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Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

Concordato in continuità indiretta: un concordato in buona vita se correttamente organizzato

19 Agosto 2026

Il recente contributo di R. Ranalli su Cass. 22960/26 (in Questa Rivista), ha senz’altro meglio perimetrato la reale portata del  decisum della Suprema Corte.

Difatti, il caso esaminato afferiva una fattispecie del tutto peculiare, correttamente decisa con la pronuncia di inammissibilità della proposta atteso che l’indicato valore aziendale, per come prospettato, era ictu oculi da considerare solo valore di liquidazione “87/1/c”  e quindi da distribuirsi unicamente secondo l’APR, e non in parte quale RPR, come invece assunto dal debitore. 
 
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “Ed in effetti, una volta chiarito che la verifica di ritualità non ha un ambito puramente formale ed astratto, ma attiene alla legalità sostanziale della proposta concreta formulata, nonché del piano e della documentazione allegata, in una comparazione prospettica con l'alternativa liquidatoria "alla data della domanda di concordato", appare del tutto conseguenziale verificare che il valore di liquidazione indicato dal debitore non sia un dato puramente astratto ed incompatibile rispetto alla soluzione della crisi in concreto prospettata; il che vale soprattutto per i casi in cui, come quello tratto dalla vicenda, il piano si fondi sull'assunto che un importo considerevole (nella specie di ben euro 2.321.618,80) rappresenterebbe un plusvalore concordatario, da distribuire secondo i criteri della relative priority rule, posto che laddove tale "plusvalore" sia - come accertato dal giudice del merito - puramente apparente o affermato, la stessa architettura del piano e la distribuzione prevista (e quindi indipendentemente e ancor prima di una verifica circa la concreta allocazione delle somme ai diversi creditori in modo non deteriore rispetto ad un soddisfacimento basato sulla tradizionale regola dell'absolut priority rule) risultano prima facie illegittime ed inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.” (Pag.8 Cass. 22960/2026).
 
D’altra parte, nella sua Requisitoria 28.5.2026 , il PG, Dr. G. Nardecchia aveva ben chiarito che 
 
È quindi possibile affermare che il c.d. surplus concordatario possa venire in rilievo, non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta (il riferimento dell’art. 84 c. 6 CCII è ai flussi di cassa prodotti dall’esercizio dell’attività e al margine netto ricavabile), ma anche in caso di continuità aziendale indiretta…
 
Un discorso diverso va fatto, infine, riguardo la valutazione della quantificazione dei vari beni che compongono il valore di liquidazione, effettuata dal debitore ed attestata dal o dai professionisti indipendenti. Se, infatti, il Tribunale non incontra limiti in sede di ammissione con riferimento alla composizione/determinazione del valore di liquidazione, così non è con riferimento alla sua quantificazione. Tale profilo è infatti collegato alla fattibilità del piano che può essere valutata d’ufficio dal tribunale solo nelle ipotesi estreme e residuali della manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
Né può ritenersi, in via di principio che il commissario giudiziale possa avvalersi di un proprio perito di fiducia per controllare l’attendibilità del valore di liquidazione indicato dal debitore. Invero l’art. 14 della Direttiva Insolvency pone limiti al potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nell’ambito del giudizio di omologazione e, conseguentemente, l’art. 112, comma 4, CCII statuisce che, in caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore può essere disposta dal tribunale soltanto se con l’opposizione viene eccepito il difetto di convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2 . Norma espressione di un principio più generale attinente alla valorizzazione dell’attivo contenuta nel piano ed attestata da un professionista indipendente. In sostanza deve ritenersi che, di regola, solo nell’ipotesi espressamente prevista dall’art. 112 CCII il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale (o di qualunque altro bene) del debitore, mentre in assenza di opposizioni sulla convenienza, il tribunale non può disporre perizie o stime alternative al fine di rivedere d’ufficio la quantificazione del valore di liquidazione indicato nel piano, né in sede di omologa, né, tanto meno, in sede di apertura della procedura.” (Pag. 5 RPG del 28.5.2026, pubblicata, unitamente alla cit. Cass., su Questa Rivista).
 
In altri termini — come  peraltro  già accennato in altra sede  (v. mio intervento scaligero del 17. 4.2026 e segnatamente gli spunti di cui alle slides nn. 10/17) — oggi al Giudice è precluso entrar d’ufficio nel  merito delle, argomentate assunzioni  del debitore sulla quantificazione del  valore  di liquidazione (=APR)  e su quello eccedente (=RPR) .
 
Dunque, ove anche inerenti a ccpp in c.i.
 
