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Trib. Terni, 10 giugno 2022, Est. Tordo Caprioli

SOVRAINDEBITAMENTO - Liquidazione del patrimonio - Domanda proposta nel quinquennio successivo alla definizione in rito di altra procedura da sovraindebitamento - Inammissibilità - Insussistenza.

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Non è inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio proposta prima che siano trascorsi cinque anni dalla presentazione di altra domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, se quest'ultima sia stata definita con una pronuncia di rigetto in rito, dal momento che la condizione di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) della L. 27 gennaio 2012, n. 3 opera solo nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti, abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.
Riproduzione riservata

art. 7, comma 2, lett. b) L. 27 gennaio 2012, n. 3
art. 14 ter, comma 1, L. 27 gennaio 2012, n. 3