di Francesco Scognamiglio, Dottore commercialista e revisore legale in Bergamo
Introduzione
Il sovraindebitamento è indubbiamente il primo dei presupposti necessari per l’accesso alla relativa procedura[1], ad opera del consumatore/debitore. Qualora, infatti, non ci trovassimo difronte ad un debitore sovraindebitato, va da sé che non sarebbe possibile ottenere con decreto/sentenza, ad opera del Giudice designato, l’omologa della domanda presentata al Tribunale competente[2], ovvero l’apertura della procedura, nell’ipotesi della “liquidazione controllata del sovraindebitato”.
Perché possa pertanto esserci sovraindebitamento del consumatore/debitore persona fisica, necessita la verifica del relativo requisito, che ha subito le modifiche di seguito indicate, con il passaggio dalla Legge n. 3/2012 al Decreto Legislativo n. 14/2019, meglio noto come Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (in breve, C.C.I.I. o CCII).
1) Il requisito oggettivo del sovraindebitamento, vigente la Legge 3 del 2012
La legge 27 gennaio 2012, n. 3, che introduce nel nostro ordinamento giuridico, per la prima volta, l’istituto del “sovraindebitamento”, lo regolamenta negli articoli 6 e seguenti della detta legge.
Al primo comma, ripeto sempre dell’art. 6 della legge in commento, viene espressamente specificato che il “sovraindebitamento” è l’istituto giuridico attraverso il quale porre rimedio alle relative situazioni non soggette né assoggettabili alle procedure concorsuali[3], per le quali è – tra gli altri – possibile, per il solo debitore esercente attività di lavoro autonomo/di impresa sotto soglia, un accordo con i creditori. Al secondo comma, invece, sempre dell’articolo 6 della Legge n. 3/2012, viene data la definizione di <<sovraindebitamento>>, da intendersi come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.”.
Pertanto, vigente la Legge n. 3/2012, perché possa fornirsi la prova del possesso del requisito oggettivo[4] del sovraindebitamento - oltre alla difficoltà definitiva ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni -, bisognerà anche dare prova del proprio squilibrio finanziario[5], oltre a dimostrare che il patrimonio di cui al momento si dispone (pertanto prontamente liquidabile) non consenta di estinguere integralmente il debito da onorare (cosiddetto “patrimonio netto negativo”).
Lo stato del sovraindebitamento - perché possa costituire un valido presupposto di accesso alla procedura in commento -, deve essere vigente ed attuale al momento della presentazione della relativa domanda presso il Tribunale di residenza[6], oltre che relativo a debiti realmente ed effettivamente già contratti, al momento di cui trattasi[7].
Non devono invece prendersi in considerazioni, ai fini della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, i crediti futuri – quand’anche certi -, dal momento che, come appena indicato, le circostanze ritenute rilevanti, devono essere attuali, e non prospettiche, alla data di presentazione della relativa domanda.[8]
2) Il requisito oggettivo del sovraindebitamento nel C.C.I.I.
Con il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., da applicarsi per tutte quelle procedure radicate presso il Tribunale competente[9], successivamente allo scorso 15 luglio 2022[10], il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere il termine di <<sovraindebitamento>>, che – alla lettera c) del comma 1) dell’art. 2 del decreto legislativo 14/2019 – viene definito come :”lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;”.[11]
Pertanto, affinché sia provato il requisito oggettivo del sovraindebitamento, deve sussistere lo stato di <<crisi>> o di <<insolvenza>> del debitore/consumatore, rispettivamente definiti con la lettera a) o b), sempre al comma 1) dell’art. 2 del D. Lgs. n. 14/2019, a cui si rinvia.
Mentre, però, la definizione di <<crisi>>[12] descrive lo stadio iniziale di difficoltà finanziaria del soggetto che esercita un’attività di lavoro autonomo/impresa, quella della <<insolvenza>>[13] è la situazione sicuramente più tipica del consumatore/debitore persona fisica sovraindebitata, “che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;”.
Viene pertanto parzialmente meno la definizione del sovraindebitamento, contenuta nella Legge n. 3/2012, da intendersi come il “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” e diventano rilevanti - al fine della dimostrazione dell’insolvenza del consumatore/debitore -, gli “inadempimenti o gli altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”. Perde pertanto di rilievo il cosiddetto “saldo negativo di patrimonio” o “patrimonio netto negativo”, ovvero il rapporto tra il debito complessivo maturato - alla data di presentazione della domanda, presso il Tribunale competente -, ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, assumendo rilievo – con il C.C.I.I. – il solo perdurante e definitivo squilibrio finanziario, testimoniante lo stato di totale ed irreversibile illiquidità.
