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Trib. Catania, 19 gennaio 2023, Pres. Sciacca, Est. De Bernardin

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE - Con transazione fiscale - Adozione del provvedimento definitorio del procedimento di omologa - Anteriorità rispetto al decorso del termine di giorni novanta per l'adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria - Configurabilità. 

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In materia di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (c.d. "ADR") con transazione fiscale, in difetto di indicazioni nell'art. 48 CCII in ordine al tempo di adozione del provvedimento definitorio del procedimento di omologa e in presenza della previsione nel comma 4 della norma evocata di un termine di trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese per la proposizione delle opposizioni da parte di ciascun creditore o altro interessato, il provvedimento in parola è suscettibile di intervenire prima del decorso dei novanta giorni accordati all'amministrazione finanziaria dall'art. 63, comma 2, CCII per esprimere la propria adesione alla proposta del debitore di composizione del debito erariale.
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art. 44 CCII
art. 57 CCII
art. 63 CCII
art. 88 CCII