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Trib. Udine, 24 luglio 2022, Pres. Fabbro, Est. Barzazi

CONCORDATO PREVENTIVO – Disciplina transitoria – Strumenti risolutivi della medesima crisi - Prevalenza della disciplina regolatrice della domanda anteriore.

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In tema di disciplina transitoria, nel caso venga presentata una istanza di fallimento e, successivamente al 15 luglio 2022, una domanda di concordato preventivo, la Legge Fallimentare si applica anche a quest’ultima in quanto l’istituto è diretto a regolare la medesima situazione di dissesto anche in virtù della prevalenza attribuita dall’art. 390, comma 2, CCII alla disciplina regolatrice della domanda anteriore.
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art. 390 CCII