Luigi Lucchetti, Dottore commercialista in Roma
L'Evoluzione della Relazione Finale dell'Esperto nella Composizione Negoziata alla luce del Decreto Dirigenziale del 23 Aprile 2026
9 Giugno 2026
Il presente contributo analizza l'evoluzione strutturale della relazione finale dell'esperto nella composizione negoziata della crisi (CNC), a seguito delle novità introdotte dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026. L'intervento ministeriale, ponendosi in ideale coordinamento e necessaria attuazione rispetto al Correttivo-ter (D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136), ha ridisegnato i contenuti del "test pratico" e della "lista di controllo", formalizzando i requisiti della relazione conclusiva. L'indagine si sofferma sull’approccio prognostico e dinamico, focalizzato sulla sostenibilità del risanamento e sul confronto stringente con lo scenario di liquidazione coatta (best interest of creditors test). Vengono infine esaminati i riflessi in tema di responsabilità civile dell'ausiliario e le modalità operative di deposito telematico.
1. Introduzione e coordinamento
In un mio precedente contributo (“Funzione, Struttura e Valenza Giuridica della Relazione Finale dell'Esperto" pubblicato nella sezione Blog di questa rivista l’11 maggio 2026), si era evidenziata la natura asseverativa e la valenza di "passaporto di stabilità" che la relazione dell'esperto riveste nell'architettura della composizione negoziata della crisi (CNC), regolata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Tuttavia, il quadro di riferimento ha subito un mutamento profondo che impone oggi una rigorosa riscrittura e un aggiornamento di quell'analisi.
L'entrata in vigore del c.d. "Correttivo-ter" (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha infatti consolidato la centralità della continuità aziendale e la flessibilizzazione degli strumenti di regolazione della crisi, ridefinendo i poteri-doveri dell'esperto e le dinamiche protettive del patrimonio.
In questo solco si inserisce il recente Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 (pubblicato nel B.U. n. 10 del 31 maggio 2026), che ha formalmente integrato il previgente D.D. del 21 marzo 2023.
Tale provvedimento non rappresenta una mera revisione amministrativa o tecnologica, bensì l'atto di consacrazione di un nuovo paradigma basato sulla "prognosi dinamica", sulla standardizzazione dei processi di negoziazione e sulla quantificazione rigorosa dei flussi finanziari.
Il presente lavoro si propone, dunque, di guidare il lettore attraverso le novità strutturali della relazione conclusiva e del test pratico, evidenziando l'impatto di tali riforme sulla responsabilità e sull'operatività dell'esperto.
2. La metamorfosi del "Test Pratico": dalla stima aritmetica al "Dynamic Flow Stress Test"
Il fulcro su cui poggia l'intera prognosi di risanabilità della CNC è rappresentato dal test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, originariamente concepito dal legislatore come uno strumento di auto-diagnosi preliminare.
Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 supera la concezione del test pratico quale mero calcolo aritmetico statico.
Nella previgente impostazione, l'indice di sostenibilità del risanamento si esprimeva principalmente attraverso il rapporto quantitativo tra l'ammontare del debito complessivo da servire e i flussi finanziari annui operativi posti al suo servizio, volto a individuare il numero teorico di anni necessari per il rientro.
L'aggiornamento del 2026 impone una formulazione dinamica che tiene conto della "normalizzazione" dei flussi di cassa e della distinzione tra flussi da core business ed effetti derivanti da operazioni straordinarie o dismissioni patrimoniali.
L'esperto deve ora svolgere un vero e proprio stress test sulle proiezioni economico-finanziarie dell'impresa, verificando la sostenibilità del debito residuo dopo l'applicazione delle falcidie convenzionali o dei meccanismi di flessibilità (come le clausole di earn-out o i correttivi earn-in operativi).
La stima dei flussi finanziari operativi netti deve essere depurata dai costi straordinari legati alla conduzione della medesima CNC (spese legali, advisor, compenso dell'esperto) e deve considerare l'effetto delle sopravvenienze derivanti dalla rinegoziazione dei contratti pendenti. L'esperto, nella propria relazione finale, deve dare conto analiticamente di come il test pratico iniziale sia stato rielaborato e "sottoposto a verifica di resistenza" alla luce dell'andamento reale delle trattative.
3. I nuovi contenuti obbligatori della Relazione Finale dell'Esperto post-Decreto 2026
Il decreto dirigenziale ha stabilizzato e uniformato la struttura formale della relazione finale, superando le asimmetrie applicative che si erano registrate nei primi anni di vigenza della CNC. L'esperto è ora chiamato a redigere un elaborato rigorosamente scansionato nei seguenti capitoli:
A. Sintesi dell'attività e disamina dei fatti gestori
L'esperto deve descrivere cronologicamente lo svolgimento delle trattative, ma con un focus rafforzato sull'adeguatezza degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. e art. 3 CCII. Non è più sufficiente attestare la disponibilità di dati, ma occorre valutare se i sistemi di early warning implementati dall'imprenditore siano stati in grado di rilevare tempestivamente le deviazioni rispetto alle metriche di piano.
B. La prognosi biennale di sostenibilità economico-finanziaria
La relazione deve contenere un giudizio esplicito sulla capacità dell'impresa di mantenere l'equilibrio patrimoniale e finanziario per un orizzonte minimo di 24 mesi successivi alla conclusione delle trattative. Tale giudizio si fonda sull'analisi di sostenibilità del debito ristrutturato.
