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Saggio

Vademecum per la liquidazione del patrimonio del debitore capiente ma senza beni*

Giorgio Jachia, Presidente della Sezione procedure concorsuali nel Tribunale di Salerno

7 Giugno 2021

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’autore delinea il perimetro dell’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/12 del debitore, privo di beni mobili registrati ed immobili, purchè assicuri un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori mediante il conferimento o della parte del suo reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale, ovvero di suoi crediti, ovvero ancora di nuova finanza erogata da terzi. Viene in rilievo, quale conseguenza dell’ammissione alla procedura, la possibilità di proporre proficue azioni di inefficacia e l’interruzione dei pagamenti sia in esecuzione delle cessioni del quinto che in esecuzione delle ordinanze di assegnazione ex art. 553 c.p.c.
Riproduzione riservata
1 . Valutazione di economicità
A sostegno dell’ammissione[1] alla procedura di liquidazione dei beni dei debitori aventi soltanto un reddito e non aventi (più) beni mobili ed immobili emergono (parafrasando la ben nota espressione usata ad altri fini nella giurisprudenza di legittimità) una tale pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere questo istituto di matrice giurisprudenziale, da rendere l’argomento ormai quasi scontato ma a condizione che si superi positivamente il vaglio di economicità ed efficienza delle procedure concorsuali (anche alla luce dell’applicazione analogica dei principi espressi nella procedura fallimentare degli artt. 102 e 118 c 1 n. 4  L. fall.).
In tale ottica è stato affermato che nella procedura di liquidazione del patrimonio “deve[2] tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l’attività liquidatoria e distributiva comporta”.
Se quindi non rappresenta motivo di inammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, è del pari evidente che la procedura può essere aperta solo se il giudice può riscontrare che il ricorrente possa contare su un reddito tale da potersi considerare come fonte di soddisfacimento[3] parziale dei creditori.
Si è sopra scritto istituto di matrice giurisprudenziale perché inequivocabilmente è una variante del procedimento ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/12: infatti il consentire al debitore sovraindebitato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio di apportare finanza esterna e/o di rappresentare ai creditori che avranno un livello significativo di soddisfazione, comporta che il ricorrente formuli una “proposta” ai creditori e quindi impone (cfr., Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521) che il giudice verifichi la sussistenza della “causa concreta” da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal singolo procedimento, da ricercarsi non solo nel superamento della situazione di crisi del debitore ma anche nell’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.
Si tratta di comprendere che ogni procedura concorsuale ha una sua specifica fisionomia e che la liquidazione del patrimonio, a differenza dell’autofallimento, può contenere margini di negozialità sia perché in taluni casi è frutto della conversione in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore sia per le caratteristiche ontologiche e le specificità del sovraindebitamento di seguito evidenziate.
Caratterizzano, ora, la liquidazione del patrimonio due istituti finalizzati ad implementare la soddisfazione dei creditori: a) l’impugnazione degli atti inefficaci perché pregiudizievoli ex art. 14 decies, secondo comma, L. n. 3/12; b) l’inefficacia di tutti i pagamenti successivi all’ammissione, anche quando sono attuati ai sensi dell’art. 553 c.p.c. in favore del creditore assegnatario ad opera del c.d. “terzo debitore”.
2 . Procedura concorsuale irrinunciabile
Le ragioni, di seguito ad una ad una schematicamente esaminate, che militano per l’ammissibilità della “liquidazione del patrimonio senza liquidazione”, muovono tutte dalla doppia considerazione che non solo si tratta di una procedura concorsuale[4] di carattere universale che involge lo spossessamento del debitore (funzionale all’eventuale liquidazione del suo patrimonio a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al passivo) ma anche che questa procedura concorsuale si contrappone alla procedura esecutiva non solo per le sue ontologiche caratteristiche ma anche perché al suo esito può determinare, a certe condizioni, il beneficio dell'esdebitazione del debitore.
All’esito del giudizio di ammissione il debitore è ammesso alla liquidazione del patrimonio con un decreto di apertura della procedura che una volta divenuto definitivo è irrevocabile[5] ed apre una procedura concorsuale irrinunciabile[6].
In giurisprudenza[7] si osserva che essendo l’istituto della liquidazione del patrimonio strutturato secondo lo schema del fallimento[8] e non essendo, ovviamente, la dichiarazione di fallimento preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili ma dotato di redditi.
3 . Art. 2740 c.c.
