di Lorenzo Bandinelli e Lorenzo Fari, Dottori commercialisti in Firenze
Abstract
Il contributo esamina la sentenza del Tribunale di Firenze n. 135/2026 del 20 maggio 2026 (pubbl. l'8 luglio 2026), che ha omologato un concordato preventivo in continuità aziendale diretta, ritenendo sussistenti i presupposti per il cram down fiscale-contributivo e respingendo i quattro motivi di opposizione proposti dall'Agenzia delle Entrate. La pronuncia affronta due questioni di rilievo per lo strumento concordatario: la corretta sussunzione del piano nel modello legale della continuità, non ravvisandosi elementi atti a configurarlo, nella sostanza, come liquidatorio; e l'irrilevanza della meritevolezza della pregressa condotta del debitore quale presupposto del cram down, questione che i giudici fiorentini hanno risolto in senso negativo, in conformità al più recente orientamento della Corte di Cassazione.
The article examines the judgment of the Florence Courthouse No. 135/2026 of 20 May 2026 (published on 8 July 2026), which approved a debt restructuring plan (in Italian, “concordato preventivo”) based on direct business continuity, holding that the requirements for the tax-and-social-security "cram down" were met and rejecting the four grounds of opposition raised by the Italian Revenue Agency. The decision addresses two relevant issues for the debt restructuring plan framework: the correct classification of the plan under the statutory continuity model, no elements being found capable of substantially reclassify it as a liquidation plan; and the irrelevance of the debtor's past conduct's "merit" as a prerequisite for the cram down, an issue that the Florentine judges resolved in the negative, in line with the most recent case law of the Court of Cassation.
1. Introduzione
La vicenda oggetto del presente contributo si riferisce alla domanda di omologazione della proposta di concordato preventivo presentata da una società di persone operante nel settore moda.
La proposta configura un concordato preventivo in continuità aziendale diretta, in cui le risorse destinate al soddisfacimento del ceto creditorio derivano dai flussi generati dalla prosecuzione – su un orizzonte temporale quinquennale (2026-2030) – dell'attività d’impresa da parte della medesima Società debitrice. A questa voce di attivo si affianca il ricavato stimato dalla vendita dei beni personali dei soci illimitatamente responsabili.
La struttura delle classi, originariamente pari a dodici, era stata poi portata a tredici con l’integrazione depositata dopo che, a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal Mediocredito Centrale (MCC), quest’ultimo si è surrogato nel credito della banca mutuante.
La proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di quelli assistiti dai privilegi ex art. 2751-bis c.c. (segnatamente: dipendenti, professionisti e artigiani). Il credito di MCC risulta invece incluso in apposita classe, anch’essa da soddisfare al 100%, limitatamente all’importo che sarebbe stato pagato nell’alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale; il residuo è invece degradato al chirografo per incapienza rispetto al valore di liquidazione ai sensi dell’art. 84, comma 5, ultimo periodo, CCII e, quindi, inserito nella classe dei finanziamenti bancari.
A tutti i creditori chirografi (sia quelli ab origine, sia i privilegiati degradati) la proposta offre una percentuale di pagamento dell’11%.
Al termine della finestra temporale stabilita per le votazioni, il concordato ha riscosso l'approvazione della maggioranza dei creditori in sole cinque classi – quelle dei dipendenti, dei professionisti, degli artigiani, dei fornitori minori chirografi, nonché nella classe residuale composta dagli “altri creditori chirografi” – su tredici totali. Almeno una delle classi favorevoli è composta da creditori titolari di un diritto di prelazione (nella specie, le classi prelazionarie a favore erano addirittura tre: dipendenti, professionisti e artigiani).
Sussistendone i requisiti, la Società procedeva dunque a presentare l’istanza per richiedere l’omologazione forzosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, comma 4, e 112, comma 2, lett. d), prima parte, CCII. Convertendo in favorevole il voto contrario delle due classi relative ai crediti erariali (Agenzia delle Entrate) e previdenziali (INPS e INAIL), si sarebbe infatti raggiunta la maggioranza (sette classi su tredici) prescritta dalla normativa summenzionata.
