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Trib. Udine, 24 gennaio 2023, Pres. Venier, Est. Calienno

CONCORDATO SEMPLIFICATO – Proposta incentrata sull’apporto di finanza esterna da parte dei soci – Fideiussione a prima richiesta o deposito fiduciario vincolato – Necessità – Continuità indiretta funzionale alla miglior liquidazione – Configurabilità – Nomina a liquidatore dell’ausiliario – Possibilità.

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In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, sempre che essa assicuri un trattamento superiore e/o in tempi più rapidi rispetto a quanto ritraibile nell’alternativa liquidatoria, è omologabile la proposta incentrata sull’apporto di finanza esterna da parte dei soci, garantito attraverso fideiussioni bancarie a prima richiesta o, come nella specie, mediante un deposito fiduciario di somme su conto vincolato in favore dei creditori, condizionato all’omologa e rimesso alla custodia e amministrazione di un notaio. La proposta può peraltro ipotizzare, in uno con uno scenario “base” di distribuzione dell’ammontare di finanza esterna e del ricavato della liquidazione atomistica degli assets, anche uno scenario “migliorativo” imperniato su un accordo con le organizzazioni sindacali idoneo a ridurre il passivo e su una continuità indiretta volta a valorizzare i complessi aziendali in funzione di una più proficua loro cessione, suscettibile di essere condotta da un liquidatore nominato nella persona dell’ausiliario ex art. 18, comma 3, D.L. n. 118/2021.
Riproduzione riservata

art. 18 D.L. n. 118/2021
art. 19 D.L. n. 118/2021
art. 25 sexies CCII
art. 25 septies CCII