Del resto nelle procedure concorsuali la fase della liquidazione dell’attivo è solo eventuale perché quel che è essenziale sono la concorsualità, l’officiosità e l’universalità ed il “debitore solo reddito” mette comunque a disposizione di tutti i creditori l’intero suo patrimonio.
L’interpretazione restrittiva della liquidazione del patrimonio non tiene conto del fatto che la sezione seconda della legge n. 3/12 è denominata “liquidazione del patrimonio” espressione da ricollegarsi secondo lo scrivente alla rubrica dell’art. 2740 c.c. “Responsabilità patrimoniale”. In tale norma, genericamente, si dispone che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, senza limitazioni ai soli beni mobili ed immobili, senza ovviamente esclusioni dei redditi.
Infatti il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio: a) assoggetta tutti i beni del debitore all’esecuzione forzata concorsuale; b) apre l’espropriazione forzata su tutti i beni del debitore, anche futuri, su tutti i crediti, su tutti i redditi, su tutte le rendite e comunque su ogni altra sua utilità presente o sopravvenuta nel corso della liquidazione e quindi quantomeno per i 4 anni successivi al deposito della domanda; c) sottrae alla disponibilità del debitore tutti i redditi del debitore, dedotto solo il c.d. minimo vitale; d) destina il patrimonio del debitore alla soddisfazione dei creditori.
4 . Art. 20 della Direttiva (UE) n. 2019/1023
Altra ragione per non dubitare dell’ammissibilità della liquidazione senza beni patrimoniali è di ordine sistematico, atteso che ai sensi dell’art. 20 della direttiva (UE) n. 2019/1023 gli stati membri non possono non avere una procedura che porti all'esdebitazione integrale dell’imprenditore insolvente avente solo redditi.
Nessun dubbio sarebbe già dovuto sorgere in ordine al fatto che siano elementi patrimoniali rilevanti ai fini della loro liquidazione per soddisfare i creditori gli stipendi, le pensioni e i salari oltre il c.d. minimo vitale (oltre la parte eccedente il fabbisogno occorrente al mantenimento del debitore e della propria famiglia) perché a tale scopo basta leggere al contrario l’art. 14 ter L. n. 3/12.
Tale norma non si limita ad indicare quali beni sono ontologicamente non liquidabili ma, appunto, attribuisce[9] il residuo alla massa.
Certo il primo comma dell’art. 14 ter prevede testualmente che il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), possa chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni ma l’espressione va intesa come facoltà di proporre la liquidazione integrale del proprio patrimonio.
Integrale liquidazione del patrimonio ed universalità significano, anche dopo la novella del 2020, che non può essere esclusa dalla liquidazione dell’attivo l’abitazione del debitore e che tutti i debiti pecuniari del sovraindebitato si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della procedura. Infatti, (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 18/03/2021) “la facoltà di mantenere l'immobile che costituisce abitazione del debitore nella disponibilità del soggetto sovraindebitato è infatti possibile esclusivamente in caso di deposito di Accordo ovvero di Piano del Consumatore". Tuttavia, se è vero che non vi è la possibilità di continuare il pagamento delle rate di mutuo, è vero anche che il debitore si libera del debito del mutuo con la banca usando il ricavato della vendita all'asta del bene anche se il ricavato è inferiore rispetto al valore residuo del mutuo.
Sempre in giurisprudenza[10] si osserva che, se ai sensi dell’art. 14 quater L. n. 3/12 è prevista la possibilità di conversione della procedura “negoziale” in quella di liquidazione del patrimonio e se nelle già menzionate procedure è possibile la cessione di parte dello stipendio, deve ritenersi ammissibile anche l’accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio stesso. 
5 . L’incapiente
Con il decreto-legge Ristori si è introdotta (anticipando i principi racchiusi nell’art. 283 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) l'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 14 quaterdecies L. n. 3/12 qualificato come il debitore persona fisica meritevole che non ha alcuna utilità (diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura) da offrire ai creditori, vale a dire non ha beni immobili, mobili ed ha un reddito inferiore all'assegno sociale aumentato della metà e normalizzato secondo i parametri ISEE (€ 689,50 se monoreddito).
Quindi se persino oggi l’incapiente può ottenere l’esdebitazione senza la liquidazione dei beni che consiste (sotto un punto vista) nella liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori (e sotto l’altro) nella dichiarazione di inesigibilità dei debiti (esclusi quelli indicati nell'art. 14 terdecies, terzo comma) nessun dubbio residua ora in ordine all’ammissione alla procedura della liquidazione di colui che ha utilità per i creditori (qualunque esse siano), sotto forma di redditi (vedremo anche derivante dallo svolgimento di attività economica come artigiano).
