’assoluta identità del loro trattamento. La suddivisione in classi conserva infatti una propria funzione, consentendo di distinguere creditori di pari rango in ragione dei diversi interessi. L’uniformità quantitativa del trattamento discenderebbe, semmai, dall’applicazione della regola di non discriminazione in presenza di una classe dissenziente, non dalla mera qualificazione chirografaria dei crediti considerati, di fatto necessaria per ottenere la ristrutturazione trasversale. 
Le criticità connesse all’impostazione ora descritta, soprattutto in relazione alla funzione residua attribuibile alla RPR, spingono a ritenere preferibile l’impostazione esposta nel successivo par. B.2.
B.2 . La tesi dell’ultrattività moderata del privilegio generale mobiliare
Come affermato dalla giurisprudenza più evoluta, la degradazione a chirografo ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII “si limita a stabilire che i crediti privilegiati, per la parte non soddisfatta, subiscono il “trattamento” riservato ai crediti chirografari (“La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”), dunque a regolare la loro sorte in sede di distribuzione del valore, senza in alcun modo sancire, e nemmeno adombrare, una equiparazione, per così dire ontologica, tra creditori privilegiati incapienti e creditori chirografari mediante un’effettiva degradazione dei primi” (Trib. Venezia, 27 gennaio 2026, in Ilcaso.it). Ciò in quanto “il fenomeno dell’incapienza è un fenomeno meramente fattuale il quale, in ogni caso, non è idoneo a far perdere al credito la sua natura privilegiata e la sua causa” (App. Milano, 24 marzo 2025, in Ilcaso.it). 
Sembra pertanto preferibile ritenere che la degradazione produca effetti differenti secondo la natura della causa di prelazione e che, per i soli crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, il grado originario continui a incidere sul trattamento della quota incapiente. 
L’ulteriore rischio dell’impostazione espressa nel precedente par. B.1 – oltre a produrre un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice della RPR – consiste nel fatto che “nel momento in cui vengono formate le classi […] una siffatta opportunità [si risolverebbe] in un pregiudizio per quei creditori, il cui diritto non è, per definizione, “eguale” (a quello dei concorrenti), in ragione dell’esistenza (rectius, preesistenza) di una causa legittima di prelazione (App. Milano, 24 marzo 2025) 
Forte di queste riflessioni, App. Milano, 24 marzo 2025, ha affermato che: “[i]l valore di liquidazione, che deve essere espressamente indicato nella proposta di concordato preventivo (ex articolo 87, comma 1, lettera c), costituisce quindi il discrimine fra i creditori privilegiati che devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta e quelli per i quali la distribuzione dell’attivo può essere eseguita in base alla regola della priorità relativa. Questi ultimi, seppur subendo la degradazione al chirografo, non sono, quindi, equiparabili ai privilegiati non degradati, ma nemmeno ai chirografari “ab origine”, poiché conservano una sorta di “privilegio attenuato”. Di tale possibilità di trattamento beneficiano solo i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, ed è quindi solo a essi che si applica la regola della priorità relativa, mentre non vi è dubbio che, quanto alla quota dei crediti assistiti da privilegio speciale essa è trattata come credito chirografario. […] Questo trattamento «più favorevole» per la classe poziore sulle fonti eccedenti il valore di liquidazione assicura ai creditori che godono di prelazione nella liquidazione una sorta di “ultrattività moderata” della prelazione; il privilegio che i creditori avrebbero sul patrimonio (a valori di liquidazione) si proietta sul maggior valore di ristrutturazione attribuendo loro un trattamento differenziato preferenziale rispetto ai creditori che risulterebbero successivi nella distribuzione del valore di liquidazione. 
Deve precisarsi che – tra le cause legittime di prelazione – solo il privilegio generale mobiliare può beneficiare della cd. “ultrattività moderata”. 
Se tale principio è stato affermato in modo (quasi) apodittico da App. Milano, 24 marzo 2025, che si limita a stabilire che “[d]i tale possibilità di trattamento beneficiano solo i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare”, il ragionamento viene meglio sviluppato da Trib. Roma, 29 ottobre 2025, in Dirittodellacrisi.it, ove si afferma anche che “non è riferibile al creditore pignoratizio la graduazione propria dei crediti privilegiati e l’insufficienza della garanzia mobiliare che assiste il suo credito non comporta, quale conseguenza, che la pretesa non soddisfatta sia assistita da precedenza rispetto ad altri creditori non garantiti sul residuo patrimonio del debitore”. 
Anche gli “evidenti problemi di graduazione delle quote chirografarie residue di credito” paventati da Trib. Brescia, cit., in Dirittodellacrisi.it, possono essere facilmente superati riflettendo sulle differenze ontologiche che caratterizzano le differenti cause legittime di prelazione[6]. 
Non può prescindersi, infatti, dalla natura della causa di prelazione e dalla capienza del bene su cui essa insiste: in tanto il creditore ipotecario può soddisfarsi con la prelazione in quanto il bene su cui ha iscritto l’ipoteca è capiente; in tanto il creditore pignoratizio può soddisfarsi con la prelazione in quanto il bene che è dato in pegno è capiente; in tanto il creditore titolare di privilegio speciale può soddisfarsi con la prelazione in quanto i beni su cui cade il privilegio sono capienti. 
Quanto alla parte incapiente, dunque, i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio speciale concorrono sul plusvalore di continuità secondo il trattamento proprio dei crediti chirografari, poiché la prelazione non potrebbe certamente estendersi oltre il valore del bene vincolato, e ciò avverrebbe in qualsiasi scenario alternativo[7]. 
Infatti, nei casi di ipoteca, pegno e privilegio speciale mobiliare, l’incapienza dipende dal venir meno – in tutto o soltanto in parte – del valore del bene oggetto della garanzia o del privilegio. 
