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Massimiliano Ratti, Avvocato in La Spezia

L’applicabilità dell’ art. 44 CCII anche alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

24 Ottobre 2022

Una recente lettura in questa piattaforma d’un contributo sul tema (Laura De Simone, L’accesso con riserva al procedimento unitario) mi ha suggerito una lettura estensiva dell’art. 44 CCII anche in relazione all’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La constatazione, infatti, poggia sia su specifici agganci normativi che sulla loro sistematica e finalistica esegesi: innanzitutto negli artt. 65, comma 2 (Ambito di applicazione) e 74, comma 4 (proposta di concordato minore) che rinviano, in quanto compatibili e a fini complementari, alle disposizioni del Capo III (Concordato preventivo), ove, a più riprese viene trattata la disciplina del concordato con riserva.

In secondo luogo, l’art. 2, comma 2 m-bis), letto in combinato disposto con l’art. 7, comma 1 e 2, ricomprende tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche quelli volti ad evitare (testualmente) “la liquidazione controllata” che, come noto, riguarda i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 lett. d) ed e).

Mi pare un tema che merita approfondimento.

Paolo Bortoluzzi, Avvocato in Ancona

5 Novembre 2022 17:31

L’applicabilità dell’art. 44 CCII alle procedure di sovraindebitamento ha registrato un primo orientamento negativo (Trib. Milano 5.10.2022, su www.ilfallimentarista.it).
Ma anche a voler affermare la compatibilità dell’istituto alle procedure da sovraindebitamento (art. 65, co. 2), mi sembra che, nel caso di concordato minore, la domanda di accesso con riserva non consentirebbe una adeguata protezione del patrimonio; in particolare, riguardo al divieto di acquisire diritti di prelazione.
Tale effetto, infatti, è contemplato dal comma 2 lett. d) dell’art. 78 CCII solo ove il tribunale abbia preliminarmente ritenuto la domanda “ammissibile” (co. 1) e aperto la procedura con apposito decreto.
Il divieto, pertanto, sembrerebbe collegato esclusivamente alla proposizione della domanda “piena” e alla sua ammissione, mentre non sembrerebbe assicurabile con la sola domanda “con riserva”, come invece accade per il concordato preventivo – in questo caso automaticamente e addirittura anche a ritroso nei 90 gg ante – dove l’art. 46 CCII richiama espressamente anche l’art. 44 CCII.
La domanda con riserva nel caso del concordato minore renderebbe al più utilizzabile il co. 2 dell’art. 54 CCII, che però non prevede il divieto di acquisire prelazioni ma solo l’improcedibilità/sospensione dei procedimenti esecutivi.
Una possibile soluzione, da approfondire ulteriormente, potrebbe essere quella di utilizzare, una volta proposta la domanda di accesso con riserva al concordato minore, il co. 1 dell’art. 54, CCII, vale a dire l’istanza per la concessione delle misure cautelari. Queste ultime, ove invocate dal debitore e consistenti nella protezione del suo patrimonio dalle iscrizioni pregiudizievoli in violazione della par condicio, potrebbero essere uno strumento (atipico e quindi duttile) da utilizzare in simili casi.