Esperto ed Attestatore alle prese con le incongruenze di legge e di prassi nel procedimento di transazione fiscale in composizione negoziata.
Introduco la discussione anche per raccogliere opinioni utili alla futura stesura di un saggio mettendo a confronto diverse fonti che, de jure condito, dicono cose contraddittorie e fuorvianti sulla materia oggetto del blog.
La legge.
E’ probabile che l’articolo 23 comma 2 bis CCII abbia dimenticato di affiancare al vocabolo convenienza (per l’ADE) della soluzione prospettata dal contribuente con la valutazione sulla fattibilità della proposta.
Se avesse detto questo avrebbe conformato la norma a quella prevista nell’articolo 63 come collegato all’articolo 57 CCII.
Stante il tenore della norma dell’art. 23 comma 2 bis, gli attestatori limitano il loro giudizio alla convenienza e non sempre si esprimono in maniera netta sulla fattibilità della proposta messa a confronto con la liquidazione giudiziaria (e ciò in quanto la norma non richiede questo giudizio esplicito).
Nulla dispone la legge in merito alla unicità o duplicità del professionista indipendente.
L’unico caso in cui è necessario il secondo professionista è quello nel quale esista un revisore interno, che dovendo rilasciare la relazione di veridicità, deve assumere il ruolo di asseveratore ma non di attestatore di convenienza.
Questo secondo ruolo gli sarebbe impedito da una incompatibilità implicita con il ruolo di revisore interno.
La norma, nata per generare minori oneri per le PMI già dotate di revisore interno, genera gli effetti indesiderati che, in questa torre di babele, si vanno a ricostruire.
La normativa secondaria. Il DD del 23 aprile 2026.
Il decreto rivaluta fortemente l’apporto dell’esperto nell’impulso e nel monitoraggio delle trattative ma anche e soprattutto nel controllo delle assunzioni e degli sviluppi del piano nella sua costruzione iniziale e nelle sue modifiche.
Questo ruolo gli consente certamente di rilasciare pareri al Tribunale che contribuiscono a costruire quel fumus sulle concrete prospettive di risanamento che, se non costituiscono in sé un giudizio di fattibilità, integrano quanto meno un giudizio non negativo sulle probabilità concrete di ottenere il risanamento aziendale.
In un inciso rivolto proprio all’ esperto “sembra” risolvere la disputa sulle modalità di rilascio delle due attestazioni in TF in CNC onerando l’esperto di controllare che “Il revisore legale è figura distinta da quella del professionista che attesta la convenienza della proposta di accordo”.
Questo inciso trasfuso (per non dire refuso) nel paragrafo 9.6 del DD che è riferito alle attività dell’ esperto nel corso della cessione di azienda (sic !), ha definitivamente orientato l’ADE nell’interpretazione di una norma sulla doppia attestazione che nella fonte primaria non è statuita.
La Circolare ADE 5/E del 16 luglio 2026
Nonostante alcuni mesi di consultazione pubblica e il contributo di associazioni, ordini, categorie ed enti l’ADE non recepisce granchè del dibattito rispetto all’istituto specifico della TF in CNC e quindi:
1) Ribadisce la presunzione di non imparzialità e non indipendenza dell’asseveratore/attestatore unico poggiando la sua posizione su quella del DD sopra commentato. “Sebbene il revisore legale, qualora iscritto anche nell’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, sia in possesso dei requisiti previsti per il professionista indipendente di cui all’art. 2, comma 1, lettera o)76, si ritiene che le due relazioni non possano essere redatte dalla medesima figura, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza”;
2) Esclude l’esperto da ogni valutazione sulla congruità della proposta, sulla sua fattibilità e sulla sua sostenibilità complessiva rispetto al piano ed alle proposte liberandolo superficialmente da ogni ruolo con la locuzione “L’attestazione di fattibilità del piano non può in ogni caso essere richiesta all’esperto. Al riguardo, si rammenta che l’esperto non riveste il ruolo di attestatore bensì quello di “facilitatore” che affianca l’imprenditore in crisi fornendogli le proprie competenze per la ricerca di una ragionevole soluzione per il risanamento dell’impresa, favorendo il dialogo con le parti interessate alle trattative”. In sintesi un facilitatore non necessario a cui deve comunque essere unicamente comunicato l’accordo raggiunto. Questa conclusione appare in insanabile contrasto con gli obblighi che invece il DD attribuisce all’esperto.
3) Allarga la norma dell’art. 23 comma 2 bis a quella che possiamo definire terza o tripla attestazione (quella di fattibilità) sciolinando ipotesi suggestive quali la seguente: “Al fine di agevolare l’istruttoria da parte degli Uffici è, altresì, auspicabile che venga presentata dall’istante una relazione sulla fattibilità del piano, anche non attestata, in quanto elemento essenziale per valutare in via prognostica la ragionevole possibilità che il debitore possa adempiere agli obblighi derivanti dalla proposta di accordo. La mancanza dell’attestazione, tuttavia, non potrà incidere sul giudizio finale degli Uffici”. Personalmente faccio fatica a capire se qualcosa di essenziale possa
o debba o non debba incidere.
4) Non chiarisce i motivi di rigetto in maniera puntuale ma lascia eccessivo spazio ad una discrezionalità sinteticamente accennati quando afferma “L’eventuale rigetto della proposta di transazione dovrà essere adeguatamente motivato e fondato su concreti elementi di fatto idonei a dimostrare la non convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (ovvero la non attendibilità della situazione economico-patrimoniale, l’assenza di effettive prospettive di risanamento o l’emersione di condotte fraudolente).”.
