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Trib. Parma, 19 giugno 2022, Est. Vernizzi

FALLIMENTO – Liquidazione di alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata e condizionata – Possibilità per il curatore di procedere – Sussistenza.

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I limiti imposti dalle convenzioni stipulate ex art. 35 L. n. 865/1971 alla vendita negoziale, non operano in caso di vendita coattiva che, per caratteristiche e disciplina, non presenta alcun rischio di contaminazioni di tipo speculativo; per rispettare il vincolo "sociale", relativo al prezzo massimo di cessione, è sufficiente che il prezzo base venga stabilito entro il suddetto limite; l’art. 72 L. n. 865/1971 laddove nel prevedere un finanziamento pubblico a cooperative a proprietà indivisa fissa la condizione del trasferimento gratuito all’IACP in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa, non introduce una sorta di “statuto speciale” degli immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica con conseguente esenzione dagli ordinari principi della garanzia patrimoniale del credito e della sua tutela giudiziale esecutiva individuale e concorsuale, posto che, essendo consentito all’istituto di credito mutuante di procedere ad esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a procedura concorsuale, deve ritenersi che non sia preclusa alla Curatela procedere nell’interesse di tutti i creditori.
Riproduzione riservata

art. 35 L. n. 865/1971
art. 72 L. n. 865/1971