Che il trattamento da riservare ai creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati speciali, da un lato, e ai creditori assistiti da privilegio generale, dall’altro, si ponga in termini ontologicamente differenti, era chiaro anche sotto la vigenza della L. fall., come aveva riconosciuto Cass. Civ., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884, in Ilcaso.it: “in presenza di un diritto di prelazione incidente su di un bene specifico (ipoteca, pegno, privilegio speciale) il credito che ne è assistito [può] essere soddisfatto parzialmente, in concorso con i crediti in chirografo, se il valore del detto bene sia inferiore all'ammontare del credito […] Ove, poi, venga in questione — come nel caso in esame — un privilegio generale sui mobili e tali beni siano incapienti rispetto alle ragioni di credito dei titolari di tale diritto di prelazione, i crediti privilegiati non potranno essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari” [8]. 
Una simile evenienza, invece, non potrebbe verificarsi nei confronti del creditore assistito da privilegio generale mobiliare, in ragione dell’estensione della prelazione all’intero patrimonio mobiliare del debitore, presente e futuro. 
Pertanto, la macrostruttura della graduazione delle classi di creditori può essere sviluppata come si riporta di seguito: 
(i) creditori ipotecari, pignoratizi e titolari di privilegio mobiliare (speciale e generale) capienti; 
(ii) creditori titolari di privilegio generale mobiliare incapiente; 
(iii) creditori chirografari ab origine ed equiparati (creditori ipotecari, pignoratizi e titolari di privilegio speciale mobiliare incapiente); 
(iv) creditori postergati; 
(v) soci. 
La breve analisi sin qui condotta restituisce, dunque, l’immagine di una degradazione tutt’altro che omogenea, i cui effetti variano sensibilmente in ragione della natura della causa di prelazione originariamente spettante al creditore. 
Con riferimento ai creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati speciali la degradazione non comporta una vera e propria dequalificazione del credito, giacché per la parte incapiente sarebbe comunque stato chirografario, in ragione della limitazione della garanzia. Diversamente, per i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, la degradazione a chirografo non determina una sostanziale dequalificazione del grado del credito e continua perfino a rilevare ai fini del loro trattamento[9].
B.2.1 . Le possibili letture proposte dalla dottrina in materia
Il problema dell’equiparazione delle quote incapienti ai crediti chirografari ab origine era già emerso nel sistema risultante dal combinato disposto degli artt. 160, comma 2, e 177, comma 3, L. fall. La soddisfazione non integrale del creditore prelatizio determinava infatti la scissione del credito in una componente capiente, che conservava la prelazione, e in una componente residua, equiparata ai chirografari. Rimaneva, tuttavia, incerta la portata di tale equiparazione e, in particolare, se essa operasse soltanto ai fini del voto o esaurisse ogni rilevanza dell’originaria causa di prelazione. In un contesto normativo sensibilmente diverso dall’attuale, il dibattito si concentrò inizialmente sui riflessi nell’esercizio del diritto di voto e sulla formazione delle maggioranze, per estendersi successivamente alla destinazione del surplus concordatario; non poteva, tuttavia, affrontarsi nei termini odierni il problema derivante dall’applicazione della RPR alle classi composte dalle quote degradate[10]. 
Una recente ricostruzione dottrinale consente di pervenire a una conclusione analoga a quella esposta nel precedente par. B.2 muovendo proprio dalla distinzione fra privilegi generali – destinati a conservare rilevanza anche nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione – e privilegi speciali – la cui efficacia si esaurirebbe con la capienza del bene gravato. In questa prospettiva, però, il trattamento poziore delle quote incapienti dei crediti assistiti da privilegio generale non richiederebbe necessariamente il ricorso alla figura del “privilegio attenuato”, potendo essere ricavato direttamente dall’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, che manterrebbe distinta la posizione dei creditori (originariamente) privilegiati degradati da quella dei chirografari ab origine, limitando l’obbligo di parità di trattamento ai primi[11]. 
In dottrina è stata altresì prospettata un’altra ricostruzione dei rapporti tra l’art. 84, comma 5, CCII e la RPR, la quale – assumendo la necessaria parità di trattamento della parte incapiente del credito degradata a chirografo – ammette che il plusvalore di continuità possa essere attribuito alle quote capienti, già integralmente soddisfatte sul valore di liquidazione. 
Poiché l’art. 84, comma 5, CCII stabilirebbe soltanto un limite minimo di soddisfacimento, la proposta potrebbe pertanto riconoscere alla classe contenente la quota capiente una percentuale anche superiore al cento per cento, purché il soddisfacimento del credito complessivamente considerato, risultante dalla somma delle componenti capiente e incapiente, non ecceda il suo valore nominale. La RPR opererebbe, pertanto, confrontando le percentuali attribuite alle sole quote capienti, mentre le quote degradate riceverebbero un trattamento paritario in quanto ormai a tutti gli effetti chirografarie[12]. 
Proprio perché fondata sulla scissione del credito, tale soluzione potrebbe trovare concreta applicazione soltanto con riguardo ai crediti assistiti dal grado di privilegio in corrispondenza del quale si esaurisce il valore di liquidazione e che, pertanto, risultano suddivisi in due componenti: una quota capiente, integralmente coperta dal valore di liquidazione e sulla quale verrebbe altresì imputata una parte del plusvalore di continuità, e una quota incapiente, degradata al chirografo. 
L’autore osserva infatti che per gli altri creditori integralmente degradati a chirografo, l’applicazione della soluzione proposta richiederebbe la costituzione di due classi anche in assenza di una qualsiasi capienza: l’una contenente una quota capiente pari a zero, alla quale riferire il trattamento differenziato funzionale alla RPR; l’altra comprendente l’intero ammontare del credito, da trattare come chirografario[13].
B.3.1 . La tesi dell’estraneità dei creditori chirografari (ab origine ed equiparati) dalla verifica della Relative Priority Rule
A tale quesito ha tentato di fornire risposta Trib. Roma, 29 ottobre 2025 arrivando a sostenere che, ai fini del giudizio di ristrutturazione trasversale, sono del tutto irrilevanti eventuali disparità di trattamento riservate alle classi di creditori chirografari (e, di conseguenza, anche postergati). 
