L’autorizzazione giudiziale ex art. 22 rende senz’altro superflua l’acquisizione del non-dissenso dell’esperto ex art. 21, perché il tribunale è il decisore di ultima istanza e i suoi provvedimenti offrono una stabilità che prescinde dalle riserve di coerenza dell’art. 24, commi 2 e 5.
Il Tribunale deve sentire le parti interessate ed assumere le informazioni necessarie, precisa l’art. 22, comma 2, e sono parti interessate, secondo giurisprudenza[138]:
- i creditori con i quali sono in corso trattative, ma non necessariamente tutti i creditori[139] né quanti tra essi sono destinatari delle misure protettive (se chieste);
- le rappresentanze sindacali, le quali devono comunque essere coinvolte anche ex art. 47 L. 428/1990 quando vi siano più di 15 lavoratori;
- le parti che per effetto della cessione perderebbero la garanzia generica ex art. 2740 c.c., cioè i titolari di privilegi speciali privi di diritto di seguito;
- i fornitori con carattere di esclusività o di abitualità, cioè che si trovino in una situazione di sostanziale dipendenza economica dall’azienda da trasferire.
Il provvedimento non cita il cessionario, che taluno ritiene anch’esso parte interessata da sentire[140], e in dottrina e giurisprudenza si è altresì ritenuto opportuno sentire i principali partner commerciali[141], il locatore in cui l’attività viene esercitata[142], le controparti di contratti pendenti[143] (che però trovano già tutela nell’art. 2558 c.c.), le associazioni di categoria e le amministrazioni locali[144], come ad esempio la Provincia quando siano in gioco tematiche ambientali di sua competenza, ma la lista potrebbe ulteriormente allungarsi, ad esempio all’assessorato regionale alle politiche del lavoro quando vi siano rilevanti questioni occupazionali.
A voler dare credito a tutte le opinioni l’elencazione diventa troppo fitta e scolastica, e la dilatazione del numero di interlocutori può trasformare l’udienza in un souk di istanze talvolta conflittuali, che aggrava significativamente il lavoro del giudice e rischia di far perdere di vista l’essenziale: la continuità aziendale con salvaguardia, nella misura possibile, dei posti di lavoro, e la migliore soddisfazione dei creditori.
L’instaurazione del contraddittorio non richiede un’udienza in presenza o in videoconferenza ad hoc, potendo le parti interessate esprimersi in forma cartolare con memorie[145] (soluzione da evitare quando siano tante per non appesantire il lavoro del giudice), e con notifica del termine concesso, ed eventualmente dell’istanza di autorizzazione, sicuramente a carico del debitore, per analogia con l’art. 19, comma 3, CCII, e con le forme ivi consentite.
L’art. 22 non prevede l’acquisizione del parere dell’esperto, in ogni caso non vincolante, mentre il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, sez. III, par. 12, gli attribuisce un ruolo attivo nel processo di vendita, ma solo se richiesto (dal debitore o dal tribunale, è sottinteso).
La disposizione prevede invece la nomina facoltativa di un ausiliario ex art. 68 c.p.c., l’attività del quale può essere la più svariata, appartenendo egli ad una “categoria aperta” chiamata a colmare necessità individuabili di volta in volta dal giudice[146] nonostante la presenza di strutture procedimentali che già prevedano la nomina di figure prestabilite[147]. Può trattarsi di esprimere il parere sull’esistenza dei presupposti per la cessione (cap. 9), di stimare il valore di mercato dell’azienda, di sovraintendere il processo di vendita, di gestire i proventi della cessione etc.
Come detto, l’ipotesi di un’autorizzazione allargata agli atti propedeutici, o anche consequenziali, ma comunque inerenti alla cessione dell’azienda ha trovato favorevole accoglimento in dottrina[148]; oltre ai menzionati casi dell’affitto-ponte e della prelazione (cap. 6), è opportuno stabilizzare l’operazione ancillare autorizzandola – se essenziale all’economia dell’intera transazione economica – anche quando si tratti del pagamento parziale tramite accollo di passività con riduzione corrispondente del prezzo.
Questo, soprattutto se l’ipotesi di una liquidazione giudiziale non sia remota, per il rischio di alterazione della graduazione dei crediti (cfr. anche l’art. 214, comma 8).
Come osservano acutamente le Sezioni Unite, infatti, è palesemente erroneo ritenere che il pagamento preferenziale – e tale è l’accollo quando alteri la graduazione – determini soltanto una contesa tra le posizioni soggettive dei singoli creditori senza pregiudizio per la massa creditoria nel suo complesso: in realtà “il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale … [la cui] destinazione alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare”[149].
Occorre però considerare che taluni accolli sono necessari affinché la controparte non rinunci all’affare, perché nessun cessionario razionale intende restare esposto per debiti verso i lavoratori e l’erario dopo aver pagato l’azienda senza scomputarli dal prezzo; debiti la cui solidarietà, come visto, resiste all’autorizzazione ex art. 22, in un contesto in cui le condizioni patrimoniali del cedente possono rendere infruttuosa la surrogazione.
