Trib. Locri, 12 luglio 2025, Est. Cardona
CONCORDATO MINORE – Professionista sovraindebitato – Requisiti dimensionali ex art. 77 CCII – Inapplicabilità – Continuità aziendale – Redditi futuri da attività professionale – Fabbisogno di vita dignitosa – Tutela del minimo vitale – Cram down fiscale e previdenziale ex art. 80, comma 3, CCII – Ammissibilità.
Postilla a cura di Francesco Sbraletta , Academic Fellow Bocconi University
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art. 47, comma 1, lett. a), CCII
art. 74 CCII
art. 77 CCII
art. 80, comma 3, CCII
POSTILLA
Il Concordato Minore del professionista sovraindebitato: profili di continuità, cram down pubblico e dignità del debitore nella Sentenza del Tribunale di Locri n. 14/2025
di Francesco Sbraletta, Academic Fellow Bocconi University
27 Ottobre 2025
Il presente contributo analizza la recente sentenza del Tribunale di Locri del 12 luglio 2025, con la quale è stato omologato un concordato minore proposto da un professionista sovraindebitato. La decisione si segnala per il riconoscimento espresso del fabbisogno di vita dignitosa del ricorrente e per la chiarificazione circa l'inapplicabilità dei requisiti dimensionali ex art. 77 CCII al professionista non imprenditore. Viene altresì esplorata la portata dell’art. 80, comma 3, CCII, nella sua declinazione in chiave di cram down fiscale e previdenziale.
1. Introduzione
La pronuncia del Tribunale di Locri del 12 luglio 2025 rappresenta un contributo rilevante nell’ambito del diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza della persona fisica non imprenditore. La vicenda giudiziaria trae origine dalla domanda di accesso al concordato minore proposta da un avvocato in stato di sovraindebitamento. Il Tribunale ha affrontato questioni interpretative di significativo interesse, prime tra tutte l’accertamento dell’ammissibilità della procedura in capo a un soggetto non imprenditoriale, nonché la tenuta costituzionale e sistematica del cram down fiscale e previdenziale ex art. 80, comma 3, CCII.
2. La figura del professionista nel CCII: esclusione dai requisiti dimensionali ex art. 77
Il primo snodo interpretativo affrontato dal giudice locrese attiene alla riconducibilità del ricorrente nella categoria soggettiva dei professionisti non imprenditori. Come noto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), rientrano tra i soggetti ammessi alle procedure di composizione della crisi anche i lavoratori autonomi e i professionisti, esclusi i soggetti imprenditori. In tal senso, il Tribunale di Locri ha coerentemente escluso l’applicabilità dell’art. 77 CCII in punto di requisiti dimensionali dell’impresa, in quanto riferibile ai soli soggetti imprenditoriali (cfr. Trib. Locri, sent. n. 14/2025).
3. Profilo di continuità
Il Tribunale riconosce la legittimazione attiva dell’avvocato, professionista sovraindebitato, e conferma l’ammissibilità del piano, articolato in continuità ai sensi dell’art. 74 CCII (G. Bozza, Il concordato minore: linee di continuità e innovazioni strutturali, Giur. Comm., 2021), mediante l’utilizzo dei redditi futuri da attività forense.
4. Il principio del fabbisogno dignitoso e la protezione del reddito minimo vitale
La sentenza in esame si distingue altresì per l’attenzione prestata al principio della dignità del debitore. Il piano di concordato, infatti, è stato ritenuto giuridicamente ammissibile anche in virtù della sua idoneità a garantire al professionista e al proprio nucleo familiare un sostentamento minimo vitale, in linea con quanto previsto dagli artt. 47, comma 1, lett. a) e 74 CCII. Il giudice ha chiarito che tra le spese correnti computate ai fini della sostenibilità del piano rientra il fabbisogno mensile personale e familiare, coerentemente con la finalità della procedura di preservare una condizione di esistenza dignitosa per il debitore sovraindebitato (cfr. anche G. Dalla Torre, Il diritto al minimo esistenziale nel sovraindebitamento, in Giur. It., 2022, 123 ss.).
5. Il cram down fiscale e previdenziale ex art. 80, comma 3 CCII
Di rilievo è anche l’applicazione della disposizione di cui all’art. 80, comma 3, CCII, che consente l’omologazione del concordato minore in presenza di dissenso dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, qualora la proposta risulti più conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Nel caso di specie, il Tribunale ha verificato che la soddisfazione dei creditori pubblici fosse, in termini percentuali e temporali, più favorevole rispetto all’alternativa liquidatoria, disattendendo le contestazioni sollevate da Agenzia delle Entrate e Cassa Forense. La sentenza, pertanto, si pone nel solco della giurisprudenza favorevole all’applicazione estensiva del cram down fiscale (cfr. in tal senso: Trib. Milano, 6 maggio 2023; A. Rossi, Cram down e interesse pubblico: limiti e prospettive, in Fallimento, 2024, 341 ss.).
6. Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale di Locri si caratterizza per la sua portata innovativa nell’ambito della giurisprudenza sul concordato minore. Essa non solo chiarisce profili soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura per i professionisti, ma valorizza altresì l’esigenza di garantire un equilibrio tra l’interesse dei creditori e la tutela della dignità del debitore. Ne emerge una lettura evolutiva del CCII, orientata a rendere effettiva la funzione sociale dell’insolvenza, anche nei casi in cui la crisi abbia colpito soggetti estranei al circuito imprenditoriale tradizionale.
Bibliografia
- G. Dalla Torre, Il diritto al minimo esistenziale nel sovraindebitamento, in Giur. It., 2022, 123 ss.
- A. Rossi, Cram down e interesse pubblico: limiti e prospettive, in Fallimento, 2024, 341 ss.
- D. Vattermoli, Il Codice della crisi e dell’insolvenza: principi e struttura, Giappichelli, 2021.
- Trib. Locri, sent. 14/2025,
- Trib. Milano, 6 maggio 2023.
-G. Bozza, Il concordato minore: linee di continuità e innovazioni strutturali, Giur. Comm., 2021