A mio parere non può essere ammessa alla procedura della liquidazione dei beni una famiglia assolutamente povera, una famiglia che sostenga una spesa mensile per consumi pari o inferiore al “valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.” (vedasi il sito: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta).
I due parametri, quello dell’incapienza e quello della povertà, non coincidono perché ad esempio per la famiglia monoreddito dell’Italia meridionale la soglia di povertà è di € 664,82 mentre per l’incapiente la soglia è di € 689,50. Il punto, tuttavia, è che i diversi parametri sono utili per individuare un confine simile tra l’istituto della “liquidazione dei beni senza beni” e quello dell’esdebitazione dell’incapiente. Con ogni probabilità il criterio prevalente dovrebbe essere il parametro normativamente codificato che compie un preciso riferimento all'assegno sociale. Quel che è evidente è che il Tribunale si troverà in concreto a valutare se escludere dalla procedura dell’incapiente chi abbia quote di redditi attribuibili ai creditori.
6 . Debitore capiente con solo redditi, crediti o finanza esterna
Di tutta evidenza, quindi, che a seguito di questa novella debbano cadere le residue perplessità in ordine all’ammissibilità alla procedura di liquidazione dei beni per il debitore con reddito superiore alla soglia di incapienza ma privo di beni mobili ed immobili.
Sarebbe illogico escluderlo dall’area dell’esdebitazione quando lo spirito della legge sul sovraindebitamento è di dare a tutti una seconda chance per rientrare nel mondo economico e produttivo, anche evidentemente a chi non ha più un patrimonio.
Ma vi sono ulteriori motivi, più sottili, tutti fondati su precisi appigli normativi.
Soprattutto si deve ritenere doverosa l’ammissione alla procedura in caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione dei beni ai sensi dell’art. 14 quater L. n. 3/12 con riferimento ad un debitore con redditi ma senza beni mobili ed immobili.
Infatti, non è solo illogico ma è anche contrario a precisa disposizione di legge il non ammettere alla procedura di liquidazione dei beni il debitore senza beni immobili e mobili ma con reddito capiente che abbia realizzato atti in pregiudizio dei creditori dichiarabili inefficaci ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 decies, comma 2, L. n. 3/12 (come novellato dall’art. 4 ter L. n. 176/20) e delle ivi richiamate norme del Codice Civile.
Infatti, significherebbe privare i creditori della possibilità di soddisfarsi in presenza di utilità solo future.
In quest’ottica va esaminata anche la situazione dell’incapiente – vale a dire di colui che ha redditi sotto la soglia di povertà – che risulta escluso ai sensi del settimo comma dell’art. 14 quaterdecies dall’apposita procedura per avere commesso atti in frode.
Costui va ammesso alla liquidazione dei beni ex art. 14 ter: a) per consentire protezione al debitore; b) per attribuire utilità ai creditori; c) soprattutto per impedire che si consolidino vantaggi singolari in violazione della “par condicio creditorum”.
Ancora sarebbe sempre del tutto illogico non ammettere alla procedura di liquidazione dei beni il debitore senza beni immobili e mobili ma con reddito capiente che ceda alla procedura concorsuale con atto irrevocabile alcuni suoi crediti.
In particolare, in diverse procedure già dichiarate[11] il Tribunale ha ammesso alla procedura il debitore che ha posto a disposizione dei creditori il fondo pensione contratto con istituto di credito e/o il credito da anticipazione del T.F.R. maturato.
In un decreto di non ammissione[12] si esamina l’offerta di un terzo di denaro a titolo di finanza esterna ma la si qualifica in termini negativi perché non sarebbe conteggiabile nell’ambito dei beni utilizzabili per la soddisfazione dei creditori; in tale ottica negativa si precisa che le utilità apportate dai terzi non dovrebbero essere considerate nel programma di liquidazione e potrebbero al più rilevare a posteriori come fattore di riduzione del passivo.
Non si condivide tale lettura perché non si comprende cosa osti - al fine di “distribuire[13] ai creditori un qualche attivo di liquidazione” - ad esempio al fatto che il debitore, proprietario solo di una quota di un immobile, depositi la procura a vendere in forma notarile dei comproprietari e l’offerta irrevocabile del ricavato come finanza esterna.
Per questa ragione[14] si condivide la tesi secondo la quale possono essere acquisite offerte di utilità di terzi vincolate all’ammissione e che quindi le stesse possano essere agevolmente utilizzate per la soddisfazione dei creditori.