All’udienza fissata per l’omologa ai sensi dell’art. 48 CCII si costituiva l’Agenzia delle Entrate, proponendo quattro motivi di opposizione, nessuno dei quali è stato però accolto dal Tribunale, che ha pertanto omologato il concordato de quo.
Il primo di detti motivi, con il quale si contestava la mancata indicazione del conteggio analitico dei voti espressi dai creditori, è stato brevemente liquidato dal Tribunale, il quale ha ricordato che questo tipo di informazione non rappresenta un contenuto essenziale del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 48 CCII.
Con gli altri motivi di opposizione, attinenti al merito della proposta e del piano, che saranno meglio esaminati nel prosieguo del presente elaborato, l’Amministrazione finanziaria ha invece censurato sia il corretto inquadramento del concordato (che, a suo dire, avrebbe dovuto essere riqualificato in liquidatorio), sia la sussistenza dei requisiti per ottenerne l’omologazione mediante conversione forzosa del voto dei creditori istituzionali, stante l’assenza di meritevolezza da parte dell’imprenditore.
2. Sull’asserito “mascheramento” del piano, di fatto, liquidatorio, in un piano, sulla carta, in continuità
Con il secondo motivo di opposizione, da esaminarsi congiuntamente con il quarto (perché entrambi inerenti alla fattibilità del piano), l’Agenzia delle Entrate contestava un abuso dello strumento del concordato in continuità, del quale la debitrice si sarebbe avvalsa al solo fine di eludere surrettiziamente la soglia minima di soddisfazione del 20% da assicurare ai chirografari, prevista per i concordati liquidatori dall'art. 84, comma 4, CCII.
L'Agenzia aveva individuato, come elemento sintomatico dell'abuso, la clausola di salvaguardia inserita nel piano, con la quale si prevedeva la messa in vendita del complesso aziendale qualora, nel triennio successivo all'omologa, i flussi derivanti dalla continuità non avessero raggiunto almeno il 60% delle previsioni contenute nel piano. Tale previsione – secondo la tesi prospetta dall’Agenzia – smentirebbe la natura "in continuità" dichiarata dalla proposta, rivelando dunque l’esistenza di un piano in realtà liquidatorio, attraverso il quale la società debitrice potrebbe, nel prossimo futuro, cessare l’attività senza sottostare alle norme, ben più restrittive, del concordato liquidatorio in tema di pagamento dei creditori chirografari (tra i quali spicca l’Erario).
A sostegno della propria tesi, l'Agenzia richiamava plurimi elementi di debolezza strutturale del piano industriale sottostante alla proposta, evidenziando, in particolare, il fatto che il medesimo non contenesse una concreta strategia di rilancio, in quanto per lo più basato su riduzioni di costo temporanee – i.e., la riduzione del costo del lavoro dovuta al contratto di solidarietà e l’abbattimento del canone di locazione immobiliare accordato dal proprietario per un periodo limitato di tempo – che avrebbero permesso di “temporeggiare” fino al momento della cessione dell’azienda; ipotesi, quest’ultima, che, secondo l’opponente, appare poco praticabile, essendo i rapporti con la clientela fondati principalmente sulla fiducia personale riposta nei soci. Il piano non avrebbe, infatti, neanche superato lo stress test condotto dal Commissario Giudiziale nella peggiore delle ipotesi (worst case).
