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Luigi Lucchetti, Dottore commercialista in Roma

La transazione fiscale nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza: criticità procedimentali a confronto nel concordato in continuità diretta e nel concordato giudiziale proposto dalla società debitrice.

2 Marzo 2026

L’articolo si propone di illustrare come, per approdare alla ristrutturazione della debitoria fiscale e contributiva, vi siano delle sostanziali differenze tra il sub-procedimento strutturato nelle diverse procedure (e nella composizione negoziata, che procedura non può definirsi) rispetto alle modalità previste nel concordato endoliquidatorio e come per certi versi, a giudizio di chi scrive, quest’ultima modalità risulti più efficiente e dovrebbe costituire il paradigma procedimentale per tutte le altre procedure.

Si impone una brevissima introduzione nella certezza che chi leggerà conosce l’iter che la transazione fiscale ha avuto. 

L’itinerario evolutivo che ha condotto all'attuale assetto normativo trae le mosse dalla riforma del 2006, per poi trovare una prima, significativa espansione con il correttivo del 2007, che estese l’applicabilità della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione del debito, chiarendo la falcidiabilità dei crediti privilegiati. 

Nel biennio successivo, il legislatore ha introdotto la transazione previdenziale, pur mantenendo inizialmente un approccio restrittivo sull'IVA, limitata alla sola dilazione. 

Un momento di rottura fondamentale si è registrato con la riforma del 2016: recependo i dettami della giurisprudenza unionale e la nota sentenza Degano, il sistema ha rimosso il divieto di falcidia per l’IVA e le ritenute, rendendo l'istituto obbligatorio per le proposte di pagamento parziale. 

La successiva codificazione nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha consolidato l'impianto preesistente, ma è con i decreti emergenziali del 2020 che si è assistito al definitivo sdoganamento del potere sostitutivo del Tribunale, il cosiddetto 'cram down' fiscale, finalizzato a superare l'ingiustificato dissenso degli uffici finanziari.

Le tappe più recenti, segnate dall’introduzione della composizione negoziata nel 2021 e dai successivi correttivi del 2022 e 2023, hanno infine affinato i test di convenienza e fissato termini perentori per l'adesione erariale, sino a giungere al recentissimo Correttivo-ter del 2024, che ha esteso l'istituto alla dimensione dei gruppi societari, completando un mosaico normativo di estrema complessità. [1]

Tale disomogeneità, frutto della stratificazione normativa che si è andata sovrapponendo nel tempo, si riflette, peraltro, in una preoccupante frammentazione dei moduli operativi, che finisce per assecondare dinamiche di opportunismo procedimentale, come quella che sarà descritta nel prosieguo. 
 
L’esistenza di percorsi differenziati per la regolazione della debitoria erariale e previdenziale consente, infatti, all'interprete e all'impresa sovraindebitata, di orientare la scelta dello strumento di regolazione della crisi non già in funzione dell'efficienza della soluzione industriale, bensì sulla scorta di una mera valutazione sulle modalità procedimentali di ristrutturazione del passivo fiscale e contributivo, che spesso rappresenta una parte assai rilevante dell’intera debitoria oggetto di ristrutturazione. 
 
Queste ultime possono assurgere così a variabile dipendente di una strategia di 'arbitraggio' tra le diverse opzioni offerte dal Codice, finendo per favorire una sorta di opportunismo procedimentale.

Al fine di restituire una visione d'insieme che sia al contempo rigorosa e di immediata intelligibilità, una ricognizione tabellare e la redazione di un quadro sinottico comparativo consentono di evidenziare con immediatezza le asimmetrie disciplinari che intercorrono tra le diverse modalità di ristrutturazione della debitoria pubblica.: si veda allegato "Tabella Raffronto".
Tabella raffronto - Dott. Lucchetti.pdf 109.88 KB
Nella scelta dello strumento per regolare l’insolvenza, in merito agli oneri asseverativi si rileva una significativa divergenza procedimentale nel concordato giudiziale rispetto alla disciplina del concordato preventivo in continuità diretta. 

Mentre in quest’ultima fattispecie il Codice della Crisi impone al professionista indipendente l’obbligo di riferire analiticamente circa le utilità potenzialmente ritraibili dall’esperimento delle azioni di responsabilità verso i componenti degli organi di amministrazione e controllo, nel concordato giudiziale tale presidio risulta del tutto assente. 

La differenza si giustifica in ragione della peculiare configurazione del concordato nella liquidazione giudiziale, dove la titolarità e la gestione delle iniziative risarcitorie sono già incardinate in capo al curatore, rendendo superfluo il ricorso a quel particolare modulo di attestazione previsto per le altre soluzioni negoziali della crisi.
 
Inoltre, l'art. 120-quater delinea un peculiare sindacato sulla 'meritevolezza' del mantenimento di valore in capo ai soci rispetto al soddisfacimento degli enti pubblici.

Nel concordato preventivo, l’attestatore è chiamato a valutare se l’utilità riservata ai detentori del capitale risulti compatibile con il trattamento riservato ai crediti tributari e contributivi, in ossequio ai nuovi equilibri della Relative Priority Rule.
 
Nel concordato giudiziale, invece, la dinamica è invertita: l'imprenditore che intenda tornare in bonis deve generalmente apportare finanza esterna incrementale (pari ad almeno il 10% dell'attivo), sicché l'utilità del socio non è il frutto di una 'ritenzione' di valore preesistente — tipicamente azzerato dalla liquidazione giudiziale — ma l'esito di un nuovo investimento che mira a tesaurizzare valori impliciti dell’azienda che i soci conoscono, ma di difficile, se non talvolta impossibile, apprezzamento da parte di un professionista indipendente o del curatore. 
 
