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Trib. Roma, 6 ottobre 2022, Pres. Est. La Malfa

COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Conferma di misure protettive e cautelari – Eccezione di incompetenza sollevata nei confronti del Tribunale fallimentare – Rigetto – Incompetenza del Tribunale fallimentare circa l’inefficacia di misure cautelari già adottate da altro Giudice.

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In materia di composizione negoziata, la competenza in ordine alla conferma delle misure protettive e cautelari spetta al Tribunale del luogo ove ha sede l’impresa richiedente e non al Giudice del luogo ove eventualmente già penda altra causa relativa ad una misura cautelare già adottata. Conseguentemente, il Tribunale fallimentare, in veste di Giudice cautelare, non può accertare in via incidentale l’inefficacia di una misura cautelare già adottata da altro Giudice, potendo tutt’al più, ove l’istanza sia avanzata nell’ambito della richiesta di misure protettive, pronunciarne l’inibitoria in caso di accoglimento della richiesta. (Nel caso di specie era stata avanzata in via cautelare la richiesta di accertare in via incidentale l’inefficacia del sequestro già disposto da altro Giudice). 
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