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Trib. Pescara, 9 maggio 2022, Est. Capezzera

COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Legittimazione dell’esperto a richiedere misure cautelari – Insussistenza.

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In assenza di espressa previsione normativa l’esperto non è legittimato a richiedere la misura cautelare consistente nella costituzione di un vincolo sulle somme liquide di cui dispone il debitore in costanza di composizione negoziata della crisi. Del resto, l’esperto, nel caso in cui la debitrice volesse addivenire a un atto di straordinaria amministrazione ovvero effettuare un pagamento reputato lesivo degli interessi dei creditori ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 118/2021, ben potrebbe manifestare all’imprenditore il proprio dissenso e iscriverlo, dipoi, nel registro delle imprese.
Riproduzione riservata

art. 6 D.L. n. 118/2021
art. 7 D.L. n. 118/2021
art. 9 D.L. n. 118/2021