Luigi Lucchetti, Dottore commercialista in Roma
La transazione fiscale nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza: criticità procedimentali a confronto nel concordato in continuità diretta e nel concordato giudiziale proposto dalla società debitrice.
2 Marzo 2026
Si impone una brevissima introduzione nella certezza che chi leggerà conosce l’iter che la transazione fiscale ha avuto.
L’itinerario evolutivo che ha condotto all'attuale assetto normativo trae le mosse dalla riforma del 2006, per poi trovare una prima, significativa espansione con il correttivo del 2007, che estese l’applicabilità della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione del debito, chiarendo la falcidiabilità dei crediti privilegiati.
Nel biennio successivo, il legislatore ha introdotto la transazione previdenziale, pur mantenendo inizialmente un approccio restrittivo sull'IVA, limitata alla sola dilazione.
Un momento di rottura fondamentale si è registrato con la riforma del 2016: recependo i dettami della giurisprudenza unionale e la nota sentenza Degano, il sistema ha rimosso il divieto di falcidia per l’IVA e le ritenute, rendendo l'istituto obbligatorio per le proposte di pagamento parziale.
La successiva codificazione nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha consolidato l'impianto preesistente, ma è con i decreti emergenziali del 2020 che si è assistito al definitivo sdoganamento del potere sostitutivo del Tribunale, il cosiddetto 'cram down' fiscale, finalizzato a superare l'ingiustificato dissenso degli uffici finanziari.
Le tappe più recenti, segnate dall’introduzione della composizione negoziata nel 2021 e dai successivi correttivi del 2022 e 2023, hanno infine affinato i test di convenienza e fissato termini perentori per l'adesione erariale, sino a giungere al recentissimo Correttivo-ter del 2024, che ha esteso l'istituto alla dimensione dei gruppi societari, completando un mosaico normativo di estrema complessità. [1]
Mentre in quest’ultima fattispecie il Codice della Crisi impone al professionista indipendente l’obbligo di riferire analiticamente circa le utilità potenzialmente ritraibili dall’esperimento delle azioni di responsabilità verso i componenti degli organi di amministrazione e controllo, nel concordato giudiziale tale presidio risulta del tutto assente.
La differenza si giustifica in ragione della peculiare configurazione del concordato nella liquidazione giudiziale, dove la titolarità e la gestione delle iniziative risarcitorie sono già incardinate in capo al curatore, rendendo superfluo il ricorso a quel particolare modulo di attestazione previsto per le altre soluzioni negoziali della crisi.
Nel concordato preventivo, l’attestatore è chiamato a valutare se l’utilità riservata ai detentori del capitale risulti compatibile con il trattamento riservato ai crediti tributari e contributivi, in ossequio ai nuovi equilibri della Relative Priority Rule.
Il confronto tra le due procedure con finalità sostanzialmente identiche fa emergere la superiorità strategica del concordato giudiziale proposto dalla società debitrice rispetto al modello del concordato preventivo in continuità diretta.
Nel concordato giudiziale, tale sindacato risulta sensibilmente affievolito e circoscritto alla verifica della mera ritualità e della non deteriore soddisfazione rispetto alla liquidazione atomistica, rendendo il percorso di ritorno in bonis decisamente più lineare e meno esposto all’incertezza giudiziale.
[1] D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (Correttivo alla riforma fallimentare): ha esteso l'applicabilità della transazione fiscale anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis LF) e ha chiarito la possibilità di falcidiare anche i crediti fiscali privilegiati.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. L. 2/2009): ha introdotto la "Transazione previdenziale", estendendo l'istituto ai contributi gestiti dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Ha inoltre limitato il trattamento dell'IVA alla sola dilazione, sancendone inizialmente l'infalcidiabilità.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 122/2010): ha riscritto l'art. 182-ter LF per migliorare la trasparenza e il consolidamento del debito, definendo meglio i termini entro cui gli uffici devono rilasciare la certificazione dei debiti.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017): ha operato una riforma profonda, rinominando l'istituto "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" e rendendolo obbligatorio qualora il debitore intenda proporre un pagamento parziale o dilazionato.
Soprattutto, recependo i principi della Corte di Giustizia UE (sentenza Degano), ha rimosso il divieto di falcidia per l'IVA e le ritenute operate e non versate.
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII): ha trasfuso la disciplina negli articoli 63 (per gli accordi di ristrutturazione) e 88 (per il concordato preventivo), mantenendo sostanzialmente l'impianto dell'art. 182-ter LF.
D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (conv. L. 159/2020): ha introdotto il cosiddetto "Cram down fiscale e contributivo", attribuendo al Tribunale il potere di omologare la proposta anche in mancanza di adesione degli uffici finanziari e previdenziali, purché determinante e conveniente rispetto alla liquidazione.
D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (conv. L. 147/2021): ha istituito la Composizione Negoziata della Crisi (CNC), introducendo "misure premiali" (riduzione di sanzioni e interessi) ma inizialmente senza prevedere un accordo transattivo formale sulla quota capitale.
D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (Correttivo-bis CCII): ha recepito la Direttiva UE "Insolvency", affinando i criteri del test di convenienza e armonizzando le regole della transazione fiscale con la Relative Priority Rule nel concordato in continuità.
D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (conv. L. 103/2023): ha fissato tempi certi per l'adesione degli uffici (90 giorni) e ha introdotto soglie minime di soddisfacimento per l'attivazione del cram down negli accordi di ristrutturazione (almeno il 30% del debito o 60% in assenza di determinati requisiti di finanza esterna).
D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo-ter CCII): l'intervento più recente, che ha introdotto la transazione fiscale anche nella Composizione Negoziata (art. 23, comma 2-bis), ha codificato espressamente il cram down nel concordato giudiziale (art. 245) e ha disciplinato la transazione fiscale di gruppo (art. 284-bis).