Con riguardo a tale ultima contestazione, il Tribunale ha tuttavia ricordato, facendo proprie le osservazioni del Commissario Giudiziale, che, sebbene fosse vero che il piano non reggesse nel worst case scenario degli stress test – il dato consuntivo relativo al primo trimestre del 2026 proiettato su base annua non risultava, però, discostarsi di molto rispetto agli esiti dello stress test in ipotesi di best case –, e sebbene le performance economiche dei primi mesi del 2026 fossero inferiori rispetto alle previsioni del piano, un tale “scostamento dei valori era già stato considerato dal commissario come ipotesi non peregrina al momento dello stress test [nda: in ipotesi di best case]; ciononostante, al momento non può dirsi che l’ipotesi concordataria sia non fattibile o inattuabile, trattandosi di dati relativi a un’analisi basata su un periodo di tempo limitato” (v. pag. 28 della sentenza).
Peraltro, viene affermato nella sentenza, parafrasando quanto indicato nel parere del Commissario, che “scostamenti tra i dati consuntivi e le previsioni del piano concordatario costituiscono una circostanza del tutto fisiologica nell'esecuzione dei concordati preventivi, in ragione dell'inevitabile margine di incertezza insito in qualsiasi proiezione economico-finanziaria di medio periodo”. Sul punto, a parere degli scriventi devesi osservare che lo stesso legislatore della crisi d’impresa, nel prendere atto di questa realtà, con il D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Decreto correttivo-ter”) ha introdotto l'art. 118-bis CCII; esso riconosce espressamente al debitore la facoltà di apportare, dopo il provvedimento di omologazione, modifiche anche sostanziali al piano qualora queste risultino necessarie per l'adempimento della proposta. Non a caso, nella prassi applicativa tale strumento viene ordinariamente impiegato per far fronte a risultati economico-finanziari inferiori al previsto, e si traduce tipicamente in un allungamento dell'orizzonte temporale del piano nell'ordine di circa uno o due anni, senza che ciò comporti, di per sé, il venir meno della fattibilità complessiva della proposta.
Ne discende che, anche nell'ipotesi in cui la proposta non avesse contemplato la cessione dell'azienda, gli scostamenti rilevati non avrebbero necessariamente determinato l'inattuabilità del concordato. Ciò in quanto sarebbe stato ragionevole attendersi il ricorso allo strumento di cui al suddetto art. 118-bis, con conseguente rimodulazione temporale del piano e differimento delle scadenze di pagamento, lasciando tuttavia invariata la struttura sostanziale della proposta.
Ciò detto, merita ora citare l’ulteriore ragione che ha spinto il Collegio fiorentino a non aderire alla tesi erariale. A tal proposito, pare utile rammentare che, secondo l’opponente Agenzia delle Entrate, la proposta de qua è da ricondurre al genus del concordato preventivo liquidatorio a causa della previsione della futura cessione d’azienda. Il Tribunale aveva invece osservato che, a norma dell’art. 84, comma 2, CCII, l’ipotesi della cessione dell’azienda – ipotesi che, peraltro, è stata formulata dalla Società allo scopo di rispettare il disposto dell’art. 87, comma 1, lett. i), CCII, che prevede espressamente l’indicazione delle “iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati” quale elemento essenziale del piano – rientra a pieno titolo nella nozione di continuità. Nella fattispecie in esame, essa verrebbe a configurarsi in forma indiretta, ossia nella forma della gestione dell’azienda in esercizio da parte di un soggetto diverso dal debitore. Ad avviso degli scriventi, occorre poi osservare che, in base al tenore letterale dell’art. 84, comma 3, CCII, la disciplina del concordato preventivo in continuità può applicarsi anche in presenza di risorse derivanti dalla continuità (in qualunque forma essa si appalesi: diretta o indiretta) in misura non prevalente rispetto al totale dell’attivo concordatario.
A prescindere dall’attuale formulazione della norma, si osserva, infine, che, già sotto il vigore della precedente legge fallimentare, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che “…il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista…” per il concordato in continuità
[1].
