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Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023, Est. Petronzi

COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Misure costituenti effetto “naturale” dell’istanza di conferma delle misure protettive – Necessità di conferma – Insussistenza.

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Costituiscono ulteriori effetti “naturali” dell’istanza di conferma di misure protettive, quelli che comportano che:
1) non può essere pronunciata nei confronti dell’imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata (salvo che il Tribunale revochi le misure protettive), art. 18, comma 4, CCII;
2) i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di creditori anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di conferma delle misure (art. 18, comma 5, CCII);
3) fino alla conclusione della trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi, non si applicano gli obblighi previsti a carico dell’imprenditore di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545 duodecies del codice civile (art. 20 CCII);
4) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (art. 46, comma 5, CCII).
Tali effetti si esplicano in modo automatico senza necessità di conferma da parte del Tribunale.

Segnalazione a cura dell'Avv. Marika Ruggiero
Riproduzione riservata

art. 18 CCII
art. 20 CCII
art. 46 CCII
art. 2446 c.c.
art. 2447 c.c.
art. 2482 bis c.c.
art. 2482 ter c.c.
art. 2484 c.c.
art. 2545 duocecies c.c.