In una visione pragmatica infatti l’accollo, pur alterando la graduazione dei crediti, non danneggia necessariamente i creditori privilegiati pretermessi, se l’alternativa è che l’azienda resti invenduta, perché in tal caso il loro soddisfacimento si determinerà applicando la absolute priority rule in ipotesi disgregativa, e potrà essere inferiore.
Occorre poi osservare che i debiti verso lavoratori (TFR, ferie, permessi, tredicesima e retribuzioni) sono super-privilegiati, sicché l’alterazione nella graduazione è improbabile, poiché praticamente nessun’altra categoria di creditori è anteposta ad essi.
Per evitare che l’accollo altrui dei debiti verso i lavoratori danneggi il cedente, e così anche i suoi creditori, occorre renderlo privativo: egli deve cioè chiedere ai lavoratori da trasferire di liberarlo ai sensi dell’art. 2112, comma 2, secondo periodo, c.c., eventualmente dietro un incentivo, ma modesto, perché i lavoratori sono ben consapevoli di migrare verso un operatore più solido. Il cedente evita così una responsabilità di rimbalzo qualora quegli stessi lavoratori gli chiedano successivamente il pagamento del TFR ante cessione dopo avere inutilmente tentato di riscuoterlo dall’avente causa divenuto insolvente.
Il tema dell’accollo del TFR non si pone per le imprese che superano una soglia dimensionale (50 lavoratori fino al 2025; 60/50/40 secondo regole complesse dal 2026 in poi), le quali sono tenute a versare il TFR al fondo di tesoreria dell’INPS e quindi non presentano debito verso i lavoratori a tale titolo, salvo eventualmente per la parte maturata prima del 1° gennaio 2007, data di introduzione dell’istituto.
Taluni offerenti pretendono di ridurre il prezzo accollandosi, quali debiti da lavoro, anche i contributi INPS sulle ferie e permessi accumulati presso il cedente, la cui esigibilità maturerà in capo al cessionario al momento della loro fruizione, dimentichi in un colpo solo del fatto che l’art. 2112 c.c. non estende affatto la solidarietà ai debiti contributivi e che non si tratta di debiti del cedente.
Inferiore è il privilegio dell’erario rispetto ai lavoratori, ma anche in questo caso se non si stabilisce un meccanismo di protezione dell’acquirente dalla solidarietà ex art. 14, D.Lgs. n. 472/1997, quasi sempre l’alternativa è di non vendere l’azienda e di ritrovarsi con un attivo depauperato. Però lo strumento più efficiente per il cedente non è l’accollo, perché il cedente non ha possibilità di renderlo liberatorio, ed anzi è proprio lui che l’Agenzia ha l’obbligo di escutere preventivamente, sicché rischia di doverle corrispondere somme che gli sono già state trattenute dal prezzo incassato.
Allora, come illustrato (cap. 3), la solidarietà è meglio gestita con un escrow agreement col quale il notaio assegni il prezzo segregato all’una o all’altra parte in funzione di chi sia di volta in volta chiamato a pagare l’erario; lo strumento non esclude del tutto l’alterazione della graduazione, ma la regolamenta in modo efficiente ed impersonale.
Restando all’escrow, la natura privatistica della vendita ex art. 22 consente di introdurre nel contratto di cessione eventuali obblighi di indennizzo (indemnities, cap. 17); ovviamente sarebbe opportuno che il disciplinare di gara non prevedesse tale forma di gestione differita del prezzo, che può ridurre il corrispettivo e dilatare oltremodo i tempi di soddisfacimento dei creditori, ma in caso di gara deserta il debitore dovrà sottostare alle pretese dell’offerente anche su questo versante.
Generalmente però tali pattuizioni non dovrebbero alterare la graduazione dei crediti, poiché i debiti aziendali sopravvenuti gravano solo e soltanto sul cedente e quindi non determinano sconti di prezzo a favore del cessionario, salvo i casi di solidarietà ex lege. Normalmente le ipotesi di indennizzo sono solo una modalità di determinazione del corrispettivo, al pari delle clausole di aggiustamento prezzo.
Tornando al tema dell’autorizzazione di atti ancillari alla cessione, al di fuori di essi resta comunque fermo che il giudice può pronunciare i soli provvedimenti previsti dalla legge, e non rientra tra questi statuire la decadenza dell’acquirente dal contratto di vendita non andato a buon fine e l’incameramento della cauzione; provvedimenti, questi, che richiedono un ordinario giudizio di cognizione[150].
