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Trib. Brescia, 5 agosto 2022, Est. Pernigotto

COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Termine di durata delle misure protettive – Sospensione feriale – Insussistenza.

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Al termine di durata delle misure protettive non si applica la sospensione feriale sia perché si tratta di un procedimento connotato da intrinseca urgenza, sia alla luce dell’art. 9, comma 1, CCII il quale in riferimento al procedimento di cui all’art. 19 CCII (disposizione, quest’ultima, che si pone in diretta continuità con quella di cui all’art. 7 del D.L. n. 118/2021) suggerisce di escludere che i termini ivi previsti siano “feriabili”.
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art. 7 D.L. n. 118/2021
art. 9 CCII
art. 19 CCII