Il sovraindebitamento, in aggiunta, dovrà anche essere dimostrato attraverso una connotazione più prettamente soggettiva - necessaria ad inquadrare una delle categorie di appartenenza del debitore/consumatore, eventualmente persona fisica[14], tra quelle specificamente previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza -, al fine di inquadrarne la corretta procedura da adire, ma sempre subordinatamente alla contemporanea presenza del requisito oggettivo, per il consumatore/debitore rappresentato dall’insolvenza, affinché si possa godere del beneficio dell’ammissione alla procedura di cui trattasi. Pertanto, al di là della presenza del requisito soggettivo (consumatore persona fisica, tra gli altri), necessita sempre la compresenza di una situazione di insolvenza, ovvero di perdurante e definitivo inadempimento del consumatore/debitore, non più in grado di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, che si deve manifestare con fatti esteriori, perché vi sia il positivo esito della domanda di accesso alla detta procedura.[15]
3) Tribunale di Bergamo, 22 marzo 2023, Est. De Simone, decreto di rigetto del ricorso di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Sul tema, appare degno di nota il decreto del Tribunale di Bergamo – Seconda Sezione civile, crisi d’impresa ed esecuzioni forzate, del 22 marzo 2023 (R.G.2-1/2023 P.U.), Est. De Simone[16], che – nel rigettare la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, già nota come “piano del consumatore”, ora “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, a seguito della piena operatività del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a far data – si ripete – dallo scorso 15 luglio 2022 -, si spinge oltre, precisando che non siamo difronte ad insolvenza, laddove il debito complessivo – per quanto elevato rispetto al molto modesto patrimonio del debitore – sia stato oggetto di un pignoramento del quinto dello stipendio, anche eventualmente seguito da altro pignoramento in accodamento.
Il pignoramento del quinto dello stipendio e/o della pensione - proprio perché effettuabile unicamente alle condizioni previste con l’art. 545 c.p.c., che al comma 4) ne impone il limite massimo, finalizzato alla tollerabilità dello stesso -, qualora integrasse il mancato verificarsi dell’insolvenza, nel caso di specie da intendersi come requisito oggettivo del sovraindebitamento, necessario all’accesso alla relativa procedura, comporterebbe il necessario rigetto della relativa domanda.[17] Pertanto, non va preso a riferimento il debito complessivo - come in precedenza ingiunto, con procedura ritualmente formalizzata in danno al consumatore/debitore, a cui ha fatto poi seguito il conseguente pignoramento presso il terzo (nel caso di specie datore di lavoro), anche perché il detto debito complessivo non sarebbe più attuale al momento di presentazione della domanda di ammissione alla relativa procedura, presso il Tribunale competente. In assenza di altri debiti, quali potrebbero essere nello specifico quelli esattoriali – perché possa dirsi integrato il requisito dell’insolvenza, come presupposto oggettivo del sovraindebitamento, necessita “una situazione di squilibrio finanziario suscettibile di comportare per il debitore la radicale impotenza finanziaria o, perlomeno, una prognosi di evoluzione negativa della condizione economica attuale del soggetto, tale da condurlo nel breve periodo in uno stato di totale e irreversibile illiquidità”, pertanto tale da non permettere il pagamento del debito, come parcellizzato attraverso l’istituto del pignoramento del quinto.
4) Conclusioni
Il requisito oggettivo nel sovraindebitamento del consumatore/debitore persona fisica è da ritenersi sussistente - con le procedure la cui domanda sia depositata presso il Tribunale competente successivamente al 15 luglio 2022 -, unicamente al verificarsi dello stato di insolvenza dello stesso, da intendersi come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori, a testimonianza che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Qualora poi ci trovassimo difronte ad un consumatore/debitore lavoratore dipendente/pensionato, con debiti convertiti in pignoramento del quinto dello stipendio/pensione, ex art. 545, comma 4, c.p.c., sarà integrato il requisito oggettivo del sovraindebitamento unicamente in presenza di un’irreversibile squilibrio finanziario - quindi prescindendo dall’aspetto patrimoniale -, tale da comportare la totale impotenza finanziaria del consumatore/debitore, ovvero nell’ipotesi in cui si prospettasse, nel breve periodo, una previsione di involuzione della propria condizione economica, con tendenza verso una totale ed irreversibile illiquidità.
[1] Per un approfondimento in merito a “Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, che contiene anche un costante rinvio ai precedenti istituti, vigenti in pendenza della Legge n. 3/2012, si rinvia a G. Benvenuto e R. Capasso, in Diritto della Crisi del 02.08.2022, pagg. 1 – 17, in
Dirittodellacrisi.it.
