di Carla Zanelli, Avvocato in Milano
Il decreto del Tribunale di Savona del 5 marzo 2026 chiude la procedura di composizione negoziata della crisi avviata ai sensi degli artt. 17 ss. CCII, dichiarando cessata la materia del contendere e ordinando la cancellazione delle misure protettive. Il provvedimento si inserisce in un percorso che ha visto le parti pervenire a una transazione stragiudiziale riservata, al di fuori degli schemi tipizzati del Codice della Crisi. Il presente commento esamina i presupposti del decreto, la qualificazione giuridica dell’accordo raggiunto e, in particolare, le conseguenze pratiche della mancata applicazione dell’art. 25 quater CCII: norma specificamente destinata alle imprese “sotto soglia” – quale è quella in esame – che offriva strumenti idonei a garantire continuità aziendale, protezione dalla revocatoria e benefici fiscali, tutti sacrificati in nome di una riservatezza imposta dal creditore.
1. Il decreto: struttura e ratio decidendi
1.1 La cessazione della materia del contendere nella composizione negoziata
Il decreto in esame è un provvedimento di natura essenzialmente processuale, privo di autonoma motivazione sostanziale: il Tribunale si limita a prendere atto della sopravvenuta definizione stragiudiziale della controversia e del venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento, dichiarando cessata la materia del contendere e l’estinzione del procedimento, e ordinando contestualmente la cancellazione di ogni iscrizione relativa all’istanza di applicazione delle misure protettive presso la Conservatoria del Registro delle Imprese. L’assenza di una motivazione sviluppata è coerente con la natura ricognitiva del provvedimento: non vi è nulla da decidere nel merito, in quanto le parti hanno già composto autonomamente la crisi.
Il provvedimento si fonda su un istituto di origine processualcivilistica – la cessazione della materia del contendere – applicato al procedimento camerale della composizione negoziata. La declaratoria presuppone che, nelle more del giudizio, sia venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia per effetto di un evento esterno al processo che ha soddisfatto (o reso inutile) la pretesa azionata. Nel caso di specie, tale evento è rappresentato dall'accordo transattivo stragiudiziale, che ha eliminato lo squilibrio patrimoniale e finanziario alla base dell'istanza.
Ciò pone una questione di rilevante interesse sistematico: se la transazione privata conclusa durante le trattative possa essere qualificata come «conclusione fisiologica» delle stesse, inquadrandola nell’alveo degli esiti previsti dall’art. 23 CCII alla luce dell’orientamento espresso da Cass. Civ., Sez. I, n. 31856 del 6 dicembre 2025. La risposta è positiva sul piano processuale, ma impone di verificare se la qualificazione di «esito fisiologico» si estenda anche alla sfera sostanziale – questione che si affronta nel § 3.
1.2 L'ordine di cancellazione delle iscrizioni
Il provvedimento ordina alla Conservatoria del Registro delle Imprese la cancellazione di «ogni iscrizione relativa all'istanza di applicazione delle misure protettive e al presente procedimento». Tale statuizione attua il disposto dell'art. 22 CCII, che impone la cancellazione delle iscrizioni quando le misure protettive cessano di produrre effetti, garantendo la piena opponibilità della cessazione della procedura ai terzi e ripristinando la piena disponibilità dei beni in capo all'imprenditore.
Va segnalato che l'ordine di cancellazione è consequenziale alla natura costitutiva dell'iscrizione delle misure protettive: l'iscrizione ex art. 22, comma 3, CCII rende opponibili erga omnes le misure e i divieti derivanti dalle stesse, sicché la cancellazione è necessaria per ripristinare la situazione anteriore e non ingenerare nei terzi affidamenti sull'operatività di vincoli ormai estinti.
2. Il quadro normativo di riferimento
2.1 La cessazione della materia del contendere e il suo fondamento processuale
La giurisprudenza di legittimità e di merito è consolidata nel richiedere tre condizioni cumulative: (a) evento sopravvenuto alla domanda; (b) eliminazione integrale di ogni posizione di contrasto; (c) riconoscimento pacifico della situazione da entrambe le parti. Cass. civ., Sez. II, n. 5981 del 2026 precisa che: « la dichiarazione congiunta dei difensori è di mera conoscenza e denuncia di fatti e non contiene atti di disposizione del diritto controverso», sicché non richiede procura speciale — principio cruciale anche per il procedimento ex art. 19, dove la celerità è essenziale. I difensori delle parti sono legittimati a comunicare congiuntamente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere perché non dispongono dei diritti dei rappresentati, ma si limitano a denunciare un fatto — il raggiungimento dell'accordo transattivo — nell'ambito della rappresentanza processuale ordinaria ex artt. 82-84 c.p.c.
