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Biagio Riccio, Avvocato in Milano

Nella Composizione Negoziata della crisi la proroga delle misure protettive come contrasto all’inerzia dei creditori

1 Luglio 2024

Trib. Napoli Nord, 4 giugno 2024 Est. Magliulo

Il caso: ottenute le misure protettive dal Tribunale nel seno di una composizione negoziata della crisi, tuttavia il tempo a disposizione è passato invano, poiché le banche (unici creditori) hanno ostacolato con un immotivato immobilismo ed omissivo comportamento ogni possibile soluzione.

Nella proposta del piano veniva richiesto di rinunciare ai gravami (trascrizione dei pignoramenti ed iscrizioni ipotecarie), così da consentire con speditezza la vendita dei cespiti, il cui ricavato sarebbe andato agli stessi istituti di credito.

In tal modo si sarebbe evitata la vendita coattiva, in peius, dei beni della proponente attraverso le procedure esecutive singolari ed il debitore proponente sarebbe subito uscito dallo stato di crisi ed intrapreso il percorso di risanamento.

L’ obiettivo degli istituti di credito tuttavia, era quello di far naufragare ogni procedura concorsuale di strumento di regolazione della crisi.

Si sono comportati nella specie in violazione della buona fede, della correttezza e della lealtà, perché archiviata la CNC, pensano di riottenere la possibilità di agire coattivamente con le espropriazioni immobiliari ad oggi sospese.

Nel caso in rassegna gli istituti di credito hanno dichiarato esplicitamente che non intendono partecipare al concorso, sdegnano la concorsualità e preferiscono la tutela delle proprie ragioni creditorie attraverso l’espropriazione immobiliare dei cespiti già in corso.

Al giudice del Tribunale è stata chiesta la proroga, che ha concesso, con la consapevolezza che non sarà possibile coercire la volontà delle banche e che l’unica possibilità sia la moral suasion dell’esperto.

Scrive il Giudice:

letti gli artt. 16 commi 4 e 5 CCII, secondo cui i creditori e, in particolar modo, gli istituti di credito, hanno l’obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate;
rilevato che, tuttavia, l’obbligo stabilito dalle norme menzionate si arresta a livello precettivo, ma non è provvisto di adeguata sanzione, per cui la sua inosservanza rischia di ridondare in danno della parte proponente qualora i creditori invitati alle trattative assumano comportamenti di radicale inerzia;
ritenuto pertanto che l’unico rimedio alla assoluta inerzia dei creditori sia costituito dalla proroga delle misure protettive, come misura di persuasione indiretta alla partecipazione alle trattative;
rilevato che nel caso di specie i creditori non hanno espresso finora un esplicito e motivato dissenso alla proposta, ma si sono limitati a un
comportamento omissivo, non collaborativo […] concede la proroga “.

La riottosità delle banche sarà pervicacemente mantenuta: la composizione della crisi sarà un insuccesso: si andrà al concordato semplificato.
L’esperto metterà in evidenza - con la sua relazione finale da pubblicarsi nel registro delle imprese - come la CNC sia naufragata per colpa delle banche, che non otterranno il loro obiettivo e possono anche essere fatte segno di azioni risarcitorie della proponente.

Può essere possibile che rinsaviscano durante la proroga delle trattative: è questo l’intento del Giudice: perciò l’ha concessa.
Riccardo Cammarata, Avvocato

22 Luglio 2024 17:19

Secondo me la decisione del Tribunale di Napoli Nord è criticabile. 
Le misure protettive previste dal codice della crisi, infatti, hanno una funzione ben specifica, individuata dall’art. 2 lett. p) del medesimo codice, ovvero quella di evitare che determinate azioni individuali dei creditori (esecutive e/o cautelari) possano pregiudicare il buon esito delle trattative.
Tali misure possono essere prorogate dal Tribunale, sentito il parere dell’esperto, ma soltanto per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (cfr. art. 19 comma 5 del codice della crisi).
Chiarito quanto sopra, l’opzione di utilizzare le misure protettive come strumento di persuasione verso i creditori non convince, anche perché, in questo modo, si avrebbe una sorta di ingerenza del Tribunale nell’attività dell’esperto.
Del resto, nella composizione negoziata della crisi, il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori spetta all’esperto, come previsto espressamente dall’art. 12 comma 2 del codice della crisi.

Paolo Bortoluzzi, Avvocato

19 Agosto 2024 18:35

Secondo me la decisione del Tribunale di Napoli Nord è criticabile. 
Le misure protettive previste dal codice della crisi, infatti, hanno una funzione ben specifica, individuata dall’art. 2 lett. p) del medesimo codice, ovvero quella di evitare che determinate azioni individuali dei creditori (esecutive e/o cautelari) possano pregiudicare il buon esito delle trattative.
Tali misure possono essere prorogate dal Tribunale, sentito il parere dell’esperto, ma soltanto per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (cfr. art. 19 comma 5 del codice della crisi).
Chiarito quanto sopra, l’opzione di utilizzare le misure protettive come strumento di persuasione verso i creditori non convince, anche perché, in questo modo, si avrebbe una sorta di ingerenza del Tribunale nell’attività dell’esperto.
Del resto, nella composizione negoziata della crisi, il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori spetta all’esperto, come previsto espressamente dall’art. 12 comma 2 del codice della crisi.

Il provvedimento segnalato mi sembra apprezzabile, perché tenta di offrire una risposta ai casi in cui si verifica una violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all’art 4 CCII (nella fattispecie perpetrata dai creditori bancari per mancata fattiva collaborazione in seno ad una Composizione Negoziata).
La norma ha carattere generale ed è centrale nel CCII, ma, al di là di qualche fattispecie specificamente prevista dalla legge, è priva di una vera e propria sanzione.
Tale non può certo considerarsi un’eventuale azione risarcitoria – promuovibile da parte del debitore, nella fattispecie – che risulterebbe di difficile quantificazione e sicuramente incompatibile con i tempi di qualsivoglia ipotesi di risanamento/ristrutturazione dell’impresa.
Per cui, un obbligo che ove violato non venga accompagnato da una stringente sanzione, finisce  per indebolire il principio generale. 
La ricerca di una risposta concreta ad una tale lacuna mi sembra quindi uno sforzo encomiabile, che l’elaborazione giurisprudenziale è in grado di sviluppare proficuamente, sia in tema di misure protettive e cautelari, come nella specie, così come in altri campi della concorsualità.
Biagio Riccio, Avvocato

26 Agosto 2024 12:02

Secondo me la decisione del Tribunale di Napoli Nord è criticabile. 
Le misure protettive previste dal codice della crisi, infatti, hanno una funzione ben specifica, individuata dall’art. 2 lett. p) del medesimo codice, ovvero quella di evitare che determinate azioni individuali dei creditori (esecutive e/o cautelari) possano pregiudicare il buon esito delle trattative.
Tali misure possono essere prorogate dal Tribunale, sentito il parere dell’esperto, ma soltanto per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (cfr. art. 19 comma 5 del codice della crisi).
Chiarito quanto sopra, l’opzione di utilizzare le misure protettive come strumento di persuasione verso i creditori non convince, anche perché, in questo modo, si avrebbe una sorta di ingerenza del Tribunale nell’attività dell’esperto.
Del resto, nella composizione negoziata della crisi, il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori spetta all’esperto, come previsto espressamente dall’art. 12 comma 2 del codice della crisi.

In realtà, il problema posto dal Giudice ha un’altra prospettiva che riguarda la fattispecie che al precetto non segua la sanzione, o un potere riconosciuto dalla legge di intervenire per dissuadere le banche o imporle comportamenti: si veda il caso dei finanziamenti e della centrale rischi.
Ma al di là di questi ultimi, cosa fare se gli istituti di credito sono recalcitranti alla procedura ed intendono farla naufragare?
Questa è la questione.

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