Difatti, come per molti versi evidenziato anche dal PG, il combinato disposto degli artt. 84, co. 2 - 6  48, co. 3, CCII, mi sembra inequivocabile, viste anche le previsioni dell’art .112, co. 3 e 4 CCII (ed ancor prima ed ancor più di cui agli artt. 10, par. 2, co. 2 e  14, par. 1 , lett. “a” Dir. Ins.), nel consentire solo al creditore opponente (lasciamo cioè stare in questa sede la tematica dell’ opportunistica classe  dissenziente ‘voglio ma non posso senza omologa’ di cui al “120 quater/1”; v. al riguardo le cit. slides) assumere che il proprio credito risulta soddisfatto in misura “inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c)” (artt. 84, co. 6 e 112, co. 3).
 
Chiedendo così allo scopo — previo comunque assolvimento da parte del creditore medesimo di un puntuale onere deduttivo (cfr. Trib. Lucca 25.7.23, su Questa Rivista) — la stima del “complesso aziendale” (art. 112, co. 4), stima che diversamente, ed  differenza del passato, neppure d’ufficio può essere disposta, alla luce del citato art. 48, co. 3 (…e tantomeno, ovviamente, in sede “120 quater/1-2”).
 
Ne’, senza la predetta opposizione e quindi stima che l’accolga nel caso concreto, può assumersi che in un cp in continuità indiretta risulti senz’altro/quasi in re ipsa , ex art. 87, co. 1, lett c), CCII, un maggior valore di azienda cedibile in esercizio anche in caso di LG, e quindi valore da trattarsi solo secondo l’APR e non come RPR.
 
Ovviamente, se ed in quanto il debitore assuma, motivatamente, non esservi più, senza il piano di cp, la possibilità di un’azienda ‘viva’ che come tale - ai maggiori valori indicati nel piano di cp - giunga anche in caso di LG e sino a quando il Curatore riesca a cederla “in vita”.
 
In altri termini, alla luce in primis dei precetti della Dir. Ins., o esiste una fondata opposizione di convenienza all’omologazione grazie alla predetta stima, che smentisca dunque nel caso concreto la ricostruzione del debitore.
 
Oppure  il cp dovrà essere ammesso (salvo, ripetesi, si verta ictu oculi — in linea d’altra parte coi precetti …diretti di cui al combinato disposto degli artt.7  co.2 e 47 co. 1 CCII, anziché con quelli …indiretti di cui all’ art.106, co. 2 CCII — in un caso di piano “piatto” di cp in continuità indiretta, senza cioè alcuna reale argomentazione sul perché risulti il maggiore valore = RPR proprio del cp).
 
 Argomentare diversamente, oltre a vanificare sul punto la direttiva unionale Insolvency (e naturalmente una parte significativa dei precetti del CCII…orientando verso l’onirico quanto inattuabile e solo italico “120 quater” …), significherebbe svuotare anche i principi di fondo dell’ oramai quasi  operativa Dir. 799/2026 sul prepack.
 
D’altra parte, anche sotto la legge antecedente, la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che giammai il Giudice, ove anche supportato sul punto dal parere del Commissario, può giungere a conclusioni diverse da quelle valutative espresse motivatamente dal debitore, trattandosi sempre e solo di considerazioni di merito, da rimettere, dunque, esclusivamente alla titolata valutazione di convenienza delle singole parti interessate, cioè dei creditori concorsuali (cfr. Cass. 1393/2024, punti 6 e 7 e prima ancora Cass. 23882/2016).
 
E proprio sulla base di tali principi, in questi giorni, post cit. Cass. 2026, un Tribunale ha ammesso un cp in continuità indiretta, affermando tra l’altro che:

1) Appare, allo stato e fatta salva diversa valutazione all’esito delle relazioni del commissario, correttamente individuato il valore eccedente quello di liquidazione, e cioè il surplus concordatario. In particolare, lo stesso è stato quantificato come differenza tra l’attivo ripartibile nell’ipotesi di concordato e l’importo dell’attivo da destinare alla soddisfazione della massa in ipotesi di liquidazione giudiziale.
L’attuale formulazione dell’art. 87, comma 1, lett. c) CCII a seguito della riforma del d.lgs. n. 136/2024, definisce il valore di liquidazione, da considerarsi alla data della domanda di concordato, come quel «valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio…». Occorre dunque comprendere se sia possibile vendere l’azienda unitariamente in sede di liquidazione giudiziale, anche eventualmente a seguito di esercizio dell’impresa ex art. 211 CCII; ciò presuppone che, pur dopo l’apertura della procedura liquidatoria, l’azienda mantenga la sua integrità e unitarietà.
Orbene, nel caso di specie, sulla base delle evidenze documentali e delle allegazioni della ricorrente, tale eventualità appare doversi escludere.
Invero, come chiarito dalla società e confermato dalla perizia del valore del ramo di azienda a firma …in caso di LG il valore dell’azienda sarebbe pari a € ….. ..riferito in sostanza al solo marchio. 
Cio’ per vari ordini di motivi.
In primo luogo, nello scenario liquidatorio verrebbero meno il contratto di affitto d’azienda, risolutivamente condizionato al buon esito del concordato, e il contratto estimatorio, collegato al primo.
La perdita immediata della continuità aziendale, secondo il perito, porterebbe «alla necessità di procedere a una vendita di tipo atomistico, riferita ai soli beni materiali e immateriali residui, privi
tuttavia della loro originaria integrazione funzionale».
In particolare «La principale criticità è riconducibile alla struttura finanziaria tipica di un’impresa manifatturiera, la quale richiede la disponibilità di capitale circolante per sostenere il ciclo operativo. Tale ciclo comporta, ordinariamente, l’anticipazione di costi per materie prime, lavorazioni, personale, servizi e logistica, a fronte di incassi differiti nel tempo. In altri termini, l’impresa manifatturiera non opera normalmente secondo un modello di incasso immediato, ma secondo una sequenza economico-finanziaria nella quale gli impieghi precedono - anche di svariati mesi - le fonti generate dalle vendite. Ne consegue che la prosecuzione dell’attività presuppone una capacità di finanziamento del circolante, sia mediante risorse proprie sia mediante credito bancario o credito di fornitura».
Nella liquidazione giudiziale «tale presupposto sarebbe stato sostanzialmente assente.  La Curatela, infatti, non avrebbe ragionevolmente avuto disponibilità di fondi propri adeguati a sostenere il fabbisogno finanziario corrente, né avrebbe potuto fare affidamento sul normale accesso al credito bancario.
Parimenti, sarebbe stata difficilmente praticabile la continuità de rapporti di fornitura secondo condizioni ordinarie, posto che i fornitori e i conto-terzisti storici, in presenza di una procedura concorsuale liquidatoria, avrebbero verosimilmente richiesto pagamenti immediati o comunque a condizioni fortemente cautelative».
Dunque, «l’esercizio provvisorio non avrebbe incontrato soltanto un limite giuridico o organizzativo, ma soprattutto un limite economico-finanziario strutturale: l’impossibilità concreta di alimentare il ciclo produttivo e commerciale dell’impresa».
Inoltre, secondo il dott…, «A tale profilo finanziario si sarebbe aggiunta una rilevante criticità gestionale. Il Curatore, infatti, si sarebbe trovato a dover amministrare ordini, produzione, rapporti con clienti, fornitori, conto-terzisti e forza lavoro, assumendo decisioni tipicamente imprenditoriali in un contesto già deteriorato e privo di adeguati presidi interni. 
Nel caso considerato, le competenze direzionali e commerciali essenziali non risultavano stabilmente distribuite nell’organizzazione aziendale, ma erano sostanzialmente incardinate nella figura dell’amministratore. 
La struttura interna era composta prevalentemente da dipendenti con mansioni operative e produttive, privi, per quanto consta, di autonome competenze direzionali idonee a garantire la prosecuzione ordinata dell’attività».
Infine, la perdita delle maestranze avrebbe inciso in modo diretto sulla capacità produttiva, mentre il venir meno della rete agenziale avrebbe fatto perdere quote di mercato.
I fattori critici evidenziati, in effetti, da un lato mettono in dubbio che l’azienda possa mantenere la sua integrità dopo l’apertura della liquidazione giudiziale (anche una chiusura solo temporanea ne precluderebbe irrimediabilmente la continuità) e, dall’altro, impediscono di ritenere possibile l’esercizio dell’impresa nell’ambito di un’eventuale liquidazione giudiziale.
Stesso è a dirsi per il surplus da continuità indiretta per la vendita dei beni del magazzino sulla base del contratto estimatorio.
Anche tale contratto verrebbe meno in caso di liquidazione giudiziale; il surplus è stato configurato dalla società, dunque, come il premio che un acquirente in funzionamento –contrattualmente vincolato nell’ambito del disegno negoziale funzionale al buon esito della procedura – «è disposto a corrispondere per acquisire le rimanenza quale assortimento funzionale all’esercizio dell’attività», che non avrebbe invece alcuna ragion d’essere nella vendita disgregata in ambito liquidatorio, posto che l’impegno dell’affittuaria è, come detto, condizionato risolutivamente all’omologazione del concordato.””

Dunque, se ben organizzato, il concordato in continuità indiretta è sempre utilmente proponibile, anche attraverso germinabile valore eccedente quello di liquidazione, distribuibile quindi secondo la RPR. 

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