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Trib. Parma, 12 luglio 2023, Pres. Ioffredi, Est. Vernizzi

CONCORDATO SEMPLIFICATO – Sindacato del Giudice sulla regolarità – Contenuto.

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Quanto all’estensione del sindacato del giudice sulla ritualità della domanda, è escluso che la valutazione del tribunale debba assumere portata “notarile” ed arrestarsi ad una verifica meramente formale della sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura (competenza, iscrizione presso il Registro Imprese della ricorrente, requisiti soggettivi ed oggettivi ex art. 12 CCII, sottoscrizione della domanda ex art. 120 bis CCII, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda).
Il rapporto di “interdipendenza” del concordato semplificato rispetto al segmento procedurale della composizione negoziata della crisi, che deve necessariamente precederlo, e il beneficio riconosciuto al debitore, ammesso ad utilizzare uno strumento liquidatorio “agevolato” con “funzione premiale” volto alla dismissione del patrimonio aziendale ed implicante la compressione delle prerogative normalmente riconosciute ai creditori in ambito concordatario, impongono un esame più ampio anche se di differente e ridotta intensità rispetto alla valutazione di ammissibilità e consistente nella verifica: che la relazione finale dell’esperto sia adeguata motivata circa la buona fede dimostrata dal debitore nell’ambito delle trattative e nell’assenza di un preordinato disegno di accedere al concordato semplificato; dell’attendibilità del parere reso dall’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulla convenienza della soluzione liquidatoria; che la proposta non si fondi su dati palesemente difformi da quelli comunicati ai creditori; che il piano abbia carattere effettivamente liquidatorio e che non sia manifestamente alterativo dell’ordine legale delle cause di prelazione o dei criteri di formazione delle classi e che ai creditori sia assicurata un’utilità economicamente rilevante.
Riproduzione riservata

art. 12 CCII
art. 25 sexies CCII
art. 39 CCII
art. 120 bis CCII