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Trib. Milano, 21 maggio 2026, Est. De Simone

COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Accordo transattivo con il creditore pubblico (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) ex art. 23, comma 2 bis, CCII – Autorizzazione all’esecuzione – Sindacato del tribunale – Limiti. 

Postilla a cura di Giulio Andreani , Dottore commercialista e consulente fiscale in Milano

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In tema di accordo transattivo con il creditore pubblico ex art. 23, comma 2 bis, CCII, concluso con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il sindacato demandato al tribunale è limitato alla verifica della regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ed è volto ad accertare che l’accordo sia stato elaborato all’interno di un procedimento correttamente instaurato e sviluppato, su una base informativa reale, intelligibile e metodologicamente adeguata, restando estraneo ogni sindacato sostitutivo nel merito delle scelte negoziali o della valutazione di convenienza, rimessa all’amministrazione finanziaria. 

Segnalazione a cura del Dott. Giulio Andreani 
Riproduzione riservata

art. 23, comma 2 bis, CCII

POSTILLA

Sull’autorizzazione del Giudice all’esecuzione dell’accordo transattivo sui debiti tributari nella CNC e sulle relative attestazioni

di Giulio Andreani, Dottore commercialista e consulente fiscale in Milano

29 Maggio 2026

Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio scorso (giudice Laura De Simone), ha fissato, essenzialmente mediante tre principi, il perimetro del sindacato che l’Autorità giudiziaria deve compiere per autorizzare l’esecuzione dell’accordo relativo ai debiti tributari concluso nella composizione negoziata della crisi tra l’impresa debitrice e le agenzie fiscali creditrici, ai sensi dell’art. 23, comma 2 bis, CCII. 
 
1. Il perimetro del sindacato dell’Autorità giudiziaria 
A. Il tribunale ha innanzitutto affermato che l’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo presuppone l’instaurazione della composizione negoziata in modo rituale, nel pieno rispetto dei presupposti di tale percorso e delle relative condizioni di ammissibilità, costituite da una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, crisi o insolvenza, sempre che ricorrano “concrete possibilità di risanamento, poiché solo in questa cornice il percorso può essere legittimamente essere intrapreso”. In base a questo principio è quindi da escludere che il suddetto accordo possa essere autorizzato in caso di ricorso alla composizione negoziata in assenza dei suddetti presupposti o di reali prospettive di risanamento. Vi è tuttavia da considerare che le agenzie fiscali non sono solite concludere un accordo transattivo qualora l’impresa debitrice non si trovi in una descritte situazioni ovvero il piano di risanamento risulti inattuabile e l’adempimento dell’accordo sia incerto. 
B. L’accertamento della regolarità dell’accordo e della relativa documentazione attribuito dal citato art. 23 al tribunale richiede non solo il controllo della presenza, completezza e coerenza dell’accordo e della documentazione che a esso deve essere allegata, costituita essenzialmente dall’attestazione della convenienza dell’accordo per l’Erario, dalla relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali ed eventualmente (non essendo richiesta dalla norma anche se è certamente opportuna) dall’attestazione della fattibilità del piano di risanamento; richiede anche la verifica che l’attestazione prodotta non si risolva in una enunciazione meramente assertiva, dovendo essa presentare “un contenuto effettivo, logicamente argomentato, coerente con il piano e con il percorso della composizione negoziata, idoneo a rendere verificabile il processo valutativo seguito dal professionista”. 
C. Rimane in ogni caso estraneo all’esame del giudice ogni valutazione di merito delle scelte negoziali e della convenienza dell’accordo, che competono solo alle agenzie fiscali, dovendo l’Autorità giudiziaria controllare solo “l’affidabilità e trasparenza del percorso prescelto e dell’apparato informativo offerto”. L’autorizzazione deve infatti essere esclusa solo nel caso in cui “la documentazione o l’attestazione si presentino solo apparentemente esistenti, carenti sotto il profilo argomentativo o tali da non rendere intellegibile il percorso valutativo seguito”. 
I principi e i criteri affermati dal Tribunale di Milano, dai quali non differiscono nella sostanza quelli espressi dal Tribunale di Roma con decreto del 7 marzo (giudice Giorgio Iachia), costituiranno, con questi ultimi, un punto di riferimento sicuro per molte altre pronunce e, per la loro chiarezza, non richiedono particolari commenti. 
 