 Va poi ritenuto che, interpretando l’art. 14 ter alla luce della ratio che ispira l’intero impianto normativo della L. n. 3/2012 (favor debitoris) possa escludersi dalla liquidazione l’autovettura[15] utilizzata ad essenziali fini personali e/o lavorativi perché rientrante tra le eccezioni contemplate dal comma 6 del predetto articolo (in quanto, ad esempio, indispensabile per consentire al debitore di recarsi sul luogo di lavoro ed avente un valore esiguo).
Tanto consente di parificare il debitore capiente con bene mobile registrato escluso dalla liquidazione al debitore capiente senza beni. 
Assolutamente da menzionare è l’ammissione alla procedura della liquidazione dei beni del debitore privo di beni immobili o mobili che può contare su redditi futuri derivanti dalla propria attività di artigiano[16], che permettano una soddisfazione sia pure parziale dei creditori.
Significativo è anche il rammentare che nel dispositivo si prevede che il debitore artigiano possa utilizzare carte di credito o di pagamento nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa, dovendo a tal fine provvedere ad una rendicontazione semestrale al liquidatore dei giustificativi di spesa.
7 . Effetti decreto di apertura della liquidazione dei beni. esclusione e computo del minimo vitale
Per ricostruire, ora e gradatamente, gli effetti del decreto di apertura non si può che ripartire dalla constatazione che la liquidazione dei beni è una procedura, come il fallimento (rectius come l’autofallimento) di carattere universale, la quale involge lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e soprattutto comporta l’attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore).
Quindi lo spossessamento è funzionale alla liquidazione dei beni del debitore, è a beneficio di tutti i creditori ammessi al passivo.
Tra i beni futuri emerge inequivocabilmente il reddito che il sovraindebitato andrà a produrre.
Pacifica è l’esclusione dall'attivo, come previsto dal comma 6, lettera b) dell'art. 14 ter della L. n. 3/2012, delle somme necessarie al ricorrente per il suo sostentamento; meno agevole è l’individuazione dei criteri per individuare il c.d. minimo vitale.
Normativamente il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un’esistenza dignitosa e decorosa “in relazione al suo reddito disponibile” (come ora dispone il novellato art. 9 comma 3 bis L. n. 3/12).
Il minimo vitale nelle altre procedure di sovraindebitamento e nella procedura dell’incapiente è codificato disponendo (art. 9 comma 3 bis L. n. 3/12) che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Può essere calcolato per la liquidazione dei beni prendendo ad esempio a base per una famiglia monoreddito l’importo di una volta e mezzo della misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps ai sensi del quinto comma del settimo comma dell’art. 545 c.p.c. (ovvero gli altri criteri effigiati in tale disposizione ovvero per analogia i criteri previsti dall’art. 9 comma 3 bis L. 3/12).
Tuttavia non si può prescindere dalla disamina delle dinamiche familiari anche se non si può non condividere la constatazione[17] secondo la quale il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio – con il beneficio esdebitatorio finale – postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto i soggetti che accedono al procedimento devono circoscrivere – facendo economia domestica – le spese correnti familiari in funzione solutoria dei propri debiti, per cui vanno dedotte le spese non giustificate.
8 . Cessazione dell’onere dei pagamenti inerenti cessioni del quinto
Agevole l’individuare la ragione giuridica del potere del Giudice delegato alla procedura di liquidazione dei beni di disporre la sospensione dei prelievi del c.d. quinto dello stipendio.
Preliminarmente appare opportuno precisare che sono fuorvianti i riferimenti all’art. 8, comma 1 bis., L. n. 3/12 ai sensi del quale oggi la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio perché tale norma non si applica alla procedura di liquidazione dei beni.
Soprattutto si deve osservare che fin da prima della recente modifica legislativa gli effetti dell’ammissione alla procedura di liquidazione dei beni si riverberavano anche sui contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per ben cinque gruppi di motivazioni.
Primo: l’art. 14 undecies L. n. 3/12 prevede che i beni sopravvenuti sono riservati alla procedura che si svolge nel rispetto della par condicio creditorum ai sensi dell’art. 14 octies L. n. 3/12, per cui all’evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l’apertura della procedura perché trattasi di prelievo da bene futuro.
Secondo: l’art. 14 quinquies, comma 2, lett. b, L. n. 3/12 prevede che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione.
Terzo: diversamente opinando, ossia non assoggettando il cessionario del quinto ad un’eventuale falcidia prevista per la classe chirografaria, si violerebbe, in modo palese, il principio di parità di trattamento dei creditori nell’ambito di una procedura pacificamente di natura concorsuale. 
