di Giulio Andreani, Dottore commercialista e consulente fiscale in Milano
Con il provvedimento n. 2793/2026 del 7 marzo 2026 (est. Giorgio Jachia), il Tribunale di Roma ha affrontato il tema, ancora poco esplorato, del controllo che il Giudice deve compiere per autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo relativo ai debiti tributari concluso nell’ambito della composizione negoziata della crisi a norma dell’art. 23, comma 2 bis, CCII.
Questo accordo, infatti, dopo essere stato sottoscritto dal debitore e dell’Agenzia delle Entrate (e/o dall’Agenzia delle Dogane), deve essere comunicato all’esperto e depositato presso il tribunale competente. Produce effetto tra le parti con tale deposito, ma può essere eseguito solo se viene autorizzato dal Giudice, il quale deve verificare la regolarità sia dell’accordo sia della documentazione a esso allegata (cioè, necessariamente, l’attestazione di convenienza resa da un professionista indipendente e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati rilasciata dal revisore legale dei conti e, facoltativamente ma opportunamente, il piano di risanamento e la relativa attestazione di fattibilità resa dal professionista indipendente) e autorizzarne l’esecuzione con decreto o, in alternativa, ove non riscontri tale regolarità, dichiarare che l’accordo, ancorché sottoscritto fra le parti, è privo di effetto. Pertanto, sebbene la composizione negoziata costituisca un percorso stragiudiziale, il ruolo del giudice è certamente decisivo, poiché senza la sua autorizzazione l’accordo, ancorché sottoscritto fra le parti, viene privato di efficacia. È, tuttavia, ancora da definire quale sia il controllo che il giudice è chiamato a eseguire.
In altri termini, la regolarità che il giudice è chiamato ad accertare: 1) è solo quella formale (primo approccio); 2) investe anche una valutazione di merito circa gli effetti generati dall’accordo rispetto al risanamento e le conclusioni a cui è giunto il professionista indipendente con facoltà di avvalersi dell’esperto o di un ausiliario per eventuali approfondimenti (secondo approccio); 3) si colloca a metà strada tra i primi due approcci, avendo oggetto la regolarità “sostanziale” (nel senso di coerenza) dell’accordo e dei documenti a esso allegati, seppur dovendosi escludere una valutazione del merito e quindi della convenienza di quest’ultimo per le agenzie fiscali e per gli atri creditori (terzo approccio)?
Dalla relazione accompagnatoria del D.Lgs. n. 136/2024 con cui l’accordo è stato introdotto nel Codice della crisi emerge che si tratta di una regolarità formale, considerata l’esigenza di non snaturare la composizione negoziata e di evitare un procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso dei creditori pubblici. Ciò è coerente con la considerazione che ai fini dell’efficacia dell’accordo l’autorizzazione del giudice non sarebbe necessaria e che essa è stata prevista, sul modello di quanto è da tempo disciplinato per la mediazione, solo per fornire all’amministrazione finanziaria, per così dire, un conforto esterno attraverso tale provvedimento.
È da escludere che il Giudice debba compiere una valutazione di merito che abbia a oggetto la convenienza dell’accordo e il giudizio espresso dal professionista indipendente circa la sussistenza della stessa, negando l’autorizzazione ove l’accordo non sia conveniente per l’Amministrazione finanziaria o per gli altri creditori, poiché questa valutazione riguarda, non la regolarità, ma, appunto, il merito, dell’accordo, che le agenzie fiscali hanno tutte le competenze necessarie per apprezzare autonomamente, positivamente o negativamente che sia.
