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Trib. Catania, 12 gennaio 2023, Pres. Sciacca, Est. Ciraolo

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Modalità di accertamento dei requisiti dimensionali – Poteri officiosi del Giudice – Rilevanza anche ai fini dell’accertamento del mancato superamento della soglia – Sussistenza.

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In tema di apertura della liquidazione giudiziale, i poteri officiosi di acquisizione di informazioni presso le banche dati pubbliche si sovrappongono all’attività probatoria del debitore, superando per ampiezza i confini di quest’ultima, e attingono, tra l’altro, l’accertamento dei requisiti dimensionali dell’impresa nei cui confronti venga chiesta l’apertura della liquidazione giudiziale.
Deve pertanto ritenersi che l’art. 121 CCII, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall’art. 1, comma 2, L. fall., va meglio inteso come volto a delimitare l’ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori nei cui confronti non si palesi “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, cioè, al di là dell’eventuale attività probatoria svolta sul punto dal debitore e all’esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, nei cui confronti non emerga il fatto positivo della “sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”; da ciò consegue che non si deve precedere all’apertura della liquidazione giudiziale agli imprenditori in stato di insolvenza nei cui confronti, all’esito dell’eventuale attività probatoria svolta dal debitore, nonché degli accertamenti officiosi espletati, non emerga “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”.
Riproduzione riservata

art. 41, comma 6, CCII
art. 42, comma 1, CCII
art. 42, comma 2, CCII 
art. 121 CCII
art. 367, comma 3, CCII
art. 367, comma 6, CCII