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Trib. Salerno, 23 gennaio 2023, Pres. Est. Jachia

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE – Cram down fiscale – Soddisfacimento in misura irrilevante ed errata quantificazione dell’alternativa liquidatoria – Inammissibilità – Sussistenza.

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Non può essere omologato mediante il Cram down fiscale l’accordo di ristrutturazione dei debiti, raggiunto con un solo creditore per un credito irrilevante rispetto al passivo, se prevede una soddisfazione irrisoria e non apprezzabile del creditore pubblico (fattispecie in cui alle Agenzie fiscali, detentrici del 97% del credito complessivo, è stato proposto il pagamento nella misura del 3%).
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