di Giuseppe Angiolillo, Avvocato in Mantova
Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 3.2.2023, affronta una domanda di esdebitazione del debitore incapiente, proposta ai sensi del previgente art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012, affermando principi interpretativi che risultano di interesse anche in relazione al Codice della Crisi.
La vicenda era, in sintesi, quella di una debitrice il cui sovraindebitamento originava da una attività imprenditoriale intrapresa senza successo e dalla quale erano esitati, tra l’altro, debiti erariali.
Per far fronte a tali debiti ed al mantenimento della famiglia, la debitrice, dopo aver trovato un impiego pubblico stabile, aveva richiesto alcuni finanziamenti che, tuttavia, anche a causa della separazione personale dal coniuge, nel frattempo intervenuta, non era più riuscita ad onorare.
Alla data di presentazione dell’istanza, la debitrice versava in una situazione rientrante nei parametri ISTAT di “povertà assoluta”.
Uno dei finanziatori, nell’opporsi alla concessione del beneficio, eccepiva la mancanza di meritevolezza in capo alla debitrice, osservando, nella sostanza:
· che non vi era la prova della destinazione dei finanziamenti;
· che gli stessi erano stati contratti in una situazione in cui era prevedibile la impossibilità di restituzione;
· che, comunque, l’avere intrapreso una attività imprenditoriale, senza averne le capacità e la competenza, costituiva, di per sé, atto gravemente colposo.
Nell’accogliere il ricorso della debitrice, il Tribunale di Tempio Pausania, afferma alcuni importanti principi.
1) L’art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012 va interpretato in maniera storico-evolutiva, con riferimento ai principi che ha dettato prima l’art. 12 bis della stessa legge n. 3/2012, introdotto dalla D.Lgs. n. 176/2020 e, successivamente, nella stessa materia, anche il Codice della Crisi: pertanto, la meritevolezza del debitore, prevista da tale norma quale requisito per la concessione del beneficio, deve ritenersi sussistente salvo che il debitore, all’atto della assunzione delle obbligazioni, versasse in una situazione soggettiva di colpa grave.
2) La normativa comunitaria, alla cui luce va interpretata la normativa interna sul sovraindebitamento, impone di dare una “seconda chance” anche a chi abbia avuto, senza dolo, un insuccesso imprenditoriale.
3) L’art. 124 bis T.U.B. prevede, al primo comma, che: “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore ha l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni a sua disposizione”: tale norma è posta anche a tutela del consumatore, il quale va posto in condizione di contrarre finanziamenti che abbia ragionevole possibilità di restituire. Ne deriva che la errata valutazione, da parte del finanziatore professionale, del merito creditizio del debitore-consumatore (come, nella fattispecie, era avvenuto) non solo esclude la mala fede del debitore, ma, rendendo il finanziatore concorrente nel suo sovraindebitamento, ne allevia la colpa che, pertanto, non è qualificabile come “grave” ai fini della concessione del beneficio della esdebitazione.
In ordine alla questione del rilievo causale della valutazione del merito creditizio, si era già espresso, nello stesso senso, il Tribunale di Messina, con ordinanza 20.12.2021, Est. Minutoli, il quale aveva affermato che: “Ai fini del giudizio di meritevolezza, sotto il profilo dell’avere contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, può essere valutata come elemento rilevante la condotta di chi ha concesso credito, sicché l’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.”
A conclusioni analoghe era giunto anche il Tribunale di Modena, con ordinanza 16.7.2021, Est. Salvatore: “Posto l’obbligo del soggetto finanziatore, tenuto conto delle sue specifiche competenze professionali e dei mezzi a sua disposizione, di valutare e verificare in sede di erogazione del credito le condizioni economiche e reddituali del richiedente con riferimento al merito creditizio, la valutazione evidentemente operata in quella sede positivamente, anche nella prospettiva di rientro della precedente esposizione debitoria, rende inammissibile ogni doglianza in sede di omologazione”.
Allo stesso risultato, ma sotto il profilo della inammissibilità processuale dell’opposizione, perviene il Tribunale di Benevento con ordinanza 26.1.2021, Est. Monteleone: “Alla luce dell’art. 12 bis, 3 bis. L. n. 3/2012, come novellato dalla L. n. 176/2020, non osta alla omologazione del piano del consumatore l’opposizione formalizzata dall’Istituto di credito che ha colpevolmente concorso alla determinazione dell’aggravamento dell’esposizione debitoria del consumatore istante. L’art. 124 bis T.U.B., letto in combinato disposto con il modificato art. 12 bis L. n. 3/2012, pone a carico del finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest’ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.”
In tema di legittimazione alla opposizione del finanziatore colpevole nella valutazione del merito creditizio, appare di particolare interesse anche l’ordinanza del Tribunale di Parma 18 luglio 2021, Est. Vernizzi, che si sofferma sui limiti al potere officioso che può esercitare il giudice in tale ipotesi, affermando che: “Tenendo conto delle innovazioni apportate all'art. 9, comma 3 bis, lett. e) L. n. 3/2012 e, più in generale, delle finalità della procedura e dell’esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi che, ove non vengano formulate contestazioni da parte dei creditori, ovvero quelle formulate risultino inammissibili in quanto proposte dal finanziatore colpevole di mancata corretta valutazione del merito creditizio del finanziato, il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano possa investire esclusivamente situazioni di manifesta e rilevante non convenienza, frutto di malafede, ovvero realizzate con finalità fraudolente”.
Nel senso dell’attribuire rilievo causale alla colpa del finanziatore va infine segnalata l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2022, Est. Castaldo: “Non ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, e può perciò accedere alla procedura di piano, né chi abbia contratto un mutuo confidando nella sufficienza dell'ipoteca concessa a garanzia dello stesso, né chi abbia prestato fideiussione a un terzo senza ponderare attentamente le conseguenze del suo impegno; incide sulla valutazione della colpa la condotta del finanziatore e quindi la stessa è tanto più lieve quanto più gravemente il finanziatore sia venuto meno al suo dovere di valutare con accortezza la solvibilità dei propri debitori”.
Più cauta e restrittiva (seppure lasciando, a tal fine, spazio all’esame di merito) è l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 16.4.2021, Est. Di Sano, che, trattando del piano del consumatore, afferma che: “In tema di piano del consumatore, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 137/2020, il debitore può usufruire della procedura di cui all’art. 12 bis L. n. 3/2012 qualora lo stato di crisi nel quale versa non sia allo stesso imputabile sulla base di condotte gravemente negligenti, in quanto, rispetto alla disciplina previgente, ad esser mutato non è il presupposto di accesso alla procedura di composizione della crisi (e cioè la sussistenza di un sovraindebitamento c.d. incolpevole), ma il parametro di valutazione del presupposto suddetto (l’accertamento di una colpa almeno grave), cosicché l’eventuale colpa del finanziatore non esclude necessariamente l’imputabilità di un sovraindebitamento colpevole”.