Il decreto del Tribunale di Savona del 5 marzo 2026 appare dunque un'applicazione inedita — ma perfettamente ortodossa — dell'istituto. L'art. 19, comma 7, CCII rinvia alle forme degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., e l'istituto della cessazione della materia del contendere è pacificamente applicabile ai procedimenti camerali, tanto più quando l'unico petitum (conferma delle misure) è superato dall'accordo che elimina lo squilibrio alla base dell'istanza.
L'art. 23 CCII («Conclusione delle trattative») elenca le soluzioni tipiche quando è individuata una via per il superamento della crisi: contratto con creditori o parti interessate (comma 1, lett. a), convenzione di moratoria (lett. b), accordo con gli effetti degli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324 (lett. c), oppure — in alternativa — piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato semplificato, o altro strumento di regolazione (comma 2). Il comma 2-ter, introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024, stabilisce espressamente: «Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata». Questo è il dato testuale che legittima la qualificazione di un accordo raggiunto in corso di procedura — e non solo al suo epilogo formale — come esito fisiologico.
2.2 Il raccordo con l’art. 17, comma 5, e l’art. 18, comma 4, CCII
L'art. 17, comma 5, CCII disciplina la fase iniziale: l'esperto convoca l'imprenditore per valutare le concrete prospettive di risanamento. Se le ravvisa, incontra le altre parti e fissa incontri periodici. Se non le ravvisa, lo comunica e l'istanza viene archiviata. La «conclusione fisiologica» è l'esito normale, non patologico, delle trattative. L'archiviazione amministrativa ne è la pars destruens (trattative fallite); la conclusione fisiologica ne è la pars construens (trattative riuscite, con o senza accordo formale).
Nel CCII vigente, il corrispondente normativo di questa distinzione si rinviene nell'art. 18, comma 4: «Dal giorno della pubblicazione dell'istanza [...] e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale [...] non può essere pronunciata». La dicotomia è la stessa: conclusione delle trattative (fisiologica) vs. archiviazione (patologica).
3. La conclusione «fisiologica» delle trattative
La più recente giurisprudenza di legittimità offre indicazioni utili per inquadrare sistematicamente l’esito della vicenda in commento. L’espressione "conclusione (fisiologica) delle trattative" compare effettivamente nella sentenza n. 31856/2025, esattamente al punto 6 della motivazione: "Il venir meno del fatto impeditivo è rimesso a fatti sopravvenuti di natura endogena rispetto allo strumento di composizione negoziata, costituiti dalla archiviazione amministrativa dell'istanza, ovvero dalla conclusione (fisiologica) delle trattative." Tuttavia, la sentenza non affronta il caso di un accordo transattivo raggiunto nell'ambito della composizione negoziata, ma una questione completamente diversa. Nella sentenza, l'espressione "conclusione (fisiologica) delle trattative" viene utilizzata per indicare uno dei fatti estintivi del fatto impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento: "In tema di nessi tra la composizione negoziata della crisi ex d.l. n. 118 del 2021 e il procedimento per dichiarazione di fallimento, spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia, l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive (artt. 2 e 6 del d.l. cit.), ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell'art. 23, comma 2, d.l. cit. in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno." La Cassazione utilizza questa espressione per distinguere la conclusione "normale" delle trattative (con accordo o senza accordo) dalla conclusione "anormale" determinata dall'archiviazione amministrativa.
Questa lettura è condivisibile sul piano processuale: la composizione negoziata è finalizzata al superamento della crisi, e se tale superamento avviene – anche per tramite di strumenti non tipizzati – il procedimento ha esaurito la propria funzione.
Tuttavia, sarebbe erroneo trarne la conseguenza che la transazione privata produca gli stessi effetti degli strumenti tipizzati: la «fisiologicità» riguarda l'esito processuale (possibilità di chiudere il procedimento), non la qualificazione sostanziale dell'accordo né i relativi effetti. In altri termini, il decreto di estinzione non «convalida» né «omologa» la transazione privata: si limita a prendere atto che le parti hanno superato la crisi e che il procedimento può essere chiuso.
Il contenuto dell'accordo rimane interamente governato dal diritto comune dei contratti.