C. L'analisi degli accordi ex art. 23 CCII e la clausola di idoneità
In caso di esito positivo della CNC, qualora le parti intendano stipulare il contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (art. 23, comma 1, lett. c, CCII), l'esperto deve rilasciare una formale dichiarazione di idoneità dell'accordo a superare lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Questa dichiarazione assume una valenza quasi-attestativa, che funge da scudo protettivo rispetto a future azioni revocatorie o contestazioni penali in caso di successiva e infausta declinazione dell'impresa verso la liquidazione giudiziale.
D. Lo scenario alternativo e la quantificazione del "Best Interest of Creditors Test"
Il Decreto Dirigenziale del 2026 impone all'esperto di includere un paragrafo rigorosamente analitico dedicato alla stima del valore di realizzo dell'attivo nello scenario liquidatorio alternativo. L'esperto non può limitarsi a stime peritali teoriche, ma deve applicare correttivi di attualizzazione temporale e decurtazioni forzose legati all'interruzione dell'attività.
La relazione deve dimostrare matematicamente che il tasso di recupero dei creditori in regime di continuità e accordo sia superiore o quantomeno non deteriore rispetto al tasso di recupero stimato in sede di liquidazione giudiziale.
Nel fare ciò, l'esperto convalida le clausole di salvaguardia (come la soglia minima o Floor di soddisfazione) contrattualizzate tra debitore e creditori, accertandone la convenienza economica.
4. Il ruolo di asseveratore e i profili di responsabilità civile dell'ausiliario
Un nodo teorico di straordinaria rilevanza riguarda la qualificazione della responsabilità dell'esperto alla luce del nuovo decreto dirigenziale e del Correttivo-ter.
Come evidenziato nella mia precedente trattazione, l'esperto non è un "attestatore" in senso stretto ai sensi dell'art. 342 CCII (figura che certifica in via esclusiva la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, assumendo su di sé pesanti e specifiche responsabilità civili e penali). Tuttavia, il ruolo dell'esperto si è progressivamente evoluto da quello di mero "facilitatore neutrale delle trattative" a quello di "garante qualificato del processo".
La sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 23, comma 1, lett. c) CCII e il rilascio della relazione finale determinano la nascita di un affidamento qualificato in capo ai terzi creditori (nonché alle banche chiamate a erogare nuova finanza o a consolidare le linee di credito).
La giurisprudenza di merito più recente e la dottrina commercialistica concordano nel ritenere che l'esperto che appone la propria firma su un accordo palesemente insostenibile o che redige una relazione finale carente sotto il profilo del rigore prognostico risponda a titolo di responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti dei creditori danneggiati.
La diligenza richiesta all'esperto nell'adempimento delle sue funzioni valutative non è quella del generico buon padre di famiglia, bensì la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., parametrata sulla complessità della crisi aziendale e sulle migliori pratiche aziendalistiche e giuridiche codificate nei Principi di comportamento emanati dal CNDCEC.
5. Profili operativi e adempimenti pubblicitari: la Nota di deposito Modello A99
Sotto il profilo strettamente operativo e procedurale, la formalizzazione della conclusione della CNC richiede l'adempimento di precisi oneri pubblicitari presso il Registro delle Imprese, onde garantire la stabilità giuridica degli atti compiuti e l'efficacia delle misure premiali fiscali.
Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 conferma e standardizza la procedura telematica basata sulla piattaforma Unioncamere. Una volta completata la redazione, l'esperto deve:
1. Sottoscrivere digitalmente la relazione conclusiva in formato PDF/A con firma digitale forte (CAdES o PAdES).
2. Caricare l'elaborato sulla piattaforma telematica nazionale.
3. Trasmettere la relazione via PEC all'impresa e al Tribunale competente (qualora siano state attivate e confermate le misure protettive del patrimonio).
4. Procedere, per il tramite dell'impresa o direttamente ove consentito, al deposito collettivo degli accordi raggiunti unitamente alla relazione mediante l'utilizzo della Nota di deposito (Modello A99) al Registro delle Imprese.
La Nota di deposito Modello A99 assume una rilevanza fondamentale in presenza di accordi plurimi e frammentati con decine di creditori (si pensi alle transazioni con i fornitori strategici dotate di clausole di earn-out o floor). In tal caso, la relazione finale dell'esperto funge da asseverazione collettiva e consente l'iscrizione al Registro delle Imprese di un pacchetto unitario di contratti, riducendo i costi transattivi e accelerando il consolidamento degli effetti del risanamento.
6. Conclusioni: la nuova fisionomia dell'esperto
In conclusione, l'aggiornamento normativo recato dal Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 rappresenta un passo importante verso la maturità della composizione negoziata della crisi d'impresa. L'esperto esce da questa riforma profondamente trasformato: non è più un semplice mediatore che assiste passivamente alle dinamiche negoziali, ma assume il ruolo di un vero e proprio certificatore della sostenibilità del percorso e della razionalità economica delle soluzioni adottate.
La relazione finale cessa di essere un adempimento burocratico di chiusura per assurgere a documento cardine dell'intera procedura, all'interno del quale la finanza d'impresa si sposa con il diritto concorsuale.
La quantificazione del best interest of creditors test, l'analisi dei flussi normalizzati e la validazione delle clausole di salvaguardia e di flessibilità rappresentano i nuovi pilastri metodologici sui quali l'esperto deve poggiare la propria prognosi biennale di risanabilità.
Solo attraverso un'applicazione rigorosa di queste nuove direttive sarà possibile garantire quella stabilità degli atti di risanamento che costituisce l'obiettivo primario del legislatore della crisi.