Diverse sono le prassi autorizzative, la più agile delle quali è che all’esito del contraddittorio il tribunale emani un provvedimento che autorizzi il trasferimento agevolato dell’azienda al miglior offerente emerso dalla gara o, in subordine, all’offerente originario (senza, dunque, necessità di un nuovo provvedimento in caso di gara deserta), nel rispetto di un disciplinare richiamato o direttamente incorporato nel decreto.
Questa modalità, che è opportuno suggerire nell’istanza, evita i tempi lunghi della doppia autorizzazione, l’una alla tenuta della gara e l’altra al trasferimento agevolato dell’azienda, ma richiede l’esistenza di un’offerta originaria; qualora non disponibile, occorrerà un provvedimento più articolato o diversi provvedimenti interlocutori.
In tema di disciplinare: esso è redatto dal debitore, possibilmente di concerto con esperto ed eventuale ausiliario, e va esclusa ogni possibilità di modificarlo da parte del tribunale, che può solo rigettare l’istanza, non essendo questo investito, nell’ambito di una vendita privatistica, di alcun potere conformativo[151]. Ne discende che le “misure ritenute opportune” dettate dal tribunale ex art. 22 CCII possono avere solo natura integrativa, non sostitutiva, della procedura di vendita per come delineata dal debitore, a cui non possono sovrapporsi.
Nelle more dell’attuazione del provvedimento, potrebbero sopravvenire eventi imprevisti tali da rompere l’equilibrio sinallagmatico, ad esempio nuove formalità pregiudizievoli o maggiori debiti tributari ante 1° settembre 2024, ed il ripristino della corrispettività potrebbe richiedere l’adozione di nuove misure ritenute opportune, ad esempio il pagamento del prezzo anche tramite accolli o una modifica della disciplina del deposito prezzo.
In tal caso vero è che la composizione negoziata non prevede autorizzazioni atipiche[152], ma nulla impedisce al debitore di chiedere ex art. 742 c.p.c. (per richiamo agli articoli 737 e seguenti) una modifica dell’originario provvedimento con l’inserimento di tali misure, anche ai fini degli effetti protettivi. Non è necessario sentire nuovamente le parti interessate né rifare una nuova istruttoria, qualora non siano mutate le ragioni di funzionalità della cessione[153].
Il tribunale, come concede l’autorizzazione, può successivamente revocarla, sempre ai sensi dell’art. 742 c.p.c., ad esempio quando l’unico offerente abbia dichiarato di voler rinunciare all’aggiudicazione e ciò metta fortemente in discussione il piano di risanamento[154], oppure quando emergano fatti o condotte che rendano la cessione non più funzionale alla continuità aziendale o alla migliore soddisfazione dei creditori. Termine ultimo per la revoca è il trasferimento dell’azienda, venendo poi meno i presupposti della iniziale domanda autorizzativa[155].
Negata l’autorizzazione, nulla impedisce la riproposizione della domanda[156], ferma restando l’utile – perché più veloce – alternativa del provvedimento “in sanatoria” che prescriva determinate condotte, come ad esempio una maggiore competitività rispetto a quella adottata[157].
Quale sorte subisce l’istanza autorizzativa pendente se dopo la sua proposizione la composizione negoziata viene archiviata per mancanza di prospettive o per termine dell’incarico?
La stessa esistenza di interessamenti dovrebbe scongiurare il primo caso, ma non mancano esperti “puristi” che archiviano non appena ricevuto il primo rapporto di EBITDA mensile negativo[158], dimenticando che nessuna impresa si ristruttura dall’oggi al domani, e che le perdite sono tollerabili nella fase iniziale della ristrutturazione anche per via indiretta, purché l'impresa sia “in grado di tornare in prospettiva a produrre utili in un tempo relativamente breve”[159].
In ogni caso l’archiviazione non si traduce automaticamente in una caducazione del processo autorizzativo se si ritiene applicarsi ad esso la permanenza della giurisdizione di cui all’art. 5 c.p.c.; una conferma la fornisce la relazione illustrativa al terzo correttivo nel prevedere che l’ultrattività dell’incarico dell’esperto ha lo scopo di far fronte al caso di “una autorizzazione ex articolo 22 richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata [che] sia rilasciata dopo”, mentre una non-smentita la fornisce il comma 1 bis dell’art. 22 CCII, perché se gli effetti della autorizzazione possono essere posticipati, allora non si vede per quale motivo la sottostante decisione da cui essi promanano debba invece essere pronunciata prima dell’archiviazione. Interpretazione, questa, che consente di portare a termine una cessione indifferibile[160].
L’autorizzazione non fa venire meno la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti ex art. 24, comma 4, sicché qualora si dimostri che l’imprenditore abbia chiesto e ottenuto l’autorizzazione sulla base di informazioni inesatte o incomplete, i creditori anteriori eventualmente pregiudicati dall’effetto purgativo dei debiti possono far valere la responsabilità risarcitoria dell’imprenditore[161].
Nel successivo cap. 20 è accennata l’ipotesi delle autorizzazioni condizionate.