Quarto: la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni in quanto è appunto una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore; 
Quinto: la situazione del creditore cessionario del quinto è quella di un creditore chirografario non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. 
In realtà vi è un sesto motivo, forse il più importante, che è comune alla situazione del creditore chirografario beneficiario di un pignoramento presso terzi di parte dello stipendio del debitore.
9 . Inefficacia dei pagamenti esecutivi di pignoramenti presso terzi
Con riferimento al pignoramento presso terzi di parte dello stipendio va rammentato che parte della dottrina afferma che l’ordinanza di assegnazione di somme, resa dal Giudice dell’esecuzione civile nei riguardi del terzo pignorato, prima della sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, imprime un vincolo di destinazione alle somme di denaro individuate, impermeabile alle vicende successive del debitore medesimo. Tale tesi non convince sia perché il creditore beneficiario di un pignoramento presso terzi di parte dello stipendio del debitore è e resta un mero creditore chirografario sia perché i vincoli di destinazione opponibili alla procedura di liquidazione dei beni sono solo quelli reali e non sono quelli obbligatori incidenti su beni futuri perché il legislatore li ha attribuiti senza limitazioni alla massa.
Infatti, nessuno mette in discussione che l’ordinanza di assegnazione che ha definito la procedura esecutiva è un titolo che non perde la sua efficacia al momento dell’ammissione del debitore alla procedura di liquidazione dei beni.
Va però subito compreso che l’ordinanza di assegnazione non ha estinto il credito, non ha modificato la sua natura chirografaria. L’estinzione via via parziale del credito interviene per effetto dei singoli periodici pagamenti. Del resto "Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 L. fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento".
In altre parole se l’assegnazione anteriore all’ammissione alla procedura di liquidazione dei beni non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale - poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato - è agevole il ritenere che il bene futuro sia nel patrimonio del debitore principale e non nel patrimonio del creditore e che quindi il vincolo di assegnazione sia un vincolo che inerisce un bene futuro del debitore che rientra tra i beni che il legislatore attribuisce alla massa, da ripartirsi secondo le regole del concorso
Vanno ora meglio individuate le due ragioni normative per le quali i pagamenti effettuati dal terzo pignorato al creditore sono inopponibili alla massa e non possono quindi essere più fatti dal terzo pignorato.
La prima ragione è esposta anche in dottrina ed inerisce all’applicazione dell’art. 44 legge fallimentare alla liquidazione dei beni. Secondo parte della dottrina l’inefficacia dei pagamenti di cui all'art. 44 L. fall. vale anche nel caso della liquidazione patrimoniale del sovraindebitato perché: a) la liquidazione dei beni (come già rammentato) è una procedura di carattere universale a beneficio di tutti i debitori; b) l'art. 14 quinquies, comma 3, equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione dei beni; c) i crediti debbono intendersi interamente scaduti al momento dell’apertura del concorso dei creditori sicché la prosecuzione degli effetti dell’ordinanza di assegnazione si risolverebbe in una lesione della par condicio; d) l'art. 14 novies, comma 2, prevede che "il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione …" e quindi anche dei redditi del sovraindebitato.
Tuttavia il punto saliente e dirimente, normativamente incardinato nelle disposizioni che regolano l’istituto della liquidazione dei beni, è l'art. 14 decies che non solo attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'art. 14 novies, comma 2 …." ma che soprattutto onera il liquidatore di esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.
Per queste ragioni va del tutto condivisa la tesi esposta in un recente provvedimento[18] di merito laddove in motivazione osserva che per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione, avente valenza collettiva, devono cessare i prelievi dallo stipendio derivanti dal pignoramento presso terzi, non essendo il pignoramento opponibile alla procedura concorsuale.
10 . Conclusioni anche sulla c.d. proposta insita nella liquidazione del patrimonio
In dottrina si deduce molto dall’espressione usata nel primo comma dell’art. 14 terpuò chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”. Ad esempio, si deduce che la liquidazione del patrimonio prescinda da qualsivoglia proposta[19] o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato. Tale espressione, per tutto quanto fin qui illustrato, non comporta certamente che il debitore non possa conferire una soddisfazione parziale ai creditori mediante un quantum mensile dello stipendio o dei redditi professionali o dei redditi da impresa artigiana. Tale espressione non comporta neppure che il debitore non possa conferire tra i beni liquidabili utilità provenienti da altri patrimoni a titolo di finanza esterna.
