Andrea Gerardi, Dottore Commercialista in Curno
IL DIRITTO DI VOTO DEL CREDITORE FINANZIARIO “COLPEVOLE” NEL CONCORDATO MINORE: RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONE NEL SOLCO DEL CORRETTIVO-TER
24 Dicembre 2025
In questo nuovo scenario, il Concordato Minore si pone come lo strumento privilegiato per i soggetti sovraindebitati che intendano continuare l'attività d'impresa o professionale (art. 74 CCII).
Tuttavia, l'efficacia di tale strumento è intrinsecamente legata alla condotta del ceto creditorio, in particolare quello bancario.
Il creditore finanziario non è più un mero spettatore titolare di un diritto di credito intoccabile, ma è diventato un attore responsabilizzato, gravato da specifici oneri di diligenza professionale il cui inadempimento genera conseguenze dirette sulla gestione del voto concorsuale.
L'art. 68, comma 3, CCII impone oggi all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di indicare espressamente nella propria relazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Tale valutazione non deve limitarsi a una verifica burocratica dei database (Crif o Centrale Rischi), ma deve estendersi alla sostenibilità reale del finanziamento rispetto al reddito disponibile del debitore, dedotto il fabbisogno necessario per il mantenimento della famiglia.
Come evidenziato dalla prassi degli ODCEC e dai modelli nazionali di relazione (CNDCEC, Modelli di relazione del gestore della crisi, Documento di ricerca, 6 marzo 2024), il Gestore della crisi deve agire come un vero e proprio auditor della banca, verificando se l'erogazione del credito sia stata la causa efficiente del sovraindebitamento o del suo aggravamento.
Si tratta del finanziatore che, agendo con colpa grave o malafede, ha concesso credito a un soggetto già manifestamente insolvente o privo di prospettive di risanamento.
Questa condotta, definita come abusive lending, altera il mercato e danneggia la massa dei creditori chirografari "inconsapevoli" (fornitori, fisco, dipendenti), i quali vedono la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. erosa da un debito finanziario insostenibile.
Il creditore che "alimenta" artificialmente la sopravvivenza di un'impresa decotta non esercita un diritto, ma compie un atto illecito che deve essere sanzionato all'interno del perimetro del Concordato Minore.
In particolare, la modifica dell'art. 69, comma 2, CCII chiarisce che il creditore che ha colposamente determinato il sovraindebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione per contestare la convenienza della proposta, a meno che non vi sia dolo del debitore.
Questa è una sanzione endoprocedurale di enorme portata: la banca che non ha valutato correttamente il rischio perde lo "scudo" del giudizio di convenienza, dovendo subire l'omologa anche in caso di falcidia significativa, purché il piano sia fattibile.
Se il creditore finanziario detiene la maggioranza assoluta dei crediti, la sua "colpevolezza" nella genesi della crisi rischia di paralizzare lo strumento, portando inevitabilmente alla liquidazione controllata, spesso incapiente.
In questa sede, si sostiene la tesi della "sterilizzazione" del voto del creditore finanziario colpevole per conflitto d'interessi.
Applicando analogicamente i principi del concordato preventivo e la universal logic contabile, un soggetto che ha causato il danno non può essere colui che decide se il piano di riparazione del danno stesso sia accettabile.
La neutralizzazione del voto o la sua esclusione dalla maggioranza (escludendo il credito dal computo del quorum) rappresenta l'unica via per rendere il Concordato Minore un'alternativa reale alla liquidazione.
Non basta un'argomentazione giuridica; serve una dimostrazione finanziaria (cfr. Tabella 1 e Tabella 2 qui allegate).
Solo attraverso questa "ecologia del credito" sarà possibile garantire che il Concordato Minore non resti una norma di carta, ma diventi il motore per il risanamento e il reinserimento economico di migliaia di soggetti sovraindebitati, nel pieno rispetto dello spirito europeo del fresh start.