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Carlo Pirozzi, Dottore Commercialista in Napoli

La partecipazione delle banche assistite da garanzia MCC nel percorso di composizione negoziata.

12 Marzo 2024

Gli Enti Creditizi che hanno erogato credito ad imprese beneficiarie negli ultimi anni, con particolare riferimento al periodo pandemico, si sono spesso avvalse delle procedure di garanzia di MCC.

Tralasciando ogni considerazione relativa alla corretta valutazione del merito creditizio ed al conflitto di interesse in cui può essere incappata la banca, nel concedere benevolmente credito anche consolidandolo ed avvalendosi della garanzia “statale” si vuole in questo post riflettere sulle modalità attraverso le quali coinvolgere sia la banca erogante che MCC nella valutazione di un accordo transattivo da proporre durante un percorso di composizione negoziata.

    A)     Nella fase preliminare di avvio delle trattative la banca creditrice sarà tenuta, ai sensi dell’art. 4 e dell'art. 16 CCII 4 a partecipare in modo attivo e informato collaborando con il debitore e con l’esperto. 
Una delle prime cose che dovrà fare sarà quella di precisare l’ammontare effettivo del suo credito (vedasi anche paragrafo H.1.2 disposizioni operative MCC) . 
In tal senso la soluzione che prospetto è quella che la banca dovrà:
a.        Precisare di avere adempiuto correttamente a tutti gli obblighi da essa assunti nei confronti dell’ MCC avuto riguardo alla comunicazione dell’evento di rischio causato dall’inadempimento (par. F8 D.O. MCC);

b.       Confermare di aver avviato le attività di recupero nei termini previsti e quindi di non essere decaduta dalla garanzia per effetto della dichiarazione di inefficacia della medesima. 
E’ evidente che una simile circostanza impatterebbe sulla qualificazione del credito quale chirografo, non più assistito dalla garanzia pubblica;

c.        Confermare di avere avviato (o essere nei termini per avviare) la richiesta di attivazione del fondo di garanzia pubblica ovvero di essere decaduta da questa possibilità per essere spirato il termine massimo dall’evidenza dell’evento di rischio;

d.       Confermare di avere già escusso la garanzia: in tale eventualità la banca resterebbe creditrice in chirografo per il residuo ma si sarebbe perfezionato il debito in privilegio nei confronti di MCC quale garante escusso, con la conseguenza ulteriore che MCC dovrà prendere parte direttamente al prosieguo delle trattative. 

e.        Precisare eventuali intervenute cessioni anche in ragione del diritto ad agire per l’escussione della garanzia pubblica.
 
    B)      Nella fase di partecipazione attiva ed informata al percorso di composizione negoziata sostengo che le banche: 
 a.        Dovranno necessariamente ricevere le proposte transattive (anche con previsione di stralci) provenienti dall’impresa debitrice, così come corroborato dalla previsione del paragrafo H.1.5 delle disposizioni operative dell’MCC nelle quali si prevede che la Banca deve operare con diligenza professionale nell’interesse anche del fondo MCC al fine di contenere la perdita per il fondo medesimo;

b.       Dovranno attenersi alle procedure previste dalle disposizioni operative di MCC per istruire le richieste di accordo transattivo;

c.        Dovranno astenersi dal dare seguito alle procedure di escussione della garanzia in loro favore anche in quanto le disposizioni operative di MCC prevedono una sospensione dei relativi termini, nel caso di ricezione di proposta transattiva proveniente dall’impresa debitrice; ciò sempre al fine di contenere al minimo la perdita per il fondo pubblico. 
 
Prospetto altresì che nell’ambito della richiesta di adozione di misure cautelari possa farsi richiesta di inibizione alla banca di escussione della garanzia MCC, onde non aggravare immediatamente la posizione di creditori sprovvisti di privilegio e costretti poi a subire il “super” privilegio statale che si attivasse senza che si possa  valutare la congruità della proposta transattiva.
Gloria Visaggio, Avvocato e gestore della crisi

12 Marzo 2024 15:20

Buongiorno,
sono spunti interessantissimi e che condivido completamente.
In un caso che mi sta proprio occupando professionalmente in queste settimane, però, mi è capitato di riscontrare un atteggiamento frontalmente in contrasto con gli oneri "collaborativi" delle Banche, che hanno omesso di caricare in piattaforma MCC le proposte di accordo, trasmesse dalla società debitrice e ricevute coerentemente con le disposizioni ministeriali operative, dando addirittura corso alle procedure di escussione delle garanzie MCC.
Dal che due interrogativi: i) può tale atteggiamento dirsi distonico rispetto alle misure protettive ottenute (atteso che con la condotta delle banche si sta costituendo una causa di prelazione prima non esistente, senza il consenso del debitore)? ii) esistendo le condizioni per chiudere il percorso di CNC con un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, l'effetto "obbligatorio" dell'accordo è estensibile a questo punto anche a MCC (cui dovrebbe estendersi, oltre che lo stralcio alla percentuale proposta all'unico istituto di credito che ha agito correttamente e accettato la proposta del debitore, anche la rinuncia alla surroga)?
Grazie per gli spunti, la trovo una questione veramente interessante!

