Al fine di definire, compiutamente, l’opzione interpretativa in esame occorre, a questo punto, valutare le implicazioni che ne derivano.
La prima riguarda le condizioni di assoggettamento al regime concorsuale dell’imprenditore che continua a essere iscritto al registro delle imprese pur avendo cessato la propria attività. In conformità del principio generale posto dal comma 1 dell’art. 33, è da ritenersi che il parametro di riferimento sia costituito dal dato fattuale della cessazione dell’impresa, da cui decorre il termine annuale.
In questo ordine di idee, l’opzione in considerazione viene a tradursi nel riconoscimento della facoltà per l’imprenditore cessato ma non cancellato di poter dimostrare l’effettivo momento della cessazione dell’impresa, così come consentito a quello non iscritto[13]. Con il che si viene a porre la questione del criterio distintivo alla luce del quale può trovare rilevanza il dato fattuale della cessazione, non registrandosi alcuna disposizione in merito.
La soluzione potrebbe essere quella di ritenere applicabile l’indice presuntivo posto dal secondo comma dell’art. 33 là dove, a proposito dell’imprenditore non iscritto, individua tale momento con la conoscenza da parte dei terzi. Ambedue le situazioni risultano, infatti, regolate sulla base del criterio sostanziale ex comma 1.
Da questo punto di vista, al fine di circostanziare tale presunzione, vale richiamare il dibattito che ha sollevato, anche avendo riguardo all’art. 10 L. fall., nella giurisprudenza teorica e pratica.
In un primo indirizzo è stata prospettata la possibilità di ritenere adeguata la mera “conoscibilità” dell’intervenuta cessazione dell’attività imprenditoriale[14] ma, trattandosi di un imprenditore che continua a essere iscritto nel registro delle imprese, a tale tesi osta il valore pubblicitario che connota l’iscrizione camerale, che, ancorché con efficacia meramente dichiarativa, è funzionale alla certezza dei rapporti giuridici a tutela dell’affidamento dei terzi[15].
In un secondo indirizzo viene, per converso, posta l’esigenza della effettiva conoscenza, discutendosi se sia sufficiente per almeno uno dei creditori[16] ovvero se debba essere dimostrata con riferimento a tutto il ceto creditorio[17]. Anche qui non può essere ignorata la persistente iscrizione camerale e, dunque, l’interpretazione più rigorosa appare preferibile.
Ora, nella lettura dell’art. 33 in continuità con l’art. 10 L. fall., il dato formale della cancellazione dal registro delle imprese viene considerato un “favor per i creditori che, se diligenti, possono venire tempestivamente a conoscenza dell’evento consultando il registro delle imprese”[18]. È evidente che, nel momento in cui si accede alla interpretazione più rigorosa, tale favor non solo non risulterebbe pregiudicato, ma ne sarebbe, ulteriormente, rafforzato posto che i creditori dovrebbero essere, individualmente, edotti della cessazione dell’attività, a prescindere, dunque, dalla diligenza personale nel consultare il registro camerale.
Un’ultima notazione. Dalle considerazioni sin qui svolte emerge come l’applicazione del criterio sostanziale della cessazione dell’attività alla situazione dell’imprenditore iscritto consenta di superare il trattamento, ingiustificatamente, discriminatorio che, nella lettura in continuità con l’art. 10 L. fall., risulta dalla comparazione con il regime di opponibilità riservato all’imprenditore non iscritto.
A tale categoria - a cui, giova ricordare, sono riconducibili anche fenomeni societari, come quello della società irregolare, di fatto, occulta che possono avere rilevanti dimensioni[19] - è consentito, per sottrarsi ai rigori del regime concorsuale, di opporre il momento effettivo della cessazione della impresa. Tale facoltà viene, per converso, disconosciuta all’imprenditore iscritto, che viene, così, a essere penalizzato dall’aver assolto all’onere ex art. 2196 c.c. Un risultato, questo, che appare ingiustificatamente discriminatorio ove si tenga presente la piena tutela dell’affidamento del ceto creditorio che sarebbe, comunque, assicurata dalla subordinazione dell’opponibilità del momento della cessazione dell’attività alla dimostrazione dell’effettiva conoscenza da parte di tutti i creditori[20].