Trib. Roma cit. afferma esplicitamente che “[n]el contesto normativo unionale della ristrutturazione trasversale il riferimento alle ‘classi dello stesso rango’ deve intendersi riferito ai soli creditori privilegiati”. 
Tale conclusione muove dall’assunto che “è la classe prelatizia votante (inquanto tale non soddisfatta nella integralità della pertinente pretesa) che dal meccanismo dell’allocazione ‘libera’ delle risorse secondo le forme distributive della priorità relativa potrebbe trarre maggiore nocumento, attesa la sottrazione di utilità che avrebbero dovuto avere altrimenti preferenziale destinazione al soddisfo della proprie ragioni e che vengono devolute per il componimento di situazioni creditorie aventi deteriore collocazione”. 
Da ciò Trib. Roma cit. fa discendere che “[l]a posizione dei creditori chirografari tali ab origine non può ritenersi ingiustamente pregiudicata qualora venga limitato e ristretto ai soli creditori privilegiati non integralmente soddisfatti, negativamente attinti dalla distribuzione delle risorse eccedenti il patrimonio di liquidazione secondo il criterio della priorità relativa, il raffronto comparativo del pertinente trattamento adempitivo poiché: ciò interviene in funzione di riequilibrio perequativo delle posizioni del complessivo ceto creditorio, evitando eccessivo detrimento delle pretese dei creditori prelatizi ‘degradati’ per un maggior prevalente favor per i creditori già in origine chirografi”. 
A sostegno di questa conclusione Trib. Roma cit. riflette come, per mezzo dell’art. 11 della Direttiva Insolvency, il legislatore europeo abbia inteso compiere una ben precisa distinzione tra i “creditori garantiti” o di “rango superiore” (creditori titolari di cause legittime di prelazione) e i “creditori non garantiti”. In questa prospettiva, il riferimento contenuto nell’art. 11, par. 1, lett. c), Direttiva Insolvency a un “trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori” costituirebbe la conferma che il confronto del trattamento, ai fini della RPR, riguardi esclusivamente le sole classi di “creditori garantiti” – le uniche che, secondo Trib. Roma cit., potrebbero essere collocate in differenti ranghi. 
Si tratta, tuttavia, di una lettura che non appare pienamente convincente, poiché eccessivamente restrittiva e difficilmente conciliabile con un’interpretazione sistematica della direttiva. Essa, inoltre, sembra porsi in tensione con i principi ermeneutici elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa CGUE C-561/19 (Consorzio Italian Management): “42. Si deve innanzitutto tener conto del fatto che le disposizioni del diritto dell'Unione sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura […] 43. Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell'Unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione […]”. 
In tale prospettiva, un dato normativo decisivo non risulta adeguatamente valorizzato da Trib. Roma cit.: l’art. 9, par. 3, lett. b), Direttiva Insolvency
Tale disposizione, nell’individuare le categorie di parti interessate che gli Stati membri possono scegliere di escludere dal diritto di voto nei quadri di ristrutturazione preventiva, menziona espressamente i “creditori i cui crediti hanno rango inferiore ai crediti vantati dai creditori non garantiti nel normale grado di priorità di liquidazione”. 
Il dato è significativo: se alcuni crediti possono collocarsi, secondo la direttiva, al di sotto di quelli vantati dai creditori non garantiti, questi ultimi occupano necessariamente un autonomo livello della gerarchia concorsuale (il “normale grado di priorità di liquidazione”). I creditori chirografari non sono, pertanto, estranei alla scala di priorità, ma si collocano tra le classi di rango superiore e quelle postergate, costituendo un necessario termine di riferimento nella struttura comparativa della RPR. 
La medesima conclusione trova conferma nell’art. 11, par. 1, lett. b), punto i), Direttiva Insolvency, che richiede il voto favorevole di almeno una classe di creditori garantiti o di rango superiore alla classe dei creditori non garantiti (“maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti”). La disposizione conferma, dunque, la collocazione di questi ultimi (ossia i “creditori non garantiti”) all’interno della scala di priorità. 
Neppure può attribuirsi rilievo decisivo alla diversità terminologica tra “grado” e “rango” nel diritto interno. La recente riforma operata dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. correttivo-ter), intervenendo (anche) sull’art. 120-quater CCII, ha infatti uniformato la terminologia nazionale a quella impiegata dal legislatore europeo, sostituendo il riferimento al “rango” con quello al “grado”, così riducendo ogni possibile ambiguità lessicale e confermando la sostanziale fungibilità dei due concetti nell’ambito della gerarchia dei crediti. 
In conclusione, da una lettura coordinata delle norme europee e nazionali emerge, infatti, che, alle espressioni usate nella Direttiva Insolvency (i) grado di priorità di liquidazione” e (ii)rango”, corrispondono oggi, nell’ordinamento interno, rispettivamente, i concetti italiani di (i)graduazione/ordine delle cause legittime di prelazione” e di (ii)grado”[14]. È pertanto chiaro che tali espressioni rinviano al complessivo ordine concorsuale dei pagamenti e alla posizione occupata da ciascuna classe all’interno di tale ordine, e non alla sola graduazione tecnica delle cause legittime di prelazione. 
Come riconosce perfino Trib. Brescia, cit., l’interpretazione delle condizioni di cui all’art. 112, comma 2, CCII deve essere “improntata a particolare rigore, trattandosi di condizioni la cui ricorrenza apre […] ad uno spazio di eteronomia giudiziaria a fronte di una decisione autonoma del ceto creditorio già formata”. 