Carlo Pirozzi, dottore commercialista in napoli, esperto in composizione negoziata

13 Marzo 2024 7:11

Buongiorno,
sono spunti interessantissimi e che condivido completamente.
In un caso che mi sta proprio occupando professionalmente in queste settimane, però, mi è capitato di riscontrare un atteggiamento frontalmente in contrasto con gli oneri "collaborativi" delle Banche, che hanno omesso di caricare in piattaforma MCC le proposte di accordo, trasmesse dalla società debitrice e ricevute coerentemente con le disposizioni ministeriali operative, dando addirittura corso alle procedure di escussione delle garanzie MCC.
Dal che due interrogativi: i) può tale atteggiamento dirsi distonico rispetto alle misure protettive ottenute (atteso che con la condotta delle banche si sta costituendo una causa di prelazione prima non esistente, senza il consenso del debitore)? ii) esistendo le condizioni per chiudere il percorso di CNC con un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, l'effetto "obbligatorio" dell'accordo è estensibile a questo punto anche a MCC (cui dovrebbe estendersi, oltre che lo stralcio alla percentuale proposta all'unico istituto di credito che ha agito correttamente e accettato la proposta del debitore, anche la rinuncia alla surroga)?
Grazie per gli spunti, la trovo una questione veramente interessante!


Le banche che hanno erogato prestiti, in prevalenza chirografi di medio termine, tendono ad escutere la garanzia MCC, prima di collaborare alla composizione negoziata.
Una volta escussa la garanzia, non comprendono che il debitore deve considerare il superprivilegip di MCC.

A mio pare questo atteggiamente viola il principio di collaborazione in buona fede nelle trattative. 
La sanzione ‘indiretta’ sta nella relazione dell’esperto che potra’ sancire il motivo del ‘naufragio’ della composizione.

Al debitorre in buona fede restera’ la possibilita’ del concordato semplificafo con buona pace di MCC  che potra’ solo impugnare l’omologa

Carlo Pirozzi, dottore commercialista in napoli, esperto in composizione negoziata

13 Marzo 2024 7:16

Buongiorno,
sono spunti interessantissimi e che condivido completamente.
In un caso che mi sta proprio occupando professionalmente in queste settimane, però, mi è capitato di riscontrare un atteggiamento frontalmente in contrasto con gli oneri "collaborativi" delle Banche, che hanno omesso di caricare in piattaforma MCC le proposte di accordo, trasmesse dalla società debitrice e ricevute coerentemente con le disposizioni ministeriali operative, dando addirittura corso alle procedure di escussione delle garanzie MCC.
Dal che due interrogativi: i) può tale atteggiamento dirsi distonico rispetto alle misure protettive ottenute (atteso che con la condotta delle banche si sta costituendo una causa di prelazione prima non esistente, senza il consenso del debitore)? ii) esistendo le condizioni per chiudere il percorso di CNC con un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, l'effetto "obbligatorio" dell'accordo è estensibile a questo punto anche a MCC (cui dovrebbe estendersi, oltre che lo stralcio alla percentuale proposta all'unico istituto di credito che ha agito correttamente e accettato la proposta del debitore, anche la rinuncia alla surroga)?
Grazie per gli spunti, la trovo una questione veramente interessante!

Sul punto degli accordi a efficacia estesa,, il principio di trascrinamento di mcc mi appare praticabile e alternativo al concordato semplificato.
Questo sempre che una volta palesatosi il credito di mcc, cio’ impati negativamente sulle necessarie maggioranze

Enrico Olivieri, Avvocato

8 Aprile 2024 20:54

Buongiorno,
sono spunti interessantissimi e che condivido completamente.
In un caso che mi sta proprio occupando professionalmente in queste settimane, però, mi è capitato di riscontrare un atteggiamento frontalmente in contrasto con gli oneri "collaborativi" delle Banche, che hanno omesso di caricare in piattaforma MCC le proposte di accordo, trasmesse dalla società debitrice e ricevute coerentemente con le disposizioni ministeriali operative, dando addirittura corso alle procedure di escussione delle garanzie MCC.
Dal che due interrogativi: i) può tale atteggiamento dirsi distonico rispetto alle misure protettive ottenute (atteso che con la condotta delle banche si sta costituendo una causa di prelazione prima non esistente, senza il consenso del debitore)? ii) esistendo le condizioni per chiudere il percorso di CNC con un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, l'effetto "obbligatorio" dell'accordo è estensibile a questo punto anche a MCC (cui dovrebbe estendersi, oltre che lo stralcio alla percentuale proposta all'unico istituto di credito che ha agito correttamente e accettato la proposta del debitore, anche la rinuncia alla surroga)?
Grazie per gli spunti, la trovo una questione veramente interessante!

L'escussione della garanzia è soggetta al preventivo rispetto di una serie di disposizioni e termini di tempo, a volta anche fin troppo capziosi, che se non rispettate fanno perdere alla banca il diritto di escussione (MCC dichiara l'inefficacia della garanzia). L'unico modo per ottenere collaborazione è quello di avvertire la banca molto prima, in modo che possa chiedere ad MCC la "sospensione" dei termini cui è soggetta e, contestualmente o subito dopo, dovrà trasmettere tutta la documentazione inerente la crisi dell'impresa.
L'alternativa (ma al momento si tratta di pronuncia isolata) è quella intrapresa dal Tribunale di Gorizia che, su richiesta del debitore, con ordinanza del 19 marzo 2024, ha imposto un facere a banca (non risolvere il contratto, non escutere la garanzia) ed MCC  (non pagare la garanzia e non andare al recupero) di fatto cristallizzando la situazione e sospendendo il decorso di qualsiasi termine.

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