3. Sulla “meritevolezza” del debitore quale requisito, o meno, del cram down
Secondo la tesi del creditore opponente, nella fattispecie in esame non sussisterebbero i requisiti per concedere il cram down fiscale-previdenziale, in quanto la Società debitrice non avrebbe agito con la buona fede e la diligenza gestionale richieste per superare il dissenso erariale. L'Agenzia evidenziava, infatti, che l’ingente debito tributario deriva integralmente da omessi versamenti di imposte correnti, principalmente IVA e ritenute, e configura quindi un sistematico meccanismo di autofinanziamento posto in essere a danno dell'Erario. Tale scelta avrebbe determinato un'espansione incontrollata del debito fiscale, rendendo i soci-amministratori non vittime di una crisi di mercato esogena, ma responsabili diretti del suo aggravamento.
Su queste basi, l'Agenzia sostiene che la presunta convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale sarebbe stata indotta dallo stesso contribuente attraverso condotte reiterate nel tempo, volte a ottenere una rilevante esdebitazione del carico tributario piuttosto che ad affrontare tempestivamente lo stato di crisi. Ed aggiunge, inoltre, che la violazione sistematica di norme fiscali potrebbe integrare anche una forma di concorrenza sleale, procurandosi l'impresa un vantaggio competitivo illecito rispetto ai concorrenti in regola con i propri obblighi tributari.
Quantunque possa apparire inconfutabile la censura di cui sopra relativa alla sistematica evasione delle imposte e dei contributi negli anni precedenti alla presentazione della domanda di concordato, a parere di chi scrive il Tribunale gigliato, nel respingere siffatti motivi di opposizione, ha fatto buon governo del principio di diritto in base al quale, ai fini dell’operatività del
cram down, il parametro di riferimento è dato dalla sussistenza di un trattamento non deteriore (o, nel caso del concordato liquidatorio, migliorativo) rispetto all’alternativa liquidatoria; e ciò a prescindere dall’eventuale riprovevole giudizio morale attribuibile al comportamento tenuto dal debitore, nonché dalla percentuale di soddisfacimento – anche irrisoria – offerta ai creditori
[2].
Si legge infatti nella sentenza di omologa che, sebbene la presumibile percentuale di soddisfacimento dei chirografi indicata dal Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni sia significativamente inferiore (3,25%) rispetto a quella indicata dalla Società (11%), essa “continua comunque ad apparire superiore all’utilità ritraibile nello scenario alternativo della liquidazione, nel quale i creditori chirografari non riceverebbero alcuna utilità apprezzabile.” (v. pag. 28 della sentenza).
Inoltre, pur prendendo atto che nel caso di specie l’impresa si era effettivamente autofinanziata attraverso l’omesso pagamento dei tributi e contributi, il Tribunale ha tuttavia affermato che “… la meritevolezza del debitore non costituisce requisito per l’omologazione del concordato preventivo, neppure in presenza di condotte distrattive o violazioni fiscali; le condotte pregresse del debitore assumono rilievo solo ove non adeguatamente rappresentate ai creditori, incidendo sulla correttezza e completezza dell’informazione.» (v. pag. 30 della sentenza).
