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Trib. Bari, 26 luglio 2021, Pres. Simone, Est. De Palma

FALLIMENTO – Concordato fallimentare omologato – Riapertura – Ammissibilità.

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Deve essere disposta la riapertura del fallimento, ai sensi dell’art. 121 L. Fall., qualora sopraggiunga ulteriore attivo da distribuire ai creditori concorsuali, anche nel caso in cui la chiusura della procedura sia avvenuta per effetto dell’integrale esecuzione del concordato fallimentare (nel caso di specie, la riapertura del fallimento, ai fini della distribuzione delle somme residuate, è stata disposta all’esito favorevole di giudizi pendenti alla data di chiusura del fallimento, che rendeva possibile incrementare la percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali).
Riproduzione riservata

art. 121 L. fall.
art. 130 L. fall.