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Trib. Lecco, 2 gennaio 2023, Est. Tota

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – Conferma delle misure protettive – Insolvenza dell’imprenditore – Irrilevanza – Concrete prospettive di risanamento – Valutazione del Tribunale.

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L’accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi non è di per sé precluso dallo stato d’insolvenza dell’imprenditore quanto piuttosto dalla mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento che rendono irreversibile tale condizione.
La concreta prospettiva di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell’impresa, costituisce non soltanto un presupposto del fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche un presupposto imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto – quello della composizione – marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie (nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale e obblighi informativi periodici) disposte per l’ipotesi di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva dall’art. 44 CCII.
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