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News a cura di Angela Randazzo

  • 19 Maggio 2022

    La Corte di Giustizia, nelle cause riunite C‐693/19 e C‐831/19, scardina il giudicato civile: il decreto ingiuntivo non è opposto, ma la clausola vessatoria rimane nulla - 17 maggio 2022

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    di Attilio Burti, Giudice nel Tribunale di Verona

    Nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione promossa da un consumatore nei confronti di un creditore procedente qualificabile come professionista ai sensi della Direttiva 93/13/CEE in cui il titolo esecutivo era costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, il giudice dell’esecuzione di Milano si è posto il problema della compatibilità dell’art. 2909 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza italiana – che afferma che il giudicato civile copre anche l’antecedente logico della decisione e, cioè, la validità del contratto rimasto inadempiuto – , nonché degli artt. 647 e 650 cod. proc. civ.  – che escludono, salvo casi del tutto eccezionali, la possibilità di presentare opposizione a decreto ingiuntivo oltre il termine perentorio di quaranta giorni – con gli artt. 6, p. 1 e 7 p. 1, Direttiva 93/13/CEE.
    La Corte di Giustizia – con Sentenza del 17 maggio 2022 della Grande Camera sulle cause riunite C-693/19 e C 831/19 – ha, con una pronuncia di portata sicuramente dirompente, così deciso sulla questione pregiudiziale che è stata sollevata “L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa  per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità  successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.”
    Pur partendo dalla premessa dell’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea sia negli ordinamenti giuridici degli Stati membri al fine di garantire la stabilità del diritto e la buona amministrazione della giustizia e che, di per sé, la tutela del consumatore non è assoluta e non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di giudicato ad una decisione anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio alla violazione di una disposizione  di qualunque natura (dunque anche di carattere imperativo) contenuta nella direttiva 93/13 a condizione che sia rispettato il principio di equivalenza della tutela con analoga situazione di diritto interno e quello di effettività della tutela, la Corte di Giustizia ha concluso diversamente nel peculiare caso oggetto del rinvio pregiudiziale.
    L’obbligo del giudice dell’esecuzione di rilevare il carattere abusivo delle clausole vessatorie sussiste ogniqualvolta il giudicato implicito sulla validità della clausola si sia formato in assenza di qualsiasi motivazione sulla compatibilità della clausola vessatoria con le norme eurocomunitarie e, quindi, in una situazione in cui si può presumere – data l’assenza di un’evidenza che il giudice dalla cognizione abbia esaminato la questione – che il giudicato si sia formato senza che il giudice abbia esaminato nel merito la questione della nullità (relativa) della clausola.
    In questo caso i principi di ordine pubblico economico sottesi alle norme di protezione del consumatore impongono di disapplicare le norme che conferiscono a quella decisione autorità di cosa giudicata, al fine di permettere che un secondo giudice – quello chiamato a dare esecuzione al giudicato civile – esamini finalmente la questione dell’esistenza o meno di una clausola vessatoria e, se del caso, accordi una tutela effettiva e che sia percepibile come meditata alla parte debole del rapporto contrattuale
    Così sinteticamente ricostruiti i passaggi salienti della decisione e la ratio decidendi, è chiaro che i decreti ingiuntivi (e, forse, anche le sentenze di condanna) emessi nei rapporti contrattuali tra professionista e consumatore che non esamino l’invalidità della clausola vessatoria la cui non nullità è presupposto implicito del provvedimento di condanna (e che sarebbe, dunque, teoricamente coperta dal giudicato), rischiano di avere una forza precaria e di produrre effetti suscettibili di essere rimessi in discussione anche nel caso in cui sono esauriti i mezzi ordinari di impugnazione o gli stessi non sono stati coltivati.
    Tanto premesso, la sentenza della Corte di Giustizia, ad un primo e sommario esame, pone alcune questioni di carattere pratico di sicuro rilievo:
    - la prima è se il giudice dell’esecuzione – che ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza del titolo esecutivo durante tutto il corso del processo esecutivo trattandosi di una delle condizioni dell’azione esecutiva – debba rilevare d’ufficio l’eventuale natura vessatoria della clausola inserita nel contratto tra professionista e consumatore ordinando l’acquisizione della copia del contratto e degli altri documenti prodotti nel fascicolo monitorio laddove, esaminando il ricorso ed il decreto ingiuntivo, emerga la possibilità che detta clausola possa risultare vessatoria e che il giudice del provvedimento monitorio non abbia affrontato la questione;
    - la seconda è se un’eventuale opposizione all’esecuzione forzata fondata su tale motivo possa essere proposta per la prima volta anche oltre il termine di decadenza di cui all’art. 615, comma secondo, cod. proc. civ.
    Alla prima questione deve essere data una risposta affermativa perché, diversamente, si finirebbe di vanificare proprio la doverosità del rilievo ufficioso della nullità delle clausole vessatorie laddove essa emerga dagli atti del fascicolo processuale.
    Ciò, però, con due precisazioni.
    La prima: trattandosi di una nullità di protezione, la decisione se avvalersi o meno dell’effetto della nullità è, da ultimo, rimessa alla parte debole del rapporto, il Giudice dell’Esecuzione deve previamente sollecitare sulla questione il contraddittorio con il debitore esecutato.
    La seconda: fini della dichiarazione d’improseguibilità del processo esecutivo per mancanza del titolo esecutivo occorrerà, tuttavia, che l’intero credito portato dal titolo esecutivo dipenda dalla clausola colpita dalla nullità perché, diversamente, varrà il principio utile per inutile non vitiatur e, quindi, il titolo esecutivo sarà valido per la parte di credito che non dipende dalla clausola vessatoria (ad esempio se affetta da nullità è la clausola che determina gli interessi moratori o la penale in misura eccessiva ex art. 33 lett. f) cod. cons., resta fermo il titolo esecutivo per il debito residuo in linea capitale e gli interessi corrispettivi; se affetta da nullità è la clausola che consente al professionista di esercitare lo ius variandi del prezzo senza consentire il recesso del consumatore se il prezzo finale è eccessivamente elevato ex art. 33 lett. o) cod. cons., resta fermo il titolo esecutivo rispetto al prezzo impagato originariamente convenuto e non è dovuta soltanto la differenza).
    Anche alla seconda questione deve essere data una risposta fose affermativa.
    Anzitutto, l’innovativa e dirompente pronuncia della Corte di Giustizia potrebbe forse rappresentare un idoneo fatto sopravvenuto per proporre opposizioni all’esecuzione (vedi art. 615, secondo comma, ultimo allinea, c.p.c.) che, prima della pronuncia, il consumatore riteneva di non essere legittimato a proporre fondatamente in considerazione del diverso orientamento del giudice nazionale o, eventualmente, una causa di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.
    In ogni caso, l’eventuale improcedibilità dell’opposizione all’esecuzione per la sua tardività (deposito con ricorso al G.E. dopo l’udienza in cui è autorizzata la vendita) non è d’ostacolo al potere/dovere del giudice dell’esecuzione di rilevare in ogni momento del processo esecutivo l’assenza del titolo (se il rilievo è successivo all’aggiudicazione i suoi effetti per i terzi dovrebbero restare, comunque, intangibili ai sensi dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c.), accogliendo un’istanza esecutiva proveniente dal debitore esecutato ex art. 486 c.p.c.

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