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Trib. Padova, 4 aprile 2023, Est. Marzella

CONCORDATO FALLIMENTARE – Relazione giurata ex art. 124, comma 3, L. fall. – Indefettibilità – Esclusione – Surrogabilità attraverso altre stime effettuate dagli organi concorsuali.

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In tema di concordato fallimentare, la relazione giurata di un professionista finalizzata ex art. 124, comma 3, L. fall. a soddisfare non integralmente i creditori prelatizi non costituisce elemento indefettibile, ben potendo essere surrogata, ai fini della formulazione della proposta concordataria, da altre, eventuali stime, già effettuate per conto degli organi della procedura, rispondendo la norma evocata alla mera ratio pratica e protettiva di favorire l’allineamento fra la proposta in parola e il valore dei cespiti acquisiti alla procedura, così da consentire ai prelatizi di veder soddisfatte le proprie pretese in misura almeno pari al quantum che ricaverebbero in sede fallimentare a seguito della vendita dei beni.
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art. 124 L. fall.