Si noti, dunque, come i due passi della sentenza appena trascritti collochino la pronuncia oggetto del presente elaborato in un solco ben preciso tracciato dalla giurisprudenza. È bene infatti ricordare, al riguardo, che recentemente il Supremo Consesso ha dato torto all’Agenzia delle Entrate in riferimento a un caso – per certi versi simile a quello che si sta commentando – in cui quest’ultima aveva presentato ricorso lamentando la mancata considerazione, nei gradi di merito, dei comportamenti decettivi, distrattivi e depauperativi che, a detta della predetta ricorrente, avrebbero dovuto precludere all’imprenditore di avvalersi del concordato preventivo. In caso contrario, tale strumento si sarebbe prestato ad un uso distorto, giacché avrebbe permesso di falcidiare ingiustamente i debiti erariali, alterando così la concorrenza di mercato, oltreché di andare a ledere l’equilibrio della finanza pubblica ed eludere il principio costituzionale della capacità contributiva. Di diverso avviso, i giudici del diritto hanno ritenuto infondato il suddetto motivo di ricorso, argomentando che, secondo le intenzioni del legislatore, in tema di
cram down il controllo da parte del tribunale si limita alla convenienza della proposta per i creditori rispetto all’alternativa liquidazione giudiziale (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, 22 aprile 2026, n. 10723
[3]). La S.C. ha dunque chiarito come, non essendovi nel CCII una disposizione analoga a quella dell’art. 160 L. fall. nella versione precedente al D.Lgs. n. 5/2006 – il quale consentiva l’accesso al concordato preventivo solo all’imprenditore che aveva tenuto una regolare contabilità per almeno due anni e che non aveva riportato condanne per reati economici –, le pregresse condotte illecitamente tenute in ambito tributario e contributivo, ancorché penalmente rilevanti, non siano, di per sé, ostative all’omologazione del concordato
[4], sempreché le stesse (i) non incidano sulla convenienza della proposta e (ii) siano state oggetto di adeguata rappresentazione nel ricorso e/o nella relativa attestazione. Giova inoltre ricordare, con riferimento a tale ultimo requisito concernente il contenuto segnaletico della proposta, che, se da un lato la violazione sistematica degli obblighi fiscali e contributivi non preclude il superamento per via giudiziale del dissenso del creditore pubblico, dall’altro la mancata indicazione delle stesse, ovvero delle connesse passività, costituisce un impedimento all’omologazione del concordato; e ciò non tanto per l’assenza dei requisiti del
cram down, quanto piuttosto per integrare una tale fattispecie la nozione di atti di frode, che conducono alla revoca del concordato ai sensi dell’art. 106 CCII
[5].
Ad avviso di chi scrive, il principio soprarichiamato – che si ritiene applicabile anche al concordato minore
[6] – è stato correttamente applicato nella sentenza in commento.
Infine, vale la pena far presente come i giudici fiorentini abbiano ricordato che, quantunque l’autofinanziamento indiretto (i.e. l’omesso versamento di tributi e contributi) degli anni passati non proibisca l’omologazione del presente concordato, una tale circostanza non può ripresentarsi anche in epoca successiva, poiché ciò “… potrebbe essere peraltro indice di una carenza originaria delle previsioni concordatarie, con tutte le conseguenze del caso, anche in tema di responsabilità.” (v. pagg. 31-32 della sentenza). Da qui, dunque, le precise disposizioni indicate in sentenza, che onerano la Società debitrice di riferire al Commissario Giudiziale con periodicità ravvicinata (cioè ogni tre mesi dall’omologazione) in ordine alla gestione dell’impresa, dando atto del regolare pagamento delle imposte e dei contributi correnti per il periodo di piano.
4. Conclusioni
La sentenza n. 135/2026 del Tribunale di Firenze offre un contributo significativo alla ricostruzione dei confini applicativi del cram down fiscale-contributivo nel concordato preventivo in continuità, confermando due direttrici già emerse nella più recente giurisprudenza di legittimità.
Sul primo versante, quello della corretta qualificazione del piano, il Tribunale ha ritenuto che la clausola di salvaguardia contestata dall'Agenzia delle Entrate non snaturasse la natura in continuità della proposta, trattandosi di una previsione di garanzia residuale e non dell'espressione di un disegno elusivo della soglia di soddisfazione minima da garantire ai creditori chirografari prevista per i concordati liquidatori.
Sul secondo e (forse) più rilevante versante, quello della meritevolezza, il Tribunale ha escluso che la stessa costituisca requisito autonomo per l'accesso al cram down, in piena continuità con quel filone giurisprudenziale secondo cui le pregresse condotte illecite in ambito tributario e contributivo non sono di per sé ostative all'omologazione, salvo che non incidano sulla convenienza della proposta o non siano state oggetto di adeguata disclosure.