5) Non si addentra invece sufficientemente sugli opportuni meccanismi e procedure di controllo dell’iter valutativo dell’attestatore che ha valutato la convenienza e che dovrebbe essere messa alla base della propria decisione di aderire alla proposta.
Chi scrive non può non sottolineare che l’ADE ha fatto notevoli passi avanti sull’iter procedurale, su una più ravvicinata osservazione del procedimento e sulla considerazione dei rapporti tra CNC e successive vicende, ma questo non mi esime dal ribadire i punti che precedono in quanto generatori di caos interpretativo.
I principi di comportamento del dottore commercialista esperto CNDC del 22/6/2026.
Queste norme che dovrebbero vincolare in termini relativi il comportamento del dottore commercialista quando chiamato a svolgere il ruolo di esperto, esprimono valutazioni talvolta diametralmente opposte rispetto a quanto normato a livello primario e secondario nonché in via amministrativa.
Più precisamente:
1) Al punto 7.2.4 dei principi si legge “Il professionista indipendente incaricato dell’attestazione, all’occorrenza, può redigere la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali in quanto in possesso di stringenti requisiti di indipendenza e necessariamente iscritto nel registro dei revisori legali, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII”. Questo principio confligge con il doppio professionista preteso dall’ADE.
2) Al punto 7.3.6. “Non è obbligatorio che l’Esperto partecipi alle trattative condotte dall’imprenditore, con l’assistenza dei propri consulenti, e le Agenzie fiscali; tuttavia, tale partecipazione è consentita e, in taluni casi, può essere richiesta dal creditore erariale al fine di acquisire il parere dell’Esperto sulla proposta di transazione erariale e sulla relativa convenienza. Ciò può avvenire senza assunzione di responsabilità diretta da parte dell’Esperto, essendo a tali fini rilevante e decisivo unicamente il giudizio del professionista indipendente incaricato di rilasciare l’attestazione”. Traspare in questa interpretazione l’utilità e la opportunità della raccolta di un parere dell’esperto da parte del Creditore Erariale e non si comprende perché quest’ultimo dovrebbe rinunciarvi.
3) Al punto 7.3.8. prevedono che l’esperto “ Qualora valuti che l’accordo transattivo rechi pregiudizio ai creditori, ovvero comprometta le prospettive di risanamento, l’Esperto manifesta il proprio eventuale dissenso, motivandolo mediante puntuale indicazione degli effetti negativi che l’accordo potrebbe produrre nei confronti dei creditori e in relazione al Piano di risanamento; il dissenso deve essere iscritto nel registro delle imprese”. Questa indicazione comportamentale specifica quanto possa essere necessariamente pregnante il ruolo dell’esperto che resta l’unica figura posta a presidio e garanzia del percorso di risanamento.
4) Il tribunale che riceve pareri dall’esperto durante le fasi che attengono alle misure protettive “ autorizza l’esecuzione dell’accordo o, in alternativa, dichiara che è privo di effetti. A tal fine, può chiedere all’Esperto di esprimere il suo parere in merito alla regolarità della documentazione allegata e dell’accordo. L’Esperto relaziona al Tribunale in merito alla completezza della documentazione messa a disposizione del creditore pubblico (punto 7.3.11). Anche in questo passaggio i principi di comportamento ribadiscono come l’esperto possa essere chiamato ad esprimersi anche nella fase finale dell’autorizzazione.
I Tribunali prima e dopo il decreto dirigenziale.
I diversi fori che si sono espressi rispetto all’ampiezza dei controlli che il Tribunale può esperire durante la fase di autorizzazione dell’accordo oscillano molto tra un controllo di mera regolarità formale fino ad un controllo di legalità sostanziale.
Le questioni sollevate e le diverse interpretazioni che si possono osservare in prassi e dottrina saranno certamente oggetto di ulteriori pronunce proprio in merito alla figura del doppio attestatore e ad altre carenze.
Si sottolinea che i primi decreti di autorizzazione non avevano rilevato la presunta incompatibilità dell’attestatore unico in assenza del revisore legale ed in caso di accettazione della proposta.
D’ora in poi però le imprese non dotate di revisore interno, dovranno dotarsi di due professionisti (asseveratore di veridicità ed attestatore di convenienza) se non vogliono vedersi respinta l’istanza di TF.
Il successivo diniego della proposta, anche se motivato in modo insufficiente o fallace, non potrà essere oggetto di uno scrutinio del Tribunale; unico rimedio giuridicamente percorribile potrebbe essere l’impugnativa dell’atto presso la Corte di Giustizia Tributaria. Tale rimedio, sostanzialmente non percorribile, può essere sostituito solo con una proposta di TF in ADR con opzione per il Cram-Down, sempre che si possano ottemperare le condizioni di accesso allo strumento.
Concludendo …
Cosa ci possiamo auspicare ?
- Un intervento legislativo primario che coordini la norma art 23 comma 2 bis CCII con gli articoli 57 e 63, da un lato consentendo l’attestatore unico e dall’altro attribuendogli il compito di asseverare la fattibilità ?
- Un intervento amministrativo dell’ ADE che focalizzi meglio la transazione in CNC riqualificando il ruolo dell’esperto e precisando meglio i contenuti dell’attestazione.
- Una revisione dei principi del CNDCEC per l’attestatore e per l’esperto che definiscano un loro ruolo indipendente ma sinergico e dialettico nei confronti del Creditore Erariale
Cosa sarà?