[2] Sul concetto di “Tribunale competente” v. oltre nota 9 di pagina 4.
[3] Il riferimento è al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, ad oggi non più vigente, a seguito dell’entrata in vigore - a far data dal 15 luglio 2022 - del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, anche noto come “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza”.
[4] Il requisito oggettivo del sovraindebitamento, in quanto requisito imprescindibile, deve essere sempre presente e va attentamente e puntualmente verificato dall’O.C.C.; il requisito soggettivo, invece, per quanto sia anch’esso necessario, assume unicamente valenza al fine di stabilire a quale delle tre differenti procedure poter accedere, ma la sua verifica è, per molti versi, solo successiva alla già acclarata presenza del requisito oggettivo del sovraindebitamento.
[5] Per “squilibrio finanziario” bisogna intendersi la circostanza che “
le rate da pagare ai creditori sono superiori rispetto al reddito disponibile”. Sul punto v. Tribunale di Salerno, decreto del 3 giugno 2019, Pres. Est. Giorgio Jachia, pag. 5, par. 7.1), https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2019/09/trib-salerno-ordinanza-del-03.06.2019.pdf.
[6] Cfr. art. 9, comma 1, Legge n. 3/2012.
[7] Il riferimento è al momento di deposito della domanda presso il Tribunale di residenza.
[8] Sul punto v. Tribunale di Torino, Sezione VI Civile, decreto del 7 agosto 2017 – Est. Cecilia Marino – R.G. n. 4932/2016 (in www.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/18576), dove – in merito ai crediti futuri, è dato atto, a metà di pagina 4 circa, che gli stessi non sono da prendere in considerazione anche quando certi, <<
in quanto l’art. 7 si riferisce esclusivamente ai “debiti”, quindi a poste già maturate al momento della proposizione del ricorso.>>. [9] La competenza è definita, con l’entrata in vigore del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, con il relativo articolo 27. Lo stesso, in relazione agli strumenti di regolazione delle procedure da sovraindebitamento, con il comma 2, attesta la competenza del Tribunale “
nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”. Il successivo comma 3) lettera b), poi, precisa che, il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:”
per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma”. [10] L’art. 390 del C.C.I.I., al primo comma, precisa che “
le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni” omissis “
della legge 27 gennaio 2012, n.3”.
[11] Per un approfondimento sul tema del sovraindebitamento nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, v. F. Michelotti, in https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmfm&format=raw&cod=MTUwOTY=
[12] Cfr. Art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 14/2019.
[13] Cfr. Art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 14/2019.
[14] Per quanto concerne il presupposto soggettivo, non ad oggetto del presente, preciso che possono accedere alle suddette procedure, in aggiunta al consumatore persona fisica, i liberi professionisti, le imprese minori, gli imprenditori agricoli, le
start-up innovative ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, come previste dal codice civile o da leggi speciali, per il caso di crisi o insolvenza, secondo quanto recita l’art. 2, comma 1, lett. c) del CCII.
Il corretto inquadramento soggettivo del sovraindebitato è di fondamentale importanza, al fine della determinazione della corretta procedura per la quale presentare la relativa domanda.
[15] Sul punto v. C. Cracolici, A. Curletti, “Debitore in stato di crisi o insolvenza per il sovraindebitamento”, in
Eutekne.info di lunedì 22 luglio 2019.
[16] Cfr.
Dirittodellacrisi.it.
[17] Sul punto v. ordinanza del Tribunale di Salerno del 3 giugno 2019 – Pres. Est. Giorgio Jachia, cit., in cui – a seguito di reclamo avverso un piano del consumatore non omologabile -, al par. 7.1, si attesta che il Giudice deve verificare non solo che sia provato lo squilibrio finanziario, vale a dire che “
le rate da pagare ai creditori sono superiori al reddito disponibile”, ma anche che il rapporto tra il passivo e l’attivo, ossia che il patrimonio attuale del debitore, prontamente liquidabile, sia incapiente, denotando un saldo netto negativo. La mera prova, di una difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, non integra una situazione di sovraindebitamento, tale da giustificare il sacrificio che verrà poi imposto ai creditori, di non vedersi rimborsare il proprio credito, specie in una procedura come il “piano del consumatore” – ora “ristrutturazione dei debiti del consumatore” – in cui non è previsto il voto degli stessi.
Si ricorda che la detta ordinanza è stata emessa in vigenza della L. n. 3/2012, quando non era ancora in attuazione il C.C.I.I., pur se già legge dello Stato, ma con entrata in vigore al 15 luglio 2022, come previsto con l’art. 389 CCII.