Merita infine attenzione un ulteriore profilo interpretativo, rimasto finora in ombra, ma che, allo stato, rappresenta una soluzione del tutto plausibile.
Ai fini dell’effettuazione del confronto richiesto dall’applicazione della RPR, possibili problematiche ermeneutiche possono porsi tanto nell’individuazione del primo termine di paragone quanto nella determinazione del secondo.
Con riferimento al primo termine di paragone, costituito dai “crediti inclusi nelle classi dissenzienti” è opportuno chiederci se il termine “complessivamente” di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, debba intendersi riferito (i) solo al trattamento riservato ai soli crediti inseriti in una o più classi (dissenzienti) oppure (ii) anche al trattamento complessivamente riservato alle classi dissenzienti (nel complesso), ove siano più di una.
Ove accogliessimo la prima impostazione (i), sembrerebbe che il legislatore abbia voluto dire che, anche all’interno di una classe, i singoli creditori potrebbero ricevere un trattamento differenziato, purché nel complesso – cioè a livello di trattamento di classe – ai fini della RPR sul plusvalore di continuità, essi ricevano un trattamento almeno pari a quello riservato alle classi di pari grado e migliore rispetto a quello previsto per le classi inferiori.
Tale impostazione, per quanto suggestiva, si scontra con la chiara disposizione contenuta nell’art. 112, comma 1, lett. e), CCII, secondo cui il tribunale, in sede di omologazione di un concordato preventivo (liquidatorio o in continuità, anche approvato all’unanimità delle classi) debba sempre verificare “la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe”. Questa disposizione attua l’art. 10, par. 2, lett. b), Direttiva Insolvency secondo il quale, in ogni caso in sede di omologazione del quadro di ristrutturazione preventiva con suddivisione dei creditori in classi, il tribunale deve sempre verificare che “i creditori con una sufficiente comunanza di interessi nella stessa classe ricevano pari trattamento, proporzionalmente al credito rispettivo”[17].
Posto, quindi, che tutti i creditori inseriti in una classe devono ricevere un trattamento paritario, l’espressione “complessivamente” finirebbe per essere superflua e ridondante, limitandosi a ripetere quanto già disposto dall’art. 112, comma 1, lett. e), CCII.
In questi termini, infatti, da un lato, la norma ribadirebbe un requisito che il tribunale sarebbe stato comunque chiamato a verificare[18], peraltro in qualsiasi tipologia di concordato e, dall’altro, non consentirebbe alcun trattamento differenziato tra le classi appartenenti allo stesso grado, pena il rigetto del concordato. D’altro canto, come osserva anche Trib. Brescia cit., quella della parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe è una “regola imperativa ed inderogabile”.
Nel secondo caso (ii), ferma restando la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe, si configurerebbe la possibilità di riconoscere un trattamento differenziato anche tra più classi (perfino dissenzienti) appartenenti al medesimo grado e il termine utilizzato parrebbe riferirsi a una media della soddisfazione offerta alle classi dissenzienti. Dunque, in questa ipotesi il confronto dovrà essere condotto tra la media[19] della soddisfazione complessivamente proposta alle classi dissenzienti e il trattamento riservato alle “classi appartenenti al medesimo grado”.
Tuttavia, come si vedrà infra, questa opzione interpretativa presenta evidenti difficoltà pratiche che la rendono difficilmente percorribile.
Sul punto, Trib. Forlì, 24 novembre 2025, n. 124, muovendo dall’assunto che il riferimento al “grado” circoscriva l’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII ai creditori privilegiati (degradati e non, con esclusione dei chirografari ab origine – per una critica di questa impostazione cfr. il precedente par. B.3.1) , ha ritenuto che il confronto richiesto dalla disposizione debba avere a oggetto il trattamento unitariamente (alias “complessivamente”) riservato allo specifico credito/creditore.
Nel caso affrontato, la componente capiente e quella degradata erano state inserite in classi distinte, ma appartenevano ai medesimi creditori e ai medesimi crediti; pertanto, il Trib. Forlì cit. ha semplicemente proceduto a sommare il trattamento riservato alle due componenti e ha confrontato il risultato così ottenuto con il trattamento complessivo dei crediti di grado inferiore.
L’avverbio in questione non esprimerebbe, dunque, una media fra i trattamenti riservati a più classi dissenzienti, ma imporrebbe di ricomporre il trattamento unitario delle diverse componenti del medesimo credito. Si delinea così una soluzione interpretativa diversa tanto dall’ultrattività del privilegio sulla stessa quota degradata, quanto dalla sostanziale equiparazione integrale dei creditori prelatizi degradati ai crediti chirografari ab origine[20].
Definite le due possibili letture che possono essere fornite circa il primo termine di paragone (le classi dissenzienti) è opportuno chiedersi in che termini il legislatore abbia voluto configurare il secondo termine di paragone delle “classi appartenenti al medesimo grado”.
Si deve aver riguardo al trattamento riconosciuto alle singole classi oppure, anche in questo caso, a una media[21] del trattamento riservato alle classi appartenenti al medesimo grado delle classi dissenzienti?