2. La redazione delle attestazioni che corredano la proposta di accordo transattivo 
Con riguardo al caso esaminato il Tribunale di Milano ha disposto inoltre che le due attestazioni previste dall’art. 23, comma 2 bis, CCII (sulla convenienza dell’accordo, che deve essere redatta da un professionista indipendente, e sulla veridicità dei dati aziendali, che deve essere redatta dal revisore legale della società) possono essere rilasciate dal medesimo professionista, purché questi sia indipendente e le attestazioni siano distintamente articolate. 
Questa affermazione offre lo spunto per alcune considerazioni sulle attestazioni che, nella composizione negoziata della crisi, devono corredare l’accordo transattivo oggetto di autorizzazione da parte del tribunale. 
Il citato comma 2 bis prevede che alla proposta siano allegate una relazione predisposta da un professionista indipendente che ne attesti la convenienza e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale del soggetto proponente, se esistente, ovvero, in caso contrario, da un revisore legale a tal fine designato. 
Una prima questione sollevata da questa norma è costituita dal fatto che essa non richiede l’attestazione della fattibilità del piano di risanamento, né l’elaborazione di un vero e proprio piano, al contrario di quanto altre disposizioni del Codice della crisi prevedono con riguardo all’accordo di ristrutturazione dei debiti, al concordato preventivo e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Ciò non significa, tuttavia, che nella composizione negoziata si possa prescindere dalla presentazione di un piano, la cui redazione, unitamente a quella della relazione che ne accerta la fattibilità, consente alle agenzie fiscali di valutare in via prognostica la ragionevole possibilità del debitore di adempiere agli obblighi discendenti dall’accordo proposto. Con la bozza di circolare messa in pubblica consultazione il 15 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancanza di tale attestazione, sebbene sia essa sostanzialmente necessaria tranne che in situazioni particolari come quello in cui il pagamento sia contestuale alla sottoscrizione dell’accordo, non deve in ogni caso incidere sul giudizio finale relativo alla proposta transattiva. Tuttavia, si potrebbe anche ritenere che, poiché l’accordo deve essere conveniente per l’Erario, la dimostrazione della convenienza che il debitore deve fornire attraverso l’apposita attestazione prevista dalla norma, dovrebbe avere a oggetto anche la effettiva capacità di adempimento dell’impresa debitrice e quindi la fattibilità del piano di risanamento; in particolare se le risorse necessarie per onorare l’accordo provengono dalla prosecuzione dell’attività. Sulla base di questa tesi si dovrebbe pertanto pervenire alla conclusione che l’attestazione della fattibilità del piano sia necessaria e non solo opportuna, ciò che in ogni caso essa certamente è. 
Qualora vengano (auspicabilmente) allegati alla proposta di accordo, all’accordo e all’istanza presentata al tribunale per ottenere l’autorizzazione a eseguirlo, oltre alle altre attestazioni, il piano e la relazione di fattibilità dello stesso, è comunque da ritenersi che il Giudice debba verificare la regolarità anche di questi documenti: sia per ragioni logiche, sia perché il sesto periodo del comma 2 bis dell’art. 23 CCII richiede la verifica della “regolarità della documentazione allegata e dell’accordo” e non solo di quella espressamente menzionata nel terzo periodo del medesimo comma (cioè della relazione sulla convenienza e della relazione sulla completezza della veridicità dei dati aziendali). Conseguentemente, se è stata redatta anche l’attestazione della fattibilità del piano, è inevitabile che essa venga allegata all’accordo e che il sindacato dell’Autorità giudiziaria attenga anche a tale documento, dovendosi escludere, in applicazione dei generali principi di buona fede e trasparenza, che l’attestazione sulla fattibilità del piano possa essere redatta e presentata all’Agenzia delle Entrate, senza essere poi depositata presso il tribunale competente a corredo dell’accordo transattivo, unitamente agli altri documenti di cui la suddetta norma richiede espressamente il deposito. 
Una seconda questione interpretativa concerne la possibilità di affidare a un unico professionista, munito al tempo stesso della qualifica di “professionista indipendente” di cui all’ dell’art. 2, lett. o), del Codice della crisi e di revisore legale, l’incarico di elaborare sia l’attestazione della convenienza dell’accordo sia la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. Tale possibilità è da escludere nel caso in cui il professionista incaricato sia il revisore legale della società debitrice, perché in questo caso difetterebbe – in capo a tale soggetto – il requisito dell’indipendenza richiesto dalla norma ai fini del rilascio dell’attestazione, atteso il disposto del citato art. 2, lett. o), n. 3, del Codice della crisi, ai sensi del quale il professionista indipendente non deve aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa. Inoltre, si pensi, ad esempio, al caso, assai frequente, in cui l’attestatore debba prendere atto, ai fini della determinazione della convenienza della proposta, delle svalutazioni di crediti e di altre attività che avrebbero dovuto essere eseguite negli anni precedenti ovvero della mancata esecuzione di accantonamenti relativi a rischi e oneri futuri da ritenersi “probabili” ai fin del principio contabile OIC 19: è evidente che, se l’attestatore fosse il medesimo soggetto che ha ricoperto la carica di revisore legale in tali anni, si troverebbe costretto a smentire se stesso e ciò darebbe luogo a una evidente situazione di conflitto in capo a tale professionista. 