Alla luce di ciò, pertanto, è da condividersi l’impostazione che propugna la rilevanza delle classi di creditori chirografari ab origine nella valutazione del principio di non discriminazione. Sul punto chiaramente Trib. Busto Arsizio, 23 maggio 2025, in Fall., afferma che «[i]l riferimento ai creditori dissenzienti (tout court), al rango (invece che al grado) e alle classi inferiori (invece che alle classi di grado inferiore), induce pertanto a ritenere che il diritto ad un trattamento “fair” (nei termini della RPR “europea”) spetti a qualunque classe di creditori, purché “interessata” e “dissenziente”». 
Trib. Busto Arsizio cit., alla luce di una lettura sistematica delle norme europee condotta confrontando il testo italiano, inglese e francese della direttiva, rileva altresì come “per ‘more junior class [termine che compare nei considerando e nell’art. 11, par. 1, lett. c), Direttiva Insolvency, al quale corrisponde l’espressione nazionale di “classi di grado inferiore”] deve intendersi -non in senso assoluto, come nella contrapposizione interna tra privilegiati e chirografari, ma relativo- la classe che occupi nella graduatoria di legge una posizione successiva ad un’altra classe (che sarà quindi senior rispetto alla prima) 
Pertanto, chiude affermando che “[n]on pare allora sostenibile, sulla base della Direttiva, che solo la classe di creditori privilegiati dissenziente debba essere trattata meglio delle classi privilegiate di grado successivo o di rango chirografario, e che invece la classe di creditori chirografari dissenziente possa essere trattata peggio di altre classi chirografarie o persino di classi di creditori postergati”.
B.3.2 . La tesi della rilevanza delle classi chirografarie (e inferiori) nella verifica della Relative Priority Rule
Archiviata la posizione minoritaria espressa da Trib. Roma, 29 ottobre 2025[15], la risposta anche al quesito in oggetto può essere rinvenuta di nuovo dal foro milanese. 
Posto che nella cascata dei “ranghi” (per usare la terminologia eurounitaria) rientrano tutte le classi di creditori che si collocano nell’ordine di priorità dei pagamenti (cd. waterfall), ai fini della ristrutturazione trasversale è rilevante anche il trattamento che viene riconosciuto alla classe di creditori chirografari ab origine o equiparati dissenziente. A tal fine, infatti, è necessario che anche tali classi di creditori chirografari dissenzienti “ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”. 
Sul punto App. Milano, 8 novembre 2024, in Dirittodellacrisi.it ha affermato che 
1) L’interpretazione letterale dell’art. 112 comma [2][16] lett. B CCII contrasta con il contenuto della Direttiva UE 2019/1023 che, in tema di ristrutturazione trasversale, sancisce il principio di non discriminazione tra classi di creditori di pari rango stabilendo, all’art. 11 comma 1 lett. c) che il piano possa essere omologato ‘se assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori’; 
2) il contrasto tra norme sarebbe solo apparente, in quanto il termine grado utilizzato dall’art. 112 comma 1 lett. b) CCII dovrebbe essere inteso, in armonia con la Direttiva Insolvency in senso atecnico, come equivalente a rango, in coerenza a quanto già stabilito dall’art. 120 quater CCII che, nel disciplinare il concordato in continuità con attribuzione dei soci, in ossequio alla citata Direttiva, fa riferimento al rango e non al grado”. 
Le considerazioni svolte sembrano pertanto deporre a favore dell’impostazione accolta da App. Milano cit., secondo cui “[n]on vi sono dubbi […] che la Direttiva Insolvency affermi il principio di non discriminazione in relazione a tutte le classi di creditori, ivi compresi i chirografari”, posto che “il lemma grado [è] stato utilizzato dal legislatore come equivalente a rango/livello”. 
Tale allineamento lessicale, dunque, sembra costituire un significativo indice della volontà del legislatore nazionale di armonizzare la terminologia interna con quella eurounitaria, smentendo in radice ogni tentativo di limitare la RPR alle sole classi prelatizie. 
B.4 . Una terza via (“complessivamente” suggestiva ma ricca di insidie)
Merita infine attenzione un ulteriore profilo interpretativo, rimasto finora in ombra, ma che, allo stato, rappresenta una soluzione del tutto plausibile. 
Ai fini dell’effettuazione del confronto richiesto dall’applicazione della RPR, possibili problematiche ermeneutiche possono porsi tanto nell’individuazione del primo termine di paragone quanto nella determinazione del secondo. 
Con riferimento al primo termine di paragone, costituito dai “crediti inclusi nelle classi dissenzienti” è opportuno chiederci se il termine “complessivamente” di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, debba intendersi riferito (i) solo al trattamento riservato ai soli crediti inseriti in una o più classi (dissenzienti) oppure (ii) anche al trattamento complessivamente riservato alle classi dissenzienti (nel complesso), ove siano più di una. 
Ove accogliessimo la prima impostazione (i), sembrerebbe che il legislatore abbia voluto dire che, anche all’interno di una classe, i singoli creditori potrebbero ricevere un trattamento differenziato, purché nel complesso – cioè a livello di trattamento di classe – ai fini della RPR sul plusvalore di continuità, essi ricevano un trattamento almeno pari a quello riservato alle classi di pari grado e migliore rispetto a quello previsto per le classi inferiori. 
Tale impostazione, per quanto suggestiva, si scontra con la chiara disposizione contenuta nell’art. 112, comma 1, lett. e), CCII, secondo cui il tribunale, in sede di omologazione di un concordato preventivo (liquidatorio o in continuità, anche approvato all’unanimità delle classi) debba sempre verificare “la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe”. Questa disposizione attua l’art. 10, par. 2, lett. b), Direttiva Insolvency secondo il quale, in ogni caso in sede di omologazione del quadro di ristrutturazione preventiva con suddivisione dei creditori in classi, il tribunale deve sempre verificare che “i creditori con una sufficiente comunanza di interessi nella stessa classe ricevano pari trattamento, proporzionalmente al credito rispettivo”[17]. 