È evidente che nel primo caso il termine di paragone potrebbe essere utilmente costituito solo dalla classe appartenente al medesimo grado che riceve il trattamento migliore: pertanto, se così fosse torneremmo al punto di partenza. Secondo questa lettura, infatti, l’unica soluzione in grado di evitare il problema di un dissenso bloccante sarebbe il riconoscimento di un trattamento perfettamente paritario tra tutte le classi appartenenti al medesimo grado, e il termine “complessivamente” perderebbe ogni funzione.
Ove accogliessimo l’impostazione secondo cui il confronto del trattamento riservato alle classi dissenzienti dovrebbe essere condotto paragonandolo al trattamento complessivamente riservato alle classi del medesimo grado, anche in questo caso ci troveremmo di fronte a uno scenario duplice: nella determinazione di tale trattamento devono ricomprendersi anche le classi dissenzienti (ossia a base “allargata”) oppure devono essere escluse (ossia a base “ristretta”)? Sembrerebbe più opportuno individuare il metro di paragone nel trattamento complessivamente riservato a tutte le classi del medesimo grado, comprese le dissenzienti, ciò in quanto:
(i) il legislatore parla genericamente di “classi appartenenti al medesimo grado” senza fare alcuna distinzione tra classi in base all’esito della votazione;
(ii) nell’ipotesi della media a base “ristretta” il risultato del confronto varierebbe eccessivamente in ragione dell’entità e della composizione dei crediti inseriti nelle classi dissenzienti, rendendo veramente impossibile la costruzione ex ante di una proposta in grado di sopportare la “prova di resistenza” della ristrutturazione trasversale, e vanificando ogni possibilità di valorizzazione dell’avverbio “complessivamente” (si tratta per vero di un effetto pericoloso che già si produrrebbe almeno in parte e che, pertanto, è bene non estendere).
I rischi sottesi alle possibili soluzioni interpretative esposte appaiono, tuttavia, particolarmente insidiosi.
Indipendentemente dall’accoglimento dell’una o dell’altra impostazione circa l’individuazione del secondo termine di paragone, ove si ammettesse che il trattamento “complessivamente” riservato alle classi dissenzienti dovesse essere determinato attraverso una media (ponderata) dei trattamenti individualmente loro attribuiti, la tenuta della ristrutturazione trasversale finirebbe per dipendere da variabili non pienamente governabili dal debitore nella fase di predisposizione della proposta.
È pur vero che questa possibile lettura potrebbe avere i suoi vantaggi: ove tra le classi dissenzienti vi fossero classi destinatarie di trattamenti tra loro disomogenei, la presenza in esse di una classe popolata da crediti di ammontare rilevante che riceva un trattamento migliorativo rispetto alle classi favorevoli potrebbe consentire di “alzare” il trattamento “complessivamente” riservato alle classi dissenzienti, neutralizzando il dissenso dei creditori trattati peggio delle classi favorevoli. All’inverso, ove invece non si ammettesse questa lettura, il dissenso di tali classi sarebbe insuperabile, e non consentirebbe l’omologazione del concordato.
L’insidia sottesa a questo meccanismo è tuttavia evidente: l’esito del giudizio di comparazione potrebbe mutare sensibilmente in funzione della composizione quantitativa delle classi dissenzienti e dell’entità dei rispettivi crediti, introducendo un margine di imprevedibilità difficilmente conciliabile con le esigenze di certezza e stabilità proprie del concordato in continuità.
In questa prospettiva, l’avverbio “complessivamente”, lungi dal rappresentare un criterio chiarificatore, rischierebbe di trasformarsi in un fattore di ulteriore complessità applicativa, tale da rendere estremamente ardua la costruzione ex ante di una proposta capace di superare la “prova di resistenza” richiesta ai fini della ristrutturazione trasversale[22].
Qualora si attribuisse al termine “complessivamente” una portata normativa autonoma, dovremmo confrontarci con logiche che renderebbero tuttavia estremamente instabile il funzionamento della RPR; ciò spiega perché la prassi preferisca costruire classi dello stesso grado sostanzialmente allineate.
Alla luce di tali insidie, il “giusto compromesso” raggiunto dalla prassi applicativa merita di essere non solo assecondato, ma anche accolto con favore. Ammettere che l’avverbio “complessivamente” imponga una “prova di resistenza” dipendente dalle variabili, spesso imprevedibili, della composizione quantitativa del dissenso, significherebbe minare in radice la fattibilità stessa dei piani di concordato in continuità. Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità o del legislatore, volto a confermare la praticabilità dell’interpretazione oggi prevalente nella prassi applicativa. Solo la garanzia di un trattamento tendenzialmente uniforme e preventivabile per le classi collocate nel medesimo grado può infatti preservare la certezza del diritto, assicurando che il cross-class cram-down operi come un effettivo strumento di salvaguardia della continuità aziendale (contro condotte ingiustificate dei creditori), e non come un ostacolo procedurale dominato dall'imponderabilità del calcolo combinatorio.