A diverse conclusioni si può invece pervenire ove l’impresa non sia dotata di un revisore legale e provveda quindi a incaricarne uno esterno, il quale, ove non abbia svolto alcuna attività per il debitore nei cinque anni precedenti, è da considerare indipendente e inoltre, essendo iscritto anche nell’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, sia munito di entrambe le iscrizioni necessarie per redigere tanto l’attestazione sulla convenenza quanto la relazione sui dati aziendali. In verità la lettera della norma pare fare riferimento a due soggetti distinti, ma non esclude la possibilità di cumulo dei due incarichi, che inoltre non appare precluso dalla ratio della suddetta disposizione. Infatti, durante i lavori preparatori della norma di cui trattasi, in un primo tempo era stata prevista solo la redazione dell’attestazione sulla convenienza dell’accordo e, quando successivamente l’Amministrazione finanziaria ha richiesto di prevedere anche la redazione di una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, si è ritenuto di affidare l’elaborazione di questo secondo documento al revisore legale della società, ove esistente, per contenerne gli oneri; ciò sul presupposto che tale attività, se viene svolta dal soggetto che già è incaricato del controllo contabile della società, dovrebbe essere più agevole il suo costo dovrebbe essere quindi più contenuto di quello che dovrebbe essere alternativamente sostenuto in caso di affidamento del medesimo incarico a un soggetto esterno, che nulla conosce circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. In altri termini, il riferimento al revisore legale non nasce dall’esigenza di far redigere la relazione sui dati aziendali a un professionista diverso dall’attestatore, munito di differenti competenze o comunque di competenze che l’attestatore non possiede; bensì dalla volontà di limitare i costi professionali complessivi, affinché la loro entità non scoraggiasse la previsione della elaborazione di una seconda relazione. In considerazione di tale ratio, in assenza dii un revisore legale in carica non appare in alcun modo contrario allo spirito della norma l’affidamento di entrambi gli incarichi a un unico professionista, purché sia indipendente nel senso sopra precisato. 
Un’ulteriore questione interpretativa deriva dal fatto che in sede di preparazione delle prime proposte di accordo transattivo è emerso che spesso il revisore legale assimila la relazione che gli è richiesta dall’art. 23 a quella che annualmente rilascia a corredo del bilancio d’esercizio; tuttavia, l’elaborato che deve redigere ai sensi di tale norma ha una diversa natura e altro non è che l’attestazione della veridicità dei dati aziendali che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo è rilasciata dal professionista indipendente di cui all’art. 2, lett. o), CCII, ai fini previsti dagli articoli 57 e 63 ovvero dagli articoli 87 e 88 CCII . Rispetto a questo elaborato, infatti, la relazione richiesta nella composizione negoziata differisce solo perché ne è stata prevista la redazione da parte di un altro soggetto (il revisore legale) e ciò - come si è esposto - solo al fine di contenere gli oneri professionali di tale percorso, e non per consentirne una riduzione del contenuto e della sua efficacia. 
Dalle prime esperienze relative a società in cui la carica di revisore legale è ricoperta da una società di revisione è inoltre emersa una certa ritrosia di alcune di queste (senza alcuna generalizzazione) a rilasciare una vera e propria attestazione della completezza e veridicità dei dati aziendali, preferendo esse limitarsi a elaborare le cosiddette “AUP”, cioè le “agreed upon procedures”, cioè l’esecuzione di specifici controlli senza l’espressione di un giudizio professionale o una certificazione, o comunque la sola revisione di specifiche voci di bilancio. 
In entrambi i casi, derivandone una limitazione dell’attestazione rispetto a quella che, in base ai principi di attestazione dei piani di risanamento elaborati dal Consiglio Nazionale dei commercialisti, ha tipicamente a oggetto la veridicità dei dazi aziendali, ci si è domandati se, nonostante la presenza di un revisore legale in carica, la relazione sulla veridicità dei dati possa essere redatta in via sotitutiva da un professionista esterno e, ragionevolmente, dal professionista indipendente a cui venga affidato l’incarico di rilasciare l’attestazione sulla convenienza dell’accordo (e, magari, anche quella sulla fattibilità del piano). 