Posto, quindi, che tutti i creditori inseriti in una classe devono ricevere un trattamento paritario, l’espressione “complessivamente” finirebbe per essere superflua e ridondante, limitandosi a ripetere quanto già disposto dall’art. 112, comma 1, lett. e), CCII. 
In questi termini, infatti, da un lato, la norma ribadirebbe un requisito che il tribunale sarebbe stato comunque chiamato a verificare[18], peraltro in qualsiasi tipologia di concordato e, dall’altro, non consentirebbe alcun trattamento differenziato tra le classi appartenenti allo stesso grado, pena il rigetto del concordato. D’altro canto, come osserva anche Trib. Brescia cit., quella della parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe è una “regola imperativa ed inderogabile”. 
Nel secondo caso (ii), ferma restando la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe, si configurerebbe la possibilità di riconoscere un trattamento differenziato anche tra più classi (perfino dissenzienti) appartenenti al medesimo grado e il termine utilizzato parrebbe riferirsi a una media della soddisfazione offerta alle classi dissenzienti. Dunque, in questa ipotesi il confronto dovrà essere condotto tra la media[19] della soddisfazione complessivamente proposta alle classi dissenzienti e il trattamento riservato alle “classi appartenenti al medesimo grado”. 
Tuttavia, come si vedrà infra, questa opzione interpretativa presenta evidenti difficoltà pratiche che la rendono difficilmente percorribile. 
Sul punto, Trib. Forlì, 24 novembre 2025, n. 124, muovendo dall’assunto che il riferimento al “grado” circoscriva l’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII ai creditori privilegiati (degradati e non, con esclusione dei chirografari ab origine – per una critica di questa impostazione cfr. il precedente par. B.3.1) , ha ritenuto che il confronto richiesto dalla disposizione debba avere a oggetto il trattamento unitariamente (alias “complessivamente”) riservato allo specifico credito/creditore. 
Nel caso affrontato, la componente capiente e quella degradata erano state inserite in classi distinte, ma appartenevano ai medesimi creditori e ai medesimi crediti; pertanto, il Trib. Forlì cit. ha semplicemente proceduto a sommare il trattamento riservato alle due componenti e ha confrontato il risultato così ottenuto con il trattamento complessivo dei crediti di grado inferiore. 
L’avverbio in questione non esprimerebbe, dunque, una media fra i trattamenti riservati a più classi dissenzienti, ma imporrebbe di ricomporre il trattamento unitario delle diverse componenti del medesimo credito. Si delinea così una soluzione interpretativa diversa tanto dall’ultrattività del privilegio sulla stessa quota degradata, quanto dalla sostanziale equiparazione integrale dei creditori prelatizi degradati ai crediti chirografari ab origine[20]. 
Definite le due possibili letture che possono essere fornite circa il primo termine di paragone (le classi dissenzienti) è opportuno chiedersi in che termini il legislatore abbia voluto configurare il secondo termine di paragone delle “classi appartenenti al medesimo grado”. 
Si deve aver riguardo al trattamento riconosciuto alle singole classi oppure, anche in questo caso, a una media[21] del trattamento riservato alle classi appartenenti al medesimo grado delle classi dissenzienti? 
È evidente che nel primo caso il termine di paragone potrebbe essere utilmente costituito solo dalla classe appartenente al medesimo grado che riceve il trattamento migliore: pertanto, se così fosse torneremmo al punto di partenza. Secondo questa lettura, infatti, l’unica soluzione in grado di evitare il problema di un dissenso bloccante sarebbe il riconoscimento di un trattamento perfettamente paritario tra tutte le classi appartenenti al medesimo grado, e il termine “complessivamente” perderebbe ogni funzione. 
Ove accogliessimo l’impostazione secondo cui il confronto del trattamento riservato alle classi dissenzienti dovrebbe essere condotto paragonandolo al trattamento complessivamente riservato alle classi del medesimo grado, anche in questo caso ci troveremmo di fronte a uno scenario duplice: nella determinazione di tale trattamento devono ricomprendersi anche le classi dissenzienti (ossia a base “allargata”) oppure devono essere escluse (ossia a base “ristretta”)? Sembrerebbe più opportuno individuare il metro di paragone nel trattamento complessivamente riservato a tutte le classi del medesimo grado, comprese le dissenzienti, ciò in quanto: 
(i) il legislatore parla genericamente di “classi appartenenti al medesimo grado” senza fare alcuna distinzione tra classi in base all’esito della votazione; 
(ii) nell’ipotesi della media a base “ristretta” il risultato del confronto varierebbe eccessivamente in ragione dell’entità e della composizione dei crediti inseriti nelle classi dissenzienti, rendendo veramente impossibile la costruzione ex ante di una proposta in grado di sopportare la “prova di resistenza” della ristrutturazione trasversale, e vanificando ogni possibilità di valorizzazione dell’avverbio “complessivamente” (si tratta per vero di un effetto pericoloso che già si produrrebbe almeno in parte e che, pertanto, è bene non estendere). 
I rischi sottesi alle possibili soluzioni interpretative esposte appaiono, tuttavia, particolarmente insidiosi. 
Indipendentemente dall’accoglimento dell’una o dell’altra impostazione circa l’individuazione del secondo termine di paragone, ove si ammettesse che il trattamento “complessivamente” riservato alle classi dissenzienti dovesse essere determinato attraverso una media (ponderata) dei trattamenti individualmente loro attribuiti, la tenuta della ristrutturazione trasversale finirebbe per dipendere da variabili non pienamente governabili dal debitore nella fase di predisposizione della proposta. 
È pur vero che questa possibile lettura potrebbe avere i suoi vantaggi: ove tra le classi dissenzienti vi fossero classi destinatarie di trattamenti tra loro disomogenei, la presenza in esse di una classe popolata da crediti di ammontare rilevante che riceva un trattamento migliorativo rispetto alle classi favorevoli potrebbe consentire di “alzare” il trattamento “complessivamente” riservato alle classi dissenzienti, neutralizzando il dissenso dei creditori trattati peggio delle classi favorevoli. All’inverso, ove invece non si ammettesse questa lettura, il dissenso di tali classi sarebbe insuperabile, e non consentirebbe l’omologazione del concordato. 
