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Trib. Siracusa, 12 maggio 2022, Pres. Milone, Est. Maida

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere credito documentato da scrittura privata non avente data certa - Inopponibilità della scrittura al curatore - Limiti - Fattispecie - Credito restitutorio in linea capitale - Ammissibilità.

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In sede di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla banca comporta unicamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti medesimi si assume siano rappresentate, con la conseguenza che le predette clausole non possono essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto. 
Non esclude, però, l’esistenza stessa del rapporto contrattuale (la cui prova è questione affatto distinta da quella riguardante l’opponibilità delle clausole) talché, ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; e ciò anche in assenza di una domanda restitutoria subordinata fondata sull’art. 2033 c.c., trattandosi di credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda.
Riproduzione riservata

 art. 92 L. fall.
 art. 93 L. fall.
 art. 2033 c.c.