Andrea Gerardi, Dottore Commercialista in Curno
Il mutuo fondiario nella Ristrutturazione del Consumatore: blindatura del credito e re-performing
18 Dicembre 2025
- Introduzione: l’aggressione del debito secondario. – 2. La "blindatura" del mutuo e lo stralcio selettivo. – 3. La rigenerazione del merito creditizio (re-performing). – 4. Il ruolo attivo della Banca: rinegoziazione come strategia. – 5. Conclusioni.
Quando la somma delle rate supera la capacità reddituale, il default diventa sistemico e travolge anche il mutuo fondiario, sebbene questo sia spesso l’ultimo pagamento che il debitore interrompe.
In tale scenario, l’approccio tradizionale del ceto bancario è l’aggressione esecutiva dell’immobile.
Tuttavia, l’esecuzione immobiliare rappresenta una lose-lose situation: il debitore perde la casa e la banca recupera, dopo anni, una frazione del credito erosa dai costi di procedura e dai ribassi d’asta.
Il presente blog propone una lettura alternativa dell’art. 67 CCII: la procedura non come via di fuga dal debito ipotecario, ma come “scudo” che protegge il mutuo dall’aggressione dei creditori secondari, restituendo sostenibilità al piano di ammortamento[1].
- Il pagamento regolare (o la ripresa) del mutuo ipotecario al 100%, mantenendo l’integrità della garanzia reale;
- La falcidia drastica (fino a percentuali minime) dei creditori chirografari (finanziarie, banche dati consumo), la cui soddisfazione deriva esclusivamente dalla quota di reddito eccedente il fabbisogno vitale e la rata del mutuo.
Il debitore, liberato dalla zavorra del credito al consumo (spesso caratterizzato da tassi elevati e scadenze brevi), convoglia la propria liquidità esclusivamente verso il creditore ipotecario.
Il mutuo viene così "blindato": la procedura concorsuale impedisce ai creditori chirografari di aggredire l’immobile o lo stipendio, garantendo al creditore fondiario l’esclusiva sui flussi di cassa destinati all’abitazione.
Non si tratta di favorire il debitore, ma di privilegiare il credito qualitativamente superiore e garantito[2].
Un mutuo in sofferenza (NPL) o classificato come Unlikely to Pay (UTP) a causa del sovraindebitamento complessivo del cliente, torna ad essere sostenibile.
Si consideri il caso tipico:
- Reddito familiare: € 2.000
- Rata mutuo: € 600
- Rate prestiti consumo: € 1.200
- Totale uscite: € 1.800 (insostenibile).
L’art. 67, comma 5, CCII prevede esplicitamente che il rimborso delle rate a scadere possa proseguire secondo il piano di ammortamento originario. Tuttavia, la Banca ha un forte interesse economico a concedere una rinegoziazione (c.d. moratoria o allungamento del piano) strumentale all'omologa.
Estendere la durata del mutuo (es. da 15 a 20 anni) riduce la rata mensile, aumentando la "capienza" del reddito del debitore e facilitando il giudizio di meritevolezza e fattibilità da parte del Tribunale e dell'OCC.
Tale rinegoziazione non è una perdita, ma un investimento sulla solvibilità futura: la banca mantiene il valore nominale del credito (100% del capitale), continua a maturare interessi e blinda il debitore in un percorso monitorato giudizialmente, dove il mancato pagamento anche di poche rate comporta la revoca della procedura [4].
Spingere il debitore in difficoltà verso la procedura significa, per il creditore ipotecario, eliminare la concorrenza dei creditori chirografari aggressivi e ripristinare la capacità di rimborso del cliente.
In un sistema economico dove l'esecuzione immobiliare distrugge valore, la procedura concorsuale che salvaguarda la casa e il mutuo rappresenta l'unico scenario win-win: il debitore conserva l'abitazione, la banca recupera integralmente il credito.
[1] Sulla natura non liquidatoria del Piano del Consumatore si veda Cass. Civ., Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21422, che ribadisce la centralità della meritevolezza e della fattibilità rispetto al mero calcolo liquidatorio.
[2] Cfr. C. BIANCONI, Brevi appunti sul trattamento dei creditori: falcidia dei privilegiati e difesa della casa di abitazione, in Iwww.ilcaso.it, 24 giugno 2024. La giurisprudenza di merito conferma la possibilità di falcidiare i chirografari salvando integralmente il mutuo se il piano è sostenibile (Trib. Rimini, 6 febbraio 2025 in www.tribunale-rimini.giustizia.it).