L’insidia sottesa a questo meccanismo è tuttavia evidente: l’esito del giudizio di comparazione potrebbe mutare sensibilmente in funzione della composizione quantitativa delle classi dissenzienti e dell’entità dei rispettivi crediti, introducendo un margine di imprevedibilità difficilmente conciliabile con le esigenze di certezza e stabilità proprie del concordato in continuità. 
In questa prospettiva, l’avverbio “complessivamente”, lungi dal rappresentare un criterio chiarificatore, rischierebbe di trasformarsi in un fattore di ulteriore complessità applicativa, tale da rendere estremamente ardua la costruzione ex ante di una proposta capace di superare la “prova di resistenza” richiesta ai fini della ristrutturazione trasversale[22]. 
Qualora si attribuisse al termine “complessivamente” una portata normativa autonoma, dovremmo confrontarci con logiche che renderebbero tuttavia estremamente instabile il funzionamento della RPR; ciò spiega perché la prassi preferisca costruire classi dello stesso grado sostanzialmente allineate. 
Alla luce di tali insidie, il “giusto compromesso” raggiunto dalla prassi applicativa merita di essere non solo assecondato, ma anche accolto con favore. Ammettere che l’avverbio “complessivamente” imponga una “prova di resistenza” dipendente dalle variabili, spesso imprevedibili, della composizione quantitativa del dissenso, significherebbe minare in radice la fattibilità stessa dei piani di concordato in continuità. Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità o del legislatore, volto a confermare la praticabilità dell’interpretazione oggi prevalente nella prassi applicativa. Solo la garanzia di un trattamento tendenzialmente uniforme e preventivabile per le classi collocate nel medesimo grado può infatti preservare la certezza del diritto, assicurando che il cross-class cram-down operi come un effettivo strumento di salvaguardia della continuità aziendale (contro condotte ingiustificate dei creditori), e non come un ostacolo procedurale dominato dall'imponderabilità del calcolo combinatorio.
C . Riflessioni conclusive: la necessità di un pragmatismo interpretativo a tutela della continuità
Alla luce delle coordinate sistemiche e degli orientamenti giurisprudenziali qui esaminati, emerge con chiarezza come l’applicazione dellaRelative Priority Rulenon possa tradursi in una mera operazione algebrica slegata dalla natura sostanziale dei crediti coinvolti. 
Da un lato, occorre rifuggire letture radicali che, predicando un’equiparazione assoluta tra creditori degradati a chirografo e chirografariab origine, finirebbero per svuotare di significato la stessa RPR, vanificando la flessibilità che il legislatore – europeo prima e nazionale poi – ha inteso accordare al debitore.
Dall’altro lato, la tesi dell’“ultrattività moderata” – condivisibile nel riconoscere una specificità al privilegio generale mobiliare in virtù della sua estensione all’intero patrimonio mobiliare del debitore – non autorizza a espungeretout courtle classi chirografarie e postergate dal perimetro di efficacia del principio di non discriminazione imposto dal legislatore eurounitario, riconoscendo al debitore una maggiore libertà nella distribuzione del valore. 
Infine, sul piano prettamente operativo e in otticade iure condito, il corretto inquadramento del giudizio di comparazione postula una lettura necessariamente pragmatica dell’avverbio “complessivamente”, che pone un argine significativo alla flessibilità riconosciuta al debitore nella formulazione della proposta concordataria. Laddove si ammettesse che la prova di resistenza imposta dall'art. 112, comma 2, lett. b), CCII debba essere condotta attraverso medie ponderate soggette alla variabile, del tutto aleatoria, dei volumi di dissenso determinatisi in sede di voto, si introdurrebbe un fattore di instabilità letale per l’istituto. La prassi applicativa, orientata a garantire un trattamento tendenzialmente omogeneo e preventivabile ex ante per tutte le classi collocate nel medesimo grado, si rivela dunque non solo la soluzione metodologicamente più corretta, ma anche l’approdo ermeneutico maggiormente in grado di presidiare la certezza del diritto e di salvaguardare la concreta fattibilità e, dunque, l’utilità stessa della ristrutturazione trasversale.

Note:

[1] 
L’articolo ribadisce e meglio specifica quanto già anticipato nell’art. 84, comma 6, CCII: “Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”.
[2] 
Ciò si ripercuote inevitabilmente sull’individuazione (soprattutto) della classe cd. in the money in grado di consentire l’omologazione forzosa del concordato (problema con il quale è intrinsecamente connesso).
[3] 
Trib. Milano, 2 maggio 2024, in Dirittodellacrisi.it; conforme Trib. Milano 30 maggio 2024, in Ilcaso.it.
[4] 
Tuttavia, l’affermazione riportata sembra presentare alcuni non marginali profili di criticità, se si tiene a mente che lo stesso Tribunale ha ritenuto soddisfatti i requisiti per la ristrutturazione trasversale anche perché “la ricorrente ha “modulato” la proposta, differenziando la percentuale di soddisfacimento dei crediti in ragione del grado di privilegio previsto dalla legge (dal 13% all’11,2%) e assicurando ai crediti chirografari ab origine di questa natura, al pari degli altri chirografari, una percentuale di soddisfacimento del 10 %”. Orbene, nel caso esaminato da questo tribunale, il valore di liquidazione non era sufficiente nemmeno per pagare integralmente i creditori prededucibili, con l’effetto che tutti i successivi creditori (nel caso di specie solamente privilegiati generali mobiliari) sono stati degradati a chirografo. Si tratta evidentemente di affermazioni inconciliabili: o è possibile differenziare la percentuale di soddisfacimento dei crediti degradati in ragione del grado di privilegio previsto dalla legge, o costoro devono a tutti gli effetti essere considerati chirografari.