Il punto è che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale (come nel concordato preventivo) ma di dichiarazione unilaterale del debitore e/o del terzo di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Il punto è che non essendo una proposta negoziale il Giudice Delegato non è vincolato al conteggio del minimo vitale dalle indicazioni dell’OCC e del debitore ma può compiere un proprio conteggio escludendo spese eccessive, spese non giustificate al fine di attribuire ai creditori, conteggiando le utilità comunque pervenute, una soglia di soddisfazione significativa.
11 . Vademecum
All’esito della lettura delle tante situazioni problematiche sorte nei casi giudiziari editi appare possibile proporre un vademecum utile per redigere le conclusioni del ricorso.
DICHIARAZIONE
1.
dichiarare aperta, ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, la procedura di liquidazione dei beni del debitore …; 
2. nominare liquidatore il dr./avv… già nominato;
DURATA
3.
disporre che la presente procedura rimanga aperta a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14 quinquies, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, anche ai fini di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
CONSEGNA, RILASCIO ED ABITAZIONE
4. ordinare al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
5. autorizzare il debitore ad occupare l'immobile adibito a sua abitazione principale sito in ___ sino al perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà, del fatto che egli vi abita assieme alla famiglia e dell'entità ridotta dei redditi facenti capo al nucleo familiare, corrispondenti alle necessità di vita dell'interessato;
ESECUZIONE ED INEFFICACIA
6. disporre la sospensione delle azioni esecutive pendenti ed in particolare __;
7. disporre che sino alla definitività del provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, L. n. 3/2012 non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter L. n. 3/2012;
8. ordinare al liquidatore di comunicare al datore di lavoro la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell’onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto e da eventuali pagamenti esecutivi di pignoramenti presso terzi;
9. ordinare al liquidatore di comunicare ad eventuali creditori assegnatari e ad eventuali terzi pignorati l’inefficacia nei confronti della massa di eventuali assegnazioni e di eventuali pagamenti (esecutivi di pignoramenti presso terzi) effettuati in data successiva al presente decreto;
10. ordinare al liquidatore, ai sensi dell’art. 14 decies L. n. 3/12, di esercitare le azioni di inefficacia richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del Giudice;
BENI – CREDITI – REDDITI
11. attribuire alla massa patrimoniale tutti i beni, anche futuri, e tutti i redditi e tutte le rendite della ricorrente e comunque ogni altra sua utilità presente o sopravvenuta nel corso della liquidazione e comunque nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;
12. escludere - ai sensi dal comma 6, lettera b) dell'art. 14 ter L. n. 3/201 e, tenuto conto tanto dell’attività lavorativa svolta dal debitore quanto della sua situazione familiare - dalla liquidazione dell'attivo una quota dello stipendio percepito dal debitore pari alla somma mensile di euro XXX,00 riservandosi ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica;
13. escludere, ai sensi dal comma 6, lettera b) dell'art. 14 ter L. n. 3/2012, dalla liquidazione dell'attivo i beni mobili presenti nell’abitazione non avendo valore significativo;
14. escludere, ai sensi dal comma 6, lettera b) dell'art. 14 ter L. n. 3/2012, dalla liquidazione dell'attivo l’autovettura tg in quanto utilizzata ad essenziali fini personali e/o lavorativi ed indispensabile per consentire al debitore di recarsi sul luogo di lavoro ed avente un valore esiguo;
15. disporre che il datore di lavoro XX provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l’importo sopra determinato, con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;
16. prendere atto che il debitore ha ceduto con dichiarazione irrevocabile alla procedura il suo credito con il fondo pensione contratto con e/o il credito da anticipazione del T.F.R. maturato;
17. prendere atto che il terzo NN ha messo a disposizione con dichiarazione irrevocabile e deposito presso O.C.C una somma ulteriore di denaro a titolo di finanza esterna;
18. prendere atto che il debitore, proprietario solo di una quota di un immobile, deposita la procura a vendere in forma notarile dei comproprietari e l’offerta irrevocabile del ricavato come finanza esterna;
19. attribuire alla ricorrente la facoltà di aprire/conservare un conto corrente bancario o un rapporto bancario/postale con IBAN sul quale accreditare la sua quota dello stipendio;
20. invitare il debitore a collaborare all’apertura del conto corrente bancario della procedura da intestare al ricorrente, con operatività del solo liquidatore e vincolato all’ordine del Giudice;
ARTIGIANO
21. escludere, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 5, lettera b), dalla liquidazione i beni di cui all’art. 14 ter comma 6, oltre ai beni strumentali all’esercizio di impresa;
22. autorizzare il debitore ad utilizzare carte di credito o di pagamento nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa, dovendo a tal fine provvedere ad una rendicontazione semestrale al liquidatore dei giustificativi di spesa;
INVENTARIO ED ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DEBITORE
23.