Sotto il profilo sostanziale nulla dovrebbe ostare a tale possibilità, considerato che la rilevanza certificativa e documentale espressa da tale documento, ove venga redatto in conformità ai principi di attestazione poc’anzi richiamati, sarebbe del tutto analoga a quella risultante dalle attestazioni richieste ai fini dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del piano di ristrutturazione soggetto omologazione; ed è evidente che, se tale attestazione è sufficiente nell’ambito di tali istituti - che costituiscono dei veri e propri strumenti di regolazione della crisi all’interno dei quali la volontà di una parte di creditori può essere forzata in base al principio maggioritario e, in forza del cram down, anche al di fuori dell’applicazione di tale principio -, deve essere ritenuta a maggior ragione sufficiente nella composizione negoziata, ove nessun accordo può essere imposto a un creditore che non intenda concluderlo. 
Tuttavia, il comma 2 bis dell’art. 23 CCII richiede che la relazione sulla veridicità dei dati sia redatta dal soggetto incaricato della revisione legale e, solo ove questi non sia esistente, da un revisore legale appositamente designato dalla società debitrice. Da questa previsione si dovrebbe quindi trarre la conclusione che la designazione di un revisore legale “esterno” non sia consentita quando la società debitrice è già munita di un proprio revisore legale; inoltre, non potrebbe non apparire sospetto il fatto che il revisore legale in carica si sia sottratto alla redazione della relazione che la legge gli impone di redigere e che tale compito sia stato espletato da un altro soggetto. Per contro, come si è visto, la disposizione che individua nel revisore legale in carica il soggetto a cui compete di attestare la veridicità dei dati aziendali trae origine dalla volontà del legislatore di limitare i costi professionali gravanti sull’impresa che accede alla composizione negoziata, più che dall’esigenza di distinguere tra revisore e professionista indipendente, e ciò potrebbe giustificare una interpretazione sostanziale e non letterale di tale disposizione. 
Con il decreto del 21 maggio 2026 il Tribunale di Milano ha ritenuto che entrambe le attestazioni previste dall’art. 23, comma 2 bis, CCII possono essere rilasciate dal medesimo professionista, ma dal testo del provvedimento non è dato comprendere se la società proponente fosse munita di un proprio revisore legale (per quanto consta ne sarebbe stata priva e quindi il caso esaminato non corrisponderebbe all’ultima delle ipotesi sopra considerate, bensì a quella precedente, ove si assume che entrambe le attestazioni siano rese dal revisore legale “esterno”, con riguardo alla quale sussistono minori incertezze). 
Infine, per autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo concluso dall’impresa debitrice con l’Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Milano non ha ritenuto necessaria la previa acquisizione del “parere conforme” previsto dal quarto periodo del citato comma 2 bis, ai sensi del quale per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente e la sottoscrizione ha luogo “su parere conforme della competente direzione regionale” (ciò naturalmente quando il debitore non è considerato “grande contribuente” e competente è quindi una direzione provinciale, poiché in caso contrario la competenza ricade direttamente sulla direzione regionale e non vi è quindi necessità di un “doppio parere”). Evidentemente il Giudice ha escluso la necessità di controllare anche solo l’esistenza, e tanto meno il merito, del parere della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in effetti, di un atto che il citato art. 23 non richiede di allegare all’accordo e all’istanza di autorizzazione, del quale del resto il debitore non dispone nemmeno, avendone notizia solo attraverso la lettura della comunicazione di approvazione dell’accordo e dell’accordo stesso ove è sempre richiamato. 
Ciò posto, alla luce della norma che impone al Giudice di verificare la “regolarità della documentazione allegata e dell’accordo”, la necessità di allegare all’istanza tale parere dovrebbe essere esclusa, come aveva ritenuto, seppur implicitamente, con il già menzionato provvedimento del 7 marzo 2026 anche il Tribunale di Roma, peraltro relativamente a questo profilo in difformità da quanto in altre occasioni disposto dal medesimo tribunale in diversa composizione (si veda al riguardo il decreto del 6 maggio 2026 - giudice Francesco Cottone - con cui, ai fini dell’autorizzazione di cui trattasi, è stato richiesto alla società istante il deposito di alcuni documenti, fra i quali il parere rilasciato dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate alla competente direzione provinciale della stessa Agenzia che ha sottoscritto l’accordo). Le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate sono comunque solite fornire tale parere senza difficoltà, ove sia ritenuto necessario ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo.

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