Al tempo stesso parrebbe tuttavia riduttivo ritenere che la funzione del giudice possa essere volta solo alla mera verifica formale dell’accordo e dei documenti a esso allegati, cioè alla loro apparente esistenza, essendo più ragionevole ritenere che essa attenga anche alla completezza di tali atti e all’assenza di vizi, lacune e tautologie che li rendano giuridicamente inesistenti o comunque gravemente incompleti: ad esempio in quanto l’attestazione sia resa da un soggetto non abilitato, sia solo apparente o parziale ovvero affetta da evidenti contraddizioni che ne inficiano le conclusioni; circostanze che le agenzie fiscali sono peraltro solite valutare con scrupolo e adeguate competenze specialistiche, con la conseguenza che di fatto anche da un controllo di questo tipo (oltre che da un controllo meramente formale) ben difficilmente potranno scaturire censure che comportino la negazione dell’autorizzazione a eseguire l’accordo richiesta dal comma 2 bis, sesto periodo, dell’art. 23 CCII.
Il numero degli accordi sinora conclusi è per il momento così limitato da non aver ancora consentito la formazione di un preciso orientamento giurisprudenziale, ma tra i pochi decreti pronunciati ai sensi della disposizione poc’anzi citata merita una particolare menzione quello emesso dal Tribunale di Roma il 7 marzo 2026, secondo cui il Giudice deve:
a) verificare che sia stata allegata una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali e che questa sia stata redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o altrimenti da un revisore legale a tal fine designato;
b) verificare che sia stata eseguita (dal professionista indipendente di cui all’art. 2, lett. o), CCII) una comparazione concreta e realistica tra il soddisfacimento che l’Erario riceve grazie all’accordo transattivo e quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;
c) astenersi dal verificare l’idoneità dell’attestazione a dimostrare la convenienza dell’accordo transattivo per il creditore pubblico rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
Ciò perché l’art. 23, comma 2 bis, CCII:
- richiede una valutazione ascrivibile alla volontaria giurisdizione e non alla cognizione;
- non richiede al Tribunale di accertare l’attendibilità dei giudizi dell'attestatore;
- non richiede al Giudice di accertare se sussistano incoerenze nel procedimento di formazione del consenso delle agenzie fiscali.
Nel caso di specie il Tribunale di Roma ha ritenuto che le tre relazioni allegate all’accordo (quella del revisore, quella sulla convenienza dell’accordo e quella sulla fattibilità del piano) fossero ognuna di per sé intrinsecamente coerenti e tra loro non contraddittorie e ha quindi autorizzato l’esecuzione dell’accordo, mediante un controllo di regolarità “sostanziale” (nel senso testé precisato) e non solo formale, escludendo, tuttavia, sia di poter attuare un controllo di merito volto a verificare l’attitudine dell'accordo ad assicurare il riequilibrio economico e finanziario dell’impresa debitrice e quindi il suo risanamento, sia di verificare l’idoneità della relazione attestativa a dimostrare la convenienza della proposta per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, sia di dover accertare l’idoneità della documentazione a consentire un valido consenso da parte delle agenzie fiscali.
Questa pronuncia non sposa quindi la tesi del controllo di regolarità meramente formale, ma pare discostarsi anche da quella affermata dal Tribunale di Monza con decreto del 31 dicembre 2025 (est. Caterina Giovanetti), secondo cui il controllo del Giudice, non solo non può essere circoscritto a un vaglio formale della presenza della documentazione normativamente richiesta e di semplice spunta degli stessi, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni per autorizzare l’esecuzione dell’accordo, quali la regolarità della documentazione, la falcidiabilità dei crediti erariali, la presenza del parere dell’autorità competente e “soprattutto della espressione di consenso delle agenzie fiscali consapevole, in quanto manifestato a seguito di compiute e contestualizzate informazioni in ordine alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa fallimentare, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale dell’accordo, che impone l’esame dell’attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni”. Anche se il medesimo Tribunale ha poi precisato che il vaglio della coerenza e delle verifiche in essa contenute non implica alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista indipendente e neppure sull’esercizio dell’autonomia negoziale delle agenzie fiscali, ma affermando, ciononostante, la necessità di valutare il riscontro dell’idoneità dell’attestazione a consentire l’espressione di un consenso consapevole e informato delle agenzie fiscali, dovendosi ritenere inidonea a tale scopo, e quindi tamquam non esset, quell’attestazione che si palesi incoerente, apodittica e tautologica.
