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Trib. Santa Maria Capua Vetere, 9 giugno 2023, Pres. Quaranta, Est. Di Rauso

CONCORDATO PREVENTIVO – Risoluzione del concordato – Termine per la proposizione della domanda – Decorrenza – Distinzione tra legittimati.

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In tema di domanda di risoluzione del concordato preventivo, ai fini della individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine per la proposizione della domanda di risoluzione occorre distinguere tra soggetti specificamente individuati e destinatari, ai sensi dell’art. 180, comma 5, L. fall., della comunicazione del provvedimento di omologa e terzi non individuati, destinatari della pubblicità notizia camerale. In assenza di notifica, per i primi si applicherà analogicamente il disposto dell’art. 327 c.p.c. e, pertanto, il termine lungo di impugnazione decorrerà dal deposito del provvedimento in cancelleria, per i secondi troverà invece applicazione l’art. 18, comma 4, L. fall. per cui il dies a quo coinciderà con l’iscrizione del provvedimento nel registro imprese (fattispecie in cui era espressamente previsto che il termine dei cinque anni entro il quale adempiere al concordato sarebbe decorso dal passaggio in giudicato del decreto di omologa).

Segnalazione a cura dell’Avv. Guido Berti 
Riproduzione riservata

art. 18, comma 4, L. fall. 
art. 180, comma 5, L. fall. 
art. 327 c.p.c. 
art. 9, comma 3, D.L. n. 23/2020