Meritano infine di essere segnalate le cautele predisposte dal Tribunale a presidio della corretta esecuzione del piano, con l'imposizione di un obbligo di rendicontazione trimestrale al Commissario Giudiziale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni fiscali e contributive correnti. Tale previsione, lungi dal rappresentare un mero adempimento formale, riflette la consapevolezza che l'eventuale reiterazione dell'autofinanziamento indiretto in epoca successiva all'omologazione potrebbe rivelare una carenza originaria delle previsioni concordatarie. La sentenza in commento, in definitiva, si segnala per l'equilibrio con cui ha saputo coniugare il favor per la continuità aziendale con le legittime istanze di tutela dell'interesse erariale, offrendo un ulteriore precedente di merito destinato a orientare la prassi applicativa in vicende analoghe.
Note
[1] Cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2025, n. 348, § 4.2.
[2] Cfr. App. Milano, 26 giugno 2025 (Pres. Mantovani, Est. Vullo) in
Ilcaso.it, che, sulla falsariga di quanto affermato da Cass., Sez 1, 8 febbraio 2019, n. 3863 circa l’impossibilità – già in vigenza della legge fallimentare – di individuare una percentuale di soddisfazione fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta della procedura, aveva rigettato il reclamo presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di omologazione di un concordato preventivo in continuità indiretta.
[3] A. Nicotra,
La sistematica elusione degli obblighi fiscali non impedisce il cram down nel concordato, in
Eutekne.info del 24 aprile 2026.
[4] Cfr. Cass. n. 10723/2026 cit., in cui si rammenta, al § 9, che laddove il legislatore ha voluto limitare l’accesso al
cram down lo ha fatto, come nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti. La relativa disposizione – art. 63, comma 6, lett. b), n. 2), CCII – prevede, infatti, che tra le ipotesi ostative alla transazione fiscale-contributiva rientrino talune condotte del debitore di natura simulatoria e/o fraudatoria. Una tale disposizione non è stata prevista nell’ambito del concordato preventivo.
[5] Cfr. Trib. Taranto, 7 aprile 2026 (Pres. Federici, Est. De Francesca) in
Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it del 10 luglio 2026, che ha rigettato la domanda di omologazione di un concordato preventivo in continuità, in quanto né il piano, né la relativa attestazione, davano conto di diverse operazioni commesse in passato che avevano dato lugo all’emanazione, dopo l’apertura del concordato, di più avvisi di accertamento tributari. Nonostante la pretesa ivi contenuta non si fosse ancora cristallizzata alla data dell’udienza
ex art. 48 CCII, essendo stati gli avvisi impugnati per tempo dinanzi al giudice tributario, le operazioni da cui essi traevano origine avrebbero comunque dovuto essere debitamente esposte dall’imprenditore nella proposta (o, in ogni caso, indicate dal professionista indipendente nella propria relazione di attestazione). Al riguardo, i giudici tarantini hanno rammentato – citando, nell’occasione, la diversa giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema – che “….l’attestazione, al fine di consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto ma prima ancora di fornire all’autorità giudiziaria ogni necessario elemento per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e poi sulla omologabilità della domanda di concordato, deve assicurare ‘ogni informazione su tutti gli elementi - anche solo potenzialmente - rilevanti ai fini di una compiuta valutazione della proposta, della sua convenienza, delle probabilità di successo del piano e dei rischi ad esso correlati, senza che possa ammettersi una scelta selettiva ex ante, da parte del debitore e dell’attestatore, degli elementi ritenuti, in concreto, non decisivi’ (cfr. Cass. n. 36401/2023; Cass. 12115/2022; Cass. n. 20870/2021; Cass., n. 15013/2018; Cass., n. 17191/2014; Cass., n. 9050/2014), e deve, inoltre, essere doverosamente corredata da informazioni che ’non possono non riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria’ (Cass. n. 15230/2023)”.
[6] Cfr. C. Cracolici e A. Curletti,
Meritevolezza nel concordato minore irrilevante per la domanda, in
Eutekne.info del 4 agosto 2025.