Quanto più ci si allontana dal controllo di regolarità formale, tanto più incerto diventa il perimetro oggetto del controllo attribuito al Giudice, ma in ogni caso occorre distinguere tra la verifica della coerenza intrinseca dell’attestazione e della non contraddittorietà dei documenti depositati e quella che concerne, attraverso valutazioni di merito, anche la reale sussistenza della convenienza dell’accordo, indipendentemente da incoerenze e contraddizioni dell’attestazione, la compatibilità dei pagamenti previsti dall’accordo transattivo con l’andamento dei flussi aziendali previsti e la congruità della valutazione degli elementi attivi e passivi aziendali eseguita dal revisore legale.
Quanto ai documenti che il Giudice deve esaminare, vi è da considerare che, allo scopo di consentire alle agenzie fiscali di pronunciarsi sulla proposta disponendo di informazioni affidabili e provenienti da soggetti terzi (potendo così valutare quando l’accordo è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale), il citato comma 2 bis prevede che alla proposta siano allegate una relazione predisposta da un professionista indipendente che ne attesti la convenienza e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale del soggetto proponente, se esistente, ovvero, in caso contrario, da un revisore legale a tal fine designato. Tale norma non richiede, invece, l’attestazione della fattibilità del piano di risanamento, al contrario di quanto altre disposizioni prevedono con riguardo all’ADR, al concordato preventivo e al PRO. Ciononostante, ai fini della valutazione della proposta di accordo le agenzie fiscali hanno bisogno anche di un’attestazione della fattibilità del piano, poiché solo grazie a tale elaborato la convenienza della proposta può essere considerata concreta, e non solo ipotetica, e l’effettività del pagamento offerto può essere compiutamente valutata; tant’è che l’Agenzia delle Entrate, seppur non potendone imporre la elaborazione, la ritiene un documento essenziale ai fini della valutazione che i suoi uffici devono compiere (salvo situazioni particolari, come quello in cui si preveda un pagamento immediato, o assolutamente certo seppur dilazionato, della somma offerta). Pertanto, nel caso in cui, com’è naturale che sia, vengano allegati alla proposta di accordo anche il piano e la relazione di fattibilità dello stesso, è da ritenersi che il Giudice debba verificare la regolarità anche di questi documenti: sia per ragioni logiche, sia perché il sesto periodo del comma 2 bis dell’art. 23 CCII richiede la verifica della “regolarità della documentazione allegata e dell’accordo” e non solo di quella espressamente menzionata nel terzo periodo del medesimo comma (cioè della relazione sulla convenienza e della relazione sulla completezza della veridicità dei dati aziendali).
Il quarto periodo del citato comma 2 bis stabilisce che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente e la sottoscrizione ha luogo “su parere conforme della competente direzione regionale” (ciò naturalmente quando il debitore non è considerato “grande contribuente” e competente è quindi una direzione provinciale, poiché in caso contrario la competenza ricade direttamente sulla direzione regionale e non vi è necessità di un “doppio parere”). Ne discende la necessità, per il Giudice, di controllare anche l’esistenza, seppur non il merito, del parere della direzione regionale? Questo atto non viene mai allegato all’accordo né l’art. 23 prevede che vi venga allegato e, quindi, alla luce della norma che impone di verificare la “regolarità della documentazione allegata e dell’accordo”, tale necessità dovrebbe essere esclusa, come ha ritenuto, seppur implicitamente, con il menzionato provvedimento del 7 marzo 2026 il Tribunale di Roma. In ogni caso, indipendentemente dalla lettera della norma, il parere della direzione regionale è sempre richiamato sia nell’atto con cui la direzione provinciale comunica al contribuente l’approvazione della proposta sia nell’accordo transattivo e ciò può giustificare l’esclusione del deposito anche di tale documento, che peraltro il debitore non ha nemmeno la possibilità di allegare alla sua istanza, perché non ne dispone e ne ha notizia solo in quanto esso è richiamato nei suddetti atti.