ordinare, avendo il debitore - ai sensi degli art. 16, 14 ter comma 3, 14 undecies della L. n. 3/2012 – l’obbligo, di redigere l’inventario dei suoi beni;
24. ordinare inoltre al debitore di integrare l’inventario in caso di sopravvenienze; 
25. ordinare al liquidatore di richiedere al debitore entro 8 giorni dall’apertura della procedura la sottoscrizione di un nuovo inventario;
26. ordinare al liquidatore di richiedere al debitore entro 8 giorni dalla scoperta di nuovi beni di aggiornare l’inventario;
27. ordinare al debitore di collaborare con il liquidatore per la consegna di tutti i beni e per la messa a disposizione della parte disponibile del reddito; 
28. invitare il debitore a svolgere un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato e, in ogni caso, a cercare un'occupazione e a non rifiutare senza giustificato motivo, proposte di impiego; 
29. rappresentare al debitore che, tra le altre, è condizione di ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies l’avere svolto attività produttiva di reddito o, in ogni caso, aver cercato un'occupazione e non avere rifiutato senza giustificato motivo, proposte di impiego; 
PROCEDURA
30. disporre che il liquidatore trascriva il presente decreto presso l’Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi, anche successivamente pervenuti od individuati; 
31. ordinare al liquidatore, la trascrizione del decreto per tutti i beni mobili registrati presenti o pervenuti nel patrimonio del debitore;
32. autorizzare il liquidatore ad accendere un conto corrente presso un istituto di credito da lui individuato; 
33. disporre il deposito di tutte le somme su un conto corrente vincolato all’ordine del G.D. con emissione dei mandati come per il settore fallimentare: 
34. ammettere in prededuzione i compensi spettanti al professionista incaricato dall'O.C.C. ed al difensore del ricorrente per gli importi accertati dal liquidatore o se contestati nelle forme di legge; 
35. disporre che il liquidatore depositi l'inventario, rediga l’elenco dei creditori e formi lo stato passivo;
36. ordinare al liquidatore di depositare il piano di liquidazione, previamente comunicato al debitore ed ai creditori, da redigere entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura dell’inventario ed in ogni caso non oltre 120 giorni dal presente decreto di apertura;
37. disporre che il liquidatore relazioni semestralmente al Giudice ed all’O.C.C;
38. ordinare al liquidatore di: a) redigere un piano di riparto parziale ogni sei mesi in caso per procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni; b) di comunicare l’assenza di contestazioni (ovvero il superamento di eventuali contestazioni) al G.D. perché ne autorizzi l'esecuzione ovvero di comunicare il suo parere in ordine a contestazioni insuperabili al G.D. per provvedere con decreto motivato;
39. ordinare al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e di allegare estratto ad ogni relazione semestrale;
40. ordinare al liquidatore di accedere al c.d. cassetto fiscale del sovraindebitato; 
41. ordinare al liquidatore di accedere al c.d. cassetto previdenziale del sovraindebitato;
42. disporre che le vendite si svolgano, previa stima e pubblicità, con procedure competitive telematiche delle procedure fallimentari;
43. disporre che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
44. autorizzare il liquidatore ad avvalersi a spese della procedura di un gestore per le comunicazioni ai creditori e per la gestione degli atti; 
PUBBLICITÀ
45.
disporre di comunicare al ricorrente ed al professionista nominato;
46. stabilire quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale solo di questo provvedimento a cura del liquidatore; 
47. ordinare al liquidatore di procedere alla pubblicazione per estratto sul sito internet del Tribunale;
48. ordinare al liquidatore - così bilanciando le esigenze di privacy del debitore e la necessità di avvisare i creditori per metterli in grado di formulare opposizioni - di avvisare via pec dell’apertura del procedimento di liquidazione tutti i creditori già individuati trasmettendo loro entro 5 giorni copia di questo provvedimento in uno all'istanza di accesso alla procedura di liquidazione ed alla relazione dell'O.C.C.; 
49. ordinare al liquidatore di avvisare nelle stesse forme tutti i creditori successivamente individuati; 
REGISTRO DELLE IMPRESE
50.
disporre nel caso in cui il debitore svolga o intraprenda attività d'impresa o sia socio di società di persone, l'annotazione del presente decreto nel registro delle imprese in uno all'istanza di accesso alla procedura di liquidazione ed alla relazione dell'O.C.C.

Note:

[1] 
Tra le tante decisioni in senso favorevole si rinvia a Tribunale Verona, 21 dicembre 2018 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21128 - pubb. 25/01/2019. 