Il concordato giudiziale della società debitrice presenta vantaggi fiscali (come il riporto delle perdite o il credito IVA che si genera al momento del pagamento dei creditori professionisti in sede di riparto in esecuzione della proposta concordataria) altrimenti irrimediabilmente perduti con la prosecuzione della liquidazione, atteso che l’orientamento granitico dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione scindono il credito IVA precedente dal credito IVA sorto durante la procedura, ritenendo che la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale costituiscano uno spartiacque che determina, da un lato, la compensabilità del credito sorto anteriormente con gli eventuali debiti tributari ad altro titolo e, dall’altro, che il recupero possa avvenire unicamente tramite istanza di rimborso. 
 
Ma non è questa la sede per soffermarsi sui profili fiscali del concordato giudiziale/fallimentare.

Il confronto tra le due procedure con finalità sostanzialmente identiche fa emergere la superiorità strategica del concordato giudiziale proposto dalla società debitrice rispetto al modello del concordato preventivo in continuità diretta.
 
Il giudizio si fonda, in primo luogo, nell'unificazione dei criteri valutativi: nel concordato giudiziale, la valutazione della proposta da parte degli enti pubblici deve uniformarsi ai medesimi parametri di convenienza economica applicabili ai creditori privati, senza che l'Amministrazione possa invocare prerogative pubblicistiche esorbitanti. In secondo luogo, ma certamente non di secondaria importanza, nel concordato giudiziale il sistema del voto è governato dal principio del silenzio-assenso (Art. 243 CCII), sicché la mancata espressione del dissenso si considera un voto favorevole ope legis.
 
È infine cruciale osservare come l'istituto del cram down, nel concordato giudiziale, trovi spazio esclusivamente in presenza di un dissenso espresso e motivato, risultando invece superfluo dinnanzi al silenzio inerte, che di per sé perfeziona il consenso.
 
Al contrario, il ricorso al concordato preventivo espone l'impresa alle forche caudine dell'articolo 120-quater CCII. Tale norma impone oneri asseverativi di estrema complessità, richiedendo non solo una stima analitica delle utilità recuperabili dalle azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci, ma anche un incerto giudizio comparativo tra l'utilità riservata ai soci e quella destinata agli enti fiscali e contributivi.
 
Questa sovrastruttura documentale introduce un elevato rischio di 'infattibilità' tecnica della proposta e apre la via a un sindacato penetrante del Tribunale, in primo luogo sulla coerenza interna della relazione di attestazione.

Nel concordato giudiziale, tale sindacato risulta sensibilmente affievolito e circoscritto alla verifica della mera ritualità e della non deteriore soddisfazione rispetto alla liquidazione atomistica, rendendo il percorso di ritorno in bonis decisamente più lineare e meno esposto all’incertezza giudiziale.

                                                                                                     

[1] D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (Correttivo alla riforma fallimentare): ha esteso l'applicabilità della transazione fiscale anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis LF) e ha chiarito la possibilità di falcidiare anche i crediti fiscali privilegiati.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. L. 2/2009): ha introdotto la "Transazione previdenziale", estendendo l'istituto ai contributi gestiti dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Ha inoltre limitato il trattamento dell'IVA alla sola dilazione, sancendone inizialmente l'infalcidiabilità.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 122/2010): ha riscritto l'art. 182-ter LF per migliorare la trasparenza e il consolidamento del debito, definendo meglio i termini entro cui gli uffici devono rilasciare la certificazione dei debiti.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017): ha operato una riforma profonda, rinominando l'istituto "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" e rendendolo obbligatorio qualora il debitore intenda proporre un pagamento parziale o dilazionato.
Soprattutto, recependo i principi della Corte di Giustizia UE (sentenza Degano), ha rimosso il divieto di falcidia per l'IVA e le ritenute operate e non versate.
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII): ha trasfuso la disciplina negli articoli 63 (per gli accordi di ristrutturazione) e 88 (per il concordato preventivo), mantenendo sostanzialmente l'impianto dell'art. 182-ter LF.
D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (conv. L. 159/2020): ha introdotto il cosiddetto "Cram down fiscale e contributivo", attribuendo al Tribunale il potere di omologare la proposta anche in mancanza di adesione degli uffici finanziari e previdenziali, purché determinante e conveniente rispetto alla liquidazione.
D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (conv. L. 147/2021): ha istituito la Composizione Negoziata della Crisi (CNC), introducendo "misure premiali" (riduzione di sanzioni e interessi) ma inizialmente senza prevedere un accordo transattivo formale sulla quota capitale.
D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (Correttivo-bis CCII): ha recepito la Direttiva UE "Insolvency", affinando i criteri del test di convenienza e armonizzando le regole della transazione fiscale con la Relative Priority Rule nel concordato in continuità.
D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (conv. L. 103/2023): ha fissato tempi certi per l'adesione degli uffici (90 giorni) e ha introdotto soglie minime di soddisfacimento per l'attivazione del cram down negli accordi di ristrutturazione (almeno il 30% del debito o 60% in assenza di determinati requisiti di finanza esterna).
D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo-ter CCII): l'intervento più recente, che ha introdotto la transazione fiscale anche nella Composizione Negoziata (art. 23, comma 2-bis), ha codificato espressamente il cram down nel concordato giudiziale (art. 245) e ha disciplinato la transazione fiscale di gruppo (art. 284-bis).

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