[3] L'orientamento dell'EBA (European Banking Authority) sulle misure di Forbearance (concessioni) favorisce le ristrutturazioni che ripristinano la capacità di pagamento del debitore rispetto all'escussione delle garanzie.
[4] Art. 72 CCII. La cessazione degli effetti dell'omologa per inadempimento riapre le porte all'azione esecutiva, fungendo da forte deterrente contro l'azzardo morale del debitore
29 Dicembre 2025 19:06
Non vedo dunque come possa parlarsi di "mutuo in sofferenza" nella fattispecie ex art. 67, comma 5, CCII; l'esperienza porta a dire che il consumatore ha creato debito continuando però ad onorare le rate del mutuo; peraltro, l'ingresso in procedura, per ciò solo, raramente determina il passaggio ad UTP del consumatore in bonis, se le rate sono regolari.
Mi permetto inoltre di dissentire sul tema della rinegoziazione (che peraltro dovrebbe essere attuata prima della procedura, con pre-accordo, non certo dentro la procedura): la Banca non ha interesse a rinegoziare il mutuo perchè sta incassando le rate regolarmente, anche se a volte è richiesta dal consumatore per consentirgli di ricavare risorse da porre a disposizione del piano; va chiarito tuttavia che il mancato pagamento delle rate non determina la revoca della procedura ex art. 72 CCII perchè il debito ipotecario ed il bene ipotecato restano fuori dal piano; se il consumatore smette di pagare le rate non c'è inadempimento dell'accordo omologato bensì del mutuo, per cui la Banca potrà agire esecutivamente sul bene ipotecato.
29 Dicembre 2025 19:53
Non vedo dunque come possa parlarsi di "mutuo in sofferenza" nella fattispecie ex art. 67, comma 5, CCII; l'esperienza porta a dire che il consumatore ha creato debito continuando però ad onorare le rate del mutuo; peraltro, l'ingresso in procedura, per ciò solo, raramente determina il passaggio ad UTP del consumatore in bonis, se le rate sono regolari.
Mi permetto inoltre di dissentire sul tema della rinegoziazione (che peraltro dovrebbe essere attuata prima della procedura, con pre-accordo, non certo dentro la procedura): la Banca non ha interesse a rinegoziare il mutuo perchè sta incassando le rate regolarmente, anche se a volte è richiesta dal consumatore per consentirgli di ricavare risorse da porre a disposizione del piano; va chiarito tuttavia che il mancato pagamento delle rate non determina la revoca della procedura ex art. 72 CCII perchè il debito ipotecario ed il bene ipotecato restano fuori dal piano; se il consumatore smette di pagare le rate non c'è inadempimento dell'accordo omologato bensì del mutuo, per cui la Banca potrà agire esecutivamente sul bene ipotecato.
È vero che, nella maggior parte dei casi, la banca mutuante resta fuori dal piano, continua a incassare regolarmente le rate e che lo scaduto autorizzato al pagamento giudiziale è spesso limitato a poche mensilità. È altrettanto corretto precisare che il mancato pagamento delle rate del mutuo non comporta la revoca della procedura, ma integra unicamente un inadempimento del rapporto di mutuo, con la conseguente possibilità per la banca di agire sull’immobile ipotecato.
L’articolo, tuttavia, non intendeva mettere in discussione questi profili, né sostenere che il mutuo entri formalmente nella procedura o che la banca sia obbligata a rinegoziare.
L’obiettivo era più semplice: evidenziare come la ristrutturazione ex art. 67 CCII, pur lasciando il mutuo “fuori dal piano”, possa rafforzare in concreto la sostenibilità del suo pagamento.
Nella pratica, infatti, il consumatore spesso continua a pagare il mutuo, ma lo fa in una situazione di equilibrio molto fragile, schiacciato dal debito chirografario. La procedura consente di alleggerire quel carico e di concentrare le risorse disponibili sulla rata dell’abitazione principale. In questo senso si è parlato di “blindatura” del mutuo: non in senso giuridico, ma economico.
Quanto alla rinegoziazione, non si tratta di una soluzione necessaria né generalizzata. È semplicemente una possibilità che, in alcuni casi, può risultare utile per rendere il piano più sostenibile. Che la banca spesso non abbia interesse immediato a rinegoziare un mutuo regolarmente pagato è un dato di fatto, che non si intendeva negare.
In sintesi, la ristrutturazione del consumatore non modifica la posizione giuridica della banca, ma può contribuire in modo decisivo a preservare, nel tempo, la regolarità del mutuo e la tenuta dell’abitazione principale.Il confronto, a mio avviso, conferma come la materia richieda letture plurime e integrate, nelle quali diritto, prassi ed economia del credito dialoghino senza sovrapporsi.