[5] 
Al più, a volersi ulteriormente addentrare nel problema, si può affermare che la verifica potrebbe ancora essere condotta confrontando i creditori chirografari con i creditori postergati. La questione invero sembra meramente teorica, visto che di fatto mai dei creditori postergati potrebbero essere soddisfatti – anche solo parzialmente – applicando l’APR anche sul valore eccedente quello di liquidazione; quindi, non potrebbero mai costituire la classe cd. in the money. Tuttavia, sebbene difficile, non si può escludere che questo fenomeno possa verificarsi. Ove accogliessimo la tesi esposta da Trib. Roma, 29 ottobre 2025 in Dirittodellacrisi.it(si veda infra par. B.2) e per grado/rango intendessimo solo l’ordine delle cause legittime di prelazione, chirografari e postergati sarebbero esclusi da questa verifica, in quanto si collocherebbero al di fuori della “cascata dei pagamenti”. Tuttavia, il rischio (considerato come tollerabile o, verosimilmente, nemmeno contemplato da Trib. Roma, 29 ottobre 2025) è che il debitore possa trattare a piacimento i creditori chirografari e postergati (e quindi anche sé stesso), rimborsandosi i finanziamenti postergati ex art. 2467 c.c. a discapito degli altri creditori. È una conclusione evidentemente non condivisibile. A onor del vero, l’art. 120 quater CCII, sulle attribuzioni ai soci, quando usa il termine “grado”, fa riferimento al generale ordine dei pagamenti (la cd. waterfall), comprensivo sia dei creditori chirografari sia dei creditori postergati (cfr Trib. Busto Arsizio, 23 maggio 2025, in Fall.). D’altro canto, l’attribuzione di una soddisfazione parziale anche ai creditori postergati, in assenza di pagamento integrale dei creditori chirografari, non sovverte l’ordine delle cause legittime di prelazione (ex art. 85, comma 4, CCII, visto che tali non sono chirografo e postergazione); invece, esauritosi il valore di liquidazione distribuito necessariamente secondo la APR – ove sia correttamente applicata la RPR – ciò consentirebbe teoricamente anche di perseguire la ristrutturazione trasversale. Ad ogni modo, nella prassi, per ragioni di opportunità e correttezza nei rapporti tra imprenditori, è frequente che non sia prevista alcuna utilità a favore dei creditori postergati, in quanto tale classe è frequentemente composta dagli stessi soci.
[6] 
Si precisa che App. Brescia, 24 aprile 2026, n. 393 ha riformato Trib. Brescia cit. accogliendo l’impostazione assunta da App. Milano, 24 marzo 2025, cit.
[7] 
Cfr F. Casa – F. Sebastiano, Problemi interpretativi sull’applicazione della regola della priorità relativa, in Ristrutturazioni Aziendali, 10 agosto 2026.
[8] 
Cass. cit. proseguiva, poi, con l’accogliere una nozione di valore di liquidazione – inteso come patrimonio “dinamico” dell’impresa – non più compatibile con il quadro normativo attualmente vigente. In tale contesto, infatti, i creditori chirografari si sarebbero potuti soddisfare solo (i) sulla componente di valore dei beni immobili non coperta da garanzia o (ii) per effetto dell’immissione di finanza esterna che, in quanto tale “si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando nè un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice […] nè un aggravio del passivo della medesima” (Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8295, in Ilcaso.it).
[9] 
Cfr. in dottrina G. Andreani, I crediti tributari nel concordato preventivo: divieto di trattamento deteriore, rapporto con la RPR e classamento, in Diritto della Crisi, 22 settembre 2025, Dirittodellacrisi.it, il quale sviluppa la distinzione tra privilegi generali e speciali con specifico riguardo al trattamento dei crediti tributari e contributivi.
[10] 
Cfr L. Benedetti, Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo, in Giur. comm., 2013, I, 1044 ss; cfr ex multis G. Ballerini, Art. 160, comma 2°, l. fall. (art. 85 c.c.i.i.), surplus concordatario e soddisfazione dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 625 ss.
[11] 
F. Casa – F. Sebastiano, Problemi interpretativi sull’applicazione della regola della priorità relativa, in Ristrutturazioni Aziendali, 10 agosto 2026, § 5.
[12] 
A. Rossi, Le nuove classi negli strumenti di regolazione della crisi, in Diritto della Crisi, 17 marzo 2025, Dirittodellacrisi.it.
[13] 
L’espediente rende particolarmente evidente l’artificiosità della costruzione. Una quota capiente pari a zero non può infatti costituire la base di alcuna attribuzione percentuale: qualsiasi utilità riconosciuta al creditore sarebbe pertanto necessariamente destinata, sul piano economico (e matematico), alla componente incapiente, che corrisponde infatti all’intero credito. D’altro canto, se tale attribuzione fosse graduata in ragione dell’originaria causa di prelazione, si finirebbe per ammettere, nella sostanza, l’ultrattività del privilegio sulla quota degradata.
[14] 
Allo stesso modo in cui la versione inglese della direttiva, con riferimento all’espressione di cui al punto (i) impiega sempre l’espressione di “ranking of liquidation priorities” e, con riferimento all’espressione di cui al punto (ii) impiega solo i termini “rank” oppure “senior/junior”. Sulla stessa linea si pone anche la versione francese della direttiva che, con riferimento all’espressione di cui al punto (i) impiega sempre l’espressione di “classement normal des priorité de liquidation” e, con riferimento all’espressione di cui al punto (ii) impiega solo il termine “rang”.
[15] 
Accolta invero anche da Trib. Tivoli, 24 novembre 2025, n. 92 e da Trib. Forlì, 24 novembre 2025, n. 124.
[16] 
Il testo della sentenza citata riporta il riferimento all’“art. 112, comma 1, lett. B), CCII”, ma si tratta di un evidente refuso.
