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Trib. Verona, 12 settembre 2025, Pres. Est. Attanasio

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Requisiti – Onere della prova gravante sul ricorrente – Adesione del debitore alla domanda del ricorrente. 

Postilla a cura di Emanuele Stabile , Ricercatore presso l'Università di Roma La Sapienza

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In materia di liquidazione controllata, è il ricorrente a dover dimostrare la natura agricola dell’attività esercitata dal debitore e che l’adesione di quest’ultimo alla domanda del ricorrente non elide tale onere, sia in quanto essa non si è tradotta nell’ammissione di un fatto (il riconoscimento, cioè, della natura agricola della propria attività), sia, ed in ogni caso, perché il debitore non ha (neppure in via surrettizia, e cioè appunto mediante adesione alla domanda da altri presentata) un diritto di accedere ad una procedura di liquidazione, giudiziale o controllata, ovvero di scegliere tra l’una e l’altra, slegato dalla sussistenza dei relativi presupposti, tant’è vero che la documentazione che lo stesso deve presentare ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2, CCII è diretta a consentire la verifica di tali presupposti. 
 
Massima a cura del Dott. Emanuele Stabile 
Riproduzione riservata

art. 39 CCII
art. 40 CCII

POSTILLA

Il fatto e la questione problematica

di Emanuele Stabile, Ricercatore presso l'Università di Roma La Sapienza

26 Febbraio 2026

Nel caso in esame la E.G S.r.l.s. presentava domanda ex artt. 40 e 268 D. Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi” o “CCII) per sentire dichiarare l’apertura della liquidazione controllata della società S & V. D. K. S.r.l. L’istante dichiarava di vantare ca. 48.000,00 euro di credito nei confronti della S & V. D. K. S.r.l. la quale ultima si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta della ricorrente. 
Il Tribunale di Verona sollevava dinnanzi alle parti la questione se la debitrice svolgesse attività agricola o commerciale al fine di accertare se ricorressero i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale. Sul punto le parti non hanno interloquito sebbene si tratti di questione molto controversa e di notevole importanza. 
 

La soluzione fornita dal Tribunale

Preliminarmente, va detto che il Codice della crisi dedica poche, e scarne, norme alla liquidazione controllata. Con tale istituto il Legislatore ha inteso superare le varie procedure per tentare di superare il sovraindebitamento a favore di un istituto unitario che fosse applicabile a tutti coloro i quali non potessero ricorrere alle procedure “principali”[1]. Tuttavia, come rilevato da autorevole dottrina “stupisce l’assenza di un richiamo generale alle norme dettate per la liquidazione giudiziale[2]. La mancanza di una disciplina precisa e completa pone seri problemi agli operatori del diritto e solleva dubbi interpretativi di non poco conto che la prevalente dottrina e giurisprudenza risolvono ricorrendo analogicamente alle norme sulla liquidazione giudiziale[3]. Anche la soluzione adottata dal Tribunale appare ispirata dai medesimi principi, ma un intervento chiarificatore del Legislatore sarebbe molto utile.
Per quanto qui interessa, l’art. 268 CCII consente sia al debitore (comma 1), sia al creditore (comma 2) di presentare istanza di apertura della liquidazione controllata. In particolare, il creditore può chiedere la liquidazione anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ma solo se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore a 50.000,00 €. La norma intende evitare il ricorso a tale istituto anche per debiti assai contenuti, ma non dice chi debba dimostrare il superamento della suddetta soglia. La norma tace anche sulla dimostrazione dei requisiti qualitativi del debitore, ossia sul possesso della qualifica di impresa minore, impresa agricola, ecc. Ora, l’art. 2697 c.c. onera chi intende far valere un diritto di dimostrare i fatti che ne stanno alla base. Pertanto, se ne desume che sia il creditore istante a dover dimostrare il superamento della suddetta soglia.
Ebbene, è opinione diffusa che laddove il legittimato attivo sia il creditore l’onere della prova dei requisiti quantitativi e qualitativi gravi su di lui. Tale tesi si basa su due argomenti. Da un lato, l’art. 2697 c.c. per cui nel nostro ordinamento chi afferma un fatto ha l’onere di provarlo[4]; dall’altro, tale conclusione richiama l’art. 39 CCII che configura un obbligo di allegazione in capo al debitore che presenti domanda di ammissione ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle procedure concorsuali[5]. La soluzione qui prospettata sembrerebbe pienamente coerente con il disposto dell’art. 39 che grava proprio l’istante dell’onere della prova.
Pertanto, il creditore dovrà dimostrare la sussistenza in capo al debitore dei requisiti dimensionali e qualitativi. La circostanza per cui il debitore abbia aderito alla domanda attorea, infatti, secondo il Tribunale non configura una confessione. Né il debitore vanta un diritto ad accedere alla liquidazione “slegato dalla sussistenza dei relativi presupposti” che possa consentire di ovviare alla prova dei requisiti per accedervi[6]. In particolare, quanto al requisito patrimoniale, si badi che il creditore dovrà dimostrare non solo l’esistenza di crediti scaduti e non pagati maggiori di 50.000,00 €, ma anche uno stato di impotenza economico finanziaria non transitoria del debitore[7]. Insomma, su di lui incombe un onere alquanto gravoso, che non sarebbe stata necessaria laddove fosse stato il debitore a presentare il ricorso[8].
Ebbene, facendo buon governo di tali principi, con decreto del 12 settembre 2025 il Tribunale di Verona ha affermato che l’onere della prova incombe sull’istante e l’adesione della debitrice alla domanda non attenua, né tanto meno esclude, la dimostrazione dei presupposti per l’apertura della procedura ex art. 268 CCII.


Note
[1] A. Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, 2023, 631 ss. e in particolare 635; D. Benincasa-B. De Donno, La nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, 2015, 1 ss.
[2]  F. Accettella, sub. Art. 268, in P. Valensise-G. Di Cecco-D. Spagnuolo (a cura di), Il Codice della crisi: commentario, 2024, 1423 ss.; A. Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, 2023, 631 ss. e in particolare 635; A. Lolli-M.G. Paolucci, Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in NDS, 2020, VII, 923 ss.; G. Ferri Jr, Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole, in Riv. dir. comm., 2012, III, 424 ss.
[3] F. Accettella, sub. Art. 268, in P. Valensise-G. Di Cecco-D. Spagnuolo (a cura di), Il Codice della crisi: commentario, 2024, 1423 ss.
[4] S. De Matteis – F. Picierno, La liquidazione controllata, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, 2025, III, 394 ss.
[5] G. Fauceglia, sub. Art. 39, in P. Valensise-G. Di Cecco-D. Spagnuolo (a cura di), Il Codice della crisi: commentario, 2024, 277 ss.
[6] Cfr. Trib. Verona, 12 settembre 2025.
[7] Cfr. Trib. Avellino, 16 aprile 2024, App. Torino, 27 febbraio 2025 e Trib. Torino, 27 marzo 20
[8] F. Accettella, sub. Art. 269, in P. Valensise-G. Di Cecco-D. Spagnuolo (a cura di), Il Codice della crisi: commentario, 2024, 1430 ss.

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