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Trib. Siena, 9 settembre 2022, Pres. Serrao, Est. Dell’Unto

CONCORDATO SEMPLIFICATO – Continuità diretta – Configurabilità – Presupposti – Limiti.

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In tema di concordato semplificato, benché la struttura della procedura in parola sia delineata alla stregua di “concordato per cessione dei beni” è in linea di principio configurabile la previsione di una continuità diretta in funzione di una successiva liquidazione, purché i costi di gestione non vadano a detrimento dei creditori nelle more della dismissione dell’intero patrimonio aziendale in misura tale da inficiare l’equivalenza della proposta concordataria rispetto all’aspettativa di soddisfacimento nell’ipotesi liquidatoria.
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