[2] 
Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021, n. 19-1 /2020 Fall in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25271 - pubb. 11/05/2021.
[3] 
Cfr., “Procedura di liquidazione del patrimonio: limiti di ammissibilità” di Roberto Alemanno e Giuliano Pacchiani, in il diritto.it 18 aprile 2018.
[4] 
Si parla di procedure concorsuali perché destinate a fissare le regole per il concorso dei creditori su un patrimonio separato che a seguito della dichiarazione di apertura è separato da quello del debitore.
[5] 
In giurisprudenza si rinviene un isolato ed anche singolare precedente nel quale (cfr., Tribunale Mantova, 23 Gennaio 2020 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23738 - pubb. 17/06/2020) si dispone la revoca del decreto di ammissione alla procedura della liquidazione del patrimonio. A prescindere dalle sue peculiarità pare il caso di precisare che nessuna norma nella L. n. 3/2012 è dedicata alla revoca del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio. Molteplici sono invero le ragioni per ritenere inapplicabile l’art. 742 c.p.c. ed il principio di revocabilità dei decreti. Infatti va ritenuto irrevocabile il decreto ex art. 14 ter L. n. 3/2012 perché si tratta: a) di decreto avente carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza; b) di decreto qualificato come “titolo esecutivo” dalla lettera E) del secondo comme dell’art. 14 ter L. n. 3/2012 laddove ordina di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; c) di decreto, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 quinquies L. n. 3/2012, equiparato all'atto di pignoramento; d) di decreto che incide sui diritti soggettivi perché sottrae tutti i beni alla disponibilità del debitore e li assoggettati al potere del liquidatore; e) di decreto che incide sui diritti soggettivi perché priva i creditori della loro facoltà di agire direttamente sul patrimonio del debitore impedendo loro di iniziare o proseguire azioni esecutive. 
[6] 
Si veda Tribunale Venezia sez. fallimentare, 11/10/2016 in DeJure ove si afferma il principio che il debitore che abbia chiesto e ottenuto l'apertura del procedimento di liquidazione dei suoi beni ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della L. n. 3/2012 non può rinunciare alla domanda proposta. Si vedano anche: Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 22 giugno 2017 in www. unijuris; Fabio Valerini, La domanda di liquidazione dei beni è irrinunciabile in Ilfallimentarista.it, 19 aprile 2017.
[7] 
Tra le tante decisioni in senso favorevole si rinvia a Tribunale Verona, 21 dicembre 2018 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21128 - pubb. 25/01/2019. 
[8] 
Si veda Tribunale Venezia sez. fallimentare, 11/10/2016 in DeJure ove si precisa che Il decreto di apertura della procedura di liquidazione è infatti assimilabile ad una sentenza dichiarativa di fallimento.
[9] 
Tra le tante decisioni in senso favorevole si rinvia a Tribunale Verona, 21 dicembre 2018 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21128 - pubb. 25/01/2019.
[10] 
Tra le tante decisioni in senso favorevole si rinvia a Tribunale Verona, 21 dicembre 2018 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21128 - pubb. 25/01/2019. 
[11] 
Tribunale Milano, 22 aprile 2017 in il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17207 - pubb. 10/05/2017.
[12] 
Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021, n. 19-1 /2020 Fall in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25271 - pubb. 11/05/2021.
[13] 
Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021, n. 19-1 /2020 Fall in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25271 - pubb. 11/05/2021.
[14] 
Vedasi “liquidazione dei beni ex L. n. 3/ 2012: quale spazio per la ‘proposta’ del debitore? di Astorre Mancini, In Ilcaso.it. Parte Prima, articolo 1100; Vedasi “La liquidazione del patrimonio senza beni con apporto di finanza esterna” di Lorenzo Rossi in “Crisi e Risanamento” in data 28/01/2021.
[15] 
Tribunale di Reggio Emilia n. 5/21 del 1.03.21.
[16] 
cfr., Tribunale Grosseto, 30.4.2019, in IlCaso.it, Sez. Giurisprudenza, 21796 - pubb. 04/06/2019.
[17] 
cfr., Trib. Brescia, Seconda Sezione, 2 agosto 2020 – inedito.
[18] 
cfr., Tribunale Forlì, 07/01/2021 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24764 - pubb. 21/01/2021.
[19] 
Cfr., Astorre Mancini, “liquidazione dei beni ex L. n. 3/ 2012: quale spazio per la ‘proposta’ del debitore? di In Ilcaso.it., Parte Prima, articolo 1100. 

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