4. L’art. 25 quater CCII e la sua mancata applicazione
4.1 L’impresa “sotto soglia” e la disciplina speciale
Ai fini della corretta lettura del decreto, occorre premettere che l’impresa debitrice è una società in accomandita semplice che, per dimensioni, si qualifica come impresa “minore” o “sotto soglia” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Tale qualificazione non è meramente classificatoria: essa determina l’applicabilità di una disciplina speciale – l’art. 25 quater CCII – che, nell’ambito della composizione negoziata, offre all’imprenditore sotto soglia uno strumentario dedicato, più snello rispetto a quello previsto per le imprese di maggiori dimensioni, ma non privo di protezioni e misure premiali di rilievo. La mancata valorizzazione di tale disciplina nel caso in esame costituisce, dunque, una scelta che merita riflessione critica.
4.2 La rinuncia all’utilizzo degli strumenti previsti dall’art. 25 quater: la fiscalità agevolata perduta
L’art. 25 quater CCII stabilisce che, quando – in esito alla composizione negoziata – è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio, l’imprenditore sotto soglia può concludere, alternativamente, uno dei seguenti strumenti: (a) un contratto con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; (b) un accordo avente il contenuto della convenzione di moratoria ex art. 62 CCII; (c) un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti premiali di cui all’art. 25 bis, comma 5, CCII – vale a dire l’agevolazione fiscale sul trattamento dei debiti tributari e contributivi. In quest’ultimo caso, con la sottoscrizione dell’accordo, l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Tale ultimo strumento avrebbe consentito all’impresa di beneficiare della riduzione delle sanzioni sui debiti tributari e contributivi e, soprattutto, di ottenere l’attestazione formale dell’esperto circa la coerenza del piano di risanamento con la regolazione della crisi.
4.3 La riservatezza come fattore ostativo agli strumenti tipizzati
Il nodo centrale della vicenda è che tutti e tre gli strumenti dell’art. 25 quater CCII presuppongono, in misura più o meno intensa, la partecipazione dell’esperto e una certa trasparenza sul contenuto dell’accordo: il contratto di continuità aziendale (lett. a) deve essere “idoneo ad assicurare la continuità”, valutazione che implica un sindacato dell’esperto; la convenzione di moratoria (lett. b) deve essere comunicata ai creditori non aderenti; l’accordo con effetti premiali (lett. c) richiede la sottoscrizione dell’esperto e la sua attestazione.
La volontà delle parti di mantenere riservato il contenuto della transazione si pone dunque in radicale antitesi con l’utilizzo di qualsiasi strumento tipizzato del CCII.
5. Considerazioni conclusive
Il decreto in commento è, sotto il profilo formale, un provvedimento di rito destinato a chiudere il fascicolo. Tuttavia, il percorso che lo ha preceduto solleva questioni di notevole interesse per la prassi della composizione negoziata.
In primo luogo, il caso evidenzia la tensione tra le finalità pubblicistiche del CCII – che mira a canalizzare le crisi d'impresa verso strumenti trasparenti, controllati e dotati di effetti protettivi – e la tendenza delle parti a ricercare soluzioni più rapide ed economiche al di fuori di quegli strumenti. Tale tensione è fisiologica in un sistema che non impone l'uso degli strumenti tipizzati, ma non può essere ignorata: il rischio è che la composizione negoziata venga utilizzata come mero «veicolo» per ottenere le misure protettive nelle more delle trattative, per poi concludere un accordo privato sottratto al controllo dell'esperto e degli altri creditori.
In secondo luogo, il decreto conferma che il ruolo dell'esperto indipendente nella composizione negoziata è essenzialmente facilitatorio e non sostitutivo della volontà delle parti: quando queste decidono di percorrere una strada diversa da quella tipizzata, l’esperto non ha strumenti coercitivi per imporre il proprio coinvolgimento. La relazione conclusiva dell’esperto – che dà atto dell’andamento delle trattative e del comportamento delle parti – rimane un documento di trasparenza per il sistema, ma non muta la natura dell’accordo raggiunto né può estendere la propria attestazione a fatti avvenuti al di fuori del perimetro della procedura.
In terzo luogo, le conseguenze pratiche dell'opzione per la transazione privata ricadranno interamente sulle parti: il creditore ha rinunciato alla protezione dalla revocatoria; l'impresa ha rinunciato alle misure premiali.
In una prospettiva di lungo periodo, tali scelte potrebbero rivelarsi costose. È auspicabile un eventuale intervento legislativo che regoli più puntualmente questa fattispecie.