[17] 
A tale proposito, il considerando 44 della Direttiva Insolvency afferma che “Affinché i diritti che sono sostanzialmente simili ricevano pari trattamento e i piani di ristrutturazione possano essere adottati senza pregiudicare ingiustamente i diritti delle parti interessate, le parti interessate dovrebbero essere trattate in classi distinte in funzione dei criteri di formazione delle classi previsti dal diritto nazionale”.
[18] 
E che, anzi, in sede di verifica della sussistenza dei presupposti dell’omologazione trasversale, ne è già stata verificata la sussistenza.
[19] 
Una media ponderata parrebbe maggiormente equa.
[20] 
Si tratta di un’impostazione che non va certamente esente da ulteriori critiche. La principale contraddizione emerge ove si osservi che, in questo specifico caso, da un lato, la quota incapiente di un creditore assistito da privilegio generale mobiliare è trattata al pari di un creditore chirografario ab origine e, dall’altro, la graduazione originaria torna a rilevare (fittiziamente) nel giudizio avente a oggetto il credito complessivamente considerato. Si osserva su punto che, fintanto che la garanzia è capiente, il creditore prelatizio deve essere soddisfatto, mentre per la restante parte è considerato chirografario. Sul piano distributivo riemerge, quindi, la macro-distinzione fra crediti prelatizi, soddisfatti sul valore di liquidazione fino a concorrenza della capienza, e massa chirografaria, nella quale confluiscono, con trattamento uniforme, tanto i chirografari ab origine quanto le quote incapienti dei crediti originariamente prelatizi (cfr i precedenti par. B.1 e B.2). Per di più, tale impostazione rischierebbe di entrare in corto circuito laddove la questione dovesse porsi con creditori ipotecari, pignoratizi o assistiti da privilegio speciale mobiliare, in quanto di tratta di cause legittime di prelazione ontologicamente differenti dal privilegio generale mobiliare e, comunque, entrerebbe in crisi in ogni caso in cui le classi dissenzienti fossero composte da creditori e crediti differenti. Laddove invece ammettessimo l’applicazione della cosiddetta ultrattività del privilegio questa operazione appena descritta diverrebbe superflua. In sostanza, questa interpretazione sembrerebbe potersi applicare solo con riferimento a quel gruppo di creditori assistiti da privilegio generale mobili presso cui si esaurisce il valore di liquidazione e che, inevitabilmente, si troverà scisso in due classi, poiché: (i) gli altri creditori assistiti da privilegio generale mobiliare di grado poziore saranno soddisfatti integralmente; (ii) le altre cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio speciale) sono ontologicamente differenti e (iii) gli altri creditori assistiti da privilegio generale mobiliare di grado inferiore saranno integralmente degradati (cfr anche il precedente par. B.2.1). Il problema di questa impostazione è abbastanza evidente: quid iuris qualora si esprima negativamente solo una delle due classi del gruppo di creditori “scisso” per incapienza? In presenza di plurime classi dissenzienti, quale criterio deve essere seguito per accorpare le classi? Quale rilevanza deve essere attribuita ai creditori chirografari ab origine?
[21] 
Anche in questo caso una media ponderata parrebbe maggiormente equa.
[22] 
L’unica giurisprudenza rinvenuta sul punto (App. Milano, 17 marzo 2026, in Dirittodellacrisi.it), ha rigettato un reclamo avverso un decreto di rigetto della domanda di ristrutturazione trasversale, sostenendo che il trattamento “complessivamente” riservato al creditore debba coincidere esclusivamente con quello derivante dalle risorse effettivamente messe a disposizione dal debitore mediante il piano concordatario, non rilevando utilità meramente future ed eventuali di cui il creditore potrebbe beneficiare (ad es. le somme ricavabili dall’eventuale escussione di una garanzia). Nel caso di specie, il reclamante sosteneva che, pur a fronte del trattamento deteriore riservato alla classe dei creditori finanziari chirografari non assistiti da garanzia MCC/Sace (3,5%) rispetto agli altri creditori chirografari originari (7%), il requisito della RPR dovesse comunque ritenersi soddisfatto, in quanto il singolo creditore avrebbe potuto conseguire, mediante l’escussione della garanzia, un trattamento complessivamente superiore rispetto a quello spettante agli altri creditori chirografari. La pronuncia, tuttavia, non appare risolutiva rispetto alla questione affrontata nel presente paragrafo. Va comunque ricordato che, in App. Milano, 24 marzo 2025, (pragmaticamente) le classi dissenzienti risultavano trattate in modo perfettamente paritario.

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza di navigazione per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google

IMPLEMENTAZIONE SITO

Elementor (Elementor)

Utilizzato nell'ambito del tema WordPress del sito web. Il cookie consente al proprietario del sito di implementare o modificare il contenuto del sito in tempo reale.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

https://elementor.com/about/privacy/

GESTIONE PAGAMENTI

I dati dei pagamenti, gestiti in formato criptato e secondo i requisiti di sicurezza previsti, non transitano sui server di Zucchetti Software Giuridico ma vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto il quale agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento.

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dei gestori dei pagamenti:

Axerve Ecommerce Solutions: https://www.axerve.com/privacy-policy/servizi-di-pagamento

Nexi: https://www.nexi.it/it/privacy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • - accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • - rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • - cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • - limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • - portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • - opposizione al marketing diretto;
  • - revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ufficio.privacy@zucchettisofwaregiuridico.it oppure chiamando il numero 0444. 346211 o inviando una missiva a Zucchetti Software Giuridico srl via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Zucchetti Software Giuridico s.r.l., con sede legale in via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI); Tel 0444.346211 - fax 0444.1429728; e-mail: ufficio.privacy@zucchettisofwaregiuridico.it, pec: zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati è ZHolding SPA nella persona del dott. Mario Brocca, tel. 0371/5943191, e-mail: dpo@zucchetti.it; pec: dpogruppozucchetti@gruppozucchetti.it.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Zucchetti Software Giuridico s.r.l.

REV 05