Sui rapporti fra composizione negoziata e amministrazione straordinaria delle società che gestiscono impianti di interesse strategico nazionale (D.L. n. 4/2024), alla luce dell’art. 7 della Direttiva 2019/1023*
Lorenzo Stanghellini, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Firenze
5 Febbraio 2024
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Sommario:
In deroga alla normativa normalmente applicabile, con D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Marzano era stato modificato al fine di consentire l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria “speciale” ivi prevista non soltanto su domanda della società debitrice, ma anche su istanza del socio pubblico diretto o indiretto[1].
Con il citato D.L. n. 4/2024 si è da un lato previsto che l’istanza possa venire anche da un socio diverso da quello pubblico, dall’altro che la presentazione dell’istanza precluda l’accesso della società ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e, se essi siano stati già avviati, impedisca la prosecuzione del loro iter. Con particolare riguardo alla composizione negoziata, la norma prevede che la domanda di nomina dell’esperto sia archiviata.
Non è un mistero che la norma sia ritagliata su Acciaierie d’Italia, unica società italiana che integra gli estremi della fattispecie astratta da essa descritta, la quale pochi giorni prima della sua emanazione aveva chiesto la nomina dell’esperto per lo svolgimento della composizione negoziata.
“Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all’organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all’articolo 1 e l’organo amministrativo abbia omesso di presentare l’istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell’istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1 bis, non può essere proposta la domanda di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell’esperto di cui all’articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata”.
La disposizione in questione viene qui esaminata nella parte in cui consente al socio (di società partecipata da amministrazioni pubbliche statali che gestisca uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) di presentare istanza per l’assoggettamento della società alla procedura di amministrazione straordinaria c.d. “Marzano” anche laddove la medesima società abbia ottenuto, nel contesto di un procedimento di ristrutturazione preventiva, inclusa la composizione negoziata, la concessione di misure protettive.
Sebbene la dichiarazione di insolvenza segua l’apertura della procedura, essa costituisce presupposto imprescindibile del suo svolgimento. Infatti, secondo quanto disposto dal comma 1-bis del medesimo art. 4 Decreto Marzano, “qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza […] cessano gli effetti del decreto di cui all’articolo 2, comma 2”.
Pertanto, qualora per qualsiasi ragione sia già ex ante noto che non potrà essere dichiarata l’insolvenza dell’impresa, l’amministrazione straordinaria “Marzano” non può essere aperta. È di tutta evidenza, infatti, che non può legittimamente essere aperta una procedura destinata a cessare per difetto di un suo presupposto.
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 18, “dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza […] di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”.
Ne consegue che, a seguito dell’accesso alla composizione negoziata, laddove l’imprenditore abbia presentato istanza di applicazione delle misure protettive (immediatamente efficaci, e successivamente soggette a conferma del tribunale), è inibita l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria “Marzano”, essendo preclusa la dichiarazione dello stato di insolvenza che ne costituisce il presupposto.
In sostanza, per l’ipotesi di istanza di accesso all’amministrazione straordinaria presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, Decreto Marzano, dal socio di società partecipata direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali e che gestisce uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la preclusione all’apertura della procedura rappresentata dall’applicazione di misure protettive nel contesto della composizione negoziata viene meno, dovendosi archiviare la relativa domanda.
Note: