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Patrizia Riva, Dottore Commercialista in Monza

Proposte di modifica all’art. 25-octies della bozza di “Correttivo” al CCII (e conseguentemente) all’ art. 2477 CC

21 Maggio 2024

NOTA REDAZIONALE 
 A seguito delle varie bozze (non ufficiali) di decreto correttivo al Codice della Crisi e dell’Insolvenza veicolate in Rete, rispetto ad una versione  del 3.5.2024, l’ Autrice, nell'allegato, propone una possibile modifica all’ art. 25-octies CCII “ Segnalazione dell’ organo di controllo”, nonché al collegato art. 2477, comma 2 e 3, c.c.  “Sindaco e revisione legale dei conti”.

La Redazione DDC
Riva P. - Proposte di Modifica alla Bozza di Correttivo al CCI - Art. 25 octies.pdf 629.7 KB

Paola D'Angelo, Dottore Commercialista in Ancona

21 Maggio 2024 16:24

Condivido in pieno la proposta di modifica all'art. 25-octies CCII nel voler ripristinare la corretta formulazione della norma in base alla quale esclusivamente in capo all'organo di controllo (in composizione monocratica o collegiale) può essere attribuito il dovere di segnalazione. 
Le responsabilità del revisore sono quelle sancite dal DLgs 39/2010 e si estrinsecano nell'espressione di un giudizio sul bilancio e verifica della regolare tenuta della contabilità. 
Il revisore non ha poteri di vigilanza sull'operato dell'Amministratore e non può esercitare alcun potere reattivo in caso di inadempienza di quest'ultimo. 
Ne consegue che risulterebbe priva di ogni logica l'attribuzione di una arbitraria responsabilità in capo al revisore, in assenza tra l'altro di strumenti operativi per poterla esercitare (i principi di revisione ISA Italia nulla dispongono in relazione a tale fattispecie). 
Francesco Fallacara, Dottore commercialista

22 Maggio 2024 11:00

In virtù di una presunta equiparazione di responsabilità si accomunano figure diverse con compiti poteri ed expertise diverse. 
Chi ha brontolato per l’esclusione iniziale dei revisori dalla norma a breve brontolerà per la perdita di chance lavorative. 
Condivido le osservazioni della collega e mi auguro che siamo fatte proprie dalla categoria. 
Claudio Teodori, Docente

22 Maggio 2024 11:48

Condivido la proposta in quanto mette in chiara evidenza la differenza tra le funzioni dei due organi di controllo. La segnalazione presuppone contezza sulla gestione aziendale, sugli adeguati assetti (vigilanza ex ante), attività riconducibile ai sindaci 
Stefania Grazia, Dottore Commercialista Bologna

22 Maggio 2024 12:31

Sono assolutamente d'accordo con la proposta della Prof.ssa Riva circa la modifica dell'art. 25-octies CCII nel voler attribuire esclusivamente in capo all'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) il dovere/potere di segnalazione.
L'attività del revisore (revisore unico o società di revisione), sancita dal Dlgs 39/2010, si estrinseca in un giudizio professionale sulla correttezza del bilancio d'esercizio che avviene a consuntivo, oltre alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e alla corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (attività che come previso dal principio di revisione ISA SA Italia 250B non prevede tempistiche "obbligatorie" ma in funzione della dimensione e complessità dell'impresa). Tali attività non possono essere assimilate alle funzioni di vigilanza attribuite dal Codice Civile all'organo di controllo (attività tipicamente preventiva e di monitoraggio) e soprattutto il revisore non ha i mezzi e i poteri per esercitare tali funzioni, e se così fosse sarebbe di fatto un "sindaco"  (quindi un organo interno della società)  a cui è stata attribuita anche la funzione di revisione legale.  Di conseguenza, concordo ancora con la Prof.ssa Riva, sul fatto che la modifica al CCII deve andare verso la direzione di prevedere la sola possibilità di nomina di un organo di controllo, a cui viene attribuita anche la funzione di revisione legale, avendo in tal modo  un unico soggetto in grado di effettuare le verifiche di vigilanza (ex ante) e di revisione (ex post) ed avere in tal modo la reale possibilità di effettuare le eventuali segnalazioni. Attribuire al solo revisore legale (organo esterno alla società) il dovere/potere di segnalazione significherebbe attribuire allo stesso responsabilità e attività che vanno oltre alle normali funzioni previste dai principi di revisione, che conseguentemente dovrebbero essere ri-quantificate in termini di onorari e rianalizzate in termini di tempo disponibile allo svolgimento delle stesse, con conseguente possibilità di revoca dall'incarico eventualmente già ricevuto e accettato sulla base di uno scenario assolutamente differente. 
Antonio Gitto, Dottore commercialista in Ancona

22 Maggio 2024 18:06

Condivido pienamente la puntuale proposta della prof.ssa Patrizia Riva, poiché riporta in capo all'organo di controllo (in composizione monocratica o collegiale) il dovere di segnalazione. 
In effetti, i compiti del revisore, disciplinati dal DLgs 39/2010, si concretizzano nel giudizio sul bilancio e verifica della regolare tenuta della contabilità. 
Anna Maria Ruggieri, Dottore Commercialista e Revisore - Milano

22 Maggio 2024 19:04

Condivido la proposta della Prof.ssa Riva di modifica all'art. 25-octies CCII. Rammento che anche il DdR Assirevi 247R "Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle SRL - al paragrafo 3 - Alcune questioni interpretative in relazione all'art. 2477 del Codice Civile, riporta chiaramente quali solo le attività di competenza del revisore legale, qualora una SRL proceda alla nomina del solo revisore legale, ribadendo che in nessun caso si possa ritenere che tra i suoi compiti rientri il controllo di gestione. 
Carlo Bianco, Dottore Commercialista

23 Maggio 2024 17:09

Il controllo della legittimità è proprio del collegio sindacale e non del revisore che, ha funzioni limitate al bilancio e al suo processo di formazione. 
Come correttamente già indicato, il revisore non partecipa ai consigli di amministrazione e a vari comitati. 
La competenza esclusiva del sindaco sulla materia va rimarcata anche per rendere più efficace la funzione di controllo. 
Ci auguriamo che sui tenga conto della proposta della professoressa Patrizia Riva nella stesura definitiva del correttivo. 
Fabrizio Mario Condemi, Dottore Commercialista in Reggio Calabria

24 Maggio 2024 15:11

Nota:
Porgo i miei complimenti alla collega Patrizia Riva poichè ha sollevato una criticità di non poco conto principalmente per le attività tipiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Purtroppo il legislatore nostrano spesso inciampa in (apparenti) piccole sviste ma i cui effetti possono essere potenzialmente, come per questo argomento, dirompenti. La figura del revisore è, per sua natura, un controllo a valle, ex-post, una certificazione degli esisti delle risultanze contabili. Non può e non deve in nessun caso essere investito da attività, anche eventuali, che possano in qualche modo "imporre" un controllo ex-ante. Persino, scendendo nel pratico, le assicurazioni professionali potrebbero sollevare difetti di responsabilità professionale per attività di un revisore a cui viene data una mansione non rientrante nell'alveo delle sue competenze e dei suoi doveri. Sarebbe del tutto pleonastico ribadire che solo un soggetto dotato di poteri di vigilanza ex ante può costituire presupposto per segnalazioni tempestive e quindi utili all’organo amministrativo  e, nello specifico, le segnalazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), necessarie per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 CCII. Risulta chiaro che, come egregiamente sostiene la collega Riva, il problema trae origine dall'art. 2477 c.c. ma a questo punto, o si sistema la criticità con la modifica del codice civile o, forse in maniera più semplicistica (ma decisamente meno erronea) , lasciare l'incombenza e le responsabilità solo agli amministratori quando, ex lege, la srl non si è dotata di organo di controllo. Ma lasciamo fuori il revisore che nulla ha a che vedere con tali obblighi. 
Alessia Pafumi, Dottore Commercialista

25 Maggio 2024 10:49

Pienamente condivisibile la proposta della prof.ssa Riva che mette bene in chiaro che un ruolo di controllo ex post, a cose fatte, prettamente contabile e solo sul bilancio consuntivo non potrebbe fare emergere preventivamente inadeguatezza degli assetti e/o del sistema di controllo interno dell'azienda. 
Sarebbe come lasciar costruire il ponte di Messina senza adeguati controlli prima di costruirlo e poi lasciare la responsabilità di segnalare  eventuali inadeguatezze alla società di manutenzione. 
Giovanni La Croce, Dottore commercialista

25 Maggio 2024 17:47

Una proposta di modifica - assolutamente necessaria, per altro, quella suggerita da Patrizia Riva - a una proposta di modifica (il correttivo, l’ennesimo)  è la dimostrazione che ogni volta che si mette mano a una legge (il CCII) nata sotto una cattiva stella (“Stelle”, non vi ricorda qualcosa?) si peggiora la situazione. 

Lo sostiene da tempo, con autorevolezza, il prof. Alessandro Nigro, ordinario di diritto commerciale all’Università La Sapienza di Roma.

Ciò che sorprende è che si debba ricordare quale sia il perimetro dell’attività, con i conseguenti obblighi e responsabilità, del revisore. 

Al revisore incombe, riguardo a ciò che qui interessa, solo l’obbligo di verificare in sede di bilancio i presupposti della continuità aziendale, in assenza  dei quali deve esprimere il proprio parere negativo, o quanto meno una “no opinion”, sullo stesso. Nulla a che vedere con la valutazione degli assetti organizzativi e l’obbligo di rilevare tempestivamente una situazione di crisi.

Come è stato ricordato da chi mi ha preceduto nei commenti, il revisore interviene ex post, sicché la sua rilevazione della crisi non potrà essere mai tempestiva, il che tramuta il precetto in un ossimoro.

Nè si giustifica la confusione con il fatto che le imprese di certe limitate dimensioni possono scegliere tra revisore e sindaco con accorpata la funzione di revisore. 

Una distonia, questa, rispetto al regime degli altri paesi europei, dove solo l’obbligo di revisione dei conti è generalizzato a tutte le imprese, che può avere indotto, senza giustificarlo, però, l’ossimoro..

Tutte le imprese devono presentare al mercato, per il suo buon funzionamento, numeri attendibili, di qui l’obbligo della loro revisione/certificazione e la necessità del revisore.

Sono i numeri a non essere corretti se è assente la continuità e solo questo deve far rilevare il revisore.

Eppoi, quale segnalazione scritta più cogente di un “NO” al bilancio può esserci nell’ordinamento? Nei tempi, però, che la legge impone..

 Ammenoché si voglia ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre l’obbligo di verificare e certificare (trimestralmente ??) i conti dell’impresa minore, pur in assenza di un esplicita disposizione di legge che lo imponga..

Può essere, però, che mi sia sfuggito qualcosa e che la proposta di Patrizia Riva debba essere bocciata.
Nadia Farina, Dottore Commercialista odcec di Monza

25 Maggio 2024 21:40

Una proposta di modifica - assolutamente necessaria, per altro, quella suggerita da Patrizia Riva - a una proposta di modifica (il correttivo, l’ennesimo)  è la dimostrazione che ogni volta che si mette mano a una legge (il CCII) nata sotto una cattiva stella (“Stelle”, non vi ricorda qualcosa?) si peggiora la situazione. 

Lo sostiene da tempo, con autorevolezza, il prof. Alessandro Nigro, ordinario di diritto commerciale all’Università La Sapienza di Roma.

Ciò che sorprende è che si debba ricordare quale sia il perimetro dell’attività, con i conseguenti obblighi e responsabilità, del revisore. 

Al revisore incombe, riguardo a ciò che qui interessa, solo l’obbligo di verificare in sede di bilancio i presupposti della continuità aziendale, in assenza  dei quali deve esprimere il proprio parere negativo, o quanto meno una “no opinion”, sullo stesso. Nulla a che vedere con la valutazione degli assetti organizzativi e l’obbligo di rilevare tempestivamente una situazione di crisi.

Come è stato ricordato da chi mi ha preceduto nei commenti, il revisore interviene ex post, sicché la sua rilevazione della crisi non potrà essere mai tempestiva, il che tramuta il precetto in un ossimoro.

Nè si giustifica la confusione con il fatto che le imprese di certe limitate dimensioni possono scegliere tra revisore e sindaco con accorpata la funzione di revisore. 

Una distonia, questa, rispetto al regime degli altri paesi europei, dove solo l’obbligo di revisione dei conti è generalizzato a tutte le imprese, che può avere indotto, senza giustificarlo, però, l’ossimoro..

Tutte le imprese devono presentare al mercato, per il suo buon funzionamento, numeri attendibili, di qui l’obbligo della loro revisione/certificazione e la necessità del revisore.

Sono i numeri a non essere corretti se è assente la continuità e solo questo deve far rilevare il revisore.

Eppoi, quale segnalazione scritta più cogente di un “NO” al bilancio può esserci nell’ordinamento? Nei tempi, però, che la legge impone..

 Ammenoché si voglia ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre l’obbligo di verificare e certificare (trimestralmente ??) i conti dell’impresa minore, pur in assenza di un esplicita disposizione di legge che lo imponga..

Può essere, però, che mi sia sfuggito qualcosa e che la proposta di Patrizia Riva debba essere bocciata.
Condivido la proposta di modifica del "correttivo"  e dell'art. 2377 c.c suggerite dalla prof. Patrizia Riva per le motivazioni chiaramente evidenziate e condivise dai colleghi che mi hanno preceduto ⁴
Mario Difino, Dottore commercialista e revisore in Milano

26 Maggio 2024 19:26

Concordo totalmente con le considerazioni della Prof.ssa Riva.

Queste improvvide modifiche danno l’impressione che il legislatore si sia improvvisamente reso conto che la funzione di vigilanza è indispensabile in ottica di prevenzione della crisi, il che è encomiabile. Ma, avendo precedentemente reso facoltativa la scelta fra vigilanza e revisione nelle SRL, confondendo le due funzioni, il rattoppo risulta peggiore del buco.
 
In effetti, non c’è da stupirsi se il legislatore è confuso: la lettura dei principi di revisione è impegnativa. Sono prolissi, ripetitivi e poco chiari, e la loro applicazione nelle piccole e medie imprese non è semplice. Naturalmente, questo non giustifica l’emanazione di provvedimenti incoerenti. Rende, poi, perplessi il fatto che anche il Consiglio Nazionale dei commercialisti avalli disposizioni di questo tipo, che mettono in difficoltà i colleghi che svolgono funzioni diverse a seconda dell'incarico conferito dal cliente. Entrambe le attività sono molto impegnative, ma quando svolgiamo la revisione troviamo una limitazione alla nostra responsabilità professionale osservando le prescrizioni dei principi di revisione, che naturalmente nulla dicono in materia di vigilanza. 
 
Inoltre, la disposizione secondo cui la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità del revisore non ha alcun senso. Il dovere del revisore è esprimere un giudizio sul bilancio, e non si comprende come la responsabilità di un giudizio sbagliato possa essere attenuata o esclusa dalla tempestiva segnalazione e dalla vigilanza sulle trattative, cui il revisore non è oltretutto tenuto.
 
È come se a un tecnico di laboratorio incaricato degli esami del sangue fosse addossata la responsabilità di formulare una diagnosi medica. Tanto anche lui si occupa di salute! È vero che per curare il paziente servono sia il laboratorio sia il medico, ma evidentemente non si può fare a meno di uno dei due per risparmiare sui costi. E la responsabilità di non produrre un referto sballato nulla ha a che vedere con la tempestività della diagnosi. 
 
Addossare al revisore compiti di vigilanza che non può svolgere è un grosso errore, ahimè avallato dal CNDCEC. La soluzione è una sola, ripristinare l’organo di controllo obbligatorio nelle SRL, che possono essere anche di grandi dimensioni. Se si vogliono limitare i costi nelle piccole imprese esiste la figura del sindaco unico, eventualmente anche con incarico di revisione
Sottoriva Claudio sl, Dottore commercialista Milano e Prof. Università Cattolica del S. Cuore

27 Maggio 2024 0:56

Interventi manutentivi della normativa penso siano inevitabili e sono forse auspicabili alla luce della dinamica aziendale. Modifiche proposte sono coerenti alla luce della esigenza e dell'obiettivo di mantenere il going concern della cellalula aziendale e dell'avviamento. Il ccii va semplificato nella fase di scelta dello strumento di risanamento e andrebbe automatizzato il processo di trasmissione delle istanze di ammissione al passivo semplificando i primi adempimenti del curatore nominato. 
Fabrizio Bava, Professore Ordinario in Economia Aziendale, Dottore Commercialista

27 Maggio 2024 10:32

L'attribuzione dell'obbligo di segnalazione anche al Revisore legale sarebbe un errore che dimostrerebbe una totale incompetenza (inconcepibile) da parte del legislatore. Non si possono confondere i compiti dell'organo di controllo, che vigila anche ex ante, con quelli del revisore legale, chiamato a verificare, ex post, la correttezza dei bilanci (e privo dei poteri attribuiti all'organo di controllo). Semmai, come propone l'autrice, si valuti la correzione di un altro errore del passato del legislatore, che abolendo l'obbligatorietà del Collegio sindacale nelle Srl, ha introdotto una ingiustificata differenziazione tra la disciplina delle SpA (sempre obbligate alla nomina) e quella delle Srl (mai obbligate), creando anche una facile "via di fuga" per le SpA in crisi (una semplice trasformazione in Srl così da fare decadere il Collegio sindacale in carica). E' inconcepibile che a distanza di tanti anni non si sia ancora messo mano a un simile errore (che non trova nessuna giustificazione razionale sul piano giuridico). Semmai si valuti, eventualmente, di reintrodurre il Collegio al di sopra di determinate soglie dimensionali. Questa è l'unica soluzione razionale percorribile per rendere operativo il meccanismo di segnalazione anche nelle Srl.  
Giacomo Barbieri, Dottore Commercialista in Bologna

27 Maggio 2024 15:18

Le due proposte avanzate dalla prof.ssa Riva sono centrali per rimettere ordine tra ruoli e funzioni degli organi di controllo e vigilanza.

La modifica più importante, a mio avviso, sarebbe quella che andasse a eliminare la possibilità di scelta tra la nomina di un sindaco o di un revisore legale. Si può discutere di soglie minime, ma una volta superate ci dovrebbe essere, sempre, (almeno) un sindaco.
Fino a certe dimensioni il sindaco potrà svolgere anche le funzioni di revisore, e oltre certe dimensioni dovrà essere necessariamente un organo collegiale.
La libertà, secondo me, finisce lì.

Conseguentemente, la modifica che, parificando ruoli che pari non sono, vada oggi a estendere l'obbligo di segnalazione del 25-octies anche al revisore genera mostri invece di risolvere problemi.
Astrattamente viene facile pensare che chiunque abbia un ruolo che gli consenta di intercettare possibili segnali di crisi o di perdita di continuità sia una sentinella in più da reclutare per la tempestiva emersione della crisi. Ma se il legislatore pensa di aggrapparsi alle segnalazioni del revisore per intervenire tempestivamente sulle crisi significa che è sull'orlo di una crisi di nervi!
Simone Accettura, Dottore commercialista e revisore

27 Maggio 2024 23:56

Condivido in toto e mi unisco alle proposte della Prof.ssa Patrizia Riva, in quanto credo che il loro recepimento possa consentire di porre rimedio a un equivoco normativo - quello civilistico - lampante e inspiegabilmente persistente, evitando altresì una propagazione nella disciplina del Codice della Crisi e dell'Insolvenza che a mio parere avrebbe del paradossale.
Sfamurri Ernesto, Dottore commercialista

28 Maggio 2024 17:29

Condivido pienamente 
Federico Moro, Dottore Commercialista in Roma e Revisore Legale

28 Maggio 2024 18:02

Mi permetto di riportare da un post che ho lasciato su una condivisione del prof. F. Bava: La proposta in sè è condivisibile, vi sono differenze alla base che rendono mal applicabile il concetto di responsabilità (ai fini dell’emersione della crisi) alla figura del revisore. Bisogna dirsi che i principi di revisione già trattano il tema della continuità con relativa responsabilità … ma di segnalazione agli organi societari preposti, il che renderebbe ridondante la formulazione in essere. Oltretutto le tempistiche della revisione sono diverse dal collegio sindacale (e anche i compiti di analisi e indagine) nel senso che il revisore NON deve riunirsi ogni 3 mesi ma valuta in base al piano di revisione che nelle Srl minori può essere anche più diradato. Tuttavia un appunto all’articolo , la nomina del collegio sindacale \ sindaco E del revisore comporta un aggravio di costi, poichè le funzioni comportano adempimenti non sempre coincidenti e prevedere un unico livello di compenso lascerebbe aperta la responsabilità del revisore per un non adeguato compenso.
Paolo Prosdocimi, Dottore Commercialista

28 Maggio 2024 21:46

Concordo con la proposta di modifica si sta confondendo il ruolo, ed i poteri del revisore, con quelli dell’organo di controllo.  C’è una mancanza di coordinamento con la normativa civilistica.
Mario Iadanza, Dottore Commercialista in Treviso

29 Maggio 2024 21:03

Mi unisco ai ben più autorevoli Colleghi nell'appoggiare la proposta (che ricalca in massima parte la mia lettera ad Eutekne.Info del 25/5 u.s.).
Unico punto su cui suggerirei un approfondimento è quello delle soglie che in un idealmente rivisto art. 2477 dovrebbero innescare la nomina dell’organo di controllo: credo infatti che - realisticamente - dovremmo puntare ai limiti del 2435-bis, lasciando quelli (invero modesti) dell’attuale 2477 alla sola nomina del revisore; così facendo, in sostanza, avremmo delle “micro-SRL” (sotto ai limiti del 2477) prive di qualsiasi controllo, delle “mini-SRL” (sopra ai limiti del 2477 ma sotto a quelli del 2435-bis) obbligate soltanto a certificare il bilancio, e tutte le altre SRL (sopra ai limiti del 2435-bis) obbligate sia alla revisione che al collegio sindacale/sindaco unico (ovviamente con la possibilità di affidare la revisione al sindaco).
Questo mi parrebbe il quadro ideale, nel rispetto delle dimensioni dei soggetti economici e del risparmio dei costi che ogni impresa ha il diritto di perseguire.

Francesco Bavagnoli, Professore UPO Dottore Commercialista e Revisore

30 Maggio 2024 11:32

Condivido in toto la proposta di modifica avanzata dalla prof.ssa Riva, motivata dalle differenti funzioni di vigilanza ad ampio raggio ed ex ante del Sindaco / Collegio Sindacale (al quale correttamente dovrebbe essere limitata la segnalazione dell'allerta di crisi) e di vigilanza ex post limitata all'attendibilità dell'informativa finanziaria del Revisore. Pure auspicabile è la modifica della norma sui controlli nelle srl, superando l'attuale sistema di controlli à la carte a scelta del controllato,  prevedendo l'obbligo di nomina sia dell'organo di controllo societario che dell'organo di controllo contabile per le imprese non piccole. 
MARIO MOTTA, Dottore Commercialista

7 Giugno 2024 1:42

Condivido  la proposta di modifica dell'articolo 25-octies della bozza di correttivo al CCII e conseguentemente all'articolo 2477 CC, proposta dalla Prof.ssa Riva, affinché non si confondano i ruoli di vigilanza del sindaco rispetto a quelli di controllo ex post del revisore legale. Questo affinché siano  rispettate le relative funzioni e poteri in conformità a come sino ad oggi disciplinato e si intervenga piuttosto sull'articolo 2477 CC.

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