IL CURATORE NEL NUOVO CCI: ART. 130 CCI
Nel nuovo CCI si evidenzia la necessità di comprendere, nell’ambito della liquidazione giudiziale, come si inserisce il nuovo art. 130 rispetto al passato.
Il nuovo art. 130 CCI va ad ogni modo raffrontato al famoso ex art. 33 della L.F..
Da una attenta lettura del nuovo art. 130 CCI dedicato alle “Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore” si appura come la portata normativa estende l’opera del curatore non più rispetto alla conclamata stasi fallimentare ma rispetto alle fasi di crisi e di insolvenza.
Nel primo comma si stabilisce : “Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della Società”.
Una prima grande ed immediata differenza sta nel fatto che il Curatore è stato chiamato dal Legislatore a relazionare - a mezzo di un iniziale “informativa” - entro i 30 giorni dall’apertura della procedura, e non i entro i 60 giorni come previsto nella legge fallimentare precedente.
Il Curatore è tenuto immediatamente ad agire per accertare le cause che hanno portato alla crisi e all’insolvenza , nonché il ruolo dell’organo amministrativo e di controllo rispetto alla passaggio da crisi ad insolvenza finanziaria ovvero nel passaggio da una situazione di probabile difficoltà ad affrontare finanziariamente obbligazioni a breve termine ad una situazione di sicura incapacità ad affrontare finanziariamente i propri obblighi nel breve termine. Con questa prima relazione, il legislatore ha introdotto il concetto di informativa intesa come raccolta di informazioni in modo anche sintetico in quanto sono riferibili ad un lavoro iniziato nei 30 giorni precedenti.
Tale informativa sarà il fondamento della vera e propria relazione particolareggiata come previsto dal 4° comma del presente art. 130.
Il secondo comma introduce una prima arma per il Curatore che prima non c’era, infatti sancisce: “Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero”.
Tale comma assume una forma di deterrenza per il debitore, il quale a fronte di un ingresso immediato nella fattispecie penale, si sente chiamato a collaborare in modo costruttivo con il Curatore e con gli organi della procedura in generale. Ritengo questa novità importantissima e di portata considerevole perché molte volte nella consegna della documentazione contabile passa un tempo rilevante affinché il debitore possa intervenire visto che la vecchia legge fallimentare prevedeva un deposito entro tre giorni ma non con questa incisività.
Sempre il secondo comma dispone, dando un impulso forte e ampio, che il Curatore abbia tutte le autorizzazioni necessarie per accedere alle banche dati previste dall’art. 49 nonché quelle necessarie e specifiche richieste nell’istanza di autorizzazione. Per chi scrive è importante che il Curatore venga messo in condizione e facilitato rispetto al passato nell’accedere alle informazioni come quelle disposte dall’art. 49 del CCI ad esempio l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari. Per il Curatore può fare la differenza avere queste armi facilmente utilizzabili nell’espletamento dell’incarico.
Inoltre entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il Curatore è tenuto a depositare una “relazione particolareggiata” sulle cause e sui tempi di emersione dello stato della crisi e della successiva insolvenza., nonché sulla diligenza e sulle responsabilità del debitore - imprenditore. Si richiede, altresì, al Curatore di depositare in allegato il bilancio dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’art. 198 comma 2 del CCI, il rendiconto ai sensi dell’art. 2487 bis c.c. evidenziando le rettifiche apportate.
Questo comma esige dal Curatore indagini approfondite sulle cause e tempi del dissesto, e di evidenziare qualsiasi informazioni fondamentali per le indagini preliminari in sede penale.
Si evidenzia, anche rispetto al passato, come il legislatore richieda che il professionista con ruolo di Curatore abbia conoscenze contabili più o meno ampie al fine di essere in grado di leggere un bilancio di esercizio redatto dal debitore, quest’ultimo che dovrebbe essere depositato entro 30 gg dall’apertura della liquidazione giudiziale da parte del debitore, ma nel caso di omessa presentazione del debitore è richiesto al Curatore di redigere l’ultimo bilancio per depositarlo presso il registro imprese.
Il CCI richiede al Curatore anche di individuare e apportare modifiche al Bilancio del debitore e agli elenchi cosi come previsto dall’art. 39 del CCI.
A sostegno di quanto già sopra evidenziato, a parere di chi scrive il Curatore deve sapere leggere i numeri e i valori in bilancio, interpretarli, e saper apportare modifiche lì dove ci sono inesattezze. Si richiede, così, al nuovo Curatore un grado di approfondimento tecnico di carattere contabile-finanziario tale da renderlo ancora più centrale nella nuova procedura di liquidazione giudiziale.
Il Comma 5°, estende quanto suddetto a livello di debitore-società per cui si parla di responsabilità dell’organo amministrativo, delle relazioni tra debitore - società ed altre società anche quelle in caso di gruppo di imprese.
Saltando i commi 6,7,8 di facile lettura, all’ultimo comma si evidenzia che: “ Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni”.
Per cui il Curatore entro quattro mesi, e successivamente ogni sei mesi, dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo è tenuto a depositare un rapporto riepilogativo che riassume tutta le attività svolte, nonché riporta integrazioni informative rispetto alle relazioni precedenti, il conto della sua gestione, gli estratti conto bancari o postali in riferimento al periodo in oggetto al tale relazione. Questa relazione deve essere inviata al comitato dei creditori il quale può fare delle osservazioni e su quest’ultime chiedere la secretazione, ciò entro 15 giorni. Nei successivi 15 giorni copia di tale relazione - rapporto insieme ad eventuali osservazioni del cdc, viene trasmessa a mezzo pec al debitore, ai creditori e ai titolare dei diritti sui beni della procedura.
Concludo evidenziando che dalla portata normativa del nuovo art. 130 CCI il Curatore è tenuto a relazionare lungo tutto la vita della procedura mediante un informativa iniziale, una relazione particolareggiata e un rapporto riepilogativo semestrale. Cosi facendo - secondo l’intenzione del Legislatore - si danno al G.D e ai creditori concorsuali tutti gli strumenti per poter monitorare l’operato del Curatore, il quale - a sua volta – acquisisce armi sempre più affilate e una posizione ancora più centrale e cruciale per la buona riuscita della procedura di liquidazione giudiziale..